SENTENZA
N. 78
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, promosso con
ordinanza emessa il 14 dicembre 1963 dal Pretore di Termini Imerese nel
procedimento penale a carico di Genovese Giuseppe, iscritta al n. 53 del
Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 108 del 2 maggio 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Costantino Mortati.
Ritenuto
in fatto
Nel corso di un
processo penale avanti il Pretore di Termini Imerese a carico di Genovese
Giuseppe, imputato del reato previsto dall'art. 8 della legge 14 luglio 1959,
n. 741, per non avere provveduto ad accantonare presso la Cassa edile per la
Provincia di Palermo, costituita con il contratto integrativo provinciale del
30 settembre 1959 le somme relative al trattamento economico dovute al personale
da lui dipendente per ferie non godute, gratifica natalizia e festività, nonché
i relativi contributi paritetici per il funzionamento della Cassa stessa per n.
28 lavoratori previsto dalle clausole 6, 9 e 13 del contratto stesso, é stata
sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 11
dicembre 1961, n. 1642, per la parte in cui rende obbligatori erga omnes
gli articoli per ultimo richiamati, in relazione all'art. 76 della Costituzione
perché viziata per eccesso della delega conferita con la legge su menzionata.
Il Pretore constatata
la rilevanza della questione sollevata e la sua non manifesta infondatezza,
provvedeva in data 14 dicembre 1963 ad emettere, previa sospensione del
giudizio, ordinanza di rinvio a questa Corte.
L'ordinanza
debitamente notificata e comunicata é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, n. 108 del 2 maggio 1964. Nessuna delle parti si é costituita avanti
alla Corte e pertanto il giudizio, ai sensi dell'art. 9 delle Norme integrative
16 marzo 1956, si é svolto in camera di consiglio.
Considerato
in diritto
Questa Corte, con sentenza 13 luglio 1963, n. 129, ha statuito che gli artt. 1 e 4 della legge
14 luglio 1959, n. 741, nell'imporre al Governo di uniformarsi, nell'esercizio
del potere delegato ad esso conferito, a tutte le clausole dei contratti
collettivi nonché dei contratti integrativi, stipulati dalle associazioni
sindacali, non ha inteso includere quelle fra esse che rendono obbligatori,
anche per i non appartenenti alle associazioni stipulanti, l'obbligo
dell'iscrizione alle Casse edili, istituite per gestire i contributi dovuti ai
lavoratori edili a titolo di compenso per gratifiche, ferie e festività, nonché
per prestazioni previdenziali e assistenziali, ed ha quindi dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960,
n. 1032, nella parte in cui rende obbligatori per tutti i lavoratori edili gli
artt. 34 (per il riferimento alle Casse edili ivi contenute) e 62 (che
disciplina l'istituzione e il funzionamento di tali Casse) del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo a detti lavoratori, e conseguentemente
l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui rende
obbligatoria l'iscrizione alla Cassa edile costituita con l'art. 6 del
contratto collettivo integrativo per la Provincia di Salerno, che era oggetto
della controversia allora decisa.
Nella specie il
D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, denunciato dall'ordinanza in esame, rende
obbligatorio l'accordo collettivo stipulato per la Provincia di Palermo il 30
settembre 1959 fra le associazioni di imprenditori e di lavoratori edili, in
ogni sua parte, e perciò pure in quella relativa alla costituzione di una Cassa
edile, consacrata nelle clausole 9 e 13, in riferimento all'art. 62 del citato
contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, sicché deve dichiararsene
l'invalidità, sulla base delle stesse considerazioni svolte nella precedente sentenza n. 129 del
1963.
Non può ritenersi che
l'annullamento effettuato con la sentenza n. 129 della parte del D.P.R. n. 1032
del 1960, che estendeva ai lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti
l'art. 62 di detto contratto nazionale, abbia fatto, di per sé, cadere anche le
clausole di tutti i contratti integrativi provinciali emesse sulla base
dell'art. 62 medesimo. Infatti questo si limita a conferire il potere di
istituire, laddove si rendesse possibile, le Casse edili, mentre ogni contratto
collettivo provinciale, espressione della potestà normativa propria delle
relative organizzazioni locali, presenta una sua propria autonomia, ed assume
di fatto aspetti differenti da Provincia a Provincia. Trattandosi pertanto di
norme diverse, (sia pure a contenuto in tutto o in parte identico) si rende
necessaria una apposita pronuncia di illegittimità costituzionale che faccia
venire meno la efficacia erga omnes delle norme stesse. Tale pronuncia
deve però essere limitata alle clausole 9 e 13 che disciplinano l'istituzione della
Cassa edile ed i versamenti alla medesima dei contributi, e non può estendersi
alla clausola 6, per la quale l'ordinanza ha pure sollevato questione, poiché
essa riguarda solo le percentuali dovute per ferie, gratifica e festività, che
sono da considerare integrative del salario.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961,
n. 1642, per la parte in cui dichiara obbligatorie erga omnes le
clausole 9 e 13 dell'accordo di lavoro del 30 settembre 1959 per la Provincia
di Palermo, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per
violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 23 ottobre 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 12 novembre 1964.