Sentenza n. 100 del 1965

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SENTENZA N. 100

ANNO 1965

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1965 dal Pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Martucci Arduino, iscritta al n. 56 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 122 del 15 maggio 1965;

Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un procedimento penale dinanzi al Pretore di Roma a carico di Martucci Arduino imputato della contravvenzione prevista dagli artt. 1 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione all'art. 34 del contratto collettivo nazionale per gli addetti all'industria edilizia, reso valido erga omnes con D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per avere omesso di versare alla Cassa edile per la provincia di Roma, costituita ai sensi dell'art. 11 del contratto integrativo provinciale del 30 settembre 1959, le indennità dovute a n. 38 operai per ferie, gratifica natalizia e festività, la difesa dell'imputato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 11 del contratto richiamato in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Il Pretore, constatata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, con ordinanza 26 febbraio 1965, ha sospeso il giudizio in corso ed ha rimesso gli atti a questa Corte.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 122 del 15 maggio 1965.

Nessuna delle parti si é costituita dinanzi alla Corte e, pertanto, il giudizio si é svolto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 9 delle Norme integrative 16 marzo 1956.

 

Considerato in diritto

 

La questione di legittimità costituzionale riguardante la obbligatorietà erga omnes delle norme istitutive delle Casse edili, ha già formato oggetto di diverse pronunce da parte della Corte.

Con la sentenza 4 luglio 1963, n. 129, la Corte ha statuito che gli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio 1959, n. 741, nel prescrivere al Governo di uniformarsi, nell'esercizio del potere delegato ad esso conferito, a tutte le clausole dei contratti collettivi nonché dei contratti integrativi, stipulati dalle associazioni sindacali, non hanno inteso includere anche quelle clausole che impongono ai non appartenenti alle associazioni l'obbligo della iscrizione alle Casse edili. In conseguenza di ciò con successive sentenze (n. 31, 78 e 79 del 1964) é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di varie norme concernenti l'istituzione e il funzionamento di tali Casse nonché l'obbligatorietà di iscrizione alle medesime.

Sostanzialmente identico ai casi già decisi é quello di specie e la necessità di una nuova apposita pronuncia di illegittimità deriva solo dal fatto che la norma ora in esame é contenuta in altro contratto collettivo.

Trattasi dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 867, che ha reso obbligatorie per la Provincia di Roma tutte le clausole contenute nell'accordo collettivo stipulato il 30 settembre 1959 fra associazioni di imprenditori e di lavoratori edili, in esse compresa, quindi, anche la clausola 11 concernente la istituzione di una Cassa edile.

Alla stregua delle considerazioni svolte nelle richiamate sentenze quest'ultima clausola é da ritenersi invalida e conseguentemente il D.P.R. n. 867 del 1961 va dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alla parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola medesima.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867, per la parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 11 dell'accordo di lavoro 30 settembre 1959 per la provincia di Roma, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per la violazione degli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 1965.