Ordinanza n. 85 del 2009

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ORDINANZA N. 85

ANNO 2009

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Ugo                       DE SIERVO                   Presidente

- Paolo                      MADDALENA               Giudice

- Alfio                      FINOCCHIARO                   "

- Alfonso                  QUARANTA                       "

- Franco                    GALLO                               "

- Luigi                      MAZZELLA                        "

- Gaetano                  SILVESTRI                         "

- Sabino                    CASSESE                            "

- Maria Rita              SAULLE                              "

- Giuseppe                TESAURO                           "

- Paolo Maria            NAPOLITANO                    "

- Giuseppe                FRIGO                                "

- Alessandro              CRISCUOLO                       "

- Paolo                      GROSSI                              "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito del mancato esame della petizione n. 12 del 28 aprile 2008, presentata alla Camera dei deputati, ai sensi dell’art. 50 della Costituzione, avente ad oggetto: “Distacco dalle regioni di appartenenza e aggregazione ad altre regioni dei comuni che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione”, promosso con ricorso del sig. R.T.F., nella qualità di firmatario e presentatore alla Camera dei deputati della petizione suindicata e di elettore del Comune di Chiavari, depositato in cancelleria il 10 novembre 2008 ed iscritto al n. 18 del registro conflitti tra poteri 2008, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2009 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che, con ricorso depositato in data 10 novembre 2008, il sig. F.R.T., in qualità di firmatario e presentatore alla Camera dei deputati, ai sensi dell’art. 50 della Costituzione, della petizione n. 12 del 28 aprile 2008 avente ad oggetto «Aggregazione ad altre regioni dei comuni che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione», nonché in qualità di elettore del Comune di Chiavari, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che il ricorrente lamenta, in primo luogo, «la violazione del diritto costituzionale di petizione ex art. 50 Cost.», a fronte del mancato esame della citata petizione;

che da ciò, sempre secondo il ricorrente, conseguirebbe anche «la violazione del diritto costituzionale di autodeterminazione delle comunità locali, circa 1’autoidentificazione territoriale nella Regione di appartenenza, espressa attraverso il referendum, ex articolo 132, comma secondo, Cost.», dai Comuni di Lamon, Cinto Caomaggiore, Noasca, Sovramonte, Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello, Carema, Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo, Montecopiolo, Sassofeltrio, Colle Santa Lucia, Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana, Pedemonte, Sappada, Magasa, Valvestino;

che, infine, il sig. R.T. lamenta testualmente «la violazione del diritto costituzionale del ricorrente alla Corte costituzionale nell’ambito del presente ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, alla conoscibilità delle opinioni dissenzienti e concorrenti, eventualmente manifestate dai componenti del collegio della Corte costituzionale giudicante i ricorsi decisi con le ordinanze: 11-22 marzo 1971, n. 57; 22 giugno 1988, s.n.; 24-28 marzo 1997, n. 73; 14-22 luglio 1999, n. 359; 20-24 febbraio 2006, n. 69; 5-14 luglio 2006, n. 269; 2-11 aprile 2008, n. 99; 19-30 maggio 2008, n. 189; 9-16 luglio 2008, n. 284; nonché con le sentenze: 19-27 luglio 1989, n. 453; 8-11 febbraio 1999, n. 27; 10 maggio 1995, n. 161; 14-22 ottobre 1996, n. 357; 28 ottobre-10 novembre 2004, n. 334; 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 66; tutte richiamate nel presente ricorso, nonché ad ulteriori altre eventualmente costituenti giurisprudenza applicabile alla decisione del ricorso de qua»;

che, premette in fatto il ricorrente, la I Commissione permanente Affari costituzionali della Camera dei deputati, cui era stata assegnata la richiamata petizione, «non provvedeva entro un termine ragionevole» all’esame dell’atto, «di talché alcun esito della stessa» gli veniva comunicato;

che, quanto al requisito soggettivo di ammissibilità del conflitto, il ricorrente, pur qualificandosi «titolare del diritto costituzionalmente garantito di petizione al Parlamento», sostiene che «il sottoscrittore di una petizione alle Camere deve ritenersi un “potere dello Stato” della tipologia “esterna” allo Stato apparato»;

che, pur riconoscendo come questa Corte abbia in passato esplicitamente escluso «la soggettività al conflitto di un soggetto privato a difesa della menomazione di un suo diritto costituzionale poiché estraneo ai poteri dello Stato e perciò non legittimato a ricorrere per la risoluzione dello stesso conflitto», il ricorrente ritiene di poter rinvenire nell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale elementi «inequivocabili» circa il possibile uso dello strumento del conflitto tra poteri dello Stato a tutela dei diritti costituzionali dei cittadini;

che, quanto al requisito oggettivo, ad avviso del ricorrente, il conflitto si dovrebbe configurare come “conflitto da menomazione”, posto che il “cattivo esercizio” del potere attribuito alla citata Commissione permanente della Camera dei deputati nel procedimento di esame della petizione avrebbe determinato «un’evidente menomazione delle competenze costituzionalmente garantite al soggetto ricorrente nella sua qualità di presentatore di una petizione ex art. 50 Cost.»;

che, inoltre, sempre ad avviso del ricorrente, il mancato esame della citata petizione si riverbererebbe «fatalmente sul diritto di autodeterminazione delle ventinove comunità locali interessate al procedimento di distacco-aggregazione da una Regione all’altra, ex art. 132, secondo comma, Cost.»;

che, infine, la violazione del diritto costituzionale «alla piena conoscibilità − attraverso la loro pubblicazione nella forma meglio vista − delle opinioni dissenzienti e concorrenti eventualmente manifestate dai componenti del collegio della Corte costituzionale giudicante i ricorsi che appaiono costituire giurisprudenza applicabile al presente ricorso» sarebbe determinata dal fatto che l’assenza di pubblicazione delle suddette opinioni dei singoli membri della Corte «costituisce un vero e proprio vizio della trasparenza del giudizio della Consulta, quale presupposto per un effettivo e penetrante controllo da parte delle istituzioni, dell’opinione pubblica e dei tecnici sull’operato della Corte stessa», ponendosi altresì in radicale contraddizione con la previsione dell’art. 5 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), la quale garantisce l’insindacabilità e la non perseguibilità dei giudici della Corte costituzionale «per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni»;

che il ricorrente conclude chiedendo a questa Corte di:

«− accertare l’inadempimento posto in essere dalla I Commissione permanente Affari costituzionali della Camera dei deputati, la quale non ha provveduto ad esaminare la petizione presentata dal ricorrente;

− adottare una pronuncia attestante l’ingiustificato rifiuto tacito da parte della I Commissione permanente Affari costituzionali della Camera dei deputati ad esaminare la petizione presentata dal ricorrente, stabilendo conseguenzialmente un termine entro cui la predetta Commissione debba procedere all’esame della stessa petizione, informando del conseguente esito il firmatario ricorrente;

− accertare la violazione del diritto costituzionale del ricorrente alla piena conoscibilità delle opinioni dissenzienti e concorrenti, eventualmente manifestate dai componenti del collegio della Corte costituzionale giudicante i ricorsi decisi con le ordinanze e le sentenze della Consulta costituenti giurisprudenza applicabile alla decisione del presente ricorso, come derivato dall’art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1953;

− adottare una pronuncia ordinante la pubblicazione − nella forma meglio vista − delle opinioni dissenzienti e concorrenti, eventualmente manifestate dai componenti del collegio della Corte costituzionale giudicante i ricorsi decisi con le ordinanze e le sentenze della Consulta costituenti giurisprudenza applicabile alla decisione del presente ricorso».

Considerato che, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), questa Corte è chiamata, in via preliminare, a decidere con ordinanza in camera di consiglio, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell’esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, valutando, in particolare, se sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato;

che, sotto il profilo soggettivo, il conflitto è palesemente inammissibile in quanto proposto da un singolo cittadino, il quale si autoqualifica «titolare del diritto costituzionalmente garantito di petizione al Parlamento», senza dimostrare in alcun modo di essere investito di una funzione pubblica costituzionalmente fondata e tale da fargli assumere la qualifica di “potere dello Stato”;

che, invero, questa Corte ha sempre affermato che «in nessun caso […] il singolo cittadino può […] ritenersi investito di una funzione costituzionalmente rilevante tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzioni ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 legge n. 87 del 1953» (ordinanza s.n. del 27 luglio 1988; dello stesso tenore le ordinanze n. 434, n. 284 e n. 189 del 2008; n. 296 del 2006; n. 57 del 1971);

che non sussiste, neppure, l’elemento oggettivo del conflitto, dal momento che il ricorrente, anziché prospettare la lesione delle attribuzioni costituzionali, lamenta esclusivamente l’eventuale lesione di situazioni giuridiche soggettive proprie ed altrui;

che, dunque, il ricorso risulta rivolto non già a sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ai sensi dell’art. 134 Cost. e dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, quanto piuttosto ad ottenere − per stessa ammissione del ricorrente − una sorta di accesso diretto a questa Corte per la tutela di diritti soggettivi.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal sig. F.R.T. in qualità di firmatario e presentatore alla Camera dei deputati della petizione n. 12 del 28 aprile 2008, nonché in qualità di elettore del Comune di Chiavari, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2009.