SENTENZA N. 187
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Paolo MADDALENA Presidente
- Alfio FINOCCHIARO Giudice
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo
Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30, 40, comma 2, e 42, commi 7 e 9, della legge della
Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del Bilancio 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorso spedito per la notifica il 17 gennaio 2011, depositato in cancelleria
il 25 gennaio 2011 ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 2011.
Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;
udito nell’udienza pubblica del 19 aprile 2011 il Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano;
uditi l’avvocato dello Stato Paola Palmieri
per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per la
Regione Marche.
Ritenuto in
fatto
1. – Giusta conforme deliberazione
governativa, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, con ricorso notificato in
data 17 gennaio 2011, questione di legittimità costituzionale degli artt. 30,
40, comma 2, e 42, commi 7 e 9, della legge della Regione Marche 15 novembre
2010, n. 16 (Assestamento del Bilancio 2010), affermandone il contrasto con
l’art. 117, commi primo e secondo, lettere e)
ed s), della Costituzione.
2. – In particolare, osserva il
ricorrente che l’art. 30 della legge regionale n. 16 del 2010 integra, al comma
1, prevedendo interventi definiti indifferibili ed urgenti, il Piano d’ambito
di cui all’art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale). Ciò allo scopo di scongiurare situazioni di emergenza
sanitaria derivanti dalla chiusura degli scarichi di acque reflue non a norma e
di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di tutela
delle acque approvato con deliberazione dell’Assemblea regionale n. 145 del 26
gennaio 2010, il quale prevede la realizzazione di interventi per l’adeguamento
e la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e per
il loro collettamento a tali strutture. Al comma 2
viene indicata la data del 31 dicembre 2015 quale termine per la realizzazione
degli interventi di cui sopra per gli agglomerati urbani con almeno duemila
abitanti equivalenti e, al comma 3, è, infine, previsto che, nel periodo
necessario per la realizzazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre
il termine del 31 dicembre 2015, le Province possano rilasciare autorizzazioni
provvisorie relative agli scarichi di cui al comma 1 (cioè quelli «non conformi
alla normativa vigente»).
2.1. – Ad avviso del ricorrente la
descritta disciplina viola l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione «per il tramite
della normativa statale di riferimento in materia ambientale, da considerarsi
quale disciplina interposta».
Viene, a tal proposito, richiamato il
decreto legislativo n. 152 del 2006 che, fra l’altro, disciplina la tutela
delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche, con
disposizioni che costituiscono principi generali di tutela dell’ambiente sia
alla luce delle disposizioni costituzionali che di quelle di fonte
internazionale e comunitaria.
In particolare, l’impugnato art. 30
della legge regionale n. 16 del 2010 prevede la realizzazione di interventi che
già avrebbero dovuto essere realizzati in attuazione di quanto previsto sia
dall’art. 149 del d.lgs. n. 152 del 2006 sia dagli artt. 100 e seguenti del
medesimo provvedimento legislativo.
La disposizione censurata, incidendo
sulla medesima materia disciplinata dal d.lgs. n. 152 del 2006, non solo
rimette ad un successivo programma redatto in base ad essa l’individuazione
delle priorità negli interventi da realizzare e dei relativi tempi, ma fissa,
altresì, al 31 dicembre del 2015 il termine massimo per la loro realizzazione
con riferimento agli «agglomerati urbani con almeno duemila abitanti
equivalenti», consentendo, anche che, sino a tale data, le Province autorizzino
provvisoriamente l’utilizzo di scarichi non a norma.
Siffatta normativa, osserva il
ricorrente, pur dichiarandosi finalizzata a tutelare l’igiene e la sanità
pubblica, in realtà introduce una deroga alla operatività della normativa
statale in materia di tutela dell’ambiente, consentendo, in contrasto con
questa, il perpetuarsi di situazioni di mancato adeguamento degli scarichi
idrici ai dettami comunitari e nazionali in materia.
2.2. – Sul punto parte ricorrente
ricorda che, a mente degli artt. 27 e 31 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), il termine
entro il quale gli agglomerati urbani con un numero di abitanti superiore a
15.000 dovevano dotarsi di una rete fognaria e di un sistema di trattamento
delle acque reflue era fissato al 31
dicembre 2000 mentre per quelli aventi un numero di abitanti compreso fra 2.000
e 15.000 il termine era fissato al 31 dicembre 2005. Allorché la predetta
normativa è stata abrogata, a seguito dell’entrata in vigore del decreto
legislativo n. 152 del 2006, non è stato previsto alcun differimento dei
ricordati termini né sono state individuate situazioni legittimanti deroghe al
principio, stabilito dall’art. 100 del medesimo decreto legislativo n. 152 del
2006, secondo il quale gli agglomerati urbani con un numero di abitanti
equivalenti superiore a 2.000 dovevano essere provvisti di reti fognarie.
Rilevato che fra le specifiche finalità
indicate all’art. 73 del d.lgs. n. 152 del 2006 vi è la prevenzione e la
riduzione dell’inquinamento idrico ed il risanamento dei corpi idrici
inquinati, da realizzarsi, tra l’altro, tramite l’adeguamento dei sistemi di
fognatura, collegamento e depurazione degli scarichi idrici, nell’ambito del
servizio idrico integrato, nonché tramite l’adozione di misure volte al
controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali, osserva
ancora il ricorrente che l’impugnato art. 30, rinviando la realizzazione degli
interventi di adeguamento e consentendo alle Province di autorizzare in via
provvisoria scarichi non conformi alla normativa, si pone in diretto contrasto
con la normativa statale, la quale non giustifica né differimenti temporali né
deroghe per casi particolari. Esso, quindi, disciplinando aspetti indubbiamente
attinenti alla materia ambientale, in maniera difforme rispetto alle
disposizioni statali contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, viola
la competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
2.3. – Infatti, prosegue il ricorrente,
pur essendo vero che, stante la natura trasversale della materia «ambiente», le
Regioni possono stabilire, nell’esercizio delle loro competenze, livelli di
tutela più elevati, ciò può, comunque avvenire, non al fine di tutelare
direttamente il bene ambientale, ma solo per disciplinare adeguatamente gli
oggetti riconducibili alle loro specifiche competenze.
Nel caso che interessa, invece, la
Regione è direttamente intervenuta, attraverso la previsione di una proroga
nella realizzazione degli interventi necessari e della possibilità di
consentire indebite deroghe, sui regimi di tutela riservati, invece, alla
competenza esclusiva dello Stato.
3. – Riguardo al comma 2 dell’art. 40
della legge regionale n. 16 del 2010 – il quale prevede che il servizio idrico
integrato, poiché di interesse generale e riconducibile a diritti fondamentali,
non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica – il ricorrente
osserva che esso si pone in contrasto con l’art. 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale, nel
disciplinare l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica, ne ha affermato la pertinenza alla competenza esclusiva
dello Stato in tema di tutela della concorrenza e di determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni che debbono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, precisando, altresì, che le disposizioni in esso
contenute si applicano a tutti i servizi pubblici locali.
In particolare, il ricorrente segnala
che nella giurisprudenza della Corte già è stata affermata la omologia fra la
nozione di «servizio pubblico locale di rilevanza economica» e quella, di fonte
comunitaria, di «servizio di interesse economico generale» così come quella fra
i concetti di «rilevanza economica» e di «interesse economico generale»,
intendendosi per tale, secondo la giurisprudenza comunitaria, un interesse che
attiene a prestazioni dirette a soddisfare i bisogni di una generalità di
utenti e rese nell’esercizio di un’attività economica, cioè consistente
nell’offrire beni o servizi su di un determinato mercato.
Poiché siffatta nozione, avente un
contenuto oggettivo, viene utilizzata quale criterio discretivo per
l’applicazione delle norme a tutela della concorrenza in tema di affidamento
della gestione dei servizi pubblici, ne deriva che la determinazione delle
condizioni di rilevanza economica dei servizi pubblici stessi è riservata alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della
concorrenza.
Sotto tale profilo l’art. 40 della legge
regionale n. 16 del 2010, il quale sottrae dall’ambito dei servizi pubblici
locali a rilevanza economica il servizio idrico integrato, esulerebbe dalla
competenza legislativa regionale.
3.1. – Peraltro, soggiunge il
ricorrente, la Corte, con la sentenza n. 325 del
2010, originata da un ricorso proposto avverso una legge dello Stato dalla
Regione Marche, già ha affermato che è fatto divieto, stante la portata
oggettiva della nozione di «interesse economico», sia agli Stati membri
dell’Unione europea che agli enti infrastatuali di
decidere discrezionalmente sulla sussistenza o meno dell’interesse in
questione, precisando altresì, con specifico riferimento al servizio idrico
integrato, che correttamente il legislatore statale lo ha qualificato come
servizio di rilevanza economica, escludendo, conseguentemente, «ogni potere
degli enti infrastatuali di pervenire ad una diversa qualificazione».
Conclude sul punto il ricorrente
ricordando che, sulla base della giurisprudenza della Corte, la disciplina concernente le modalità
dell’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, non ascrivibile né alla competenza legislativa statale in materia di
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali né a quella relativa alla individuazione delle funzioni
fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane, va, invece, ricondotta
alla competenza statale in tema di tutela della concorrenza, data la sua
diretta incidenza sul mercato.
D’altra parte, precisa il ricorrente,
oltre a violare l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, l’art. 40 della legge regionale n. 16 del
2010 si pone altresì in contrasto con il primo comma dell’art. 117 della
Costituzione, in quanto, restringendo la nozione di servizio pubblico locale a
rilevanza economica, in deroga alla previsione
contenuta nell’art. 23-bis del d.l.
n. 112 del 2008, e, di conseguenza, escludendo l’affidamento e la gestione del
servizio idrico integrato dall’ambito di operatività della disciplina
comunitaria in tema di concorrenza, libertà di stabilimento e libera
prestazione dei servizi, limita, violando il predetto parametro costituzionale,
l’applicazione nel nostro ordinamento dei vincolanti principi comunitari
vigenti nelle sopraindicate materie.
4. – Il ricorrente deduce, infine,
l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 42, comma 7, della legge
regionale n. 16 del 2010, in quanto, nel modificare l’art. 4 della legge
regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione
integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), prevede che il compito di
«curare» le procedure per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di
cui all’art. 5, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182
(Attuazione delle direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico), sia
assegnato ai Comuni territorialmente competenti.
Lamenta il ricorrente che la
disposizione impugnata, affidando ai Comuni le procedure relative al servizio
di gestione dei rifiuti portuali, si pone in contrasto con l’art. 5, comma 4,
del d.lgs. n. 182 del 2003, il quale, invece, attribuisce siffatta competenza
alle Regioni, peraltro previa intesa con l’Autorità marittima per i fini di
interesse di quest’ultima.
Parimenti in contrasto con le norme
statali in materia ambientale è, secondo l’avviso del ricorrente, il comma 9
del medesimo art. 42, il quale, interpretando autenticamente il comma 1
dell’art. 61 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle
funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello
sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e
infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché
dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa), dispone che, fra le
funzioni amministrative attribuite ai Comuni, concernenti la manutenzione dei
porti, ci siano anche quelle aventi ad oggetto le procedure relative
all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all’art. 5, comma
4, del d.lgs. n. 182 del 2003.
L’attribuzione di tale funzione ai
Comuni contrasta anch’essa con l’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2003
che, come detto, assegna, invece, tale compito alle Regioni, d’intesa con
l’Autorità marittima.
4.1. – Siffatto contrasto, unitamente
all’intervento legislativo nella materia «tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema» riservata alla competenza statale, integra, secondo il
ricorrente, la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
5. – Conclusivamente, il ricorrente,
oltre a chiedere la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme
censurate, chiede altresì, stante la particolare gravità dell’illegittimità per
violazione delle competenze in materia di concorrenza e dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario, la sospensione cautelare della esecuzione del
solo art. 40, comma 2, della legge regionale delle Marche n. 16 del 2010.
6. – Si è costituita in giudizio la
Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta regionale, contestando
la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con il
ricorso in esame nella parte in cui essa ha per oggetto l’art. 30 e i commi 7 e
9 dell’art. 42 della legge regionale n. 16 del 2010, mentre, per quel che
concerne il comma 2 dell’art. 40 della citata legge regionale, prende atto
dell’orientamento espresso dalla Corte con le sentenze n. 325 del 2010
e 26 del 2011,
peraltro ritenendo che non sussistano gli estremi per l’invocata sospensione
cautelare degli effetti della disposizione legislativa censurata.
6.1. – Con riferimento alla censura
rivolta all’art. 30 della legge regionale n. 16 del 2010, la difesa regionale
osserva che si deve, in primo luogo, fare chiarezza sul significato normativo
della disposizione censurata, la quale ha ad oggetto esclusivamente gli scarichi di acque reflue provenienti
dagli agglomerati urbani. L’ambito di applicazione della disposizione
regionale, pertanto, è inequivocamente riferito agli
scarichi delle pubbliche fognature e, più in generale, agli scarichi di acque
reflue urbane posti sotto la responsabilità dei gestori del servizio idrico
integrato.
Ad avviso della resistente, ratio e
finalità della disciplina sono chiaramente sintetizzate nell’incipit
del comma 1, cioè scongiurare una situazione emergenziale dovuta al fatto
che nella Regione Marche sussistono ancora situazioni di non conformità delle
predette tipologie di scarichi alla normativa vigente, le quali imporrebbero –
a rigore – la chiusura immediata di tali scarichi, con evidenti ripercussioni
sia di natura igienico-sanitaria sia di natura propriamente ambientale.
Sulla base di queste premesse, aggiunge la Regione, è possibile scomporre la disposizione impugnata in due parti. Coi primi due commi, il legislatore regionale ha previsto la necessità di procedere all’integrazione coattiva dei piani d’ambito di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 152 del 2006 con un «programma di interventi indifferibili e urgenti per l’adeguamento o la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e collettamento a impianti di depurazione» il quale preveda, altresì, la definizione delle priorità delle opere e dei loro tempi, individuando, comunque il termine inderogabile del 31 dicembre 2015 per gli interventi relativi agli agglomerati urbani con popolazione superiore ai duemila abitanti equivalenti. Gli interventi consistono, dunque, esclusivamente in opere pubbliche infrastrutturali poste a carico dei gestori del servizio idrico integrato, da finanziare direttamente con fondi pubblici o coi proventi della tariffa riscossa per i servizi idrici.
Nella seconda parte il legislatore regionale, col comma 3, ha previsto un regime di “autorizzabilità provvisoria” degli scarichi esistenti ed ancora non conformi alla normativa limitato al solo periodo necessario alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 (e comunque non oltre il termine massimo ivi fissato); regime provvisorio giustificato proprio dalla necessità di conseguire, a fronte di una generalizzata situazione di irregolarità degli scarichi delle acque reflue, l’adeguamento di quelli provenienti dagli agglomerati urbani della Regione alle vigenti discipline nazionali e comunitarie, nonché agli obiettivi del Piano di tutela delle acque (Pta).
6.2. – Di ciò, aggiunge la Regione, essa
si era fatta carico già in sede di redazione del Pta,
di cui all’art. 121 del d.lgs. n. 152 del 2006, che era stato dalla medesima
approvato, previa “validazione” da parte del Ministero dell’ambiente nonché di
altre autorità pubbliche. Nel Pta, verificata la non
conformità ai parametri normativi di ben 55 agglomerati urbani aventi
popolazione superiore a duemila abitanti equivalenti su di un totale di 95 e
rilevata la necessità di idonei interventi, si precisava che sarebbe stato
compito della Giunta regionale verificare la congruenza e la sufficienza di
tali interventi, la cui tempistica, peraltro, era fissata in un arco molto
ampio di tempo.
Andando a sintetizzare il contenuto del Pta, la Regione osserva che esso indicava: gli interventi
infrastrutturali già previsti in ogni Ambito territoriale ottimale (Ato) nonché i relativi costi; i termini, ordinatori, entro
i quali i gestori del servizio idrico integrato dovevano procedere alla loro
realizzazione; la necessità del tempestivo adeguamento dei piani d’ambito al Pta, mediante un programma approvato dalla Giunta regionale
avente, riguardo agli interventi ritenuti più urgenti, efficacia cogente per i
gestori del servizio idrico; la previsione di termini massimi, anche essi
ordinatori, per l’adeguamento degli impianti di depurazione ai valori limite.
Emergerebbe quindi chiaramente la
connessione che lega il contenuto del censurato art. 30 della legge regionale
n. 16 del 2010 con le previsioni del Pta che sono
rese in termini più rigorosi: il primo, infatti, per la Regione, prevede come
coattiva la integrazione dei piani d’ambito che il Pta
prevede come facoltativa; fissa tassativamente, e non in via meramente
ordinatoria, al 31 dicembre 2015 il termine per gli interventi di adeguamento
negli agglomerati urbani con almeno duemila abitanti equivalenti; consente
esplicitamente alle Province di autorizzare, sino alla tempestiva realizzazione
di tali interventi, scarichi nelle pubbliche fognature non a norma, facoltà
questa che, ad avviso della Regione, doveva ritenersi implicitamente
contemplata anche dal Pta.
Dal descritto quadro emergerebbe,
secondo la Regione, «l’assurdità della tesi sostenuta dalla ricorrente», in
base alla quale, dovendo le reti fognarie e gli impianti di depurazione essere
già stati adeguati e non essendo consentita la persistenza di scarichi non a
norma, la Regione Marche, preso atto della diversa situazione esistente nel suo
territorio, non poteva prevedere un programma di adeguamento degli impianti
esistenti, ma doveva procedere alla chiusura di quelli non a norma, senza
tenere conto, nel fare ciò, delle gravi implicazioni pratiche che tale
decisione avrebbe comportato (evacuazione dei centri abitati non a norma;
sistemazione dei cittadini trasferiti in abitazioni; immediata realizzazione di
impianti a norma).
6.3. – Al di là di tali conseguenze,
precisa la resistente, la tesi posta a base del ricorso è errata in diritto,
come dimostra l’analisi di numerose disposizioni contenute nel d.lgs. n. 152
del 2006.
A tal proposito la resistente,
convenendo sul fatto che la disposizione censurata, data la prevalenza sulle
concorrenti materie della sanità e dell’igiene pubblica, sia riconducibile
all’ambito materiale della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», rileva che
essa ha ad oggetto la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione del
servizio idrico integrato, temi riguardo ai quali il legislatore del d.lgs. n.
152 del 2006 ha affidato alle Regioni una «vastissima serie di competenze
normative ed amministrative» delle quali si deve tenere conto nel valutare la
legittimità della disciplina ora in esame.
Nella comparsa sono esaminate, quindi,
diverse disposizioni contenute nel d.lgs. n. 152 del 2006: in particolare gli
artt. 73 (il quale, nell’indicare gli strumenti tramite i quali conseguire gli
obiettivi generali di tutela idrica, segnala l’adeguamento dei sistemi di
fognatura, il collegamento e la depurazione degli scarichi nonché la graduale
diminuzione di questi), 100 (il quale, dopo aver imposto la dotazione di reti
fognarie per le acque reflue prodotte da agglomerati aventi almeno 2000
abitanti equivalenti, prevede che, relativamente ad insediamenti, installazioni
o edifici isolati, siano le Regioni ad individuare sistemi pubblici o sistemi
alternativi che assicurino la medesima protezione ambientale sia i tempi per
l’adeguamento degli scarichi esistenti ad essi), 105 (il quale prevede le
modalità di trattamento delle acque reflue urbane), 121 (che prevede, quale
fondamentale strumento di tutela delle risorse idriche, il Pta,
affidato alla competenza delle Regioni ed approvato all’esito di un
procedimento che vede coinvolto il Ministero dell’Ambiente e le Autorità di
bacino, ed il cui comma 3 prevede che il Pta
contenga, fra l’altro, le misure volte alla tutela qualitativa e quantitativa
del sistema idrico, mentre il successivo comma 4 addita fra contenuti del
medesimo Pta «l’indicazione della cadenza temporale
degli interventi e delle relative priorità»), 124 (in base al quale il regime autorizzatorio degli scarichi delle acque reflue domestiche
e delle reti fognarie è definito dalle Regioni nei limiti di cui all’art. 101,
commi 1 e 2, ed il cui comma 6, affida alle Regioni la disciplina delle fasi di
autorizzazione provvisoria degli impianti di depurazione delle acque reflue),
126 (secondo il quale le Regioni disciplinano le modalità di approvazione degli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane nonché di autorizzazione
provvisoria in sede di avvio dell’impianto), 149 (il quale detta la disciplina
del piano d’ambito, predisposto dalla Autorità d’ambito e approvato dalla
Regione, nel quale è contenuto un programma di interventi, con l’indicazione
delle relative infrastrutture e dei tempi per la loro realizzazione).
6.4. – La Regione osserva, infine, che,
ove non fossero sufficienti i descritti indici normativi a dimostrare
l’esistenza di specifiche competenze regionali in tema di adeguamento delle
reti fognarie esistenti e degli impianti di depurazione e trattamento delle
acque reflue, ivi compreso il regime di autorizzazione provvisoria degli scarichi
non ancora conformi alla disciplina vigente, decisivo rilievo in tal senso
avrebbe l’art. 170 del d.lgs. n. 152 del 2006 che, al comma 5, espressamente,
afferma che «le Regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i
tempi di adeguamento alle prescrizioni […] contenute nella legislazione
regionale attuativa della parte III del presente decreto e nei» Pta.
Ritiene, pertanto, la resistente difesa
che, a fronte del descritto quadro normativo, sarebbe assai difficile sostenere
che il legislatore regionale abbia introdotto una proroga nella realizzazione
del programma per l’adeguamento delle reti fognarie ed un regime derogatorio
per gli esistenti scarichi non a norma, con ciò ponendosi in contrasto con le
previsioni del legislatore statale in materia di «tutela dell’ambiente».
D’altra parte la Regione Marche
sottolinea che disposizioni legislative analoghe a quella ora in esame sono
state introdotte in altre legislazioni regionali, come, ad esempio, la legge
regionale della Toscana 3 marzo 2010, n. 28, recante «Misure straordinarie in
materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifica alla legge
regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque
dall’inquinamento) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)», senza che il Governo
abbia ritenuto di doverle censurare di fronte alla Corte costituzionale.
7. – Passando all’esame delle censure
aventi ad oggetto i commi 7 e 9 dell’art. 42 della legge regionale n. 16 del
2010, la difesa regionale, messa in luce la connessione esistente fra le due
disposizioni, rileva come, diversamente da quanto sostenuto da parte
ricorrente, non vi sia motivo per ritenere che, per effetto di esse, sia venuta
meno, nel procedimento volto all’affidamento del servizio di gestione di
rifiuti portuali, l’intesa con l’Autorità marittima prescritta dal legislatore
statale. Infatti, rispetto alla normativa invocata dal ricorrente quale
parametro interposto, l’unica differenza sta nello spostamento della competenza
della “cura” delle predette procedure di affidamento dalla Regione al Comune,
senza, si ribadisce, che ne sia coinvolta la restante struttura procedurale.
Fermo questo, la resistente osserva che,
pertanto, la questione si concentra sulla sussistenza o meno di una competenza
regionale a disporre il trasferimento in capo ai Comuni della predetta funzione
amministrativa.
7.1. – A tal proposito, la Regione
ricorda come la disposizioni indicata dal ricorrente come norma interposta,
cioè l’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2003, sia frutto di una novella
inserita dall’art. 4-bis del decreto
legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di
obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia
delle Comunità europee), disposizione quest’ultima a sua volta introdotta in
occasione della conversione in legge del predetto decreto legge, intervenuta
con legge 20 novembre 2009, n. 166.
Scopo dichiarato della novella era di
evitare la apertura di una ulteriore procedura di infrazione a carico dello
Stato italiano di fronte agli organi della Giustizia comunitaria per non avere
provveduto ad elaborare un piano di raccolta dei rifiuti per ciascun porto
italiano.
Ritiene la resistente difesa che
l’ambito materiale cui ascrivere l’intervento legislativo statale non sia
quello della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, essendo esso volto a dare
attuazione alla disciplina comunitaria in materia di trasporti marittimi che il
legislatore costituzionale, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della
Costituzione, ha affidato alla potestà legislativa concorrente di Stato e
Regioni, sotto la specie dei «porti ed aeroporti civili» e delle «grandi reti
di trasporto e navigazione».
Di ciò sarebbe consapevole lo stesso
legislatore statale che, all’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 182 del 2003, ha
espressamente fatto salva la competenza legislativa regionale nel dare
attuazione alla Direttiva comunitaria 2000/59/CE nel rispetto dei vincoli
derivanti, appunto, dal diritto comunitario e dei «principi fondamentali»
espressi dal decreto legislativo stesso.
Così stando le cose, la normativa
regionale non avrebbe invaso un ambito competenziale
statale, ma si sarebbe mossa, nel rispetto dei principi fondamentali
rinvenibili nella legislazione statale, entro i limiti della competenza
regionale al fine di dare attuazione al diritto comunitario.
7.2. – Peraltro, soggiunge
conclusivamente la Regione, la infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dei commi 7 e 9 dell’art. 42 della legge regionale n. 16 del
2010, emergerebbe anche là dove si aderisse alla tesi governativa che assegna
l’intervento legislativo regionale alla materia «tutela dell’ambiente», dato
che esso, infatti, si sarebbe realizzato in esecuzione di quanto previsto dagli
artt. 196 e 199 del d.lgs. n. 152 del 2006. La prima delle due disposizioni
citate assegna alla competenza regionale sia la predisposizione, adozione e
aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti, sia la regolamentazione della
attività di gestione dei rifiuti stessi, mentre l’art. 199, al comma 3, lettera
b), prevede che nel piano regionale
di gestione dei rifiuti sia trattata anche la questione dei «flussi di rifiuti
disciplinati da una normativa comunitaria specifica», e al comma 4, lettera a), che esso possa contemplare anche
«gli aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti».
Tali previsioni, ad avviso della Regione
Marche, dimostrano che la competenza normativa regionale sull’attività di
gestione dei rifiuti, ivi compresi gli aspetti organizzativi, deriva da
esplicite scelte del legislatore statale. Pertanto, ben poteva la Regione,
spendendo detta sua competenza ed applicando i principi di sussidiarietà ed
adeguatezza, allocare presso i Comuni la funzione amministrativa relativa alle
procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti portuali.
8. – Riguardo, infine, alla questione
avente ad oggetto l’art. 40, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2010, la
Regione prende atto che, immediatamente dopo la promulgazione della predetta
legge, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 325 del
2010, successivamente ribadita dalla sentenza n. 26 del
2011, ha affermato che esula dalla potestà normativa regionale la
possibilità di qualificare il servizio idrico integrato in termini di
irrilevanza economica; ritiene, pertanto, di non contestare tale indirizzo
giurisprudenziale.
Osserva, peraltro, che la natura
sostanzialmente programmatica della disposizione in questione porta ad
escludere la sussistenza di un suo immediato effetto, di talché, difettando
qualsivoglia pericolo di pregiudizio per l’interesse pubblico e per
l’ordinamento giuridico della Repubblica nella pendenza del giudizio, non si
giustificherebbe la richiesta di sospensione cautelare degli effetti della
norma impugnata formulata da parte ricorrente.
9. – In prossimità della data fissata
per la discussione del ricorso la Regione Marche ha depositato una breve
memoria illustrativa nella quale, ferme le conclusioni già rassegnate, ha
ribadito che le disposizioni contenute negli artt. 30 e 42, commi 7 e 9, della
legge regionale n. 16 del 2010 si fondano su diverse disposizioni legislative
statali che, pur con riguardo alla materia di legislazione esclusiva della
tutela dell’ambiente, affidano alle Regioni, anche dopo la revisione del Titolo
V della Parte II della Costituzione effettuata nel 2001, una competenza
legislativa «integrativa-attuativa».
A sostegno di tale tesi parte resistente
osserva che non solo essa ha trovato fautori nella dottrina, ma anche che la
medesima troverebbe un ampio riscontro nella giurisprudenza della Corte, da
essa richiamata, la quale avrebbe più volte scrutinato in senso favorevole la
legittimità di disposizioni legislative regionali emanate in attuazione di
norme statali che, seppure all’interno di ambiti materiali riconducibili alla
legislazione esclusiva dello Stato, avevano riconosciuto la competenza
legislativa delle Regioni.
Considerato
in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei
ministri dubita della legittimità costituzionale degli artt. 30, 40, comma 2, e
42, commi 7 e 9, della legge regionale delle Marche 15 novembre 2010, n. 16
(Assestamento del Bilancio 2010), affermandone il contrasto con l’art. 117,
commi primo e secondo, lettere e) ed s), della Costituzione.
Con riferimento all’impugnato art. 40,
comma 2, della legge regionale n. 16 del 2010, il ricorrente chiede, altresì,
che, in pendenza di giudizio, sia sospesa, ai sensi dell’art. 35 della legge 11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la
sua esecuzione.
2. – Con l’art. 30 della legge regionale
n. 16 del 2010 la Regione Marche ha inteso ovviare alla generalizzata
situazione di non conformità alla normativa vigente che caratterizza il sistema
di smaltimento e depurazione degli scarichi idrici negli agglomerati urbani
ubicati nella Regione aventi almeno duemila abitanti equivalenti, secondo la
definizione di «abitante equivalente» fornita dall’art. 74, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
La Regione ha previsto che, in
attuazione della norma censurata, sia integrato il piano d’ambito di cui
all’art. 149 del d.lgs. n. 152 del 2006 con una serie di interventi, definiti
indifferibile ed urgenti, atti ad adeguare e realizzare impianti di depurazione
delle acque reflue, nonché la rete di collettori, perché queste pervengano ai
predetti impianti. In occasione della cennata
integrazione dovranno essere anche stabilite le priorità per la realizzazione
di tali interventi, nonché i relativi tempi, che, comunque, giusta la
previsione contenuta nel comma 2 della censurata disposizione legislativa
regionale, non potranno superare la data del 31 dicembre 2015. Entro tale
periodo, ovvero in quello più breve entro il quale gli interventi saranno
realizzati, è consentito alle Province di autorizzare, in via provvisoria, gli
scarichi non conformi alla normativa vigente.
2.1. – Il ricorrente Presidente del
Consiglio deduce il contrasto della citata disposizione legislativa regionale
con l’art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione, essendo la legge regionale intervenuta nella materia della
«tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», riservata alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato, e violando, altresì, diversi principi fondamentali
espressi dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
La questione di legittimità
costituzionale è fondata.
Non vi è alcun dubbio (né la Regione lo solleva)
sul fatto che l’ambito materiale cui ascrivere la disposizione legislativa in
esame sia quello della tutela ambientale. Infatti, anche di recente, questa
Corte ha espressamente affermato che «la disciplina degli scarichi idrici, come
più in generale la tutela delle acque dall’inquinamento, è ascrivibile alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato» (sentenza n. 44 del
2011).
Nello svolgimento di siffatta
competenza, pertanto, lo Stato è abilitato ad adottare una propria disciplina,
che costituisce un limite adeguato di tutela non derogabile dalle Regioni (sentenza n. 61 del
2009). Queste ultime, a loro volta, attesa la possibilità che la competenza
in materia ambientale sia intercettata dalle competenze, concorrenti o
residuali, proprie delle Regioni, possono, nell’esercizio di queste ultime, o
adeguarsi al predetto limite ovvero determinare limiti di tutela più elevati
rispetto a quelli statali (sentenza n. 30 del
2009), ma mai dettarne di nuovi più blandi.
2.2. – Nel caso che interessa è, viceversa,
palese che la legislazione della Regione Marche, individuando una tempistica
per la realizzazione e l’adeguamento di impianti per la depurazione delle acque
reflue urbane relativi ad insediamenti con oltre duemila abitanti equivalenti,
consente il protrarsi della attuale situazione di diffusa irregolarità
addirittura sino al 31 dicembre 2015, cioè per oltre 10 e 15 anni rispetto ai
termini fissati dall’art. 27 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni
sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole). Quest’ultimo, infatti, prevedeva
che «1. Gli agglomerati devono essere provvisti di reti fognarie per le acque
reflue urbane: a) entro il 31
dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti superiore a
15.000; b) entro il 31 dicembre 2005
per quelli con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000».
La circostanza che il suddetto d.lgs. n.
152 del 1999 sia stato abrogato dall’art. 175 del successivo d.lgs. n. 152 del
2006 non influisce sulla precedente conclusione, in quanto l’abrogazione è
stata disposta quando il termine (anche quello più ampio, relativo agli
agglomerati con un numero di abitanti compreso tra le 2.000 e 15.000 unità) era
già scaduto e, quindi, quanto era previsto dalla citata disposizione
legislativa doveva ritenersi già attuato. In assenza di una proroga di detti
termini, da disporsi prima della scadenza, o di una riapertura dei termini
stessi, l’abrogazione della suddetta disposizione non vale infatti a far venir
meno l’obbligatorietà di un adempimento che doveva essere effettuato prima
della data in cui l’abrogazione è stata disposta.
Del resto il d.lgs. n. 152 del 2006, nel
dettare un’ulteriore e più significativa disciplina relativa agli scarichi,
parte dal presupposto che quanto disposto in tale materia dal precedente d.lgs.
n. 152 del 1999 sia stato realizzato.
Ciò risulta evidente quando, all’art.
100, dà per scontato che gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti
superiore a 2000 siano provvisti di una rete fognaria per il collettamento delle acque reflue urbane; quando all’art.
101 fa riferimento agli «obiettivi di qualità» ed ai «valori limite» degli
scarichi; quando all’art. 105 prevede che gli scarichi di acque reflue urbane
provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti
«recapitanti» in acque marino-costiere debbano essere
sottoposti ad un adeguato trattamento di depurazione; quando all’art. 116 fa
riferimento ai programmi integrativi dei piani di tutela delle acque, che
debbono essere approvati dalle Regioni entro l’anno 2009 ed attuati da queste
entro il 2012.
Si tratta, in definitiva, di
disposizioni che mirano a migliorare, fissando livelli di trattamento più
elevati, una situazione di fatto, relativamente alla rete degli scarichi
fognari, che si presuppone esistente.
Il censurato art. 30 della legge
regionale prevedendo, al comma 3, altresì, la possibilità che le Province
autorizzino, per la stessa durata quinquennale (ancorché in via provvisoria),
gli scarichi idrici non conformi alla normativa vigente, legittimandone, per
tale ampio periodo, l’esercizio, determina anche esso un livello di protezione
del bene ambientale senza dubbio deteriore rispetto a quello stabilito dalla
legislazione statale.
Il fatto che la Regione Marche –
peraltro neppure nell’esercizio di una sua potestà legislativa, dato che
l’intervento normativo in questione si caratterizza per essere esclusivamente
riferibile alla tutela ambientale – abbia predisposto, tramite l’art. 30 della
legge regionale n. 16 del 2010, strumenti che, come sopra messo in luce,
incidono sulla tutela ambientale in senso deteriore rispetto a quelli
approntati dallo Stato – come plasticamente fotografa la previsione della
stessa autorizzabilità in deroga di scarichi non a
norma – dimostra l’esorbitanza della disposizione legislativa regionale nei
confronti dei limiti competenziali stabiliti
dall’art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost., il cui rispetto impone che solo allo Stato spetti di decidere anche per
ciò che riguarda possibili trattamenti derogatori, qualora vi siano gravi
situazioni contingenti.
Né ha rilievo, ai fini della eventuale
declaratoria di non fondatezza della sollevata questione di legittimità
costituzionale della norma ora in esame, il fatto, affermato dalla Regione
Marche, che altra disposizione, avente tenore analogo o anche identico a questa
ed adottata da una diversa Regione, non sia stata oggetto di censura da parte
governativa.
Nessuna forma di acquiescenza riguardo
ad altre successive norme, infatti, è dato riscontrare nel nostro ordinamento
nella mancata impugnazione di una disposizione di legge pur avente il medesimo
contenuto dell’altra sopravvenuta.
3. – Riguardo all’impugnazione dell’art.
40, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2010 – il quale prevede
testualmente che «Il servizio idrico integrato in quanto di interesse generale
riconducibile ai diritti fondamentali della persona non rientra tra i servizi
pubblici locali a rilevanza economica» – deve preliminarmente osservarsi che,
essendo trattata la questione di legittimità costituzionale di siffatta norma
in tempi ravvicinati rispetto alla presentazione del ricorso, non mette conto
esaminare se ricorrano o meno gli estremi per procedere alla richiesta
sospensione della esecuzione, ex art.
35 della legge n. 87 del 1953, dell’atto impugnato.
Ad avviso dello Stato la censurata
disposizione regionale, determinando la sottrazione della disciplina
dell’affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla applicazione
delle norme nazionali e comunitarie in tema di concorrenza, libertà di
stabilimento e libera prestazione dei servizi, si porrebbe in contrato sia con
l’art. 117, secondo comma, lettera e),
della Costituzione, che assegna alla competenza esclusiva dello Stato la
disciplina posta a «tutela della concorrenza», sia con l’art. 117, primo comma,
della Costituzione che vincola l’esercizio della potestà legislativa anche
delle Regioni al rispetto dell’ordinamento comunitario.
3.1. – La questione è fondata.
3.2. – Al riguardo, tenuto anche conto
di quanto sostenuto sul punto dalla difesa regionale, è sufficiente richiamare,
in breve, quanto, di recente, osservato da questa Corte allorché ebbe ad
affermare – nell’esaminare la coerenza costituzionale, posta in dubbio dalla
stessa Regione ora resistente, dell’art. 23-bis,
commi 2, 3 e 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato
a seguito della entrata in vigore dell’art. 15, comma 1, del decreto legge 25
settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi
comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle
Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009,
n. 166 – che «il legislatore statale, in coerenza con la […] normativa
comunitaria e sull’incontestabile presupposto che il servizio idrico integrato
si inserisce in uno specifico e peculiare mercato (come riconosciuto da questa
Corte con la sentenza
n. 246 del 2009), ha correttamente qualificato tale servizio come di
rilevanza economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastatuali di pervenire ad una diversa qualificazione» (sentenza n. 325 del
2010).
La difforme affermazione contenuta
nell’art. 40, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2010, è, pertanto,
affetta da un evidente vizio di legittimità costituzionale.
4. – Anche i commi 7 e 9 dell’art. 42
della legge regionale n. 16 del 2010, disposizioni fra loro indissolubilmente
legate da un vincolo di intima coerenza logica, sono censurati dal Presidente
del Consiglio. Il primo prevede la novellazione
dell’art. 4 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale
in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati),
attraverso l’inserimento, dopo il comma 1, di un ulteriore comma 1-bis, in base al quale la cura delle
procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti
dalle navi e dei residui del carico spetta ai Comuni territorialmente
competenti. Il secondo fornisce l’interpretazione autentica del comma 1
dell’art. 61 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle
funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello
sviluppo economico ed attività produttive, del territorio ambiente e
infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché
dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa), nel senso che tra le
funzioni amministrative concernenti la manutenzione dei porti, attribuite ai
Comuni, sono comprese le procedure relative all’affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico. Essi sono
censurati dal Presidente del Consiglio dei ministri in quanto individuano – in
materia attribuita dall’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato, poichè relativa alla «tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema» – il soggetto cui è assegnata la cura delle procedure per
l’affidamento del servizio di gestione di una particolare tipologia di rifiuti
non nella Regione – così come stabilito dall’art. 5, comma 4, del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa
agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i
residui di carico) – ma nel Comune territorialmente competente (cioè quello ove
è ubicato il porto nel quale la nave produttrice dei rifiuti è pervenuta).
Oltre a ciò lo Stato ha censurato le
predette disposizioni in quanto esse prevedrebbero, in ulteriore contrasto con
la previsione del citato art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 182 del
2003, che nella cura delle predette procedure l’Ente territoriale operi in
assenza di una previa intesa con l’Autorità marittima per i fini di interesse
di quest’ultima.
4.1. – Anche in questo caso la questione
è fondata.
4.2. – Ritiene, infatti, questa Corte
che non possa dubitarsi che l’ambito materiale cui
ascrivere l’intervento legislativo in questione sia quello della disciplina dei
rifiuti, ricadente, per costante giurisprudenza costituzionale, nella più
generale materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (così, fra le
più recenti, le sentenze n. 373 del 2010,
n. 127 del 2010
e n. 61 del 2009).
Il fatto che i rifiuti di cui si tratta
siano stati prodotti all’interno di una nave nel corso del tragitto compiuto da
questa dal porto di partenza a quello di arrivo pare, invero, circostanza
irrilevante e non certamente idonea ad attrarre, così come sostenuto dalla
resistente difesa, siffatta disciplina alla materia, di competenza regionale
concorrente, relativa ai porti e aeroporti civili e alle grandi reti di
trasporto e navigazione.
Ciò che nella fattispecie ha rilievo non
è il luogo di produzione dei rifiuti, ma il fatto che di rifiuti si tratti. Un
diverso argomentare porterebbe, ad esempio, a ricondurre alla competenza
regionale concorrente afferente alla tutela della salute la tematica relativa
alla gestione dei rifiuti di provenienza sanitaria, laddove la loro disciplina
invece pertenga, sia pure sotto la specie dei rifiuti
speciali, alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela
dell’ambiente.
Quanto osservato in ordine alla
individuazione dell’ambito materiale cui appartiene la normativa censurata,
conduce alla affermazione della illegittimità costituzionale delle due
disposizioni impugnate.
Questa Corte, infatti, ha chiaramente
precisato che all’attribuzione allo Stato della competenza in ordine alla
disciplina dei rifiuti consegue che «non sono […] ammesse iniziative delle
Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia» (sentenza n. 373 del
2010), posto che la normativa statale esistente in tema di rifiuti si pone
come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in
altre materie di loro competenza (sentenze n. 314 del 2009
e n. 62 del 2008).
4.3. – Applicando siffatti principi alla
disciplina ora in scrutinio si evidenzia che il legislatore regionale delle
Marche ha inteso allocare, con un suo atto legislativo, la funzione
amministrativa relativa alla cura delle procedure finalizzate all’affidamento
del servizio di gestione della ricordata categoria di rifiuti presso l’ente
territoriale Comune, laddove la legge dello Stato (il più volte ricordato art.
5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2003) ha, viceversa, individuato nella
Regione il soggetto pubblico cui tale funzione è assegnata.
L’evidenziata discrasia normativa
giustifica di per sé la pronunzia di illegittimità costituzionale, a nulla
valendo quanto sostenuto dalla resistente difesa, la quale fonderebbe la
legittimazione della Regione ad intervenire sulla disciplina relativa
all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti in questione, col potere
di arrecarvi modifiche rispetto al modello fornito dal legislatore statale, sul
contenuto degli artt. 196 e 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
È, infatti, vero che tali disposizioni
prevedono, la prima, la assegnazione alla competenza regionale sia della predisposizione,
adozione e aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti, che della
regolamentazione della attività di gestione dei rifiuti stessi e, la seconda,
che nel piano regionale di gestione dei rifiuti sia trattata anche la questione
dei «flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica»
(che nel caso di specie è costituita dalla Direttiva 27 novembre 2000, n.
2000/59/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico), tuttavia non
è dato ricavare da ciò la conseguenza che alla Regione spetti anche la facoltà di riallocare al Comune, con
un suo atto legislativo, la funzione amministrativa di cui all’art. 5, comma 4,
del d.lgs. n. 182 del 2003.
L’affermazione dell’illegittimità
costituzionale in radice delle due disposizioni censurate assorbe il profilo
afferente al dedotto vizio di costituzionalità causato dall’affermato mancato coinvolgimento, sotto la forma
dell’intesa fra essa e l’Ente locale, dell’Autorità marittima nella procedura
volta all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 30, 40,
comma 2, e 42, commi 7 e 9, della legge della Regione Marche 15 novembre 2010,
n. 16 (Assestamento del Bilancio 2010).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta l'8 giugno
2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2011.