Ordinanza n. 73

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ORDINANZA N. 73

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione sollevato dal Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali della Regione Lazio, con ricorso depositato l'8 ottobre 1996, iscritto al n. 66 del registro ammissibilità conflitti.

  Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

  Ritenuto che il ricorrente ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Lazio in riferimento alla legge reg. Lazio 25 luglio 1996, n. 27, art.18, che ha modificato l'art. 30, quarto comma, della legge reg. Lazio 13 marzo 1992, n. 26, e stabilito che, nel caso di accertato ritardo od omissione nel compimento di atti obbligatori da parte dell'ente assoggettato al controllo, decorso inutilmente il termine a tal fine fissato, il commissario incaricato di adottare l'atto deve essere nominato dal comitato di controllo, o dalla sezione decentrata competente, su designazione dell'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore competente in materia di rapporti con gli enti locali;

  che il ricorrente assume d'essere legittimato a proporre conflitto in considerazione dei caratteri di autonomia e terzietà della funzione esercitata e deduce che il potere di scelta del commissario ad acta costituisce componente essenziale del potere di nomina, sicché la sua devoluzione ad un diverso organo della regione disposta dalla norma dell'art. 18 della legge reg. Lazio n. 27 del 1996 sarebbe invasiva della propria sfera di attribuzioni e violerebbe l'art. 130 della Costituzione, in relazione agli artt. 5 e 117.

  Considerato che la Corte è chiamata a decidere preliminarmente, senza contraddittorio, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", in riferimento alla presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, richiamati dal primo comma dello stesso articolo;

  che, sotto il profilo oggettivo, nella specie palesemente non sussiste materia di conflitto, in quanto la legge regionale impugnata non configura alcuna violazione, né diretta, né indiretta, delle norme costituzionali che definiscono la sfera di attribuzioni che il ricorrente rivendica, poiché l'art. 130 della Costituzione non pone limiti al legislatore in ordine all'estensione ed alle modalità dei controlli ivi previsti (ordinanza n. 512 del 1991);

  che, sotto lo stesso profilo, il ricorso è inammissibile anche in considerazione dell'atto in riferimento al quale è stato sollevato, dato che il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non può essere proposto contro atti legislativi, al di fuori dei casi, nella specie non ricorrenti, puntualmente identificati dalla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 161 del 1995), in quanto "la sperimentabilità del conflitto contro gli atti suindicati finirebbe con il costituire un elemento di rottura del nostro sistema di garanzia costituzionale, sistema che, per quanto concerne la legge (e gli atti equiparati), è incentrato nel sindacato incidentale" (sentenza n. 406 del 1989);

  che tali rilievi assorbono il profilo soggettivo della questione di ammissibilità del ricorso, onde la Corte è dispensata dall'esaminare se sussistano la legittimazione attiva e quella passiva a promuovere ed a resistere al presente conflitto, anche alla luce della sentenza resa in fattispecie analoga a quella che qui costituisce oggetto di decisione (sentenza n. 161 del 1981).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali della Regione Lazio contro la Regione Lazio, depositato l'8 ottobre 1996.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.

Presidente Renato GRANATA

Relatore Piero Alberto CAPOTOSTI

Depositata in cancelleria il 28 marzo 1997.