SENTENZA
N. 79
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, promosso con
ordinanza emessa il 1 aprile 1964 dal Pretore di Casoria nel procedimento
penale a carico di Bifulco Umberto, iscritta al n. 67 del Registro ordinanze
1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 126 del 23
maggio 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Costantino Mortati.
Ritenuto
in fatto
Nel corso di un
processo penale avanti il Pretore di Casoria a carico di Bifulco Umberto,
imputato del reato previsto dall'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per
non avere provveduto ad accantonare presso la Cassa edile per la Provincia di
Napoli, costituita con il contratto integrativo provinciale del 2 ottobre 1959,
le somme relative al trattamento economico dovute al personale da lui
dipendente per ferie non godute, gratifica natalizia e festività, nonché i relativi
contributi paritetici per il funzionamento della Cassa stessa per n. 38
lavoratori previsto dalla clausola 7 del contratto stesso, é stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1961,
n. 865, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'articolo per
ultimo richiamato, in relazione all'art. 76 della Costituzione perché viziata
per eccesso della delega conferita con la legge su menzionata.
Il Pretore,
constatata la rilevanza della questione sollevata e la sua non manifesta
infondatezza, provvedeva in data 1 aprile 1964 ad emettere, previa sospensione
del giudizio, ordinanza di rinvio a questa Corte.
L'ordinanza
debitamente notificata e comunicata é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, n. 126 del 23 maggio 1964. Nessuna delle parti si é costituita
avanti alla Corte e pertanto il giudizio, ai sensi dell'art. 9 delle Norme
integrative 16 marzo 1956, si é svolto in camera di consiglio.
Considerato
in diritto
Questa Corte, con sentenza 13 luglio 1963, n. 129, ha statuito che gli artt. 1 e 4 della legge
14 luglio 1959, n. 741, nell'imporre al Governo di uniformarsi, nell'esercizio
del potere delegato ad esso conferito, a tutte le clausole dei contratti
collettivi, nonché dei contratti integrativi stipulati dalle associazioni
sindacali, non ha inteso includere quelle fra esse che rendono obbligatori,
anche per i non appartenenti alle associazioni stipulanti, l'obbligo
dell'iscrizione alle Casse edili, istituite per gestire i contributi dovuti ai
lavoratori edili a titolo di compenso per gratifiche, ferie e festività, nonché
per prestazioni previdenziali e assistenziali, ed ha quindi dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960,
n. 1032, nella parte in cui rende obbligatori per tutti i lavoratori edili gli
artt. 34 (per il riferimento alle Casse edili ivi contenute) e 62 (che
disciplina l'istituzione e il funzionamento di tali Casse) del contratto
collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 relativo a detti lavoratori, o
conseguentemente l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la
parte in cui rende obbligatoria l'iscrizione alla Cassa edile costituita con
l'art. 6 del contratto collettivo integrativo per la Provincia di Salerno, che
veniva in considerazione nella vertenza decisa con quella sentenza.
Nella specie il
D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, denunciato dall'ordinanza in esame, rende
obbligatorio l'accordo collettivo stipulato per la Provincia di Napoli il 2
ottobre 1959 fra le associazioni di imprenditori e di lavoratori edili, in ogni
sua parte, e perciò pure in quella relativa alla costituzione di una Cassa
edile, consacrata nella clausola 7, in riferimento all'art. 62 del citato
contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, sicché deve dichiararsene
l'invalidità, sulla base delle stesse considerazioni svolte nella precedente sentenza n. 129 del
1963.
Non può ritenersi che
l'annullamento effettuato con la sentenza n. 129 della parte del D.P.R. n. 1032
del 1960, che estendeva ai lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti
l'art. 62 di detto contratto nazionale, abbia fatto, di per sé, cadere anche le
clausole di tutti i contratti integrativi provinciali emesse sulla base dell'art.
62 medesimo. Infatti questo si limita a conferire il potere di istituire,
laddove si rendesse possibile, le Casse edili, mentre ogni contratto collettivo
provinciale, espressione della potestà normativa propria delle relative
organizzazioni locali, presenta una sua propria autonomia, ed assume di fatto
aspetti differenti da Provincia a Provincia. Trattandosi pertanto di norme
diverse (sia pure a contenuto in tutto o in parte identico) si rende necessaria
una apposita pronuncia di illegittimità costituzionale che faccia venire meno
l'efficacia erga omnes delle norme stesse.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n.
865, per la parte in cui dichiara obbligatorie erga omnes la clausola 7
dell'accordo di lavoro del 2 ottobre 1959 per la Provincia di Napoli, nonché la
clausola 5, per la parte in cui dispone il versamento dei contributi alla Cassa
edile, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per
violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 23 ottobre 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 12 novembre 1964.