Sentenza n. 119 del 1991

 

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SENTENZA N. 119

 

ANNO 1991

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1990 dalla Corte dei conti - Sez. III giurisdizionale sul ricorso proposto da Arata Luigi, iscritta al n. 669 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, Prima Serie Speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento dell'Associazione Nazionale dei magistrati ex combattenti in pensione ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 13 febbraio 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

 

Ritenuto in fatto

 

 

1. - Nel corso di un giudizio instaurato da Luigi Arata, consigliere a riposo della Corte dei conti, avverso la nota con cui gli era stata respinta la domanda di inclusione nella base retributiva pensionabile dell'indennità istituita dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) ed estesa ai magistrati non ricompresi nell'ordine giudiziario dall'art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), la Corte dei conti, con l'ordinanza riportata in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dell'art. 3, primo comma, della citata legge n. 27 del 1981, nella parte in cui esclude la pensionabilità della indennità ivi prevista.

Nell'ordinanza di rimessione si osserva che la predetta indennità, come affermato anche nella motivazione della sentenza n. 238 del 1990 di questa Corte, rientra nella retribuzione dei magistrati e di essa costituisce una "componente normale", corrisposta non in via provvisoria, dal momento che la stessa disposizione impugnata, che ne prevede l'istituzione "fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di magistratura", esprimerebbe una garanzia di stabile riassorbimento dell'indennità in una futura legge contenente la completa disciplina degli emolumenti dei magistrati.

Pertanto, ritenuta la natura retributiva e non provvisoria dell'indennità di cui all'art. 3 della legge n. 27 del 1981, l'esclusione della sua pensionabilità integrerebbe, ad avviso della Corte dei Conti, una violazione dell'art. 36 della Costituzione, considerato che il principio di proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro svolto va esteso al trattamento di quiescenza, anche per quanto affermato con la sentenza n. 302 del 1983 di questa Corte.

2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta in giudizio per chiedere che la questione venga dichiarata non fondata.

Premesso che la previsione di non pensionabilità dell'indennità di cui all'art. 3 della legge n. 27 del 1981 è sistematicamente coerente con l'indicazione chiusa e tassativa della base pensionabile del trattamento economico dei dipendenti civili e militari dello Stato, contenuta nell'art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, l'Avvocatura dello Stato osserva che il parametro indicato dalla Corte dei Conti non pare pertinente, considerato che la controversia concerne un trattamento pensionistico, e non una retribuzione, e che, inoltre, nell'ordinanza di rimessione non si fa questione di proporzione alla qualità del lavoro prestato e di sufficienza alle esigenze personali e familiari.

Secondo l'Avvocatura, poiché la disciplina dell'indennità ne vincolerebbe la corresponsione alla effettiva prestazione del servizio, appare coerentemente disposta l'esclusione dell'indennità medesima dal computo della base retributiva pensionabile.

3. - Sono intervenuti in giudizio, pur non essendo parti nel processo a quo, l'Associazione nazionale dei magistrati ex combattenti in pensione, nonché i magistrati ex combattenti Francesco Loforti e Michele Pagliarulo.

 

Considerato in diritto

 

 

1. - In considerazione del fatto che l'Associazione nazionale dei magistrati ex combattenti in pensione e gli altri interventori indicati non sono parte nel giudizio a quo, se ne dichiara inammissibile l'intervento (v. sentt. nn. 272 e 230 del 1987, 298 e 152 del 1985, e 65 del 1984).

2. - La Corte dei conti, con l'ordinanza introduttiva del presente giudizio di legittimità costituzionale, dubita che l'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), nella parte in cui qualifica come "non pensionabile" la speciale indennità di funzione ivi istituita, si ponga in contrasto con il principio di proporzionalità del trattamento economico dei lavoratori alla qualità e quantità del lavoro prestato (art. 36 della Costituzione), il quale dovrebbe ritenersi applicabile tanto alla retribuzione, quanto al trattamento di quiescenza. Secondo il giudice a quo, infatti, la riconosciuta natura retributiva e il carattere non provvisorio della predetta indennità, conseguenti all'estensione della stessa ai magistrati non appartenenti all'ordine giudiziario e agli avvocati e procuratori dello Stato (art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425), non giustificherebbero, anche alla luce di talune affermazioni contenute in decisioni di questa Corte, l'esclusione della pensionabilità della medesima indennità.

3. - La questione non è fondata.

Sebbene il giudice a quo non richiami espressamente tra i parametri di costituzionalità l'art. 38 della Costituzione, quest'ultimo, a una lettura complessiva dell'ordinanza di rimessione, deve ritenersi invocato accanto all'art. 36 della Costituzione, in considerazione del fatto che la questione di legittimità costituzionale è posta in riferimento al principio della proporzionalità della pensione, quale retribuzione differita, rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, vale a dire in riferimento al principio contenuto nell'art. 36 nella misura in cui viene mutuato dall'art. 38 per quel che concerne il trattamento previdenziale.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., ad esempio, sentt. nn. 213 del 1972, 83 del 1979, 26 del 1980, 302 del 1983, 348 del 1985, 173 del 1986, 531 del 1988, 96 del 1991), dagli articoli appena menzionati discende il principio che, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, il trattamento di quiescenza, che della retribuzione costituisce un prolungamento a fini previdenziali, dev'esser proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per un'esistenza libera e dignitosa. Tuttavia, secondo la medesima giurisprudenza, i ricordati principi di proporzionalità e di adeguatezza, i quali vanno costantemente assicurati in tutto il periodo di quiescenza, non comportano che sia garantita in ogni caso l'integrale corrispondenza fra retribuzione e pensione, ma, pur presupponendo che quest'ultimo costituisca l'obiettivo ottimale, esigono piuttosto una commisurazione del trattamento di quiescenza al reddito percepito in costanza del rapporto di lavoro secondo determinazioni discrezionali del legislatore, le quali devono essere basate sul ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti nell'attuazione graduale di quei principi, compresi quelli connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa.

Pertanto, contrariamente a quanto suppone il giudice a quo, al fine di dimostrare l'asserita incostituzionalità della disposizione impugnata rispetto ai parametri invocati non è sufficiente addurre la riconosciuta "natura retributiva" o, più precisamente, il carattere "di componente del normale trattamento economico dei magistrati", propri dell'indennità di funzione (v. sent. n. 238 del 1990), ma occorre provare che la scelta compiuta dal legislatore con l'esclusione della predetta indennità dalla base retributiva computabile ai fini pensionistici sia manifestamente incongrua o irragionevole alla luce del complesso dei valori costituzionali coinvolti nella suddetta scelta.

Sotto tale profilo, viene soprattutto in rilievo il fatto che la predetta indennità è sottoposta a un regime speciale, comportante fra l'altro la non pensionabilità e la non corresponsione della stessa in periodi in cui il servizio non è prestato (v. sent. n. 238 del 1990 e ord. n. 594 del 1990), ed è stata istituita per fini, che risultano anche in sede di lavori preparatori, di valorizzazione delle funzioni giudiziarie, in attesa dell'approvazione di un riordino complessivo del trattamento economico del personale di magistratura (come espressamente dispone lo stesso art. 3, oggetto della presente impugnazione). Sicché, in considerazione di tali elementi, che non possono ritenersi modificati o superati dalla mera estensione della medesima indennità a magistrati non appartenenti all'ordine giudiziario e agli avvocati e procuratori dello Stato (art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425), e in considerazione del potere del legislatore di graduare e di modulare i fini perseguiti anche in rapporto a valutazioni di ordine finanziario, l'esclusione della pensionabilità dell'indennità in questione, operata dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, non costituisce un uso arbitrario e irragionevole della discrezionalità legislativa in ordine all'attuazione dei valori incorporati negli artt. 36 e 38 della Costituzione.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), nella parte in cui definisce come "non pensionabile" l'indennità di funzione ivi istituita, sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.