Sentenza n. 187 del 2021

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SENTENZA N. 187

ANNO 2021

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giancarlo CORAGGIO;

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 309, lettera a), 316, lettera a), da 634 a 658, da 661 a 676 e 875 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), promosso dalla Regione Siciliana con ricorso notificato il 26-28 febbraio 2020, depositato in cancelleria il 6 marzo 2020, iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visti l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento delle società Sibat Tomarchio srl e Sibeg srl;

udito nell’udienza pubblica dell’8 giugno 2021 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi l’avvocato Saverio Sticchi Damiani per le società Sibat Tomarchio srl e Sibeg srl, e l’avvocato Giuseppa Mistretta per la Regione Siciliana, entrambi in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021, nonché l’avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 20 settembre 2021.

Ritenuto in fatto

1.– La Regione Siciliana, con ricorso notificato il 26-28 febbraio 2020 e depositato il 6 marzo 2020 (reg. ric. n. 33 del 2020), ha impugnato l’art. 1, commi 309, lettera a), 316, lettera a), da 634 a 658, da 661 a 676 e 875 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).

2.– La Regione censura in primo luogo l’indicato art. 1, comma 309, lettera a), che ha innovato l’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58. Secondo la previsione censurata, l’Agenzia per la coesione territoriale è tenuta a procedere, per ciascuna amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul «Fondo per lo sviluppo e coesione» (di seguito: FSC) previsto all’art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ad una riclassificazione degli strumenti programmatori concernenti le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020. In virtù della previsione censurata, tale riclassificazione deve avvenire «sentite» le amministrazioni interessate e non più «d’intesa» con le stesse.

A dire della Regione Siciliana, la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 14, 15, 17 e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché gli artt. 5, 118, 119 e 120 della Costituzione, anche in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Segnala la ricorrente che, nella versione precedentemente in vigore, l’art. 44 del d.l. n. 34 del 2019, come convertito, prevedeva che l’attività di riordino dei diversi documenti programmatori in un unico piano operativo per ogni amministrazione dovesse essere svolta dall’Agenzia per la coesione territoriale «d’intesa con le amministrazioni interessate».

Richiamando il documento «Osservazioni e proposte di emendamenti della conferenza delle Regioni delle Province Autonome 19/93/CR05/C3-C11», redatto in occasione della conversione in legge del d.l. n. 34 del 2019, la ricorrente sottolinea come il FSC costituisca lo strumento finanziario principale per l’attuazione delle politiche di sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale, attraverso il quale viene garantita unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, volti alla rimozione degli squilibri economici e sociali tra le diverse aree del Paese, in attuazione dell’art. 119, quinto comma, Cost.

Per tali ragioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva proposto di inserire nel testo dell’art. 44 del d.l. n. 34 del 2019 – durante la fase di conversione in legge – il riferimento alla necessità che l’Agenzia per la coesione territoriale procedesse alla riclassificazione dei documenti programmatori mediante lo strumento dell’intesa.

Ciò premesso, la ricorrente afferma che questa Corte (viene citata la sentenza n. 6 del 2004) ha indicato nella Conferenza Stato-Regioni e nella Conferenza unificata le sedi più idonee a realizzare la leale collaborazione, poiché, a detta della ricorrente, in esse sarebbe consentito alle Regioni «di svolgere un ruolo costruttivo nella determinazione del contenuto di atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale».

Infatti il FSC, «potendo finanziare una grande gamma di interventi intercett[erebbe] svariate competenze della Regione Siciliana». Pertanto, nel prevedere che l’Agenzia per la coesione territoriale debba procedere «sentite» le amministrazioni interessate, e non di intesa con le stesse, la disposizione impugnata violerebbe le norme dello statuto reg. Siciliana che assegnano alla Regione, nelle materie ivi indicate, la competenza legislativa esclusiva (art. 14) e concorrente (art. 17), nonché, «per tutte» le materie, la competenza amministrativa (art. 20). Inoltre, la Regione deduce nel ricorso la violazione delle norme del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, applicabili in forza della clausola di cui all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Ancora, la Regione prospetta in modo specifico la lesione degli artt. 14, lettera o), e 15 dello statuto reg. Siciliana, in riferimento alla competenza regionale in materia di enti locali, giacché la disposizione censurata «svili[rebbe] anche il ruolo delle città Metropolitane, escluse come la Regione dal partecipare utilmente alle decisioni programmatorie, per la parte di risorse del FSC di cui sono titolari». A fondamento di tale censura, viene evocata la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 298 del 2009, n. 169 e n. 95 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 196 del 2004) che riconosce la legittimazione delle Regioni a denunciare anche i vizi della legge statale che ledono le attribuzioni degli enti locali.

La Regione Siciliana prosegue evidenziando come lo strumento dell’intesa – imposto dal principio costituzionale di leale collaborazione e «istituzionalizzato» dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che ne avrebbe «diffusamente» prevista l’applicazione – abbia ricevuto, nella giurisprudenza costituzionale, piena valorizzazione.

La disposizione censurata, declassando l’intesa precedentemente prevista ad un «mero parere», avrebbe pertanto espropriato «della potestà decisionale un soggetto istituzionale» (vengono richiamate le sentenze di questa Corte n. 165 e n. 33 del 2011, n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 383 e n. 285 del 2005).

3.– La Regione Siciliana impugna anche l’art. 1, comma 316, lettera a), della legge n. 160 del 2019, nella parte in cui modifica l’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2017, n. 123.

La disposizione prevede che il «soggetto per l’amministrazione dell’area ZES», ovverosia la Zona economica speciale, è identificato in un Comitato di indirizzo composto, tra gli altri, da un commissario straordinario del Governo nominato ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), che lo presiede. La doglianza della ricorrente si appunta proprio sulla circostanza che il commissario sia chiamato all’ufficio di presidente del Comitato d’indirizzo, mentre nella disciplina previgente lo stesso ruolo era affidato al Presidente dell’Autorità di sistema portuale. Ciò che garantiva la «compartecipazione, tra Stato e Regioni interessate, nell’individuazione dell’Organo di vertice e di indirizzo», perché il Presidente dell’Autorità di sistema portuale, secondo quanto disposto dall’art. 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), è soggetto nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con il Presidente o i Presidenti delle Regioni interessate.

La Regione Siciliana evidenzia in proposito come, pronunciandosi sulle modalità di scelta del Presidente dell’Autorità di sistema portuale, la Corte costituzionale abbia affermato che la «paritaria codeterminazione del contenuto dell’atto di nomina» prevista dal legislatore è da considerarsi attuativa del principio di leale cooperazione. Inoltre, il coinvolgimento regionale attesterebbe il riconoscimento del ruolo del porto nell’economia regionale e locale (viene citata la sentenza n. 378 del 2005).

La disposizione oggetto di censura, nel prevedere che il Comitato di indirizzo delle Zone economiche speciali (di seguito: ZES), non sia più il Presidente dell’Autorità di sistema portuale ma un commissario straordinario del Governo scelto «al di fuori di qualsiasi “intesa” sulla nomina con le regioni coinvolte», determinerebbe, pertanto, la violazione degli artt. 14, 17 e 20 dello statuto reg. Siciliana, nonché degli artt. 5, 118, 119 e 120 Cost., anche in relazione all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Ciò a causa della «mancata attuazione del principio di leale collaborazione […] e della rimozione degli squilibri economico e sociali» (vengono citate le sentenze di questa Corte n. 154 del 2017 e n. 329 del 2003).

Al fine di motivare ulteriormente la censura, la Regione Siciliana si sofferma sull’importanza strategica delle ZES, che vengono istituite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle Regioni interessate. Dopo aver ricordato che le modalità di istituzione, la durata, i criteri per l’identificazione e delimitazione dell’area, nonché i criteri che ne disciplinano accesso e condizioni speciali sono anch’essi definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, la ricorrente richiama le funzioni delle ZES. Secondo la disciplina prevista all’art. 5 del d.l. n. 91 del 2017, come convertito, queste hanno il compito di attrarre investimenti esteri o extra-regionali, «costituendo […] una strategica riorganizzazione del tessuto delle aree di sviluppo industriale di proprietà pubblica».

Ne conseguirebbe, conclude la Regione, «la necessità di una direzione al vertice che sia il frutto di una codeterminazione con la Regione richiedente l’istituzione della singola Zona».

L’estromissione della Regione dalla scelta della governance delle ZES pregiudicherebbe, inoltre, l’esercizio delle molteplici competenze regionali «coinvolte dall’istituzione e operatività delle ZES», attribuite alla Regione dallo statuto di autonomia, con conseguente violazione delle citate norme statutarie.

4.– La Regione Siciliana impugna, inoltre, l’art. 1, comma 875, della legge n. 160 del 2019, per violazione degli artt. 14, lettera o), e 15 dello statuto reg. Siciliana, nonché degli artt. 3, 5, 119 e 120 Cost., «anche in riferimento all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001».

La disposizione stanzia un contributo di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2020, a favore dei liberi consorzi e delle Città metropolitane della Regione Siciliana, ripartendolo tra ciascun ente «in proporzione al concorso alla finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, dei contributi ricevuti dalla Regione siciliana a valere sulla somma complessiva di 70 milioni di euro di cui all’articolo 1, comma 885, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché degli importi non più dovuti di cui all’articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

Affermando di procedere anche a tutela delle prerogative degli enti locali, la ricorrente lamenta che la disposizione impugnata violerebbe i principi di ragionevolezza, proporzionalità, leale collaborazione, uguaglianza – «sotto l’aspetto della mancata attuazione di quanto già concordato con la Regione e della rimozione degli squilibri economico e sociali» – nonché l’autonomia finanziaria degli enti siciliani di area vasta, che si troverebbero a disporre di mezzi insufficienti per l’adempimento dei propri compiti. L’importo del contributo individuato dalla disposizione censurata sarebbe inferiore rispetto a quello, quantificato in 100 milioni di euro, previsto l’anno precedente in virtù dell’accordo integrativo del 10 maggio 2019 raggiunto tra il Presidente della Regione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro dell’economia e delle finanze, così come recepito dall’art. 38-quater del d.l. n. 34 del 2019, come convertito. Ciò che determinerebbe un «arretramento nel processo di risanamento finanziario» delle Città metropolitane e dei liberi consorzi siciliani.

Richiamando anche il parere espresso dalla Corte dei conti, sezione delle autonomie, nell’ambito dell’audizione sull’atto Camera n. 977 del 2019, col quale il giudice contabile avrebbe rappresentato «un’ulteriore esigenza di copertura finanziaria per tali enti di circa € 107 milioni nel 2020», la Regione Siciliana lamenta che la disposizione censurata non avrebbe correttamente bilanciato gli interessi costituzionali rilevanti e che la relativa disciplina, oltre a presentarsi «non conforme sotto il profilo degli indici di determinazione del contributo spettante a ciascun Ente, non [sarebbe] stata il frutto di una codeterminazione».

5.– Da ultimo, la Regione ricorrente censura due gruppi di previsioni che istituiscono e regolano, per un verso (art. 1, commi da 634 a 658), l’imposta sul consumo dei «manufatti con singolo impiego» (di seguito: MACSI) e, per altro verso (art. 1, commi da 661 a 676), l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche «edulcorate». Per entrambe le discipline viene prospettata la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché dell’art. 36 dello statuto reg. Siciliana e delle correlate norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), con riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost.

A dire della ricorrente, la previsione di tali tributi determinerebbe distorsioni della concorrenza e inciderebbe negativamente sul gettito fiscale della Regione, a causa della significativa riduzione del fatturato che colpirebbe le imprese con sede in Sicilia e delle conseguenti ricadute sul piano occupazionale. Ciò finirebbe per determinare una lesione dell’autonomia finanziaria della Regione stessa, aggravata anche dal rischio di abbandono o delocalizzazione della produzione.

Lamenta la Regione che il legislatore statale avrebbe irragionevolmente esercitato la discrezionalità legislativa in materia tributaria, senza «raccordarsi con il principio di capacità contributiva, di uguaglianza, e della libera iniziativa economica».

In particolare, le previsioni censurate colpirebbero solo una categoria di imprese in modo «arbitrario ed irragionevole», in contrasto con gli artt. 3, 41 e 53 Cost. (viene citata la sentenza di questa Corte n. 10 del 2015). L’assenza di «coerenza logica e giuridica […] rispetto alle garanzie accordate alla libertà di iniziativa economica ed alla proprietà dell’impresa» dovrebbe essere valutata «quale eccesso legislativo della potestà tributaria».

Siffatta potestà, prosegue la Regione, dovrebbe infatti essere contenuta «in rapporto alla titolarità ed al godimento dei beni, nonché allo svolgimento delle attività sulle quali l’esercizio della potestà tributaria stessa incide». La tutela dei diritti fondamentali e della tutela dell’ambiente non sarebbero da considerarsi, invece, esigenze di rango superiore rispetto a quelle concernenti gli interessi incisi dalla disciplina tributaria.

6.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio con atto depositato il 7 aprile 2020, chiedendo che il ricorso sia dichiarato non fondato.

6.1.– In riferimento alla censura relativa alla mancata previsione dell’intesa nell’attività di riclassificazione programmatoria svolta dall’Agenzia per la coesione territoriale, la difesa erariale deduce che il principio di leale collaborazione non opererebbe quando la norma «prende atto dell’inattività della singola regione». Proprio la risalente assegnazione di risorse fino ad oggi non utilizzate legittimerebbe l’intervento legislativo statale.

6.2.– Con riferimento alla censura relativa alla individuazione del presidente del Comitato di indirizzo delle ZES, la scelta di attribuire al Governo tale nomina – in luogo della previgente previsione che individuava tale figura nel Presidente dell’Autorità di sistema portuale, scelto di intesa tra Stato e Regioni – non lederebbe il principio di leale collaborazione. Anzitutto, sarebbe possibile che nella nuova partizione territoriale delle Autorità di sistema portuale i porti inclusi nelle ZES non rientrino nella competenza territoriale di una sola Autorità di sistema. Inoltre, nella composizione del Comitato di indirizzo delle ZES sarebbe comunque prevista la partecipazione di rappresentanti regionali, che, conclude sul punto l’Avvocatura, concorrerebbero alla formazione della volontà dell’organo in questione.

6.3.– Quanto alle censure mosse all’art. 1, comma 875, l’Avvocatura generale ritiene che non sarebbe fondata la tesi regionale secondo cui, nel determinare il contributo a favore delle Città metropolitane e dei liberi consorzi, il legislatore statale avrebbe violato il principio di leale collaborazione discostandosi dagli accordi con la Regione Siciliana in materia di rimozione degli squilibri economico-sociali. Il legislatore avrebbe invece legittimamente esercitato la potestà legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, che si imporrebbe anche alle Regioni ad autonomia speciale.

6.4.– Infine, con riferimento alle censure relative all’istituzione e alla disciplina dell’imposta sul consumo dei MACSI e delle bevande analcoliche edulcorate, la difesa erariale sostiene che si tratterebbe di disposizioni attuative delle «linee guida in materia fiscale di derivazione comunitaria», che avrebbero perciò necessità di applicarsi su tutto il territorio nazionale.

7.– Con due distinti atti depositati il 5 maggio 2020, le società Sibat Tomarchio srl e Sibeg srl hanno spiegato atto di intervento ad adiuvandum, con riferimento alle censure mosse nei confronti dell’art. 1, commi da 634 a 658 e da 661 a 676 della legge impugnata.

7.1.– Con istanze depositate il 26 ottobre 2020, le società Sibat Tomarchio srl e Sibeg srl hanno presentato richiesta di fissazione anticipata delle questioni concernenti l’ammissibilità degli interventi, al fine di avere accesso agli atti processuali.

7.2.– Con decreti presidenziali del 28 ottobre 2020, tali istanze sono state rigettate, in quanto depositate fuori termine, riservandosi l’esame della questione concernente l’ammissibilità degli interventi all’udienza pubblica.

8.– In vista dell’udienza, la Regione Siciliana ha depositato il 18 maggio 2021 una ulteriore memoria.

8.1.– La Regione si sofferma anzitutto sulle censure relative alle imposte sui MACSI e sul consumo di bevande analcoliche edulcorate, dando atto dell’approvazione dell’art. 133 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023). Le citate disposizioni avrebbero, rispettivamente, differito il termine di entrata in vigore delle due imposte dapprima al 1° gennaio 2021 e poi al 1° luglio 2021, apportando altresì alcune modifiche sostanziali.

La ricorrente sottolinea come il principio di capacità contributiva sia considerato «valore che enuncia un progetto normativo destinato ad orientare la produzione legislativa in materia fiscale» (vengono citate le sentenze di questa Corte n. 10 del 2015, n. 223 del 2012 e n. 341 del 2000). Per valutare la conformità a Costituzione di una disciplina tributaria occorrerebbe verificare se la sua struttura si raccordi con la sua ratio giustificatrice, identificata, nel caso di specie, nella volontà di determinare una riduzione nell’uso di prodotti di materiale plastico e nella consumazione di bevande edulcorate. A questo proposito, la ricorrente evidenzia come le previsioni censurate non riuscirebbero a raggiungere l’obiettivo che il legislatore intendeva perseguire. Per queste ragioni, la ricorrente insiste nel prospettare l’irragionevolezza delle disposizioni istitutive delle due imposte.

8.2.– Quanto alle censure mosse all’art. 1, comma 309, lettera a), e all’art. 1, comma 316, lettera a), della legge n. 160 del 2019, la Regione Siciliana ribadisce che tali disposizioni violerebbero il principio di leale collaborazione, a causa della mancata previsione dello strumento dell’intesa.

8.3.– Per quanto concerne infine le censure relative all’art. 1, comma 875, della legge n. 160 del 2019, la Regione Siciliana ha dato atto delle modifiche apportate a tale previsione dall’art. 31-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, segnalando anche come, a far data dall’anno 2021, il contributo riconosciuto dalla previsione censurata ai liberi consorzi e alle Città metropolitane della Regione Siciliana verrà incrementato in virtù di quanto disposto dal sopravvenuto art. 1, comma 808, della legge n. 178 del 2020. Tali modifiche avrebbero fatto «venire meno l’interesse a proseguire nel giudizio instaurato relativamente alla norma impugnata».

9.– Con distinti atti depositati il 18 maggio 2021, le società Sibat Tomarchio srl e Sibeg srl hanno presentato memoria in vista dell’udienza, a sostegno dell’ammissibilità del proprio intervento e insistendo per l’accoglimento delle questioni relative alle imposte sui MACSI e sul consumo di bevande analcoliche edulcorate.

10.– Con atto depositato il 31 maggio 2021, la Regione Siciliana ha presentato atto di rinuncia parziale al ricorso, limitatamente all’art. 1, comma 875, della legge n. 160 del 2019.

Considerato in diritto

1.– La Regione Siciliana ha impugnato (reg. ric. n. 33 del 2020), con distinti gruppi di censure, l’art. 1, commi 309, lettera a), 316, lettera a), da 634 a 658, da 661 a 676 e 875 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).

2.– In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia parziale al ricorso con riferimento alla censura relativa all’art. 1, comma 875, della legge n. 160 del 2019, che stanzia un contributo a favore dei liberi consorzi e delle Città metropolitane della Regione Siciliana, segnalando come tale disposizione sia stata oggetto di modifiche che, incrementando l’ammontare del contributo in esame, hanno comportato il venire meno del proprio interesse a coltivare il giudizio in parte qua. Non essendo pervenuta, sino al momento dell’udienza, accettazione della rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, va dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alla doglianza in esame (ex plurimis, sentenze n. 118 e 90 del 2021, n. 5 del 2020, n. 171 del 2019 e n. 234 del 2017).

3.– In via preliminare, deve essere confermata l’ordinanza dibattimentale, allegata alla presente sentenza, con cui sono stati dichiarati inammissibili gli interventi in giudizio spiegati dalle società Sibat Tomarchio srl e Sibeg srl.

4.– La Regione Siciliana ha impugnato anzitutto l’art. 1, comma 309, lettera a), della legge n. 160 del 2019. La disposizione – innovando l’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58 – ha previsto che l’Agenzia per la coesione territoriale sia tenuta a procedere, per ciascuna amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul «Fondo per lo sviluppo e coesione» (di seguito: FSC), ad una riclassificazione degli strumenti programmatori relativi alle risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, «sentite» le amministrazioni interessate.

Nella formulazione originaria, l’art. 44, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019 non aveva previsto forme di collaborazione tra l’Agenzia per la coesione territoriale e le amministrazioni interessate. La legge di conversione aveva, invece, stabilito che la ricordata attività di riordino dovesse essere realizzata dall’Agenzia «d’intesa» con le amministrazioni stesse.

A dire della ricorrente, la disposizione censurata, declassando tale intesa ad un «mero parere», avrebbe espropriato della potestà decisionale le amministrazioni titolari di risorse a valere sul FSC, determinando una violazione degli artt. 14, 15, 17 e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché degli artt. 5, 118, 119 e 120 della Costituzione, anche in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Il legislatore statale avrebbe infatti omesso di dare attuazione al principio di leale collaborazione, con ulteriore conseguente lesione «sia degli articoli dello Statuto che prevedono in capo alla Regione, nelle materie dai medesimi elencate, la competenza legislativa esclusiva, art. 14, e concorrente, art. 17, e, per tutte, la competenza amministrativa, art. 20, come pure le norme del titolo V della Cost. applicabili per effetto e nei limiti di cui all’art. 10 L.C. n. 3/2001».

Infine, ritenendo di avere titolo per lamentare anche lesioni delle attribuzioni degli enti locali, la Regione invoca, quali norme parametro delle proprie censure, gli artt. 14, lettera o), e 15 dello statuto reg. Siciliana, i quali assegnano alla competenza legislativa esclusiva, rispettivamente, il «regime degli enti locali» e la disciplina in materia di «circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali».

4.1.– Le censure descritte non sono fondate, con riferimento a tutti i parametri indicati.

Evocando in forma contratta e cumulativa i parametri di competenza asseritamente lesi, la Regione Siciliana assume, in sostanza, che il FSC coprirebbe «una grande gamma di interventi», tali da intercettare «svariate competenze della Regione», poiché il fondo in questione finanzia progetti strategici di carattere infrastrutturale «di rilievo nazionale, interregionale e regionale». La pur scarna prospettazione della ricorrente consente a questa Corte di attingere il merito delle censure e di precisare il thema decidendum (sentenza n. 192 del 2017): l’attività di riclassificazione dei documenti programmatori inerenti il FSC intersecherebbe diversi ambiti materiali di competenza regionale, sicché l’estromissione della Regione da un processo decisionale che tali ambiti interessa lederebbe, in particolare, il principio di leale collaborazione.

Sostituendosi al «Fondo per le aree sottoutilizzate» di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», il FSC trova la sua disciplina istitutiva nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42), attraverso cui il legislatore statale si è proposto, «in conformità al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione», di «promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona» (art. 1).

Specifico obiettivo del FSC è dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale appunto rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. Esso è perciò da considerarsi, come peraltro afferma la stessa disciplina istitutiva, strumento per l’attuazione dell’art. 119, quinto comma, Cost., a tenore del quale «[p]er promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni».

Questa Corte ha già avuto modo di indicare le condizioni al ricorrere delle quali un finanziamento statale può correttamente ricondursi all’ambito di applicazione della disposizione costituzionale ricordata, condizioni «la cui assenza renderebbe il ricorso a finanziamenti statali ad hoc “uno strumento indiretto ma pervasivo di ingerenza dello Stato nell’esercizio delle funzioni degli enti locali, e di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza”» (sentenza n. 189 del 2015).

Anzitutto, deve trattarsi di interventi «aggiuntivi rispetto al finanziamento normale delle funzioni amministrative spettanti all’ente territoriale (art. 119, quarto comma, Cost.)»; in secondo luogo, tali interventi «devono riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale, o comunque a “scopi diversi” dal normale esercizio delle funzioni». Infine, è richiesto che le risorse in questione siano indirizzate «non già alla generalità degli enti territoriali, bensì a determinati enti territoriali o categorie di enti territoriali» (sentenza n. 189 del 2015; in senso conforme, sentenze n. 79 del 2014, n. 273, n. 254 e n. 46 del 2013 e n. 176 del 2012).

Il fondo di cui si discute presenta le caratteristiche in parola. Le sue finalità sono senza dubbio riconducibili a quelle indicate dall’art. 119, quinto comma, Cost., perché ricorre il carattere aggiuntivo delle risorse che esso mette a disposizione, mirate a finanziare «interventi speciali dello Stato e l’erogazione di contributi speciali» (così l’art. 4 del d.lgs. n. 88 del 2011). Gli interventi a valere sul fondo, inoltre, non sono indistintamente indirizzati a tutte le amministrazioni territoriali: il fondo stesso è infatti ripartito in modo diverso tra le aree del Paese, anzitutto al fine di consentire specifici interventi nelle Regioni del Mezzogiorno.

L’art. 119, quinto comma, Cost. assegna genericamente allo «Stato» il compito di soddisfare le esigenze di riequilibrio economico e sociale in esso indicate e di destinare allo scopo le necessarie risorse di carattere aggiuntivo e speciale. È invece l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. ad attribuire al solo legislatore statale il compito di disciplinare tali forme di finanziamento, nell’ambito delle «competenze statali in materia di perequazione finanziaria» (sentenze n. 143 del 2017 e n. 16 del 2010). In definitiva, le due disposizioni costituzionali si integrano, componendo una chiara cornice di riferimento costituzionale.

Nell’ambito di tale cornice, la disposizione ora in esame è intervenuta a delineare le modalità di riclassificazione dei documenti programmatori relativi a tre distinti cicli di programmazione del FSC. Come si evince dalla stessa disciplina, l’obiettivo della prescritta attività di riordino è di «migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti» a valere sulle risorse del FSC e di «accelerarne la spesa». La relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del d.l. n. 34 del 2019 evidenzia infatti come la moltitudine di documenti programmatori collegati ai tre cicli 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020 necessitasse di distinte modalità attuative, di monitoraggio e di governance, idonee a «incidere negativamente sulla capacità di assicurare il coordinamento delle politiche di sviluppo e coesione».

Per questa ragione, è stata prevista la sostituzione di tali strumenti di programmazione con un unico «Piano sviluppo e coesione» per «ciascuna» amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana, garantendosi «modalità unitarie di gestione e monitoraggio».

Il compito di operare la riclassificazione prevista all’art. 44, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019, come convertito, e di sottoporre all’approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ora Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), i nuovi Piani sviluppo e coesione, è stato affidato all’Agenzia per la coesione territoriale, istituita dall’art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, appunto con l’obiettivo di rafforzare l’azione di programmazione, coordinamento e sorveglianza nell’ambito delle politiche di coesione.

L’Agenzia opera sotto la vigilanza del Ministro delegato per la politica di coesione e ne fanno parte il direttore generale, un comitato direttivo e un collegio dei revisori dei conti. L’art. 10, comma 4, del d.l. n. 101 del 2013, come convertito, prevede significativamente che nel Comitato direttivo deve essere «assicurata una adeguata rappresentanza delle amministrazioni territoriali». Nel dare attuazione a tale disposizione, lo statuto dell’Agenzia, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014 (Approvazione dello Statuto dell’Agenzia per la coesione territoriale), oltre a stabilire che del Comitato direttivo facciano parte due dirigenti dei principali settori di attività dell’Agenzia, precisa che i due rappresentanti delle amministrazioni territoriali sono designati dalla Conferenza unificata, uno in rappresentanza delle Regioni e l’altro degli enti locali.

Dal quadro normativo descritto emerge che, affidando all’Agenzia per la coesione territoriale l’attività di riclassificazione degli strumenti di programmazione del FSC, il legislatore statale, in attuazione di quanto disposto dall’art. 119, quinto comma, Cost., ha esercitato una propria competenza esclusiva, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Per questa essenziale ragione non è fondata la censura di violazione del principio di leale collaborazione (sentenza n. 196 del 2015). Infatti, per costante giurisprudenza costituzionale, in caso di previsioni legislative riconducibili esclusivamente alla potestà legislativa statale, il ricorso agli strumenti di raccordo istituzionale non è costituzionalmente imposto (sentenze n. 208 del 2020 e n. 137 del 2018). Deve piuttosto ribadirsi che, «in relazione ad un intervento statale “speciale” ai sensi dell’art. 119, quinto comma, Cost. […] spetta al legislatore statale la scelta dello schema procedimentale ritenuto più adeguato a assicurare l’ottimale realizzazione degli obiettivi di volta in volta perseguiti nello stanziare i relativi fondi» (sentenza n. 189 del 2015).

4.2. – Specificamente in relazione ad un intervento “speciale” ai sensi dell’art. 119, quinto comma, Cost., la previsione di meccanismi collaborativi con le Regioni e gli enti locali interessati rimane dunque una opzione che il legislatore statale – pur titolare di competenza legislativa esclusiva, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. – «può opportunamente considerare» (sentenza n. 104 del 2021).

È quel che è avvenuto, del resto, nella disciplina in discussione, che ha effettivamente previsto forme di coinvolgimento di tal genere, non solo nel delineare la specifica attività di riclassificazione demandata all’Agenzia per la coesione territoriale, ma anche riguardo alle fasi procedimentali a questa collegate, destinate alle scelte circa l’impiego e la ripartizione della dotazione finanziaria del FSC e alla individuazione degli interventi cui destinare le relative risorse.

Con riferimento all’ultimo ciclo di programmazione considerato dalla disposizione censurata (2014-2020), l’art. 1, commi da 703 a 706, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», ha anzitutto stabilito che la dotazione finanziaria del FSC sia impiegata per obiettivi strategici relativi a tematiche nazionali individuate in collaborazione con le amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 1, comma 703, lettera b). Inoltre, gli specifici piani operativi sono definiti da una «Cabina di regia» composta anche da rappresentanti degli enti territoriali (art. 1, comma 703, lettera c, nonché art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, recante «Istituzione della Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»). Ancora, per la realizzazione degli interventi è prevista la possibilità di stipulare appositi accordi istituzionali con le Regioni e le amministrazioni competenti (art. 1, comma 703, lettera g, della legge n. 190 del 2014; nonché deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 10 agosto 2016, n. 26, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse»).

Come accennato, le amministrazioni territoriali vengono coinvolte nella stessa procedura di riclassificazione prevista dalla disposizione impugnata (art. 44 del d.l. n. 34 del 2019, come convertito), procedura che, peraltro, per le già indicate finalità di riordino e razionalizzazione dei molteplici strumenti di programmazione esistenti, necessita con evidenza di essere diretta e coordinata a livello centrale.

Infatti, anche se non è più prevista l’intesa, tali amministrazioni sono sentite dall’Agenzia per la coesione territoriale nella procedura di riclassificazione, funzionale alla elaborazione del citato «Piano sviluppo e coesione» destinato a sostituire i numerosi documenti programmatori precedentemente adottati (art. 44, comma 1, del d.l. 34 del 2019, come convertito).

Le amministrazioni in parola vedono comunque garantita continuità ai contenuti di tali precedenti documenti, pur destinati ad essere sostituiti: ancora il comma 1 dell’art. 44 citato dispone, infatti, che la sostituzione avvenga «tenendo conto degli interventi ivi inclusi».

Ancora, esse sono «sentite» nei casi di cui all’art. 44, comma 7, con riferimento a quegli interventi che, pur non ancora dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, potranno essere inseriti nel «Piano sviluppo e coesione», in sede di prima approvazione, se «valutati favorevolmente» dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio e dall’Agenzia per la coesione territoriale.

In quanto titolari dei piani operativi oggetto di riclassificazione, le amministrazioni in parola restano comunque «responsabil[i]», tra l’altro, «della selezione degli interventi, in sostituzione di quelli che risultavano già finanziati [e] della vigilanza sulla attuazione dei singoli interventi» (art. 44, comma 8).

Costituiscono, inoltre, i comitati di sorveglianza cui sono attribuite ulteriori funzioni di attuazione e valutazione dei piani operativi (art. 44, commi 2 e 3).

Possono, infine, esprimere la propria posizione in seno all’Agenzia per la coesione territoriale, il cui comitato direttivo, come si è detto, prevede la loro partecipazione (art. 4, comma 3, dello Statuto dell’Agenzia – approvato con d.P.C.m. 9 luglio 2014).

Risulta, in definitiva, che le amministrazioni interessate sono ampiamente coinvolte nelle varie attività di programmazione, gestione e attuazione delle diverse azioni finanziate con il FSC.

5.– Con un secondo gruppo di censure, la Regione Siciliana ha impugnato l’art. 1, comma 316, lettera a), della legge n. 160 del 2019, nella parte in cui modifica l’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2017, n. 123.

La disposizione censurata stabilisce che il «soggetto per l’amministrazione dell’area ZES» (Zona economica speciale) «è identificato in un Comitato di indirizzo composto da un commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che lo presiede».

Secondo la ricorrente, tale previsione violerebbe gli «articoli 14, 17 e 20 dello Statuto della Regione Siciliana» nonché, anche «in riferimento all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001», gli «articoli 5, 118, 119 e 120 della Costituzione, per la mancata attuazione del principio di leale collaborazione dagli stessi sancito».

La previgente disciplina stabiliva che a presiedere il Comitato di indirizzo fosse il Presidente dell’Autorità di sistema portuale (di seguito: AdSP), nominato, ai sensi dell’art. 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti «d’intesa con il Presidente o i Presidenti della Regione interessata».

Nella prospettiva della ricorrente, questa procedura garantiva la partecipazione regionale alla decisione: sarebbero, infatti, l’importanza strategica delle Zone economiche speciali (di seguito: ZES) e le loro rilevanti funzioni, da un lato, la molteplicità delle competenze regionali coinvolte dalla loro istituzione e operatività, dall’altro, a evidenziare la necessità che la «direzione al vertice […] sia il frutto di una codeterminazione con la Regione richiedente l’istituzione della singola Zona».

6.– Preliminarmente a qualunque considerazione di merito, va osservato che, in prossimità dell’udienza di fronte a questa Corte, il legislatore ha sensibilmente modificato la disciplina relativa alla composizione del Comitato di indirizzo e, in particolare, alle modalità di nomina del commissario straordinario del Governo.

L’art. 57, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), successivamente convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ha infatti soppresso, quanto a tali ultime modalità (previste all’art. 4, comma 6, del d.l. n. 91 del 2017, come convertito), il riferimento alla procedura prevista all’art. 11 della legge n. 400 del 1988.

Inoltre, l’art. 57, comma 1, lettera a), numero 2), del medesimo d.l. ha inserito – dopo il citato comma 6 dell’art. 4 del d.l. n. 91 del 2017 – un comma 6-bis, ai cui sensi alla nomina del commissario si procede «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, d’intesa con il Presidente della Regione interessata».

In caso di mancato perfezionamento dell’intesa nel termine di sessanta giorni dalla proposta, si prevede che «il Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la questione al Consiglio dei ministri che provvede con deliberazione motivata».

Si stabilisce, infine, che «[i] Commissari nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione cessano, ove non confermati, entro sessanta giorni dalla medesima data».

7.– La descritta disciplina presenta con ogni evidenza carattere satisfattivo delle doglianze mosse con il ricorso.

La Regione Siciliana lamenta, infatti, che il principio di leale collaborazione sarebbe leso dalla scelta di far presiedere il Comitato di indirizzo della ZES da un soggetto nominato «al di fuori di qualsiasi intesa» con la Regione interessata. Le disposizioni sopravvenute, viceversa, introducono una nuova procedura di nomina, nel cui ambito è proprio prevista un’intesa con il Presidente della Regione interessata, ciò che elide l’asserita lesione del principio di leale collaborazione e soddisfa la pretesa della ricorrente.

Inoltre, l’originaria disciplina oggetto di impugnazione non è stata applicata con riferimento a ZES istituite nella Sicilia occidentale e in quella orientale, come attestato dalla circostanza che, alla data di entrata in vigore dell’art. 57 del d.l. n. 77 del 2021, nella Gazzetta Ufficiale non risultava pubblicata la notizia del conferimento, con decreti del Presidente della Repubblica, dei relativi incarichi, come invece previsto dall’art. 11 della legge n. 400 del 1988 (mentre risultano pubblicate le notizie relative alle nomine dei commissari straordinari relativi a ZES istituite in Regioni diverse).

La censura regionale è divenuta, così, priva di attualità ed effettività. Ne consegue l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale per sopravvenuta carenza di interesse della Regione Siciliana a coltivare il ricorso (sentenza n. 141 del 2016, punto 5.1. del Considerato in diritto).

8.– La Regione Siciliana ha, infine, impugnato l’art. 1, commi da 634 a 658 e da 661 a 676, della legge n. 160 del 2019. Con tali due gruppi di disposizioni, sono istituite e disciplinate, da una parte, l’imposta sul consumo dei «manufatti con singolo impiego» aventi funzione di contenimento, protezione o consegna di merci e prodotti alimentari e, dall’altra, l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche «edulcorate».

Secondo la ricorrente, in entrambi i casi la disciplina impugnata violerebbe «gli articoli 117, terzo comma e 119 della Costituzione ed art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana e correlate norme di attuazione di cui al D.P.Reg. [recte: d.P.R.] n. 1074/1965, con riferimento al contrasto con gli articoli 3, 41 e 53 della Costituzione».

Il legislatore avrebbe in particolare ecceduto il limite della ragionevolezza e violato i principi di capacità contributiva, di uguaglianza e di libertà di iniziativa economica. I tributi così illegittimamente introdotti sarebbero infatti destinati a produrre una notevole riduzione del fatturato delle aziende che operano nel comparto, al punto da potersi prospettare rischi di abbandono della produzione o di sua delocalizzazione fuori dall’Italia. L’illegittimità costituzionale della disciplina istitutiva dei tributi in esame, questo appare il nucleo della censura, ridonderebbe pertanto in lesione dell’autonomia finanziaria regionale, stante la presenza di imprese del settore aventi sede o stabilimenti in Sicilia.

8.1.– Le questioni sono inammissibili, sotto plurimi profili.

La ricorrente lamenta che le disposizioni statali violerebbero, tra l’altro, gli artt. 3, 41 e 53 Cost., evocando dunque, insieme ad altri, parametri costituzionali non attinenti al riparto delle competenze legislative. Tale violazione determinerebbe, da un lato, la lesione dell’autonomia finanziaria della Regione, a causa del minor gettito fiscale derivante da quelle disposizioni, dall’altro la generica violazione di competenze legislative e amministrative regionali (come già ricordato, vengono evocati «gli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione»).

Per costante giurisprudenza di questa Corte, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni in riferimento a parametri non attinenti al riparto delle competenze statali e regionali sono ammissibili al ricorrere di due concomitanti condizioni: in primo luogo, la ricorrente deve individuare gli ambiti di competenza regionale – legislativa, amministrativa o finanziaria – incisi dalla disciplina statale, indicando le disposizioni costituzionali sulle quali, appunto, trovano fondamento le proprie competenze in tesi indirettamente lese; in secondo luogo, l’illustrazione del cosiddetto vizio di ridondanza non dev’essere apodittica, bensì adeguatamente motivata, in ordine alla sussistenza, nel caso oggetto di giudizio, di un titolo di competenza regionale rispetto all’oggetto regolato dalla legge statale (sentenze n. 56 del 2020, n. 194 del 2019, n. 198 del 2018 e n. 145 del 2016).

Nel caso di specie, nessuna di tali condizioni è soddisfatta e la pretesa violazione dei parametri costituzionali evocati non presenta, nei termini esposti dalla ricorrente, alcun profilo di ridondanza rispetto a sfere di competenza costituzionalmente attribuite alla Regione.

Quest’ultima, in primo luogo, si limita a segnalare che le disposizioni impugnate, in quanto lesive degli artt. 3, 41 e 53 Cost., violerebbero genericamente gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché l’art. 36 dello statuto reg. Siciliana, ed ancora, ma senza indicare le specifiche disposizioni asseritamente incise, le norme di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

La ricorrente, in secondo luogo, nemmeno menziona l’implicito presupposto dell’intera censura, cioè la spettanza alla Regione Siciliana di buona parte delle entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della stessa Regione, proprio ai sensi del d.P.R. n. 1074 del 1965.

Si limita, in terzo luogo, ad affermare, sulla base di mere valutazioni prognostiche, che le nuove imposte erariali introdotte incideranno negativamente sulla produzione delle aziende operanti nei settori da tali imposte rispettivamente interessati.

In quarto luogo, nulla argomenta circa l’eventuale rilievo, nel presente giudizio, della disciplina prevista dall’art. 2 del citato d.P.R. n. 1074 del 1965, che riserva allo Stato le entrate derivanti dalle «imposte di produzione», essendo al contrario importante comprendere, proprio nel presente caso, se le imposte in contestazione rientrino o meno nell’ambito di tale definizione, e, quindi, se le entrate ad esse relative siano o meno annoverabili tra quelle spettanti alla Regione Siciliana.

A fronte della ricostruzione assai carente del quadro normativo offerta dalla ricorrente, si staglia il dato emergente dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la disciplina impugnata rientra pacificamente nella competenza esclusiva statale in materia di «sistema tributario», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, lettera o), e 15 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e agli artt. 3, 5, 119 e 120 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità dell’art. 1, comma 316, lettera a), della legge n. 160 del 2019, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 17 e 20 dello statuto reg. Siciliana e agli artt. 5, 118, 119 e 120 Cost., anche in relazione all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 634 a 658 e da 661 a 676, della legge n. 160 del 2019, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., all’art. 36 dello statuto reg. Siciliana e al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), in relazione agli artt. 3, 41 e 53 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, lettera a), della legge n. 160 del 2019, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto reg. Siciliana e agli artt. 5, 118, 119 e 120, Cost., anche in relazione all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, con il ricorso indicato in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2021.

 

 

Allegato:

Ordinanza letta all'udienza dell'8 giugno 2021