SENTENZA N. 100
ANNO 1965
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof.
GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof.
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof.
ANTONINO PAPALDO
Prof.
NICOLA JAEGER
Prof.
GIOVANNI CASSANDRO
Prof.
BIAGIO PETROCELLI
Dott.
ANTONIO MANCA
Prof.
ALDO SANDULLI
Prof.
GIUSEPPE BRANCA
Prof.
MICHELE FRAGALI
Prof.
COSTANTINO MORTATI
Prof.
GIUSEPPE CHIARELLI
Dott.
GIUSEPPE VERZÌ
Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio
1961, n. 867, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1965 dal Pretore di
Roma nel procedimento penale a carico di Martucci
Arduino, iscritta al n. 56 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 122 del 15 maggio 1965;
Udita
nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione del Giudice
Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto in fatto
Nel
corso di un procedimento penale dinanzi al Pretore di Roma a carico di Martucci Arduino imputato della contravvenzione prevista
dagli artt. 1 e 8 della legge 14 luglio 1959, n.
Il
Pretore, constatata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della
questione, con ordinanza 26 febbraio
L'ordinanza,
ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 122 del 15 maggio 1965.
Nessuna
delle parti si é costituita dinanzi alla Corte e, pertanto, il giudizio si é
svolto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 9 delle Norme integrative 16
marzo 1956.
Considerato in diritto
La
questione di legittimità costituzionale riguardante la obbligatorietà
erga omnes delle norme istitutive delle Casse edili,
ha già formato oggetto di diverse pronunce da parte della Corte.
Con
la sentenza 4 luglio 1963, n. 129,
Sostanzialmente
identico ai casi già decisi é quello di specie e la necessità di una nuova
apposita pronuncia di illegittimità deriva solo dal fatto che la norma ora in
esame é contenuta in altro contratto collettivo.
Trattasi
dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961,
n. 867, che ha reso obbligatorie per
Alla
stregua delle considerazioni svolte nelle richiamate sentenze quest'ultima clausola
é da ritenersi invalida e conseguentemente il D.P.R. n. 867 del 1961 va
dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alla parte in cui rende
obbligatoria erga omnes la clausola medesima.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867, per la parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 11 dell'accordo di lavoro 30
settembre 1959 per la provincia di Roma, in relazione all'art. 1 della legge 14
luglio 1959, n. 741, per la violazione degli artt. 76 e 77, comma primo, della
Costituzione.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965.
Gaspare
AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI -
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI –
Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo
BONIFACIO.
Depositata
in Cancelleria il 27 dicembre 1965.