SENTENZA
N. 59
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 792, promosso con
ordinanza emessa il 28 novembre 1963 dal Pretore di Foligno nel procedimento
penale a carico di Bordoni Nazzareno, iscritta al n. 206 del Registro ordinanze
1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 336 del 28
dicembre 1963.
Udita nella camera di
consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del Giudice Costantino Mortati.
Ritenuto
in fatto
Nel corso di un
giudizio penale avanti il Pretore di Foligno a carico di Bordoni Nazzareno,
imputato della contravvenzione prevista dall'art. 8 della legge 14 luglio 1959,
n. 741, per non avere provveduto ad accantonare presso la Cassa edile per la
Provincia di Perugia , costituita con il contratto integrativo provinciale del
2 novembre 1959, le somme relative al trattamento economico dovute al personale
da lui dipendente per ferie non godute, gratifica natalizia e festività, al
contributo paritetico per il funzionamento della Cassa stessa, nonché ad altro
contributo per la scuola di addestramento professionale, previsto dagli artt. 8
e 9 del contratto stesso, é stata sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1961, n. 792, per la parte che rende obbligatori erga omnes gli
artt. 8 e 9, prima citati, in relazione all'art. 76 della Costituzione.
Il Pretore,
constatata la rilevanza della questione stessa, la riteneva non manifestamente
infondata, nella considerazione che gli obblighi imposti dagli articoli
predetti sorpassano i limiti della delega conferita al Governo dalla legge n.
741, in quanto i medesimi non possono farsi rientrare nel compito ad esso
assegnato di fissare i limiti salariali e normativi, e quindi non erano
suscettibili di venire imposti ai non iscritti alle associazioni che ebbero a
stipulare il contratto integrativo. In conseguenza ha, in data 28 novembre
1963, emesso ordinanza di rinvio a questa Corte.
L'ordinanza,
debitamente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 1963, n. 336. Nessuna delle parti si é costituita
avanti alla Corte e pertanto il giudizio, ai sensi dell'art. 9 delle Norme
integrative 16 marzo 1956, si é svolto in camera di consiglio.
Considerato
in diritto
Questa Corte, con sentenza 13 luglio
1963 n. 129, ha statuito che gli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio 1959, n.
741, nell'imporre al Governo di uniformarsi, nell'esercizio del potere delegato
ad esso conferito, a tutte le clausole dei contratti collettivi nonché dei
contratti integrativi, stipulati dalle associazioni sindacali, non ha inteso
includere quelle fra esse che rendono obbligatori, anche per i non appartenenti
alle associazioni stipulanti, l'obbligo dell'iscrizione alle Casse edili,
istituite per gestire i contributi dovuti ai lavoratori edili a titolo di
compenso per gratifiche, ferie e festività, nonché per prestazioni
previdenziali e assistenziali, ed ha quindi dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella
parte in cui rende obbligatori per tutti i lavoratori edili gli artt. 34 (per
il riferimento alle Casse edili ivi contenute) e 62 (che disciplina
l'istituzione e il funzionamento di tali Casse) del contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo a detti lavoratori, e conseguentemente l'articolo
unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatoria
la iscrizione alla Cassa edile costituita con l'art. 6 del contratto collettivo
integrativo per la Provincia di Salerno.
Che nella specie il
D.P.R. 9 maggio 1961, n. 792, denunciato dall'ordinanza in esame, rende
obbligatorio l'accordo collettivo stipulato per la Provincia di Perugia il 2
novembre 1959 fra le associazioni di imprenditori e di lavoratori edili, in
ogni sua parte, e perciò pure in quella relativa alla costituzione di una Cassa
edile, consacrata nella clausola 8, in riferimento all'art. 62 del citato
contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, sicché deve dichiararsene
l'invalidità, sulla base delle stesse considerazioni svolte nella precedente sentenza n. 129 del
1963.
Ad uguale conclusione
deve giungersi per quanto riguarda la clausola dello stesso decreto
presidenziale che impone a tutti gli appartenenti alla categoria il versamento
dei contributi previsti dall'art. 9 del contratto integrativo per il
finanziamento dell'Ente Scuola di addestramento professionale.
Non può ritenersi che
l'annullamento effettuato con la sentenza n. 129 della parte del D.P.R. n. 1032
del 1960, che estendeva ai lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti
l'art. 62 di detto contratto nazionale, abbia fatto, di per sé , cadere anche
le clausole di tutti i contratti integrativi provinciali emesse sulla base
dell'art. 62 medesimo. Infatti questo si limita a conferire il potere di
istituire, laddove si rendesse possibile, le Casse edili, ed ogni contratto collettivo
provinciale, espressione della potestà normativa propria delle relative
organizzazioni locali, presenta una sua propria autonomia, ed assume di fatto
aspetti differenti da Provincia a Provincia. Trattandosi pertanto di norme
diverse (sia pure a contenuto in tutto o in parte identico), si rende
necessaria un'apposita pronuncia di illegittimità costituzionale che faccia
venire meno la efficacia erga omnes delle norme stesse.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1961, n. 792, per la parte con la quale rende
obbligatorie erga omnes le clausole 8 e 9 dell'accordo di lavoro del 2
novembre 1959 per la Provincia di Perugia , in relazione all'art. 1 della legge
14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 9 giugno 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 23 giugno 1964.