composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Maria
Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo
Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
- Paolo GROSSI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, 4, 5 e 7 della legge della
Regione Emilia-Romagna 27 maggio 2008, n. 7 (Norme per la disciplina delle
attività di animazione e di accompagnamento turistico) promosso dal Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 16-22 luglio 2008,
depositato in cancelleria il 23 luglio 2008 ed iscritto al n. 37 del registro
ricorsi 2008.
Visto l’atto di costituzione
della Regione Emilia-Romagna;
udito nell’udienza pubblica del 22 settembre
2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
uditi l’avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma
per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per
Ritenuto in
fatto
1. - Con ricorso depositato il 23 luglio 2008, e
notificato alla Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, in
data 16 luglio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato più questioni di
legittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge regionale
dell’Emilia Romagna 27 maggio 2008, n. 7, recante «Norme per la disciplina
delle attività di animazione e di accompagnamento turistico».
Secondo il
ricorrente, nonostante la competenza legislativa residuale delle Regioni in
materia di «turismo», come stabilito dall’art. 117, quarto comma, Cost., il
settore delle professioni turistiche rientra nella materia delle «professioni»,
nella quale Stato e Regioni esercitano una competenza legislativa concorrente, ex art. 117, terzo comma, Cost., con la
conseguenza che, per garantirne l’uniformità normativa su tutto il territorio
nazionale, rientrano nella competenza esclusiva statale la disciplina e
l’accertamento dei requisiti per l’esercizio delle professioni turistiche,
tradizionali ed emergenti, la loro qualificazione professionale, nonché i
criteri uniformi per l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio
delle medesime.
Aggiunge il
ricorrente che il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi
fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’art. 1 della legge 5
giugno 2003, n. 131) prevede, da un lato, che «la potestà legislativa regionale
si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale»
(art. 1, comma 3), e, dall’altro, che «la legge statale definisce i requisiti
tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l’esercizio delle
attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di
interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato» (art. 4, comma
2).
Pertanto, in base
all’ampia configurazione che della suddetta materia è stata data dalla Corte
costituzionale, a giudizio del ricorrente, è inevitabile l’attrazione in essa
anche del settore delle professioni turistiche che è, pertanto, sottratto dalla
competenza residuale regionale in materia di turismo.
Ne consegue che
2. - In particolare, il Presidente del Consiglio di
ministri censura le seguenti disposizioni della indicata
legge regionale n. 7 del 2008:
a)
l’art. 3, comma 2 - che, modificando l’art. 2 della legge regionale
1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di
accompagnamento), ha aggiunto il comma 7 con il quale viene ricompresa tra le
professioni turistiche, quella di animatore turistico – e l’art. 4 che ha
sostituito l’art. 3 della legge regionale n. 4 del 2000, includendovi il comma
7, ove vengono stabiliti i requisiti dell’esercizio della suddetta professione.
Tali disposizioni non trovano alcun riscontro nella legislazione nazionale, di
cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del
turismo), che all’art. 7, comma 5, definisce «professioni turistiche quelle che
organizzano e forniscono servizi di promozione dell’attività turistica, nonché
servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti».
Ne consegue che le citate disposizioni regionali contrastano con l’art. 117,
terzo comma, Cost., in quanto violano il principio fondamentale per cui
l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è
riservata allo Stato;
b)
l’art. 3 della legge regionale n. 4 del 2000, come novellato dall’art. 4 della
legge regionale n. 7 del 2008, relativo alle condizioni per l’esercizio delle
professioni turistiche, che ai commi 1, lettera b), e 10, prevedendo che
Rileva, al riguardo,
il ricorrente che
c) gli
artt. 5 e 6 della legge regionale n. 4 del 2000 – come sostituiti dagli artt. 5
e 7, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2008 - che attribuiscono alle
Province le funzioni concernenti la programmazione ed autorizzazione delle
attività formative relative alle professioni turistiche ed alla tenuta ed
istituzione degli elenchi provinciali delle medesime professioni.
In proposito il
ricorrente sottolinea che rientrano nella competenza statale sia
l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed
ordinamenti didattici, sia l’istituzione di nuovi albi, mentre esulano dalla
competenza regionale la disciplina dell’organizzazione di corsi abilitanti di aggiornamento
e riqualificazione delle professioni. Per di più le autorizzazioni devono avere
validità sull’intero territorio nazionale e non possono essere circoscritte al
solo territorio regionale, come previsto invece dall’art. 6, commi 2 e 4, della
legge regionale n. 4 del 2000, nel testo novellato dalla legge regionale n. 7
del 2008. Tale limitazione comporta anche una lesione al principio della libera
prestazione dei servizi, di cui all’art. 49 del Trattato CEE, e dunque la
violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all’art. 117, primo
comma, Cost., nonché della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella
competenza esclusiva statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
3. - Si è costituita
Già la legge
regionale Emilia-Romagna 16 giugno 1981, n. 17, (Norme per la disciplina della
professione di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico)
definiva, all’art. 1, ciascuna di dette professioni, e all’art. 2 stabiliva che
«non può essere esercitata la professione di guida turistica, interprete o
accompagnatore turistico senza la licenza del Comune del richiedente». L’art. 3
della medesima legge regionale n. 17 del 1981 regolava i presupposti per il
rilascio della licenza di guida turistica, interprete e accompagnatore
turistico. L’art. 4 regolava «composizione e funzionamento della Commissione
giudicatrice d’esame»; gli artt. 5, 6, 7 e 8 disciplinavano l’esame e
l’attestato di idoneità. L’art. 9 istituiva, infine, presso
Interveniva poi la
legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il
potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica)
- in seguito abrogata
dalla legge n. 135 del 2001 - il cui art. 11 affidava alle Regioni il compito
di accertare i requisiti «per l’esercizio delle professioni di guida turistica,
interprete turistico, animatore turistico
ed ogni altra professione attinente al turismo».
Successivamente la legge
regionale n. 4 del 2000 richiedeva – per lo svolgimento di dette professioni –
un’abilitazione «conseguita mediante frequenza di corsi di abilitazione
professionale ed il superamento dei relativi esami»; regolava la competenza
territoriale delle guide turistiche con una norma uguale a quella ora vigente,
prevedeva elenchi delle diverse professioni istituiti dalle Province (art. 6),
in modo del tutto simile a quanto disposto dalla legge regionale n. 7 del 2008.
La legislazione
statale sul turismo veniva poi riformata dalla legge n. 135 del 2001 senza
ridurre la competenza legislativa regionale in materia di professioni
turistiche.
Quanto all’art. 5
della legge regionale n. 4 del 2000 (nel testo novellato),
Altrettanto
inammissibile, per genericità, deve ritenersi la censura riguardante l’art. 6
della legge regionale n. 4 del 2000 – come sostituito dall’art. 7 della legge
regionale n. 7 del 2008 – per la parte relativa alla istituzione
degli «elenchi provinciali» già presenti nel testo precedente.
Secondo
A giudizio della
Regione resistente, infine, infondata è l’ultima censura, con la quale si
contesta la limitazione al territorio regionale delle autorizzazioni previste
dall’art. 6, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito
dall’art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008: la limitazione territoriale
dell’attività delle professioni turistiche (tra cui le guide) costituisce una
regola da sempre presente anche nella legislazione statale e rispondente ad
un’ovvia esigenza di corrispondenza tra l’ambito di conoscenza della guida e
l’ambito della sua attività.
Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha
sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale di più
norme della legge della Regione Emilia-Romagna 27 maggio 2008, n. 7, recante
«Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento
turistico».
In particolare, sono
impugnati:
a) l’art. 2,
comma 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme
per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento), come
introdotto dall’art. 3, comma 2, della legge regionale 27 maggio 2008, n. 7,
secondo cui «È animatore turistico chi, per attività professionale, è in grado
di organizzare per gruppi di turisti attività ricreative, motorie o sportive
per svago o divertimento». E’ altresì impugnato l’art. 3, comma 7, della legge
regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall’art. 4 della legge regionale n. 7
del 2008, che stabilisce specifici requisiti per l’esercizio della nuova
professione di animatore turistico «quando le attività oggetto del servizio
sono a carattere sportivo»;
b) l’art. 3,
comma 1, lettera b), della legge regionale
n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4, comma 1, della legge regionale n. 7
del 2008, limitatamente alle parole «e alla deliberazione della Giunta
Regionale di cui all’art. 3, comma 10»;
c) l’art. 3,
comma 10, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall’art. 4,
comma 1, della legge regionale n. 7 del 2008, secondo cui «
d) gli artt. 5
e 6, commi 1 e 2, quest’ultimo limitatamente al primo periodo, della legge
regionale n. 4 del 2000 - come sostituiti dagli artt. 5 e 7 della legge regionale n. 7 del 2008 - che attribuiscono alle Province le funzioni
concernenti la programmazione ed autorizzazione delle attività formative
relative alle professioni turistiche ed alla tenuta ed istituzione degli
elenchi provinciali delle professioni stesse;
e) l’art. 6, commi 2, secondo periodo, e 4, della legge
regionale n. 4 del 2000, come sostituiti dall’art. 7 della legge regionale n. 7
del 2008, nella parte in cui introducono limitazioni riguardanti
rispettivamente gli ambiti territoriali per i quali sussiste l’abilitazione
professionale e gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata.
Ad
avviso del ricorrente le norme censurate contrastano con l’art. 117, primo,
secondo e terzo comma, Cost., in quanto superano i limiti della competenza
concorrente regionale nella materia delle professioni, così violando i princìpi fondamentali previsti dalla normativa statale.
2. - Le questioni sono fondate nei limiti di seguito
precisati.
2.1. - Quanto alla prima
censura, va premesso che, in materia di professioni, la giurisprudenza della
Corte è ferma nel senso che compete allo Stato l’individuazione dei profili
professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio.
Tali principi sono
validi anche con riguardo alle professioni turistiche. In tal senso,
esplicitamente, la recente sentenza n. 222 del
2008 ha statuito che «l’attribuzione della materia delle “professioni” alla
competenza dello Stato […] prescinde dal settore nel quale l’attività
professionale si esplica e corrisponde all’esigenza di una disciplina uniforme
sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell’ordinamento
comunitario».
Nel caso in esame,
la prima delle due norme regionali censurate, nel descriverne i connotati
distintivi, istituisce una nuova professione di «animatore turistico», secondo
la definizione sopra indicata, che non trova alcun riscontro nella vigente
legislazione nazionale, né in particolare nella legge 29 marzo 2001, n. 135
(Riforma della legislazione nazionale del turismo), la quale, all’art. 7, comma
5, definisce «professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono
servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di assistenza,
accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti».
Del tutto
ininfluente, ai fini della risoluzione della questione, è la circostanza che la
figura di «animatore turistico» fosse prevista – in termini, peraltro, non
identici a quelli della legge regionale impugnata - espressamente dall’art. 11, comma 11, della legge
17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il
potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica), trattandosi di norma
abrogata dalla legge n. 135 del 2001 (art. 11, comma 6). In ogni caso, il
limite sopra enunciato, funzionerebbe anche ove tale norma fosse tuttora vigente
perché alla legge regionale non è consentito ripetere quanto già stabilito da
una legge statale (sentenze n. 153 e n. 424 del 2006
nonché n. 57 del
2007).
Va quindi dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7, della legge regionale n. 4
del 2000, come introdotto dall’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 7 del
2008.
Consegue alla illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7,
della legge regionale n. 4 del 2000 la caducazione
dell’art. 3, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito
dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, contenente l’indicazione dei
requisiti specifici prescritti per l’esercizio delle attività di animatore
turistico.
2.2. - Fondata è altresì la censura relativa all’art. 3
della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge
regionale n. 7 del 2008, nella parte in cui indica, ai commi 1, lettera b), e 10 – tra le condizioni essenziali
per l’esercizio delle professioni turistiche di cui all’art. 2 (animazione e
accompagnamento turistico) - l’idoneità all’esercizio
della professione conseguita mediante titoli ovvero verifiche dei requisiti non
solo di quelli indicati dall’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela del consumatore, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese,
la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale, e la rottamazione di
autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2007, n.
40, ma anche di quelli contenuti nella deliberazione della Giunta regionale che
definisce le modalità attuative per il conseguimento dell’idoneità
all’esercizio delle attività di cui alla presente legge (art. 3, comma 10,
citato).
In sostanza, l’art.
3, commi 1, lettera b), e 10 della
legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge
regionale n. 7 del 2008, riconosce alla Regione la competenza a stabilire, con
propria deliberazione, requisiti ulteriori per l’esercizio delle professioni in
questione, rispetto a quelli stabiliti dallo Stato. Il compito di definire «le
modalità attuative per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio delle
attività di cui alla presente legge», di per sé non contrario alla
Costituzione, risulta ampliato, con il disposto dei commi citati, sino a
comprendervi la previsione di requisiti per l’esercizio della professione, il
che lo pone, perciò, in conflitto con i principi che prevedono la competenza
dello Stato.
Entrambe le
disposizioni eccedono quindi la competenza regionale in tema di professioni di
cui all’art. 117, terzo comma, Cost., violando il principio fondamentale che
riserva allo Stato non solo l’individuazione delle figure professionali, ma
anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per
l’esercizio delle professioni stesse. Questa Corte ha più volte sottolineato
che «l’indicazione di specifici requisiti per l’esercizio delle professioni,
anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale,
viola la competenza statale, risolvendosi in una indebita
ingerenza in un settore (quello della disciplina dei titoli necessari per
l’esercizio di una professione), costituente principio fondamentale della
materia e, quindi, di competenza statale, ai sensi anche dell’art. 4, comma 2,
del d.lgs. n. 30 del 2006» (sentenze n. 153 del 2006
e n. 57 del 2007).
Va quindi dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2000,
come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, limitatamente
alle parole «e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all’art. 3,
comma 10», nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 10, della
legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge
regionale n. 7 del 2008.
2.3. - Non è fondata, invece, la censura relativa all’art.
5 della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 5 della legge
regionale n. 7 del 2008, che attribuisce alle Province le funzioni concernenti
la programmazione ed autorizzazione di eventuali attività formative relative
alle professioni turistiche.
Se, infatti,
rientrano certamente nella competenza statale l’individuazione delle figure
professionali, e i relativi profili ed ordinamenti didattici, non si spiega per
quale motivo le Regioni, dotate di potestà primaria in materia di formazione
professionale, non possano regolare corsi di formazione relativi alle
professioni turistiche già istituite dallo Stato.
In base alla
giurisprudenza costituzionale, «in materia di formazione professionale, la
definizione dei programmi e l’organizzazione dei corsi spetta alla sfera delle
attribuzioni regionali, salva la presenza di possibili forme di coordinamento e
controllo centrale» (sentenza n. 372 del
1989, nonché sentenza
n. 50 del 2005).
Del resto, già il
vecchio testo dell’art. 5 della legge regionale n. 4 del 2000 – non modificato
sostanzialmente dal corrispondente articolo della legge regionale n. 7 del 2008 - che non ha formato oggetto di censure, regolava
negli stessi termini la formazione professionale relativa alle professioni
turistiche.
2.4. - In merito alla istituzione
degli elenchi riferiti alle diverse professioni turistiche, e affidati alla
cura della Provincia, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, primo periodo, della
legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 7 della legge
regionale n. 7 del 2008, la questione non è fondata.
Come sottolineato da
questa Corte (sentenza
n. 355 del 2005) esula dai limiti della competenza legislativa concorrente
delle Regioni in materia di professioni soltanto l’istituzione di nuovi e
diversi albi rispetto a quelli già istituiti dalle leggi statali, per
l’esercizio di attività professionali. Tali albi, infatti, hanno una funzione individuatrice delle professioni, preclusa, in quanto tale,
alla competenza regionale. Quando però gli albi regionali svolgono funzioni
meramente ricognitive o di comunicazione e di aggiornamento non si pongono al
di fuori dell’ambito delle competenze regionali, dovendo intendersi riferiti a
professioni già riconosciute dalla legge statale.
2.5. - Quanto alla censura relativa all’art. 6, commi 2,
secondo periodo, e 4, della legge regionale n. 4 del
2000, come sostituito dall’art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, nelle
parti in cui prevede l’indicazione di una limitazione degli ambiti territoriali
per i quali sussiste l’abilitazione, nonché l’indicazione degli ambiti
territoriali entro i quali la professione può essere esercitata, va precisato
che dette limitazioni comportano una lesione al principio della libera
prestazione dei servizi, di cui all’art. 40 del Trattato CE (ex art. 49 Trattato CEE), e, dunque, la
violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all’art. 117, primo
comma, Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella
esclusiva competenza statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
In tale ottica,
infatti, l’art. 10, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito nella
legge n. 40 del 2007, introducendo misure urgenti per la liberalizzazione di
alcune attività economiche, stabilisce che le attività di «guida turistica e
accompagnatore turistico [….] non possono essere subordinate all’obbligo di
autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di
residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione
professionale previsti dalle normative regionali» e che «[….]
I soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di guida turistica
nell’ambito dell’ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza
operano in regime di libera prestazione di servizi, senza necessità di alcuna
autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica».
Antitetiche, rispetto
a tale quadro normativo, appaiono dunque le restrizioni previste dalle norme
regionali impugnate circa l’ambito di validità territoriale delle
autorizzazioni.
Deve quindi
dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, secondo
periodo, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall’art. 7 della
legge regionale n. 7 del 2008.
Parimenti va
dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 4, della legge
regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall’art. 7 della legge regionale n. 7
del 2008, limitatamente alle parole «e, per le guide turistiche gli ambiti nei
quali la professione può essere esercitata».
Per
questi motivi
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7, della legge della
Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle
attività turistiche di accompagnamento), come introdotto dall’art. 3, comma 2,
della legge della medesima Regione, 27 maggio 2008, n. 7 (Norme per la disciplina
delle attività di animazione e di accompagnamento turistico);
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 7, della legge
regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 7
del 2008;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2000,
come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, limitatamente
alle parole «e alla deliberazione della Giunta Regionale di cui all’art. 3,
comma 10»;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 10, della legge
regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall’art. 4 della legge regionale n. 7
del 2008;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, secondo periodo,
della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall’art. 7 della legge
regionale n. 7 del 2008;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 4, della legge
regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall’art. 7 della legge regionale n. 7
del 2008, limitatamente alle parole «e, per le guide turistiche gli ambiti nei
quali la professione può essere esercitata»;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6,
commi 1 e 2, primo periodo, della legge regionale n. 4 del 2000, come
sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 5 e 7 della legge regionale n. 7 del
2008, sollevate, in riferimento all’art. 117, primo, secondo e terzo comma,
della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre
2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2009.