Sentenza n. 59 del 1964
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SENTENZA N. 59

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 792, promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1963 dal Pretore di Foligno nel procedimento penale a carico di Bordoni Nazzareno, iscritta al n. 206 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 336 del 28 dicembre 1963.

Udita nella camera di consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del Giudice Costantino Mortati.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un giudizio penale avanti il Pretore di Foligno a carico di Bordoni Nazzareno, imputato della contravvenzione prevista dall'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non avere provveduto ad accantonare presso la Cassa edile per la Provincia di Perugia , costituita con il contratto integrativo provinciale del 2 novembre 1959, le somme relative al trattamento economico dovute al personale da lui dipendente per ferie non godute, gratifica natalizia e festività, al contributo paritetico per il funzionamento della Cassa stessa, nonché ad altro contributo per la scuola di addestramento professionale, previsto dagli artt. 8 e 9 del contratto stesso, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 792, per la parte che rende obbligatori erga omnes gli artt. 8 e 9, prima citati, in relazione all'art. 76 della Costituzione.

Il Pretore, constatata la rilevanza della questione stessa, la riteneva non manifestamente infondata, nella considerazione che gli obblighi imposti dagli articoli predetti sorpassano i limiti della delega conferita al Governo dalla legge n. 741, in quanto i medesimi non possono farsi rientrare nel compito ad esso assegnato di fissare i limiti salariali e normativi, e quindi non erano suscettibili di venire imposti ai non iscritti alle associazioni che ebbero a stipulare il contratto integrativo. In conseguenza ha, in data 28 novembre 1963, emesso ordinanza di rinvio a questa Corte.

L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1963, n. 336. Nessuna delle parti si é costituita avanti alla Corte e pertanto il giudizio, ai sensi dell'art. 9 delle Norme integrative 16 marzo 1956, si é svolto in camera di consiglio.

Considerato in diritto

 

Questa Corte, con sentenza 13 luglio 1963 n. 129, ha statuito che gli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio 1959, n. 741, nell'imporre al Governo di uniformarsi, nell'esercizio del potere delegato ad esso conferito, a tutte le clausole dei contratti collettivi nonché dei contratti integrativi, stipulati dalle associazioni sindacali, non ha inteso includere quelle fra esse che rendono obbligatori, anche per i non appartenenti alle associazioni stipulanti, l'obbligo dell'iscrizione alle Casse edili, istituite per gestire i contributi dovuti ai lavoratori edili a titolo di compenso per gratifiche, ferie e festività, nonché per prestazioni previdenziali e assistenziali, ed ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatori per tutti i lavoratori edili gli artt. 34 (per il riferimento alle Casse edili ivi contenute) e 62 (che disciplina l'istituzione e il funzionamento di tali Casse) del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a detti lavoratori, e conseguentemente l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatoria la iscrizione alla Cassa edile costituita con l'art. 6 del contratto collettivo integrativo per la Provincia di Salerno.

Che nella specie il D.P.R. 9 maggio 1961, n. 792, denunciato dall'ordinanza in esame, rende obbligatorio l'accordo collettivo stipulato per la Provincia di Perugia il 2 novembre 1959 fra le associazioni di imprenditori e di lavoratori edili, in ogni sua parte, e perciò pure in quella relativa alla costituzione di una Cassa edile, consacrata nella clausola 8, in riferimento all'art. 62 del citato contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, sicché deve dichiararsene l'invalidità, sulla base delle stesse considerazioni svolte nella precedente sentenza n. 129 del 1963.

Ad uguale conclusione deve giungersi per quanto riguarda la clausola dello stesso decreto presidenziale che impone a tutti gli appartenenti alla categoria il versamento dei contributi previsti dall'art. 9 del contratto integrativo per il finanziamento dell'Ente Scuola di addestramento professionale.

Non può ritenersi che l'annullamento effettuato con la sentenza n. 129 della parte del D.P.R. n. 1032 del 1960, che estendeva ai lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti l'art. 62 di detto contratto nazionale, abbia fatto, di per sé , cadere anche le clausole di tutti i contratti integrativi provinciali emesse sulla base dell'art. 62 medesimo. Infatti questo si limita a conferire il potere di istituire, laddove si rendesse possibile, le Casse edili, ed ogni contratto collettivo provinciale, espressione della potestà normativa propria delle relative organizzazioni locali, presenta una sua propria autonomia, ed assume di fatto aspetti differenti da Provincia a Provincia. Trattandosi pertanto di norme diverse (sia pure a contenuto in tutto o in parte identico), si rende necessaria un'apposita pronuncia di illegittimità costituzionale che faccia venire meno la efficacia erga omnes delle norme stesse.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 792, per la parte con la quale rende obbligatorie erga omnes le clausole 8 e 9 dell'accordo di lavoro del 2 novembre 1959 per la Provincia di Perugia , in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 23 giugno 1964.