Ordinanza n. 69 del 2006

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ORDINANZA N. 69

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale                   MARINI                    Presidente

- Franco                      BILE                             Giudice     

- Giovanni Maria        FLICK                                   “

- Francesco                 AMIRANTE                          “

- Ugo                          DE SIERVO                          “

- Romano                    VACCARELLA                   “

- Paolo                        MADDALENA                     “

- Alfio                         FINOCCHIARO                   “

- Alfonso                    QUARANTA                        “

- Franco                      GALLO                                 “

- Luigi                         MAZZELLA                         “

- Gaetano                    SILVESTRI                           “

- Sabino                      CASSESE                              “

- Maria Rita                SAULLE                               “

- Giuseppe                  TESAURO                            “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito del provvedimento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione del 6 giugno 2005, promosso con ricorso di Franco Romanin ed altro, nella qualità di delegati del Comune di San Michele al Tagliamento nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, depositato in cancelleria il 5 agosto 2005 ed iscritto al n. 34 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di ammissibilità.

    Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2006 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

    Ritenuto che i signori Franco Romanin e Francesco Frattolin, nella qualità, rispettivamente, di delegato e di delegato supplente del Comune di San Michele al Tagliamento, nominati dal Consiglio comunale il 30 giugno 2005 «per espletare gli eventuali adempimenti connessi all'esito della consultazione referendaria» svoltasi il 29 e 30 maggio 2005 nell'ambito della procedura finalizzata al distacco del predetto Comune dalla Regione Veneto ed alla sua aggregazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato 

 in relazione al provvedimento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione del 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2005, n. 139, che ha dichiarato respinta la proposta di referendum ai sensi del disposto dell'art. 45, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo);

    che i ricorrenti, «attesa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione al fine dell'approvazione della proposta referendaria», chiedono che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale del citato art. 45, secondo comma, in quanto tale disposizione, nel prevedere che sia necessario il voto favorevole della maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune interessato per l'approvazione della proposta sottoposta a referendum, violerebbe gli artt. 2, 3, 48 e 132 Cost.;

    che nel ricorso si chiede che sia annullato, conseguentemente, l'atto dell'Ufficio centrale per il referendum, pronunciato in data 6 giugno 2005, con cui si è dichiarata respinta la proposta del referendum in questione;

    che i ricorrenti fanno presente che dopo la sentenza di questa Corte n. 334 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge n. 352 del 1970 in relazione all'art. 132, secondo comma, Cost., l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 10 dicembre 2004, ha dichiarato legittima la richiesta di referendum presentata dal Comune di San Michele al Tagliamento;

    che, con successivo decreto del Presidente della Repubblica, è stato indetto, nel territorio del Comune di San Michele al Tagliamento, il referendum in questione, cui avevano diritto di partecipare 10.892 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, compresi anche 1.125 elettori iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero);

    che l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, «facendo puntuale applicazione dell'art. 45, secondo comma, della legge n. 352 del 1970», rilevato che il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito referendario (pari a 4.844) era stato inferiore a quello della maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di San Michele al Tagliamento, dichiarava respinta la proposta di referendum;

    che i ricorrenti ritengono che contrasterebbe con il principio di autodeterminazione delle popolazioni locali la necessità di tener conto, ai fini dell'approvazione del referendum in questione, della maggioranza degli iscritti alle liste elettorali e ciò tanto più trattandosi di un referendum che semplicemente avvia il successivo iter legislativo della proposta di distacco di un Comune da una Regione e di aggregazione ad un'altra;

    che, invece, l'art. 24 della legge n. 352 del 1970, in tema di referendum di cui all'art. 138 della Costituzione, ne prevede l'approvazione qualora venga accertato che il quesito abbia riportato «un maggior numero di voti affermativi», considerando i soli voti validi, e che l'art. 36 della stessa legge, in tema di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione, prevede che si accerti la partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto e che i voti validi favorevoli siano in numero superiore a quelli non favorevoli;

    che i ricorrenti ritengono che la disciplina del referendum di cui all'art. 132, secondo comma, Cost. non prevede alcun rimedio avverso l'atto con il quale, a conclusione del procedimento, l'Ufficio centrale per il referendum ha dichiarato respinta la relativa proposta e che quindi il ricorso per conflitto di attribuzione sia giustificato alla luce della giurisprudenza della Corte, favorevole a ritenere sussistente il conflitto «anche in relazione ad atti di rango legislativo, ove da essi possano derivare lesioni dirette all'ordine costituzionale delle competenze», in assenza di un giudizio in cui possa essere sollevata la questione di legittimità costituzionale in via incidentale;

    che, anche escludendosi la natura giurisdizionale dell'Ufficio centrale per il referendum nella fase procedimentale considerata, lo stesso potrebbe configurarsi come «organo potere» inteso come soggetto che, pur appartenendo a sistema organizzativo complesso, impegna in via definitiva con le sue determinazioni la funzione di rilievo costituzionale allo stesso attribuita;

    che, pertanto, i ricorrenti chiedono che “la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 della legge n. 352 del 1970, per violazione degli artt. 2, 3, 48 e 132 Cost. e, conseguentemente, annulli l'atto dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6 giugno 2005”.

    Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), questa Corte è chiamata in via preliminare a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell'esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, valutando in particolare se sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

    che, quanto al presupposto soggettivo, la legislazione vigente in tema di referendum di cui all'art. 132, secondo comma, Cost. non riconosce alcun potere al delegato comunale nella fase della proclamazione dei risultati referendari da parte dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione;

    che, inoltre, la stessa deliberazione del Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento ha finalizzato la nomina dei due delegati al mero espletamento degli «eventuali adempimenti connessi all'esito della consultazione referendaria»;

    che, comunque, presupposto oggettivo per l'esistenza di un conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato ai sensi dell'art. 134 Cost. è che venga prospettata in termini inequivoci una lesione della sfera delle attribuzioni determinate da norme costituzionali, e che l'eventuale ricomprensione di atti legislativi fra gli atti da cui origini il conflitto è subordinata dalla giurisprudenza di questa Corte al fatto che «da essi possano derivare lesioni dirette dell'ordine costituzionale delle competenze» (v. sentenza n. 284 del 2005 e ordinanza n. 343 del 2003);

    che i ricorrenti non individuano univocamente l'atto asseritamente lesivo delle proprie attribuzioni, rivolgendo le proprie doglianze sia nei confronti del provvedimento dell'Ufficio centrale per il referendum, sia nei confronti della stessa disposizione legislativa;

    che, in definitiva, i ricorrenti non prospettano una situazione di conflitto nel quale sia negata la spettanza di attribuzioni costituzionali o ne sia impedito l'esercizio, ma presentano una sorta di ricorso diretto per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa;

    che, comunque, dalle argomentazioni contenute nel ricorso non è dato comprendere come la disciplina contenuta nell'art. 45, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, relativa alle modalità di calcolo dell'esistenza di un consenso da parte «della maggioranza delle popolazioni» interessate dal referendum, che è richiesta dall'art. 132, secondo comma, Cost., possa determinare una lesione diretta delle attribuzioni costituzionali spettanti al corpo elettorale del Comune nel procedimento di distacco-aggregazione da una Regione ad un'altra;

    che, dunque, non sussiste neppure il requisito oggettivo della esistenza «della materia del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato»;

    che, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai signori Franco Romanin e Francesco Frattolin, nella qualità rispettivamente, di delegato e di delegato supplente del Comune di San Michele al Tagliamento, con il ricorso indicato in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2006.

Annibale MARINI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2006.