Sentenza n. 141 del 2014

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SENTENZA N. 141

ANNO 2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano                  SILVESTRI                                                   Presidente

- Luigi                       MAZZELLA                                                   Giudice

- Sabino                     CASSESE                                                            

- Giuseppe                 TESAURO                                                           

- Paolo Maria             NAPOLITANO                                                   

- Giuseppe                 FRIGO                                                                 

- Alessandro              CRISCUOLO                                                      

- Paolo                       GROSSI                                                               

- Giorgio                    LATTANZI                                                          

- Aldo                        CAROSI                                                               

- Marta                      CARTABIA                                                         

- Sergio                      MATTARELLA                                                   

- Mario Rosario         MORELLI                                                            

- Giancarlo                CORAGGIO                                                        

- Giuliano                  AMATO                                                               

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2, 26, 27, 34, 37, 44, 75, 78, lettera a), 123, 124, 131, da 135 a 138, da 142 a 154, da 163 a 204, 207, da 209 a 212, 215, 217, 218, 219, da 221 a 232, da 238 a 241, 243, 244, 245 e 263 della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania − Legge finanziaria regionale 2011) e dell’art. 1, comma 1, lettera c), e comma 2, della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni per l’attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati l’11-18 maggio 2011 e il 23-27 marzo 2012, depositati in cancelleria il 17 maggio 2011 ed il 30 marzo 2012 ed iscritti rispettivamente al n. 45 del registro ricorsi 2011 e al n. 64 del registro ricorsi 2012.

Visti gli atti di costituzione della Regione Campania;

udito nell’udienza pubblica del 25 marzo 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l’avvocato dello Stato Diego Giordano per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto

1.− Con ricorso iscritto al reg. ric. n. 45 del 2011, ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale di numerosi commi (novantanove) dell’art. 1 della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania − Legge finanziaria regionale 2011).

L’impugnativa, in ragione della sua dichiarata "complessità”, è divisa dal ricorrente in due parti.

La prima delle quali ha ad oggetto i commi (del predetto art. 1) attinenti alla materia del bilancio e della contabilità pubblica (commi 2, 34, 37, 44, 75, 123, da 135 a 138, da 142 a 154, 195, 207, 263, raggiunti da convergenti censure di violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma della Costituzione, in relazione alla competenza legislativa statale in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario), ed alle materie dell’ambiente (comma 124, sul monitoraggio di impianti per la produzione di energia termoelettrica, denunciato per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e dei diritti sociali (comma 78, lettera a, sul requisito residenziale per l’ottenimento di un «bonus bebè»), censurati per violazione degli artt. 3, 38, 117, secondo comma, lettera m), Cost.

La seconda parte, della impugnazione aggrega le disposizioni di cui ai restanti commi (del medesimo art. 1) 26, 27, 131, da 163 a 204, da 209 a 212, 215, da 217 a 219, da 221 a 232, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245: tutti − direttamente o indirettamente − attinenti alla materia del disavanzo sanitario e censurati (in quanto autorizzativi di spese non obbligatorie ovvero attributivi alla Giunta di poteri riservati al Commissario straordinario) per profili vari di violazione degli obblighi discendenti dal concordato Piano di rientro o di interferenza od ostacolo all’attività od ai poteri del Commissario ad acta della Regione Campania, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 117, terzo comma, e 120 Cost.; nonché, quanto al comma 27 (sulla inefficacia dei contratti assunti in contrasto con il Piano di rientro), in riferimento anche all’art. 117, secondo comma, lettera l), sulla competenza statale in tema di «ordinamento civile».

Per evitare superflue duplicazioni espositive, il puntuale contenuto delle singole disposizioni impugnate verrà, per quanto rileva, richiamato in prosieguo, contestualmente all’esame delle correlative censure, nel Considerato in diritto.

1.1.− Si è costituita la Regione Campania, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso − per «vizio di corrispondenza di contenuti tra la delibera recante la determinazione all’impugnazione ed il ricorso stesso», e per difformità, altresì, relative a specifiche censure – ed ha concluso, in subordine, per la sua infondatezza nel merito.

1.1.1.− Con successiva memoria, la resistente ha poi preso atto della rinunzia, nel frattempo formalizzata dal Presidente del Consiglio, relativamente ai seguenti (venticinque) commi dell’impugnato art. 1 della legge regionale n. 4 del 2011: 2, 26, 131, da 167 a 175, 192, da 194 a 202, 231 e 232.

Ha evidenziato, altresì, la Regione resistente che le disposizioni di cui agli ulteriori commi del medesimo art. 1 − 210, 211, 212, 217, 218, 219, 222, 223, 238, 239, 241 e 243 − erano state, a loro volta, successivamente abrogate dall’art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni per l’attuazione al Piano di Rientro del Settore Sanitario).

Ed ha aggiunto che la legge regionale 4 agosto 2011, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale) e la già citata legge regionale n. 3 del 2012 avevano altresì modificato varie altre disposizioni di cui all’art. 1 della legge regionale n. 4 del 2011 in questione, in senso a suo avviso satisfattivo delle ragioni del Presidente del Consiglio.

In particolare:

− la legge regionale n. 14 del 2011, al suo art. 1, comma 1, lettera b), aveva definanziato, «per il corrente esercizio finanziario», gli interventi, l’erogazione di contributi e l’istituzione di fondi straordinari (censurati dal ricorrente per difetto di copertura) di cui ai commi da 164 a 166, da 176 a 179, da 181 a 191 e 203.

− la legge regionale n. 3 del 2012 – al suo art. 1, commi 1, lettere a), b), c) e d), e 2, aveva modificato, rispettivamente, i commi 209, 221, da 224 a 230, e 244, eliminando, secondo essa resistente, i profili di contestata violazione del Piano di rientro del disavanzo sanitario.

Nel merito delle ulteriori censure, la Regione ha argomentato come segue.

Quanto al comma 34, si assume che sarebbe l’art. 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) a disciplinare l’attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all’evasione fiscale, richiamando il principio di territorialità ex art. 119 Cost. e in applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione). Sicché, essendo il recupero dell’evasione fiscale attività prettamente statale, la quantificazione delle maggiori risorse derivanti dalla attività medesima non può che avvenire ad opera dello Stato, con la conseguenza che la disposizione impugnata «è volta a riconoscere in capo alla Giunta regionale il compito di ripartire le risorse attribuite alla Regione Campania tra i fondi espressamente indicati dalla norma stessa».

Quanto al comma 37, esso sarebbe stato mal interpretato dalla difesa erariale, disponendo invece una misura del tutto compatibile con l’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e finalizzata al contenimento della spesa del personale.

Quanto al comma 44, la Regione osserva preliminarmente che il conto consuntivo è in fase di approvazione e che, in ogni caso, la mancata certificazione potrebbe al più impedire l’utilizzo, per il parziale finanziamento dei piani di forestazione per gli anni 2011, 2012 e 2013, delle risorse per economie di bilancio e non già la loro iscrizione al bilancio stesso. Peraltro, si evidenzia che le economie di spesa considerate dalla disposizione impugnata riguardano risorse a destinazione vincolata provenienti da mutuo regionale (in base alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo»), nonché da fondi statali destinati all’agricoltura ed alle foreste (legge regionale 3 agosto 1981, n. 55 «Disciplina degli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364» e legge regionale 2 agosto 1982, n. 42 «Provvedimenti per l’attuazione del programma agricolo regionale»), sicché, essendo già accertate, ben possono essere reiscritte in bilancio con deliberazione giuntale ai sensi della legge regionale di contabilità 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76) segnatamente, ai sensi degli artt. 41, commi 2 e 3, e 29. Inoltre, la resistente sostiene che le anzidette risorse sarebbero già state rifinalizzate a parziale finanziamento del piano di forestazione del 2010, dovendosi quindi ritenere che, con la norma impugnata, il legislatore regionale non abbia fatto altro che autorizzare la Giunta regionale a deliberare «un’ulteriore rifinalizzazione delle suddette risorse ancora disponibili a parziale rifinanziamento dei piani di forestazione per gli anni 2011, 2012 e 2013. Come del resto avvenuto in sede di bilancio gestionale 2011 approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 157 del 18/4/2011 (U.P.B. 1.74.174 – capitolo 1200), trovando copertura con quota parte dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2010 a destinazione vincolata».

Quanto al comma 75, la struttura ivi prevista sarebbe volta ad implementare i meccanismi procedurali del federalismo fiscale, in attuazione della legge n. 42 del 2009, e successivi decreti attuativi, in forza dell’art. 119 Cost. Ciò premesso, la resistente assume che la disposizione denunciata non provvederebbe direttamente all’istituzione della struttura di raccordo, ma demanderebbe alla Regione l’avvio di una collaborazione con l’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL) per la futura creazione della struttura stessa, rimettendo a successiva deliberazione giuntale la disciplina sul procedimento, limiti, condizioni e modalità della collaborazione.

Quanto al comma 78, lettera a), sarebbe anzitutto inconferente il parametro evocato dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. e, comunque, esso non sarebbe stato per nulla richiamato nella delibera di impugnazione, con conseguente inammissibilità della questione. Né, inoltre, sussisterebbe la dedotta violazione dell’art. 3 Cost., posto che la disposizione censurata – a differenza di quella della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 40 del 2011 – sarebbe caratterizzata «da un ambito oggettivo di applicazione decisamente più limitato e circoscritto». Peraltro, risponderebbe a ragionevolezza il requisito della residenza (previsto anche da altre leggi regionali non impugnate come quella della Regione Lazio 28 dicembre 2007, n. 26 «Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)», sub art. 54), volto a evitare l’accesso al bonus in forza di comportamenti opportunistici, là dove la previsione di un periodo non eccessivamente lungo sarebbe tale da escludere la discriminazione tra cittadini italiani e quelli stranieri.

Quanto al comma 123, la Regione ammette che il legislatore regionale, lungi dal voler apportare modifiche al sistema contabile definito a livello nazionale mediante stanziamento su unità previsionale di base inesistente, sarebbe «in realtà incorso in un mero errore materiale», con ciò palesando la «totale inoffensività della previsione suddetta».

Quanto al comma 124, la resistente sostiene che la disciplina ivi dettata riguarderebbe «esclusivamente» gli impianti termoelettrici di spettanza regionale, senza ingerirsi in ambiti competenziali statali, così come imporrebbe di ritenere una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata. Del resto, proprio la disciplina statale, agli artt. 29-ter e 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), conterrebbe un espresso obbligo di garanzia del monitoraggio delle emissioni conseguenti all’esercizio di centrali e impianti soggetti al rilascio di autorizzazione integrata. Peraltro, la disciplina dettata dalla norma denunciata implicherebbe anche ambiti di competenza materiale di spettanza regionale, come il «governo del territorio» e la «tutela della salute», così da poter prevedere limiti di tutela più elevati rispetto a quelli statali (sentenze n. 181 del 2011, n. 61 del 2009 e n. 30 del 2009). Inoltre, il paventato rischio di conseguenze negative sull’efficacia ed il buon funzionamento della rete di rilevamento nazionale della qualità dell’aria, prevista dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/50/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa), non sussisterebbe, potendo la Regione elevare gli standard di tutela statale, né intendendo la disposizione denunciata derogare alla disciplina nazionale, giacché non si occupa di specifiche tecniche dei sistemi di rilevazione, né detta parametri tecnici delle immissioni ammissibili in atmosfera, né disciplina il procedimento che porta ad attrarre alcune stazioni di rilevamento della qualità dell’aria nell’ambito della rete nazionale.

Quanto ai commi da 135 a 138, la censura di violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost., per aver rimesso a generico provvedimento successivo la copertura finanziaria, sarebbe infondata, posto che con detta espressione la norma ha inteso riferirsi ad apposita deliberazione della Giunta regionale. In riferimento poi al profilo di doglianza relativo al contrasto della disciplina impugnata con i principi comunitari in materia di affidamento in house, esso sarebbe inammissibile per mancata corrispondenza con i rilievi espressi nella delibera governativa di impugnazione, la quale riconduce detta violazione al comma 137, concernente la possibilità di partecipazione di soggetti privati al capitale della società regionale finanziaria. Del pari, per mancata individuazione nella delibera di impugnativa delle ragioni di contrasto con la normativa statale, sarebbe inammissibile la dedotta violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza».

Quanto ai commi da 142 a 154, essi recano emendamenti agli artt. 3, 5 e 6 della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 (Incentivi alle imprese per l’attività del piano di azione per lo sviluppo economico regionale), senza incidere sulle fonti del finanziamento, trovando, quindi, gli strumenti agevolativi previsti della citata legge di copertura nell’art. 10 della medesima, non investito da emendamenti. Peraltro, le risorse contemplate dall’art. 10 della legge regionale n. 12 del 2007 sono correlate ad entrate a destinazione vincolata già accertate negli anni precedenti ma non completamente utilizzate al 31 dicembre 2010 e, pertanto, costituendo economie di spesa vincolata ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 7 del 2002, possono, in base al comma 3 dello stesso art. 41, essere reiscritte in bilancio con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d), della stessa legge regionale n. 7 del 2002. Sicché, soltanto con la reiscrizione nel bilancio 2011 potrà darsi corso all’attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 12 del 2007.

Quanto al comma 27, esso sarebbe rispondente alla previsione dell’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2005), posto che l’inefficacia, sancita dalla norma regionale, è conseguenza della nullità stabilita dalla norma statale, così da rendere insussistente la dedotta violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Quanto ai commi 193 e 215, la resistente osserva che il divieto di effettuare spese non obbligatorie per le Regioni in disavanzo di gestione nel settore sanitario riguarda gli atti di gestione e non già gli atti di programmazione e cioè l’iscrizione in bilancio delle stesse. Per cui, in forza del principio di annualità del bilancio e «del termine non definito del divieto medesimo, che non necessariamente si protrarrà fino al 31 dicembre 2011», risulterebbe ammissibile l’iscrizione a bilancio anche di dette spese, «fatta salva l’attivazione delle spese solo a certificazione avvenuta degli avanzi e nel rispetto della normativa sanzionatoria eventualmente in vigore».

Quanto al comma 207, esso non inciderebbe sull’utilizzo di economie di spesa riguardanti risorse di provenienza statale, essendo queste già soggette al comma 2 dell’art. 41 della legge regionale n. 7 del 2002. Peraltro, la disposizione impugnata prevede che la Giunta regionale è autorizzata a utilizzare le economie risultanti dalla U.P.B. 4.16.41, prescindendo dalla reale quantificazione delle stesse economie; sicché, la copertura sarà possibile «solo nel momento in cui tali economie saranno realizzate e la mancata certificazione o la carenza effettiva di disponibilità per l’anno corrente non esclude che, qualora l’unita previsionale risulti capiente (o dopo la presentazione del bilancio in conto consuntivo 2010 o nei prossimi anni) la disposizione potrà far valere i suoi effetti». Nella situazione attuale, conclude la Regione, la norma denunciata si limiterebbe soltanto a finalizzare una quota parte dell’avanzo di amministrazione.

Quanto al comma 263, la resistente sostiene che, nell’emendamento al bilancio di previsione 2011 si trovano iscritte apposite risorse nello stato previsione di spesa di cui alla U.P.B. 1.55.95, individuandosi nello stesso emendamento i mezzi necessari di copertura mediante riduzione di quota parte degli stanziamenti di previsione di altre U.P.B. di spesa. Inoltre, nel bilancio gestionale, approvato con delibera della Giunta regionale n. 157 del 18 aprile 2011, la spesa anzidetta è stata iscritta al capitolo 2364 (U.P.B. 1.55.95).

1.1.2.− Con altra memoria, depositata in prossimità dell’udienza del 27 marzo 2013, la stessa Regione ha dato conto di ulteriori modifiche apportate – sempre in dichiarata coerenza alle prescrizioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario – ai commi da 224 a 229, 244 e 245 dell’impugnato art. 1 della legge della Regione Campania n. 4 del 2011, rispettivamente, dall’art. 1 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 41 (Modifiche ed abrogazioni di norme alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania − Legge finanziaria 2011” e modifica alla legge regionale 24 novembre 2011, n. 12 "Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie”), e dall’art. 52, comma 3, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania "legge finanziaria 2012”).

2.− La sopra citata legge regionale n. 3 del 2012 – con riferimento ai commi 1, lettera c), e 2, del suo art. 1, modificativi, come detto, di disposizioni della precedente legge regionale n. 4 del 2011 – è stata, a sua volta, impugnata (reg. ric. n. 64 del 2012), dal Presidente del Consiglio dei ministri che ha ritenuto non elisi, da dette sopravvenute norme, i profili di incostituzionalità ravvisati e denunciati con il precedente ricorso, con riguardo alle norme oggetto di siffatte modifiche o integrazioni.

2.1.− Anche in questo giudizio si è costituita la Regione Campania, che ha concluso per una declaratoria di inammissibilità od infondatezza delle proposte questioni.

2.2.− Entrambe le parti hanno, in questo giudizio, ulteriormente illustrato, con memorie, le proprie tesi.

Considerato in diritto

1.− Con due ricorsi (n. 45 del 2011 e n. 64 del 2012) che, per la loro connessione, possono previamente riunirsi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha, rispettivamente, impugnato le leggi della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania − Legge finanziaria regionale 2011), e 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni per l’attuazione al Piano di Rientro del Settore Sanitario).

La legge regionale n. 4 del 2011 viene censurata relativamente alle disposizioni di cui ai seguenti novantanove commi (in parte aggregabili) dell’art. 1: e cioè, in sequenza, ai commi 2, 26, 27, 34, 37, 44, 75, 78, lettera a), 123, 124, 131, da 135 a 138, da 142 a 154, da 163 a 204, 207, da 209 a 212, 215, 217, 218, 219, da 221 a 232, 238, 239, 240, 241, da 243 a 245, 263.

La legge regionale n. 3 del 2012 è, a sua volta, impugnata con riferimento ai commi 1, lettera c), e 2, dell’art. 1, recanti disposizioni, abrogative, modificative o integrative di corrispondenti norme della precedente legge regionale n. 4 del 2011.

2.− Successivamente al primo ricorso, il Presidente del Consiglio ha presentato formale rinuncia − che la Regione Campania ha accettato − relativamente alle disposizioni di cui ai commi 2, 26, 131, 167, 168, 169, [articolo inserito con ordinanza correttiva n. 234 del 2014] 170, 171, 172, 173, 174, 175, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 231 e 232 dell’art. 1 della legge regionale n. 4 del 2011.

Per cui in relazione a dette disposizioni può dichiararsi, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (sentenza n. 262 e ordinanza n. 197 del 2012).

3.− Con riguardo ancora all’art. 1 della legge regionale n. 4 del 2011, le disposizioni di cui ai suoi commi 163, 193 e 204 sono state nel frattempo abrogate dall’art. 3, comma 1, della legge della Regione Campania 31 dicembre 2012, n. 41 (Modifiche ed abrogazioni di norme alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania − Legge finanziaria 2011” e modifica alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 "Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie”).

Anche le ulteriori disposizioni di cui ai commi 210, 211, 212, 217, 218, 219, 222, 223, 238, 239, 241 e 243 sono state, a loro volta, abrogate dall’art. 1, comma 1, lettera e), della già richiamata legge regionale n. 3 del 2012.

In relazione, in particolare, alle norme di cui ai commi 163, 193, 204, 217, 218, 219, 222, 223, 238, 239, 241 e 243, la Regione resistente, con la memoria depositata in prossimità dell’udienza del 25 marzo 2014, ha precisato che alle stesse non è stata data medio tempore attuazione.

Con riguardo alle correlative questioni, può dichiararsi, pertanto, cessata la materia del contendere (ex plurimis, sentenza n. 18 del 2013).

3.1.− Viene di conseguenza meno la ragione della impugnativa anche in relazione al comma 240, che riguarda lo stanziamento degli oneri per l’attuazione degli interventi di cui agli abrogati commi 238 e 239; sicché, anche in riferimento alla disposizione di cui al citato comma 240 va dichiarata cessata la materia del contendere.

3.2.− Cessata può dichiararsi, inoltre, la materia del contendere in relazione ai commi da 210 a 212, in ragione del carattere oggettivamente satisfattivo della correlativa abrogazione (sentenza n. 326 del 2010), attenendo quelle impugnate disposizioni alla disciplina di ambiti territoriali di taluni distretti sanitari, venuti meno a seguito dell’abrogazione stessa.

4.− L’esame delle residue questioni procederà secondo la divisione, articolata nel primo ricorso (reg. ric. n. 45 del 2011) in due blocchi: a) bilancio e contabilità pubblica, ambiente e diritti sociali e b) disavanzo sanitario, e terrà contestualmente conto delle censure rivolte alle correlate disposizioni oggetto del secondo ricorso (reg. ric. n. 64 del 2012).

5.− Le preliminari eccezioni di inammissibilità del primo ricorso formulate dalla Regione resistente − per asserita genericità della delibera dell’organo politico, sottostante all’impugnativa e delle censure che assume formulate, dalla difesa dello Stato, in modo indistinto in relazione a più disposizioni unitariamente impugnate − sono entrambe non fondate.

Quanto alla prima eccezione, perché il necessario grado di determinatezza della delibera nell’individuazione delle disposizioni da impugnare emerge chiaramente dalla delibera stessa, che indica i commi da impugnare, sia pure in taluni casi aggregandoli, e richiama, seppur in sintesi, la materia disciplinata, nonché le ragioni della pretesa incostituzionalità ed i parametri asseritamente violati (sentenze n. 220, n. 246 e n. 309 del 2013).

Mentre con riguardo alla seconda eccezione, il tipo di censura rivolto ai commi da 142 a 154 − e cioè l’assenza della copertura in violazione del precetto dell’art. 81, quarto comma, Cost. − non rende necessario un grado di specificazione ulteriore ( tra le altre, sentenza n. 3 del 2013), ma è tale da investire tutte le su richiamate disposizioni in ragione dell’identico profilo di vulnus alla Costituzione, che le accomuna.

Ed altrettanto è a dirsi per la denuncia che ha unitariamente ad oggetto il complesso delle disposizioni di cui ai commi da 163 a 204 (istitutive di fondi straordinari) e 240 e 241 (prevedenti nuovi stanziamenti su capitoli di spesa già istituiti), posto che, anche con riguardo a dette norme, ciò che in ogni caso si censura è l’effettuazione di spese non obbligatorie e la violazione dell’obbligo di copertura finanziaria.

6.− Con riguardo al primo blocco di questioni − esclusa quella (sub comma 2) estinta per rinunzia e quella (sub comma 27: rectius 37: v. l’ordinanza correttiva n. 234 del 2014) in relazione alla quale è cessata la materia del contendere − restano da esaminare le questioni relative alle disposizioni di cui ai commi 34, 44, 75, 78, lettera a), 123, da 135 a 138, da 142 a 154, 207 e 263 dell’impugnato art. 1 della legge regionale n. 4 del 2011.

6.1.− Il comma 34 − a tenore del quale «Le maggiori entrate derivanti dal recupero dell’evasione fiscale, realizzate nel corso dell’esercizio finanziario, sono destinate ad incrementare i fondi di riserva di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 7/2002» [e cioè, il fondo di riserva per spese obbligatorie e per la reiscrizione di residui perenti; ed il fondo di riserva per spese impreviste] – violerebbe, secondo il ricorrente, l’art. 81, quarto comma, e conseguentemente l’art. 117, terzo comma, Cost. (in relazione alla competenza legislativa in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»), per aver implementato le spese obbligatorie e le spese impreviste in assenza di copertura finanziaria specifica, tale essendo il mero richiamo alle «maggiori entrate derivanti dal recupero dell’evasione fiscale, realizzate nel corso dell’esercizio finanziario».

La questione è fondata.

La destinazione delle maggiori entrate derivanti dal recupero dell’evasione fiscale all’incremento dei fondi di riserva per spese obbligatorie e per spese impreviste, di cui all’art. 28, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76), si traduce, infatti, in un surrettizio aumento di dette spese, non altrimenti specificate e senza che, in violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost. (nel testo non attinto dalla modifica apportata dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale”, la quale trova applicazione a decorrere dall’esercizio finanziario 2014), ne sia indicata preventivamente una copertura sufficientemente sicura (sentenze n. 18 del 2013, n. 214, n. 131 e n. 70 del 2012), posto che essa è rimessa ad un meccanismo eteronomo di determinazione (decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e, dal 24 gennaio 2012, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle provincie, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario −, convenzione con l’Agenzia delle entrate) e rispetto ad un evento futuro ed incerto, quantomeno in riferimento all’ammontare.

6.2.− Il comma 44 – il quale prevede che «Le economie e le risorse di cui all’articolo 18, comma 4, della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – legge finanziaria anno 2009), sono utilizzate, dagli enti delegati ai sensi della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), a parziale finanziamento dei piani di forestazione per gli anni 2011, 2012, 2013, attuati nell’ambito della pianificazione regionale 2009-2013» − viene impugnato per contrasto, anch’esso, con gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. (in relazione alla competenza legislativa in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»), per non aver previsto l’obbligo di certificazione con riferimento al conto consuntivo 2010 (non ancora approvato), comprovante l’effettiva disponibilità delle economie; inoltre, per non aver rispettato neppure il comma 3 dell’art. 44 della legge regionale di contabilità (n. 7 del 2002), il quale stabilisce che «L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione può avvenire soltanto quando ne sia dimostrata l’effettiva disponibilità con l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente».

La questione è fondata.

In assenza di certificazione dell’avanzo di amministrazione, e della approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, la copertura del finanziamento dei piani di forestazione, tramite le economie e le risorse di cui all’art. 18, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2009, risulta illegittima per contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost. (sentenza n. 70 del 2012).

Del resto, l’art. 41, comma 2, lettera a), nonché lo stesso art. 44, comma 1, lettera d), della citata legge di regionale di contabilità, evocati dalla Regione, richiedono che le entrate con vincolo di destinazione siano già "accertate”.

6.3.− Non fondata è, invece, la questione che, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali (artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma), il ricorrente solleva in relazione alla disposizione di cui al comma 75. La quale prevede che «La Regione avvia una collaborazione con l’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL) al fine di promuovere una struttura tecnica di supporto alla Regione e agli enti locali della Campania nel processo di attuazione del federalismo, anche mediante la costituzione di un apposito ente associativo. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il procedimento, le modalità e le condizioni per la collaborazione tra la Regione e l’IFEL».

In questo caso l’impugnazione non si rivolge, infatti, ad una norma di spesa, atteso che la stessa prevede soltanto la possibile futura istituzione di una struttura di supporto per l’attuazione del federalismo, all’esito di un programma di collaborazione con l’IFEL, da definire dopo l’intervento di una delibera della Giunta, per cui non si pone in contrasto con gli evocati parametri costituzionali.

6.4.− Il comma 77 riconosce «a decorrere dall’anno 2011 un bonus di euro 2.000,00, quale una tantum, in favore dei bambini nati o adottati a decorrere dal gennaio 2011 in nuclei familiari con già due figli minorenni a carico sulla base dei parametri e dei criteri di graduazione del bisogno definiti dai provvedimenti di attuazione della presente disposizione, stabiliti nei commi 78 e 79, nei limiti dello stanziamento di bilancio disponibile da parte della Regione Campania», ed il successivo comma 78, lettera a), prevede che i soggetti beneficiari del bonus (madre, padre o altro soggetto esercente la potestà genitoriale al momento della presentazione della domanda) devono essere residenti in Campania «da almeno due anni dalla nascita del bambino o dalla presentazione dell’istanza di adozione presso il Tribunale di competenza o presso gli istituti autorizzati alle procedure di adozione internazionale».

Secondo il ricorrente, il comma 78, lettera a) − a prescindere dalla violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. − contrasterebbe con l’art. 38 Cost., sotto il profilo della garanzia dell’assistenza sociale per ogni cittadino sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, e con l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in relazione alla competenza legislativa attribuita allo Stato in via esclusiva in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», per aver introdotto, in contrasto con l’art. 2, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), una discriminazione sulla base di un criterio assolutamente empirico e privo di ogni ragionevole giustificazione quale quello della possibilità di presentare l’istanza ai soli soggetti «residenti in Campania da almeno 2 anni».

La questione − che, con riguardo al cosiddetto «bonus bebè», investe propriamente il solo prescritto requisito della permanenza biennale sul territorio regionale − non è fondata, poiché non è irragionevole la previsione regionale che si limiti a favorire la natalità in correlazione alla presenza stabile del nucleo familiare sul territorio, senza che vengano in rilievo ulteriori criteri selettivi concernenti situazioni di bisogno o disagio, i quali non tollerano di per sé discriminazioni (così, tra le altre, le sentenze n. 222, n. 178, n. 4 e n. 2 del 2013).

6.5.− È fondata, invece, la censura − di violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, ed 81, quarto comma, Cost. − rivolta alla previsione di cui al comma 123.

Detta norma stanzia, infatti, «sulla UPB 12.42.82 la somma di euro 200.000,00 per prevenire le frodi sui fondi comunitari».

Ma è la stessa Regione Campania ad ammettere che non è esistente quella UPB; e, in ogni caso, la spesa non indica una chiara copertura finanziaria, in violazione appunto dei parametri evocati dal ricorrente.

6.6.− Viene, poi, in esame la disposizione di cui al comma 124, che così testualmente stabilisce: «L’articolo 66 della legge regionale n. 1/2008, è sostituito dal seguente: Art. 66. Gli impianti per la produzione di energia termoelettrica ubicati nel territorio dei comuni della Regione Campania devono essere dotati di un sistema di monitoraggio dello stato della qualità dell’aria, attraverso la collocazione permanente di centraline per il rilevamento dell’inquinamento atmosferico. La dotazione del sistema di monitoraggio costituisce condizione per ottenere l’autorizzazione di esercizio. La mancanza del sistema comporta la revoca dell’autorizzazione. Gli impianti per la produzione di energia elettrica già in esercizio devono essere dotati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del predetto sistema di monitoraggio. Decorso inutilmente tale termine, l’autorizzazione è revocata. L’assessore delegato invia annualmente una relazione dettagliata alle commissioni consiliari competenti».

Il ricorrente sostiene che detta norma violi l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., giacché, nel prevedere la necessaria automatica collocazione di stazioni di misurazione della qualità dell’aria presso tutti gli impianti in esame, «indipendentemente da una verifica tecnica circa l’utilità di tali stazioni circa il rispetto dei criteri di ubicazione su macro scala e su micro scala», si porrebbe in contrasto con l’art. 5, comma 9, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa); e violi, altresì, l’art. 117, primo comma, Cost., per elusione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, non essendo in grado, la censurata disciplina, di raggiungere l’obiettivo di un livello di tutela ambientale più avanzato di quello prescritto dalla normativa comunitaria recepita da quella nazionale, in forza della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); e contrasti, infine, anche con l’art. 3 Cost.

La questione è fondata in relazione ai parametri di cui all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., rimanendo assorbito l’ulteriore profilo di violazione dell’art. 3 Cost.

La materia implicata dalla disciplina prevista dalla disposizione oggetto di censura (che attiene alla tutela della qualità dell’aria per porre rimedio al relativo inquinamento) è da ricondursi, infatti, alla «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», riservata alla competenza statale esclusiva dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (tra le tante, sentenze n. 209 e n. 187 del 2011 e n. 225 del 2009).

La disciplina statale di cui al citato d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce (art. 7, comma 4-bis) che sono «Sottoposti ad AIA [autorizzazione integrata ambientale] in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all’allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali»: dunque, in base al punto 2 di detto allegato, le «Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW».

Rimangono soggetti invece ad AIA in sede regionale (art. 7, comma 4-ter), i progetti «di cui all’allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell’allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali»: dunque, in base al punto 1.1. di detto allegato, gli impianti di «combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW».

La domanda di AIA deve anche prevedere (art. 29-ter, comma 1, lettera h) le misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente.

Alla rispettiva autorità competente (statale o regionale) spetta (in forza dell’art. 29-decies) il controllo sul rispetto delle condizioni dell’AIA (comma 3), nonché la potestà sanzionatoria nel caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie.

La norma impugnata, mancando di distinguere, tra i progetti soggetti ad AIA, quelli di competenza regionale da quelli di competenza statale, impone anche a quest’ultimi la dotazione del sistema di monitoraggio dell’aria, quale condizione per ottenere – o comunque mantenere – l’autorizzazione all’esercizio, con conseguente invasione, appunto, nella competenza statale in materia.

Inoltre, l’art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 155 del 2010, stabilisce che la valutazione della qualità dell’aria avvenga «sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale».

Il successivo comma 4 dello stesso art. 1 prevede, alla lettera a), un sistema di valutazione e gestione della qualità dell’aria sulla base di «standard qualitativi elevati ed omogenei al fine di assicurare un approccio uniforme su tutto il territorio nazionale e di assicurare che le stesse situazioni di inquinamento siano valutate e gestite in modo analogo»; inoltre stabilisce, alla lettera f), che detta valutazione, condotta «utilizzando determinati siti fissi di campionamento e determinate tecniche», è da reputarsi «idonea a rappresentare la qualità dell’aria all’interno dell’intera zona o dell’intero agglomerato di riferimento qualora la scelta dei siti e delle altre tecniche sia operata in conformità alle disposizioni del presente decreto»; nonché, alla lettera g), che sia «evitato l’uso di stazioni di misurazione non conformi e, nel rispetto dei canoni di efficienza, di efficacia e di economicità, l’inutile eccesso di stazioni di misurazione. Le stazioni di misurazione che non sono inserite nella rete di misura e nel programma di valutazione non sono utilizzate per le finalità del presente decreto».

Ed ancora l’art. 5, comma 9, dello stesso d.lgs. n. 155 del 2010 richiede che l’installazione o l’adeguamento di stazioni di misurazione della qualità dell’aria per impianti che producano emissioni in atmosfera siano disposte in sede di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di AIA, là dove la Regione «consideri tali stazioni necessarie per la rete di misura o per il programma di valutazione».

Si tratta, dunque, di una valutazione caso per caso, che deve comunque condurre ad una stazione di misurazione conforme alle disposizioni dello stesso d.lgs. n. 155 del 2010.

Ne consegue che in materia di competenza esclusiva statale, quale è quella ambientale, la norma denunciata ha previsto una installazione di un sistema di monitoraggio dell’aria presso tutti i siti degli impianti per la produzione di energia termoelettrica ubicati nel territorio regionale in contrasto, quindi, anche con l’anzidetta disciplina dettata dalla legge statale, di recepimento del diritto europeo.

6.7.− L’impugnazione è estesa, in sequenza, ai commi da 135 a 138. I quali stabiliscono: «135. La Regione promuove la costituzione di una Società finanziaria regionale per azioni, con sede nel territorio della Regione, che ha come oggetto sociale l’attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione Campania, nonché operante a supporto alle Piccole e Medie Imprese (PMI), alla quale possono anche essere trasferite, mediante operazioni straordinarie, società partecipate e aziende regionali, previa autorizzazione della Giunta regionale. 136. L’oggetto sociale prevalente della società di cui al comma 135 consiste nel dare attuazione agli obiettivi, ai programmi e alle direttive regionali. Essa può acquisire partecipazioni in società già costituite o costituire società, anche insieme a soggetti terzi, e svolgere ogni attività che sia opportuna per il raggiungimento dell’oggetto sociale. 137. La società di cui al comma 135 è a totale o prevalente capitale pubblico e la Regione Campania assume e mantiene nella società una partecipazione comunque non inferiore al 51 per cento del capitale sociale; è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, dalle norme del codice civile riguardanti le società per azioni. La società presenta un piano industriale operativo da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale della Campania entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di costituzione nel BURC, e prima dell’inizio di ogni esercizio sociale presenta un budget preventivo annuale. 138. La dotazione finanziaria per le spese di investimento per l’attuazione dei commi 135, 136, 137 è definita con successivo provvedimento in misura di 5.200.000,00 euro di cui 200.000,00 appostati sulla relativa UPB per le spese di costituzione».

Dette norme, secondo il ricorrente, violerebbero (segnatamente il comma 138) l’art. 81, quarto comma, Cost., in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., per mancanza di copertura finanziaria; gli artt. 49, 56 e 106 del Trattato sull’Unione europea e, di conseguenza, l’art. 117, primo comma, Cost., giacché, nella parte in cui prevedono la possibilità di «acquisire partecipazioni in società già costituite o costituire società, anche insieme a soggetti terzi», sarebbero lesive della possibilità del «controllo analogo» in materia di affidamento in house, nonché del principio che la società affidataria debba operare esclusivamente per l’ente pubblico di appartenenza, tenuto conto anche della genericità di quanto previsto dal comma 136 in tema di oggetto sociale prevalente della società, consistente «nel dare attuazione agli obiettivi, ai programmi e alle direttive regionali»; e l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto − là dove si dispone in ordine all’oggetto sociale («partecipazioni in società già costituite o costituire società, anche insieme a soggetti terzi»), ovvero quanto alla specificazione che essa disciplina opera, o può operare, «a supporto alle Piccole e Medie Imprese (PMI)» – verrebbe dettata una disciplina in materia di concorrenza.

La questione è fondata.

È a tal fine decisiva la violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost., in quanto la dotazione finanziaria per le spese di investimento ai fini dell’attuazione delle norme denunciate (che prevedono la costituzione di una società finanziaria regionale per azioni per l’attuazione degli obiettivi, dei programmi e delle direttive regionali, a capitale pubblico prevalente e partecipazione della Regione in misura non inferiore al 51%) «è definita con successivo provvedimento», per euro 5.200.000,00, di cui euro 200.000,00 «appostati sulla relativa UPB per le spese di costituzione», non essendo la stessa legge di spesa a prevedere la copertura finanziaria, che peraltro non viene individuata, là dove inoltre neppure l’UPB di riferimento è indicata in modo specifico.

Peraltro, anche la censura relativa alla violazione dei principi sull’"affidamento in house”, e dunque di contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., è fondata, non essendo il controllo analogo (sentenze n. 199 del 2012 e n. 325 del 2010) reso effettivo dall’oggetto sociale che consente, oltre alla generica attuazione di programmi regionali, ogni altra attività idonea a tale scopo, con la possibilità di acquisire partecipazioni in altre società e di operare a supporto delle PMI.

6.8.− È, come detto, revocata in dubbio anche la legittimità costituzionale del disposto di cui ai commi da 142 a 154.

I quali così dispongono: «142. La rubrica dell’articolo 3 legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 (Incentivi alle imprese per l’attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale), è sostituita dalla seguente: "Incentivi per nuovi investimenti con procedura valutativa: credito d’imposta regionale per nuovi investimenti produttivi”. 143. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 12/2007, la parola "automatica” è sostituita dalla seguente "valutativa” e le parole "articoli 4 e 7” sono sostituite dalle seguenti "articoli 5 e 7”. 144. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale n. 12/2007, le parole "è utilizzabile” sono sostituite dalle seguenti "è fruibile in maniera automatica”. 145. Al comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale n. 12/2007, le parole "diverse da quelle che hanno diritto all’agevolazione” sono sostituite dalle seguenti "ubicate al di fuori del territorio regionale”. 146. Il comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale n. 12/2007, è sostituito dal seguente: "7. L’agevolazione spetta a condizione che, presso la struttura produttiva oggetto del programma di investimento agevolato, si determini un incremento occupazionale, secondo le modalità e i termini fissati con il disciplinare di cui all’articolo 7 e con il provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in altre strutture produttive facenti capo alla medesima impresa.”. 147. La rubrica dell’articolo 4 della legge regionale n. 12/2007, è sostituita dalla seguente "Incentivi per l’incremento dell’occupazione con procedura valutativa: credito di imposta per l’incremento dell’occupazione”. 148. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 12/2007, la parola "automatica” è sostituita dalla seguente "valutativa” e le parole "articoli 4 e 7” sono sostituite dalle seguenti "articoli 5 e 7”. 149. Il comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale n. 12/2007, è sostituito dal seguente: "7. La misura dell’agevolazione è differenziabile in riferimento alla durata del contratto di lavoro, alla condizione di disabilità e svantaggio dei lavoratori, ai settori o agli ambiti territoriali di intervento, in ragione di priorità e indirizzi adottati in coerenza con il PASER. Essa è fruibile in maniera automatica, nel periodo d’imposta fissato con il disciplinare dello strumento di agevolazione, esclusivamente secondo le modalità previste dall’articolo 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59)”. 150. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 12/2007, dopo la parola "orientati” sono inserite le seguenti "alla creazione di impresa,”. 151. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 12/2007, le parole "costi di gestione e funzionamento,” sono soppresse. 152. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale n. 12/2007, le parole "e di gestione” e le parole "Se nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi sono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, l’agevolazione è rideterminata escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni precedenti si applicano anche se non è esercitato il riscatto.” sono soppresse. Le parole "diverse da quelle che hanno diritto all’agevolazione” sono sostituite dalle seguenti "ubicate al di fuori del territorio regionale”. 153. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale n. 12/2007, è aggiunto il seguente: "5. L’agevolazione spetta a condizione che, presso la struttura produttiva oggetto del programma di investimento agevolato, si determini un incremento occupazionale, secondo le modalità e i termini fissati con il disciplinare di cui all’articolo 7 e con il provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in altre strutture produttive facenti capo alla medesima impresa.”. 154. Il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 12/2007 è sostituito dal seguente: "4. L’agevolazione consiste in un contributo in conto interessi fino al totale del tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro competente nella misura massima consentita secondo la regola de minimis, a condizione che il tasso passivo del finanziamento non ecceda la misura individuata con l’apposito disciplinare dello strumento di agevolazione. Al raggiungimento di tale massimale concorrono i contributi erogati in de minimis alla medesima impresa nell’arco di tre esercizi finanziari, da qualunque fonte essi provengono.”».

Tale complesso normativo viene denunciato dal Presidente del Consiglio per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. (in relazione alla competenza legislativa in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»), in quanto, l’introdotta disciplina di nuovi incentivi ed investimenti produttivi delle imprese mediante agevolazioni di crediti di imposta e contributi in conto interessi, risulterebbe priva di copertura finanziaria, giacché sulla pertinente UPB 2.83.243, denominata «Spese per investimenti nei settori produttivi dell’industria, dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura», non sussisterebbero risorse finanziarie per le finalità sopra esposte. E per contrasto inoltre, con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per invasione della competenza legislativa statale in materia di «tutela della concorrenza», in quanto, le disposizioni censurate, vertendo su agevolazioni e incentivi, riguarderebbero la materia della concorrenza.

La questione è, nel suo complesso, fondata.

Sulla UPB 2.83.243, di cui alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011 – 2013), non risulta infatti l’«ambito 2 − Sviluppo economico − Funzione obiettivo n. 283 denominata "Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale”, alla legge regionale n. 24/2005, articolo 8», che in base all’art. 10 della legge regionale n. 12 del 2007 attuerebbe la copertura finanziaria per gli incentivi e agevolazioni contemplati dalle disposizioni denunciate. Dal che la sussistenza, appunto, del denunciato contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost., restando assorbito ogni altro profilo di censura.

6.9.− Questione ulteriore ha ad oggetto il comma 207, che autorizza la Giunta regionale «ad utilizzare le economie risultanti all’UPB 4.16.41 per il finanziamento delle attività previste dalla legge 328/2000, dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), nonché dalla legge regionale n. 11/2007. L’assessore alle politiche sociali deposita, presso la commissione consiliare competente in materia di bilancio, il programma finanziario di utilizzo delle risorse».

La violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. è motivata, per tale norma, dal ricorrente, in ragione del fatto che la stessa non prevede la certificazione che comprovi l’effettiva disponibilità delle contemplate economie nell’ambito del conto consuntivo 2010 (non ancora approvato), venendo in contrasto anche con l’art. 44, comma 3, della legge regionale di contabilità (n. 7 del 2002). Anche tale questione è fondata.

Come già in precedenza osservato, in assenza di certificazione dell’avanzo di amministrazione, e di approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, la copertura del finanziamento delle attività previste dalle leggi menzionate dalla disposizione denunciata è assente, e ciò innesta il contrasto, con l’art. 81, quarto comma, Cost.

Del resto, l’art. 41, comma 2, lettera a), nonché lo stesso art. 44, comma 1, lettera d), della legge di contabilità regionale, evocati dalla Regione, richiedono che le entrate con vincolo di destinazione siano già "accertate” (sentenza n. 70 del 2012).

6.10.− Il primo blocco di questioni di cui al ricorso in esame (reg. ric. n. 45 del 2011) si chiude con quella avente ad oggetto la disposizione recata dal comma 263, a tenore della quale: «La Regione Campania istituisce il distretto industriale denominato Caianello-Capua per migliorare la mobilità ferro gomme dei comuni interessati al predetto asse territoriale. Il relativo finanziamento di euro 150.000,00 è iscritto sulla relativa UPB».

Anche al riguardo di detta norma, il ricorrente assume violati gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. per omessa indicazione sia della UPB su cui far gravare gli oneri, sia della relativa copertura finanziaria.

La questione è fondata.

Il finanziamento di euro 150.000,00 per l’istituzione del distretto industriale "Caianiello-Capua” effettivamente non prevede copertura finanziaria per farvi fronte, né indica la UPB su cui dovrebbe essere iscritto. Ciò in contrasto, appunto, con l’art. 81, quarto comma, Cost., che richiede chiarezza nella previsione di spese, le quali devono essere presenti nella stessa disposizione che le contempla. Peraltro, la difesa regionale indica come UPB di riferimento quella 1.55.95, relativa a "Piano regionale dei trasporti, intese istituzionali, POR, APQ-progettazioni e fattibilità”, nella quale – come risulta dalla legge regionale n. 5 del 2011 − compare una somma di euro 150.000,00 iscritta come "competenza”, che è, però, la stessa somma che la legge regionale 4 agosto 2011, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale), successiva alla disposizione impugnata ed a quella di bilancio di previsione, elide dalla stessa UPB 1.55.95.

7.− Venendo al secondo blocco di questioni (attinenti nel loro complesso alla materia del disavanzo sanitario) − escluse quelle estinte per rinunzia (di cui ai commi 26, 131, da 167 a 175, 192, da 194 a 202, 231 e 232 dell’art. 1 della legge regionale n. 4 del 2011) e quelle in relazione alle quali è cessata la materia del contendere per intervenuta abrogazione (relative ai commi 163, 193, 204, da 210 a 212, da 217 a 219, 222, 223, da 238 a 241 e 243 del medesimo art. 1) − residuano le questioni aventi ad oggetto i commi 27, da 164 a 166, da 176 a 191, 203, 209, 215, da 221 a 230, 244 e 245 dell’art. 1 della legge regionale n. 4 del 2011, che esigono di essere esaminate congiuntamente alle disposizioni di cui all’art. 1 della successiva legge regionale n. 3 del 2012, nella misura in cui incidono, modificandole, su corrispondenti disposizioni della legge precedente.

7.1.− Il comma 27 – il quale stabilisce che «Tutti i contratti assunti in contrasto con il Piano di cui al comma 26 sono inefficaci.» − è censurato per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), − sulla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» − e terzo comma, Cost. − in materia di principi di «coordinamento della finanza pubblica» − in quanto contrasterebbe con l’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2005), che sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione dei vincoli contenuti nel piano di rientro.

Va premesso che la riferita disposizione è stata modificata dall’art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 41 del 2012, come segue: «Tutti i contratti assunti in contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, sono sanzionati con la nullità».

La modifica non incide sostanzialmente, però, sui termini della questione, con la conseguenza che, per un verso, la novellazione non è satisfattiva delle ragioni del ricorrente e, per altro verso, lo scrutinio deve avere riguardo alla disposizione nel testo attualmente vigente.

La questione è fondata.

Non rileva, infatti, che, nel sostituire la sanzione di inefficacia con quella di nullità, la norma regionale riproduca ora quella statale di riferimento (art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004). Ciò che conta è che la disposizione censurata vada ad incidere sulla materia del diritto civile, così ingerendosi in un ambito competenziale in cui la Regione non può emanare alcuna normativa, anche meramente riproduttiva di quella statale (tra le altre, sentenze n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006).

7.2.− I commi da 164 a 166, da 176 a 191, e 203 stabiliscono quanto segue: «164. È concesso un contributo straordinario di euro 90.000,00 a valere sull’UPB 3.11.30 per la Società nazionale di Scienze, Lettere ed Arti in Napoli e per l’accademia Pontaniana, con sede in Napoli, via Mezzocannone n. 8, per attività scientifiche e culturali. 165. È concesso un contributo straordinario alla Biblioteca pubblica statale di Montevergine a valere sulla UPB 3.11.30 di euro 50.000,00. 166. È concesso un contributo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull’UPB 3.11.30 per la Società napoletana di Storia Patria, con sede a Napoli, finalizzato alla valorizzazione della collezione monetaria e del patrimonio librario». «176. La Regione Campania riconosce e celebra l’anniversario dell’eccidio di Nola datato 11 settembre 1943 come l’inizio delle ritorsioni dei Nazi-Fascisti sull’Esercito Italiano in Campania. A tal fine il Presidente della Giunta regionale promuove iniziative di concerto con il comune di Nola per ricordare tale evento [ed] è istituito un fondo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull’UPB 3.11.30. 177. È concesso un contributo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull’UPB 3.11.30 a favore del Conservatorio "G. Martucci” di Salerno per lo sviluppo e la promozione delle attività culturali da tenersi nel sito monumentale Real Polverificio Borbonico nell’ambito della convenzione stipulata con l’Istituzione Scafati Solidale. 178. È concesso un contributo straordinario di euro 30.000,00 a valere sull’UPB 3.11.30 per il finanziamento del Premio Internazionale di Letteratura Religiosa "Pagani, città di Sant’Alfonso Maria [de’] Liguori e del Beato Tommaso Maria Fusco”. 179. La Regione Campania valorizza le attività culturali realizzate dal premio annuale di giornalismo Matilde Serao con la contribuzione finanziaria pari ad euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2011, mediante prelievo dalla UPB 3.11.31. Per i successivi anni si provvede mediante la legge di bilancio. 180. La sede dell’Enoteca regionale della Campania, con funzioni di rappresentanza, divulgazione e documentazione del mondo del vino campano, è ubicata nelle zone interne della Regione Campania. 181. È istituito un fondo straordinario di euro 40.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54 per le attività del Centro Interdipartimentale di ricerca sull’Iconografia della città europea dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per la redazione di un atlante dell’iconografia del paesaggio in Campania, attraverso l’analisi delle fonti iconografiche del territorio regionale tra il XVI ed il XIX secolo. 182. È istituito un fondo straordinario di euro 60.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54 per le attività del Dipartimento di Matematica Renato Caccioppoli dell’Università Federico II di Napoli, per l’attivazione di assegni di ricerca nonché per l’implementazione e per l’ottimizzazione della fruizione pubblica del materiale didattico scientifico, che costituisce patrimonio del Dipartimento. 183. È istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54 per le attività del Dipartimento di Biochimica e Biotecnologie Mediche dell’Università Federico II di Napoli per l’estensione di attività di ricerca nel campo delle emoglobinopatie, finalizzate ad una più approfondita conoscenza delle patologie su cui sviluppare protocolli terapeutici innovativi. 184. È istituito un fondo straordinario di euro 80.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54 per le attività del Dipartimento di studio delle componenti culturali del territorio della Seconda Università di Napoli per l’estensione di attività di ricerca nel campo dei beni culturali, finalizzate allo studio, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico regionale. 185. È istituito un fondo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54 per le attività del Dipartimento di Medicina Sperimentale della Seconda Università di Napoli, per il progetto "Caratterizzazione genetico molecolare della bufala campana per la valorizzazione e tutela dei prodotti lattiero caseari”. 186. È istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54 per le attività del Dipartimento di Endocrinologia ed Oncologia Molecolare e Clinica dell’Università di Napoli "Federico II” per il progetto "Ippocrate”. 187. È istituito un fondo straordinario di euro 60.000,00 a valere sull’UPB 4.15.38 per le attività del Dipartimento di Medicina Pubblica, Clinica e Preventiva della Facoltà di Medicina della Seconda Università degli Studi di Napoli per il progetto di ricerca "Studio sul ruolo di ceppi citotossici del batterio Escherichia Coli nelle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI)”. 188. È istituito un fondo straordinario di euro 180.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54 a favore della "Fondazione Officina Solidale” di Avellino per l’avviamento del Centro di ricerca per le energie alternative (CREA). 189. È istituito un fondo straordinario di euro 80.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54 per l’AOU Federico II di Napoli per la realizzazione di un progetto sperimentale di Napoli "Second Opinion” relativo alla consulenza specialistica per pazienti della regione in caso di grandi interventi o di terapie mediche ad alto costo, al fine di confermare l’appropriatezza terapeutica e di ridurre i costi sanitari. 190. È istituito un fondo straordinario di euro 70.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54 a favore della sezione di Napoli dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per il progetto esecutivo del "Museo dell’Osservatorio Vesuviano − Polo di attrazione Turistico-Culturale su scala globale”. 191. È istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54 per le attività dell’Università degli Studi di Napoli "l’Orientale”, per l’attivazione di assegni di ricerca nonché per l’implementazione e per l’ottimizzazione della fruizione pubblica del materiale didattico scientifico che costituisce patrimonio dell’Università». «203. Al fine di evitare onerosi ricorsi alla mobilità extra regionale nel ricovero dei pazienti affetti da gravi patologie traumatiche cranio-maxillo-facciali, tenuto conto delle esperienze maturate nell’ambito della patologia traumatica cranio-maxillofacciale da parte dell’Azienda universitaria policlinico (AUP) "Federico II” e per ottemperare alle necessità di assistenza di pazienti affetti da traumi cranio-maxillofacciali, è istituito un centro di riferimento presso la suddetta AUP. Per il finanziamento è istituito un fondo denominato "Centro di riferimento per la traumatologia Cranio-maxillo-facciale” con la consistenza di euro 200.000,00».

Dette norme violerebbero, secondo il ricorrente, l’art. 117, terzo comma, Cost. − in materia di «coordinamento della finanza pubblica» – in quanto, prevedendo l’istituzione di fondi straordinari, contrasterebbero con l’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, il quale dispone il divieto di spese non obbligatorie; e (il comma 180) con gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. (in relazione alla competenza legislativa in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»), in quanto norma di spesa priva della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria.

Le disposizioni così impugnate – come eccepito dalla Regione – sono state ben vero definanziate dall’art. 1, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 14 del 2011.

Il definanziamento, opera, però «per il corrente esercizio finanziario» e, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 7 del 2002, è rinviato «ai successivi bilanci annuali e pluriennali a legislazione vigente».

In tale contesto, rimanendo invariata la precettività delle norme di spesa, l’intervenuto definanziamento per il solo 2011 non ne elide la lesività, siccome denunciata dal ricorrente e, dunque, deve comunque procedersi allo scrutinio delle anzidette disposizioni censurate.

A tal fine, rileva che tutte le norme anzidette prevedano, espressamente o implicitamente, spese non obbligatorie, in contrasto con il divieto posto dall’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, così da porre misure lesive della competenza statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., in grado di aggravare il disavanzo sanitario regionale, con l’effetto di «ostacolare l’attuazione del piano di rientro e, quindi, l’esecuzione del mandato commissariale» (sentenze n. 180, n. 79 e n. 18 del 2013; nello stesso senso, sentenza n. 131 del 2012).

Da ciò la fondatezza delle correlative questioni.

7.3.− Il comma 209 − a tenore del quale «Il Servizio sanitario regionale può avvalersi, nel settore della diagnostica di laboratorio per le attività di elevata complessità di biologia molecolare clinica genetica di laboratorio e la diagnostica e di malattie congenite del metabolismo e delle malattie rare, della fondazione CEINGE, nell’ambito del riassetto della rete laboratoristica e nei limiti previsti dal piano di rientro» − è censurato dal ricorrente per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. − in materia di «coordinamento della finanza pubblica» – e dell’art. 120, secondo comma, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con il Piano di rientro, che non contemplerebbe tali costi, nonché eccederebbe le competenze della Giunta e lederebbe i decreti commissariali con i quali è stato approvato il Programma operativo ed il riassetto della rete laboratoristica di cui al decreto del Commissario ad acta n. 55 del 30 settembre 2010, non essendo in essi contemplato l’avvalimento della Fondazione Ceinge (punto 19 del Programma operativo 2011-2012).

Il comma 209 è stato sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 3 del 2012 (a decorrere dal 29 gennaio 2012, giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall’ art. 2 della stessa legge), come segue: «Il CEINGE è centro di riferimento per la genetica molecolare e, attraverso la stipula di specifici protocolli d’intesa, fornisce le prestazioni specialistiche di alta complessità, in coerenza con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario, con i Programmi operativi adottati, ai sensi dell’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Finanziaria 2010) e con i principi di riorganizzazione della rete laboratoristica regionale di cui al decreto del commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario 30 settembre 2010, n. 55».

Si tratta di modifica satisfattiva delle ragioni del ricorrente, giacché si conforma a quanto previsto dal decreto commissariale n. 55 del 30 settembre 2010, al punto 4.7.

Può dichiararsi, pertanto, cessata, al riguardo, la materia del contendere.

7.4.− Per contrasto con gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. è impugnata poi, la disposizione di cui al comma 215, con la quale «La Regione Campania assicura le convenzioni a favore degli Hospice mediante l’istituzione di apposito capitolo di spesa».

La questione è fondata.

Si tratta, infatti, di disposizione che, oltre ad interferire con il Piano di rientro, è priva di copertura finanziaria, in contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost.

7.5.− In relazione ai medesimi parametri di cui sopra, è denunciata la normativa di cui al comma 221, in virtù della quale «È istituito l’Osservatorio regionale per la Sicurezza Alimentare (ORSA), quale strumento operativo della Regione Campania in materia di sicurezza alimentare e con funzioni di supporto ai compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi di profilassi e di risanamento del patrimonio zootecnico e delle patologie trasmissibili all’uomo».

Anche il comma 221 è stato però, nel frattempo sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2012 nei seguenti termini: «L’Osservatorio regionale per la sicurezza alimentare (ORSA) svolge le funzioni di supporto ai compiti di indirizzo e programmazione degli interventi di profilassi e di risanamento del patrimonio zootecnico e delle patologie trasmissibili all’uomo in coerenza con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i Programmi operativi adottati, ai sensi dell’articolo 2, comma 88, della legge 191/2009 e con il Piano Sanitario Regionale, di cui al decreto commissariale 22 marzo 2011, n. 22».

La modifica è obiettivamente satisfattiva delle ragioni del ricorrente in quanto pone l’istituzione dell’ORSA in coerenza con le previsioni del decreto commissariale n. 22 del 2011, di approvazione del Piano sanitario regionale 2011-2013 (punto 2.4. – in tema di programmi di prevenzione), cui segue, del pari coerentemente, l’abrogazione (di cui si è già detto) delle disposizioni (commi 222 e 223) che disciplinavano la ubicazione dell’Osservatorio e lo stanziamento in suo favore.

Può, dunque, anche in questo caso dichiararsi cessata la materia del contendere.

7.6.− Per violazione ancora una volta degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. sono stati denunciati, con il primo ricorso (reg. ric. n. 45 del 2011), i commi da 224 a 230 dell’art. 1 della legge regionale n. 4 del 2011.

Dette norme, rispettivamente, prevedono:

«224. Il comma 10 dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale), è sostituito dal seguente: "10. In via sperimentale la So.Re.Sa. è delegata, ai sensi dell’articolo 1269 del codice civile, alla esecuzione dei pagamenti, dovuti per l’esercizio del servizio sanitario, e dei debiti, regolarmente accertati, delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere individuate con deliberazione di Giunta regionale e costituisce, per tali aziende, centrale unica di pagamento. Detta deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla individuazione delle aziende tenuto conto delle situazioni finanziarie e contabili delle stesse e definisce i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. All’esito della sperimentazione, la Giunta regionale può disporre l’estensione delle predette disposizioni ad altre ASL e AO della Regione.”. 225. Il comma 11 dell’articolo 6 della legge regionale n. 28/2003 è abrogato. 226. Dopo il comma 13 dell’articolo 6 della legge regionale n. 28/2003 è inserito il seguente: "13-bis. La So.Re.Sa. assiste e supporta le ASL e le AO in materia di controllo di gestione e di pianificazione aziendale nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale, al fine di promuovere l’adozione di modelli aziendali, organizzativi e gestionali, anche su base sperimentale, orientati alla efficienza, alla competitività e alla efficacia nella erogazione delle prestazioni sanitarie e nel soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza.”. 227. Il comma 14 dell’articolo 6 della legge regionale n. 28/2003 è sostituito dal seguente: "14. Al fine della attuazione del comma 10, la So.Re.Sa., ove lo ritenga necessario, acquisisce, dalle aziende per le quali opera, l’attestazione dei dirigenti responsabili degli uffici competenti per materia che le prestazioni costituenti titolo dei relativi debiti sono state effettivamente rese nell’ambito dei servizi debitamente autorizzati dalle medesime aziende. I dirigenti responsabili degli uffici finanziari delle aziende attestano che non è avvenuto il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. I dirigenti responsabili degli uffici delle aziende provvedono entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l’attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’attuazione del presente comma mediante proprie strutture o, previo accordo, avvalendosi dei servizi ispettivi e di vigilanza delle amministrazioni centrali.”. 228. Dopo il comma 14 dell’articolo 6 della legge regionale n. 28/2003 sono inseriti i seguenti: "14-bis. In caso di mancata espressa attestazione della sussistenza o insussistenza del debito, nel termine di trenta giorni previsto dal comma 14, dovuta a negligenza del dipendente assegnato all’ufficio tenuto a renderla, al medesimo dipendente si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva. Se la mancata espressa attestazione della sussistenza o insussistenza del debito nel termine di trenta giorni previsto dal comma 14, è dovuta ad inerzia del dirigente responsabile dell’ufficio tenuto a renderla che non esercita i poteri di direzione, di coordinamento e di controllo della attività dell’ufficio e dei dipendenti allo stesso assegnati, al medesimo dirigente responsabile dell’ufficio si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva ed il relativo comportamento è comunque valutabile anche ai fini della responsabilità dirigenziale. 14-ter. Ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria la So.Re.Sa., entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla creazione di una banca-dati unificata di tutti i fornitori delle ASL e delle AO e dei relativi flussi finanziari. Le modalità di finanziamento della predetta banca-dati e gli obblighi di conferimento degli enti del servizio sanitario regionale sono disciplinati con il provvedimento di cui al comma 10. La So.Re.Sa. trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione concernente l’attività svolta, con particolare riguardo ai dati concernenti l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 10 e 15. 14-quater. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge la So.Re.Sa. è autorizzata ad avvalersi anche di un contingente di personale in servizio presso le aziende sanitarie della Regione distaccato presso le stesse aziende, determinato con la delibera della Giunta regionale di cui al comma 10. 14-quinquies. La So.Re.Sa. sottopone, entro il 30 novembre di ogni anno, all’approvazione della Giunta regionale i piani e le procedure centralizzate a livello regionale per l’esecuzione dei pagamenti di propria competenza, per l’acquisto e la fornitura di beni e delle attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari, per la consulenza alla logistica dei magazzini delle ASL e delle AO, anche per macroaree.”. 229. Il comma 15 dell’articolo 6 della legge regionale n. 28/2003, è sostituito dal seguente: "15. La So.Re.Sa., centrale unica di acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle ASL e delle AO.”. 230. Dopo il comma 15 dell’articolo 6 della legge regionale n. 28/2003 è inserito il seguente: "15-bis. È comunque fatta salva, previa autorizzazione della So.Re.Sa., la possibilità delle ASL e delle AO di stipulare contratti di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari entro i parametri di prezzo-qualità adottati dalla So.Re.Sa. Gli atti e i contratti di acquisto e fornitura stipulati dalle ASL e dalle AO in assenza dell’autorizzazione prevista dal presente comma sono nulli e costituiscono causa di responsabilità amministrativa. Degli acquisti e delle forniture effettuate dalle ASL e dalle AO, previa la predetta autorizzazione, e dei relativi flussi finanziari, è data comunicazione alla piattaforma informatica della So.Re.Sa. secondo le modalità dalla stessa definite».

Con il successivo ricorso (reg. ric. n. 64 del 2012) sono stati, altresì, denunciati, in relazione ai medesimi parametri, il comma 1, lettera c), ed il comma 2 dell’art. 1 della già citata legge della Regione Campania n. 3 del 2012, i quali «modificano ed integrano il comma 225 dell’art. 1 della legge regionale n. 4 del 2011, ed i commi 10, 13-bis, 14, 14-quinquies, 15 e 15-bis della legge regionale n. 28 del 2003, come modificati rispettivamente dai commi 224, 226, 227, 228, 229 e 230 dell’art. 1 della citata legge regionale n. 4 del 2011», aggiungendo ad ogni comma le parole «in coerenza con la programmazione regionale per l’attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario e con i Programmi operativi adottati ai sensi dell'art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009».

Anche in questo caso, può addivenirsi ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere, che investe entrambi i ricorsi n. 45 del 2011 e n. 64 del 2012 (quest’ultimo avverso la legge regionale n. 3 del 2012), in correlazione alle disposizioni sopra richiamate.

Ciò in quanto, con riguardo alla disciplina della So.Re.Sa., la legge regionale n. 41 del 2012 ha eliminato dal comma 224 la previsione dell’intervento della Giunta con riferimento a talune competenze riservate al Commissario ad acta (il sostituito comma 231 riassegna al predetto Commissario tutte le attribuzioni in precedenza rimesse dai commi da 224 a 230 alla Giunta). Il tutto con l’interpolazione, da parte della legge regionale n. 3 del 2012, di una clausola di aderenza della disciplina legislativa regionale al Piano di rientro, la quale – una volta direttamente investito il Commissario ad acta delle relative competenze ed attribuzioni – non costituisce una "clausola di mero stile”, bensì è previsione congruente rispetto allo scopo.

7.7.− Risultano, da ultimo, impugnati i commi 244 e 245 dell’art. 1 della legge regionale n. 4 del 2011

I quali così dispongono: «244. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento la trasformazione dell’Agenzia Regionale Sanitaria (ARSAN) in osservanza dei seguenti criteri generali: a) creazione di una struttura tecnica di supporto all’attività della Giunta regionale in materia di politica sanitaria regionale dotata di autonomia funzionale nell’ambito degli uffici della stessa; b) rispondenza dei risultati dell’attività tecnico-amministrativa ai principi di efficienza, efficacia ed economicità; c) razionalizzazione organizzativa e contenimento e controllo della spesa anche mediante accorpamento e soppressione delle strutture organizzative esistenti; d) salvaguardia delle professionalità tecniche, anche di livello apicale, mediante adeguate forme organizzative e di collaborazione, nel rispetto del principio dell’invarianza della spesa. 245. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 244 è abrogata la legge regionale 18 novembre 1996, n. 25 (Istituzione dell’Agenzia regionale Sanitaria)».

Secondo il ricorrente, anche dette norme violerebbero l’art. 120, secondo comma, Cost., in quanto, nel configurare l’ARSAN esclusivamente quale struttura tecnica di supporto all’attività della Giunta, verrebbero a ledere le prerogative commissariali in materia sanitaria, mancando di specificare «che, anche a seguito della riforma, detta Agenzia continua a svolgere attività di supporto alla programmazione sanitaria del SSR».

Anche le su riferite disposizioni sono state oggetto di successive modifiche.

Segnatamente, il comma 244 è stato inizialmente sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 3 del 2012; poi sostituito dall’art. 4, comma 6, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale); e, infine, nuovamente sostituito dall’art. 1, comma 44, lettera a), della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2013), a decorrere dal 22 maggio 2013. La disposizione detta i criteri generali di riorganizzazione dell’ARSAN (Agenzia regionale sanitaria), da attuarsi tramite regolamento della Giunta, per farne una "tecnostruttura” a supporto tecnico dell’attività del Consiglio e della Giunta regionali.

A sua volta il comma 245 è stato inizialmente modificato dall’art. 52, comma 3, lettera d), della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – legge finanziaria 2012); poi sostituito dall’art. 4, comma 7, della legge regionale n. 27 del 2012; e, infine, nuovamente sostituito dall’art. 1, comma 44, lettera b), della legge regionale n. 5 del 2013 (a decorrere dal 22 maggio 2013). La disposizione prevede che l’ARSAN continui a svolgere le funzioni già esercitate fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 244.

Si tratta, quindi, di modifiche satisfattive dell’interesse dedotto nell’impugnazione, giacché si prevede che l’ARSAN continui a svolgere le funzioni già esercitate fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 244, come auspicato dal ricorrente.

Ne consegue la cessazione della materia del contendere anche in ordine a dette ultime questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 27, 34, 44, [75,: articolo soppresso con ordinanza correttiva n. 234 del 2014] 123, 124, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 164, 165, 166, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 203, 207, 215 e 263 della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania − Legge finanziaria regionale 2011);

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 75 e 78, lettera a), della stessa legge reg. Campania n. 4 del 2011, promosse, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 3, 38 e 117, secondo comma, lettera m), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe indicato;

3) dichiara, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2, 26, 131, da 167 a 175, 192, da 194 a 202, 231 e 232 della medesima legge reg. Campania n. 4 del 2011, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe indicato;

4) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 37, 163, 193, 204, da 209 a 212, da 217 a 219, da 221 a 230, da 238 a 241, da 243 a 245 della medesima legge reg. Campania n. 4 del 2011, nonché dell’art. 1, commi 1, lettera c), e 2, della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni per l’attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe indicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2014.