SENTENZA N. 214
ANNO 2012
Commento alla decisione di
Daniela Morgante
Il
principio di copertura finanziaria nella recente giurisprudenza costituzionale
(per gentile concessione della Rivista telematica Federalismi.it)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo
Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario
Rosario MORELLI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 5, 4, comma 3, 5 e 9, comma 1,
della legge della Regione Calabria 28 settembre 2011, n. 35 (Riconoscimento
ex articolo 54, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25,
della «Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori “Tommaso Campanella”
Centro Oncologico d’Eccellenza» come ente di diritto pubblico) e degli articoli da 1 a 4 della legge
della Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50 (Norme di integrazione alla legge regionale 28
settembre 2011, n. 35),
promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 25
novembre-1° dicembre 2011 e il 28 febbraio-5 marzo 2012, depositati in
cancelleria il 29 novembre 2011 ed il 5 marzo 2012 ed iscritti al n. 165 del
registro ricorsi 2011 ed al n. 52 del registro ricorsi 2012.
Visto l’atto di costituzione della Regione
Calabria;
udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2012
il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;
uditi l’avvocato dello Stato Daniela Giacobbe per
il Presidente del Consiglio dei ministri e Graziano Pungì
per la Regione Calabria.
Ritenuto in
fatto
1.– Con ricorso notificato il 25 novembre 2011 e
depositato il successivo 29 novembre (reg. ric. n. 165 del 2011) il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli
1, commi 1, 2, 3 e 5; 4, comma 3; 5 e 9, comma 1, della legge della Regione
Calabria 28 settembre 2011, n. 35 (Riconoscimento ex articolo
54, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, della
«Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori “Tommaso Campanella” Centro
Oncologico d’Eccellenza» come ente di diritto pubblico), in riferimento
agli articoli 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.
La legge impugnata
disciplina il riconoscimento come ente di diritto pubblico della Fondazione per
la Ricerca e la Cura dei Tumori “Tommaso Campanella” Centro Oncologico d’Eccellenza,
già istituita ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29
(Approvazione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria regionale
relative al Settore Sanità) quale fondazione di diritto privato.
In particolare: l’art. 1
dispone il riconoscimento della Fondazione quale ente pubblico dotato di
personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile
(comma 1); stabilisce che la Fondazione è parte del sistema sanitario regionale
(comma 2); ne definisce gli obiettivi, tra cui quello di assicurare
l’integrazione tra il servizio sanitario regionale e l’Università degli Studi
“Magna Grecia” di Catanzaro (comma 3); ne dispone il provvisorio accreditamento
(comma 5); l’art. 4, comma 3, attribuisce alla Giunta regionale il compito di
emanare direttive per la definizione delle piante organiche e l’attribuzione
del personale; l’art. 5 indica le fonti di finanziamento della Fondazione;
l’art. 9, comma 1, prevede che, al fine di garantire la continuità del servizio
prestato dalla Fondazione, il personale di quest’ultima, nelle more
dell’espletamento del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti,
svolga la propria attività stipulando contratti di lavoro a tempo determinato.
Il ricorrente premette che
la Regione Calabria si è vincolata il 17 dicembre 2009, ai sensi dell’art. 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
legge finanziaria 2005), all’osservanza di un Piano di rientro dal deficit della sanità e che, a causa
dell’inadempimento in cui è incorsa, il Consiglio dei ministri, con delibera
del 30 luglio 2010, ha nominato un commissario ad acta nella persona del Presidente della Giunta, in base all’art.
4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 29 novembre 2007, n. 222.
Per questa ragione, l’art.
1, commi 1, 2, 3 e 5, lederebbe gli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo
comma, Cost.: il riconoscimento della Fondazione quale ente di diritto
pubblico, infatti, determinerebbe una “interferenza” con le attribuzioni del
commissario, fondate sull’art. 120, secondo comma, Cost. e previste dalla
lettera a), numero 2), e dalla
lettera b) della delibera del
Consiglio dei ministri del 30 luglio 2010, con cui lo si è incaricato di
disporre il riassetto della rete ospedaliera regionale, sospendendo l’apertura
di nuove strutture sanitarie pubbliche.
Inoltre, tale iniziativa
sarebbe in contrasto anche con il punto 4) della delibera della Giunta
regionale 16 dicembre 2009, n. 845 (Piano di rientro del servizio sanitario
regionale della Calabria – Approvazione di documento sostitutivo di quello
approvato con Delib.G.R. n. 752/2009 – Autorizzazione
alla stipula dell’accordo ex art. 1, comma 180, L. 311/2004), con cui è stato
approvato l’accordo recante il Piano di contenimento del disavanzo finanziario,
ove la «ridefinizione a regime dell’assetto giuridico della Fondazione
Campanella» sarebbe subordinata agli obblighi di razionalizzazione della rete
sanitaria e di riduzione della spesa. Posto che tale accordo deve ritenersi
vincolante, ai sensi dell’art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2010), verrebbe leso un principio di coordinamento
della finanza pubblica espresso ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.
L’art. 4, comma 3, a
propria volta, lederebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., poiché non vi si
prevede che la Giunta adegui le proprie direttive sulla pianta organica ai
vincoli del Piano, che verrebbero così elusi.
L’art. 5 sarebbe lesivo
dell’art. 81, quarto comma, Cost., poiché, nel prevedere le fonti di
finanziamento della Fondazione, non quantifica i correlati oneri finanziari e
non genera un «quadro economicamente coerente tra costi e ricavi».
L’art. 9, comma 1, infine,
consentendo l’assunzione di nuovo personale in deroga ai limiti previsti dal
punto 4) della già citata delibera di Giunta n. 845 del 2009, sarebbe anch’esso
in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. Inoltre, esso lederebbe gli
artt. 3 e 97 Cost., consentendo di accedere ad un pubblico ufficio senza
procedura concorsuale e in violazione dei principi di uguaglianza e buon
andamento della pubblica amministrazione.
Sarebbe leso anche l’art.
117, secondo comma, lettera l), Cost.,
dal momento che spetta alla legge statale, nell’ambito della materia
“ordinamento civile”, regolare le modalità di assunzione per esigenze
temporanee ed eccezionali della pubblica amministrazione, secondo le forme
previste, nella specie, dall’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche). Parimenti, nel permettere alla Fondazione di
bandire il concorso pubblico per l’assunzione del personale prima che la Giunta
abbia definito la pianta organica, il legislatore regionale avrebbe deviato
dalla regola opposta prevista dall’art. 6, commi 1 e 6, del d.lgs. n. 165 del
2001, invadendo nuovamente la sfera dell’ordinamento civile.
Infine, l’art. 9, comma 1,
omettendo di quantificare la spesa conseguente alle procedure selettive per
l’assunzione del personale e di indicare i mezzi per farvi fronte, sarebbe in
contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost.
2.–
Nell’imminenza dell’udienza pubblica, l’Avvocatura dello Stato ha depositato
memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
La
memoria si concentra, in particolare, sullo ius superveniens costituito dalla legge
della Regione Calabria 28 dicembre
2011, n. 50 (Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n.
35), che ha modificato varie disposizioni della legge reg. n. 35 del 2011.
A parere dell’Avvocatura,
la legge reg. n. 50 del 2011 non elide i profili di illegittimità
costituzionale denunciati.
3.– Con successivo ricorso, notificato il 28 febbraio
2012 e depositato il 5 marzo (reg. ric.
n. 52 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg. n. 50 del
2011, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, e 120, secondo comma,
della Costituzione.
Come si è già detto, la
legge impugnata introduce modifiche alla legge della Regione Calabria n. 35 del
2011.
In particolare: l’art. 1
della legge reg. n. 50 del 2011, aggiungendo il comma 1-bis all’art. 1 della legge reg. n. 35 del 2011, stabilisce che il
riconoscimento della Fondazione quale ente di diritto pubblico ha effetto dalla
data di cancellazione della stessa dal registro delle persone giuridiche;
l’art. 2, inserendo il comma 3-bis
nel testo dell’art. 3 della legge reg. n. 35 del 2011, aggiunge che il
Presidente della Giunta provvederà a siffatta cancellazione nel rispetto di
quanto previsto dal punto 4) delle proposte tecniche per
l’integrazione/modifica del piano di razionalizzazione e riqualificazione del
servizio sanitario regionale della Regione Calabria; l’art. 3, nel sostituire
il comma 1 dell’art. 9 della legge reg. n. 35 del 2011, autorizza la Fondazione
a bandire concorsi pubblici per l’assunzione di personale, e ad assumere i
vincitori nei limiti della dotazione organica e compatibilmente con le risorse
finanziarie assegnate; l’art. 4 posticipa l’abrogazione della legge regionale e
delle delibere di Giunta istitutive della Fondazione, quale ente di diritto
privato, alla data di trasformazione della stessa in ente di diritto pubblico.
Il ricorrente ritiene che
queste modifiche si espongano alle medesime censure di illegittimità
costituzionale mosse avverso le norme della legge reg. n. 35 del 2011,
impugnata con il ricorso iscritto al n. 165 del registro ricorsi del 2011.
Gli artt. 1 e 2 della legge
reg. n. 50 del 2011, a parere del ricorrente, «presuppongono e ribadiscono il contenuto
delle disposizioni» della legge reg. n. 35 del 2011 in punto di trasformazione
della Fondazione in ente di diritto pubblico, e pertanto violano anch’esse
l’art. 120, secondo comma, Cost. (nella parte in cui interferiscono con le
attribuzioni del commissario straordinario), e l’art. 117, terzo comma, Cost.
(nella parte in cui non rispettano i vincoli di coordinamento della finanza
pubblica imposti dal Piano di rientro dal disavanzo per spesa sanitaria, e resi
cogenti dall’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009).
L’art. 3 della legge reg.
n. 50 del 2011 sarebbe lesivo anzitutto del disposto dell’art. 117, terzo
comma, Cost., sotto il profilo appena svolto a proposito degli artt. 1 e 2,
poiché l’assunzione di personale non rispetterebbe i vincoli previsti dal Piano
di rientro.
Inoltre, sarebbe violato
l’art. 81, quarto comma, Cost., in ragione dell’omessa quantificazione della
spesa e dei relativi mezzi di copertura.
In terzo luogo, sarebbero
lesi gli artt. 3 e 97 Cost., poiché sarebbe possibile bandire i concorsi per
reclutare il personale prima della definizione della pianta organica,
precostituendo “aspettative di assunzione” in capo ai vincitori, che potrebbero
venire frustrate successivamente. Il medesimo profilo determinerebbe la violazione
anche dell’art. 117, secondo comma, lettera l),
Cost., dal momento che l’art. 6, commi 1 e 6, del d.lgs. n. 165 del 2001
porrebbe la regola, propria dell’ordinamento civile, secondo cui il concorso
pubblico non può essere indetto prima delle «verifiche degli effettivi
fabbisogni».
In quarto luogo, verrebbe
aggirato il blocco del turn over del
personale del settore sanitario, imposto dall’art. 1, comma 174, della legge n.
311 del 2004, con violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.
Infine, sarebbe violato
l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 8 del d.lgs. n. 165 del
2001, poiché il concorso non sarebbe preceduto dalla stima del costo del lavoro
che le conseguenti assunzioni implicherebbero.
L’art. 4 sarebbe lesivo
dell’art. 120, secondo comma, Cost., «subordinando l’abrogazione di una norma
ad un evento (la trasformazione della Fondazione Campanella in ente di diritto
pubblico) la cui previsione è incostituzionale».
4.– Nel secondo giudizio si è costituita la Regione
Calabria, chiedendo che il ricorso sia dichiarato «irricevibile», inammissibile
e comunque non fondato.
La Regione ritiene che le
censure relative agli artt. 1 e 2 della legge impugnata siano infondate, poiché
l’art. 9, comma 2, della legge reg. n. 35 del 2011 assegna al commissario ad acta, nominato nella persona del
Presidente della Giunta, le attività necessarie alla trasformazione della
Fondazione in ente di diritto pubblico, così escludendo ogni interferenza con
le attribuzioni di tale organo dello Stato.
Inoltre, andrebbe esclusa
la violazione del Piano di rientro dal disavanzo, nella parte in cui si prevede
che il commissario sospenda l’apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche,
posto che le norme impugnate non istituirebbero un nuovo ente, ma
modificherebbero la natura di un ente già attivo, i cui costi già gravano sul
bilancio regionale. Ne verrebbe conferma dal rilievo che la Fondazione
Campanella è già stata oggetto di alcuni decreti del commissario ad acta, sul presupposto che essa sia
parte integrante della rete ospedaliera oggetto di riordino. In questo
contesto, la spesa correlata alla Fondazione non solo non sarebbe aumentata, ma
sarebbe stata progressivamente ridotta, con il passaggio da 150 a 35 posti
letto.
In riferimento all’art. 3
impugnato, la Regione contesta, anzitutto, che i concorsi pubblici ivi previsti
possano venire banditi prima della determinazione della pianta organica da
parte della Giunta, ai sensi dell’art. 4 della legge reg. n. 35 del 2011, e
comunque prima che sia cessato il blocco del turn over del personale, peraltro derogabile ai sensi dell’art. 1,
comma 23-bis, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148.
Chiarito tale punto, la
difesa regionale osserva che la procedura concorsuale non implicherà alcun
onere finanziario aggiuntivo a carico del bilancio regionale, su cui grava già
il costo di 240 dipendenti della Fondazione: questo numero, piuttosto, verrà
progressivamente ridotto, secondo quanto già previsto dal decreto del
commissario ad acta n. 136 del 2011,
che ha disposto il “rientro” di parte del personale presso l’Azienda
ospedaliera Mater Domini.
Con riguardo all’art. 4, la
Regione osserva che, esclusa la fondatezza delle precedenti censure, verrebbe
meno anche quella della “illegittimità derivata”, avanzata dallo Stato.
Considerato
in diritto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso
questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 5; 4,
comma 3; 5 e 9, comma 1, della legge della Regione Calabria 28 settembre 2011,
n. 35 (Riconoscimento ex articolo 54, comma 3,
della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, della «Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori “Tommaso
Campanella” Centro Oncologico d’Eccellenza» come ente di diritto pubblico),
in riferimento agli articoli 3, 81, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, e 120, secondo comma,
della Costituzione (reg. ric. n. 165 del 2011).
La legge impugnata
disciplina il riconoscimento come ente di diritto pubblico della Fondazione per
la Ricerca e la Cura dei Tumori “Tommaso Campanella” Centro Oncologico
d’Eccellenza, già istituita ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 7
agosto 2002, n. 29 (Approvazione disposizioni normative collegate alla legge
finanziaria regionale relative al Settore Sanità) quale fondazione di diritto
privato.
In particolare, l’art. 1
dispone il riconoscimento della Fondazione quale ente pubblico dotato di
personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile
(comma 1); stabilisce che la Fondazione è parte del sistema sanitario regionale
(comma 2); ne definisce gli obiettivi, tra cui quello di assicurare
l’integrazione tra servizio sanitario regionale e l’Università degli Studi
“Magna Grecia” di Catanzaro (comma 3); ne dispone il provvisorio accreditamento
(comma 5).
Con ciò, a parere del
ricorrente, il legislatore regionale, assumendo un’iniziativa di spesa, avrebbe
interferito nelle attribuzioni del commissario ad acta, nominato per l’attuazione del Piano di rientro dal
disavanzo finanziario in materia sanitaria stipulato tra lo Stato e la Regione,
e avrebbe inoltre contravvenuto a quanto previsto da tale Piano, in violazione
degli artt. 120, secondo comma, e 117,
terzo comma, Cost.
Aggiunge il ricorrente che
l’art. 4, comma 3, della legge impugnata nell’attribuire alla Giunta regionale
il compito di emanare direttive per la definizione delle piante organiche e
l’attribuzione del personale, senza contestualmente prescrivere l’osservanza
del Piano, sarebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost.
Inoltre, l’art. 5,
nell’indicare le fonti di finanziamento della Fondazione, senza quantificare la
spesa e indicare i mezzi per farvi fronte, lederebbe l’art. 81, quarto comma,
Cost.
Infine, l’art. 9, comma 1,
sarebbe in contrasto con varie norme della Costituzione, poiché prevede che, al
fine di garantire la continuità del servizio prestato dalla Fondazione, il
personale di quest’ultima, nelle more dell’espletamento del pubblico concorso
per il reclutamento dei dipendenti, da bandirsi immediatamente, svolga la
propria attività lavorativa con contratti di lavoro a tempo determinato.
A parere del ricorrente,
l’omessa quantificazione della spesa collegata alla procedura concorsuale e
alle conseguenti assunzioni, e la mancata indicazione della copertura,
comporterebbe anzitutto la violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.
Sarebbero altresì violati
gli artt. 3 e 97 Cost., giacché il personale della Fondazione accederebbe al
pubblico impiego senza concorso; l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché spetterebbe alla
competenza esclusiva dello Stato, a titolo di ordinamento civile, definire le
modalità di reclutamento del personale, che può avvenire solo previa
determinazione della pianta organica; l’art. 117, terzo comma, Cost., poiché
non sarebbero osservati né il blocco del turn
over del personale della sanità, prescritto dalla normativa dello Stato, né
i vincoli alle assunzioni specificati dal Piano di rientro dal disavanzo
sanitario.
2.– Successivamente alla proposizione del ricorso è
stata approvata la legge della Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50 (Norme
di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35).
Il Presidente del Consiglio
dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1,
2, 3 e 4 di tale legge, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, secondo
comma, lettera l), e terzo comma, e
120, secondo comma, Cost. (reg. ric. n. 52 del 2012).
L’art. 1 della legge
regionale n. 50 del 2011, aggiungendo il comma 1-bis all’art. 1 della legge reg. n. 35 del 2011, stabilisce che il
riconoscimento della Fondazione quale ente di diritto pubblico ha effetto dalla
data di cancellazione della stessa dal registro delle persone giuridiche.
L’art. 2, inserendo il
comma 3-bis nel testo dell’art. 3 della
legge reg. n. 35 del 2011, stabilisce che il Presidente della Giunta provvederà
a siffatta cancellazione nel rispetto di quanto previsto dal punto 4) delle
proposte tecniche per l’integrazione/modifica del piano di razionalizzazione e
riqualificazione del servizio sanitario regionale della Regione Calabria.
L’art. 3, nel sostituire il
comma 1 dell’art. 9 della legge reg. n. 35 del 2011, autorizza la Fondazione a
bandire concorsi pubblici per l’assunzione di personale, e ad assumere i
vincitori, nei limiti della dotazione organica e compatibilmente con le risorse
finanziarie assegnate.
L’art. 4 posticipa
l’abrogazione della legge regionale e delle delibere di Giunta istitutive della
Fondazione, quale ente di diritto privato, alla data di trasformazione della
stessa in ente di diritto pubblico.
Il ricorrente ritiene che
queste modifiche normative non solo non abbiano carattere satisfattivo delle
censure svolte con il ricorso n. 165 del 2011, ma si espongano ai medesimi
profili di illegittimità costituzionale mossi avverso le norme della legge reg.
n. 35 del 2011.
3.– I ricorsi sono connessi e i relativi giudizi
meritano pertanto di essere riuniti, per poter essere decisi con un’unica
pronuncia.
4.– È opportuno esaminare, anzitutto, le censure
relative alla violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.
Come si è visto, esse
concernono sia l’art. 5 della legge reg. n. 35 del 2011, che ha per oggetto le
fonti di finanziamento dalle quali la Fondazione, una volta riconosciuta quale
ente di diritto pubblico, dovrà trarre la provvista per le sue attività, sia
l’art. 9, comma 1, che, tanto nel testo originario, quanto in quello vigente,
riguarda le procedure di reclutamento del personale a seguito di pubblico
concorso.
La questione di
costituzionalità vertente sull’art. 9, comma 1, della legge reg. n. 35 del
2011, promossa con il ricorso n. 165 del 2011, va peraltro trasferita sul testo
introdotto dall’art. 3 della legge reg. n. 50 del 2011, che ha integralmente
sostituito la norma originaria, in senso non satisfattivo rispetto alle
doglianze del ricorrente (sentenza n. 30 del
2012).
Il Presidente del Consiglio
dei ministri afferma che entrambe le leggi impugnate implicano una nuova o
maggiore spesa, che non viene quantificata e che non trova idonea copertura.
È appena il caso di
precisare che lo scrutinio della Corte deve basarsi sul testo vigente dell’art.
81 Cost., poiché la revisione introdotta
con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio
del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) si applica a decorrere
dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.
5.– Le questioni sono fondate.
Per apprezzare la censura
formulata dal ricorrente, questa Corte è chiamata a stabilire se le leggi
impugnate comportino una spesa pubblica; se essa sia nuova, ovvero maggiore,
rispetto a quella prevista dalla previgente normativa sostanziale; se siano
stati indicati idonei mezzi per farvi fronte.
6.– Non è dubbio che entrambe le leggi impugnate siano
generatrici di spesa pubblica. Lo stesso art. 5 della legge reg. n. 35 del
2011, nell’elencare le fonti di finanziamento della Fondazione, non manca di
annoverare tra di esse “finanziamenti pubblici” (art. 5, comma 1, lettera c) e “finanziamenti straordinari
regionali” (art. 5, comma 1, lettera b).
È perciò proprio il legislatore regionale a prevedere, peraltro in accordo con
quanto generalmente accade, che la Fondazione, una volta conseguito il
riconoscimento come ente pubblico, non possa operare se non con l’apporto
economico che le deriverà dalla Regione, al cui ordinamento viene ad
appartenere, in base all’art. 54 della legge della Regione Calabria 19 ottobre
2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria).
7.– Va parimenti rilevato che la spesa determinata dal
riconoscimento della Fondazione quale ente pubblico ha i caratteri della
novità.
Non vale a smentire questa
asserzione il rilievo secondo cui fino ad oggi la Fondazione, pur costituendo
un soggetto di diritto privato, grava in larga parte sul bilancio regionale, ai
sensi dell’art. 4 del suo statuto, approvato con la deliberazione della Giunta
regionale 25 ottobre 2004, n. 798. È vero, infatti, che sono iscritti in
bilancio, alla voce “privato-ospedaliero”, fondi a favore della Fondazione, ma
la novità della spesa va apprezzata con riguardo alla legislazione sostanziale
che la prevede e sotto questo profilo è risolutivo considerare che, ai sensi
dell’art. 5 della legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11 (Ripiano
del disavanzo di esercizio per l’anno 2008 ed accordo con lo Stato per il
rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale), la Fondazione, ove non
riconosciuta quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
entro il 30 dicembre 2010 (termine poi prorogato al 30 settembre 2011 dall’art.
1 della legge regionale 6 aprile 2011, n. 8), avrebbe dovuto essere posta in
liquidazione. L’art. 10, comma 1, della legge reg. n. 35 del 2011 ha però
abrogato l’art. 5 della legge reg. n. 11 del 2009, sicché, allo stato e proprio
per effetto delle leggi impugnate, è stato reintrodotto nell’ordinamento
giuridico, e in particolare nella legislazione di spesa, l’onere per la finanza
pubblica derivante dall’attività della Fondazione, che si sarebbe invece dovuto
esaurire con lo spirare del termine del 30 settembre 2011.
8.– Infine, le norme impugnate sono prive
dell’indicazione dei mezzi per far fronte alle spese che esse introducono. Si
tratta di un obbligo costituzionale al quale il legislatore, quand’anche regionale
(ex plurimis,
sentenza n. 68
del 2011), non può sottrarsi, ogni qual volta esso preveda attività che non
possano realizzarsi se non per mezzo di una spesa, e quest’ultima possa, e
debba, venire quantificata secondo una stima effettuata «in modo credibile» (sentenza n. 115 del
2012).
Spetta infatti alla legge
di spesa, e non agli eventuali provvedimenti che vi diano attuazione (sentenza n. 141 del
2010; sentenza
n. 9 del 1958), determinare la misura, e la copertura, dell’impegno
finanziario richiesto perché essa possa produrre effetto, atteso che, in tal
modo, viene altresì definito, in una sua componente essenziale, «il contenuto
stesso della decisione politica assunta tramite l’adozione, con effetti
immediatamente vincolanti, della disposizione» che sia fonte di spesa (sentenza n. 386 del
2008).
Sotto tale aspetto, questa
Corte ha infatti recentemente dichiarato l’illegittimità costituzionale di
disposizioni che, nel dare vita o nel riorganizzare (sentenza n. 115 del
2012) strutture amministrative, avevano omesso di indicare «il relativo
organico e la disponibilità dei mezzi necessari per il loro funzionamento» (sentenza n. 106 del
2011; inoltre, sentenza n. 141 del
2010), in tal modo sottraendosi all’obbligo di stabilire l’entità e la
conseguente copertura della spesa.
Omettendo di provvedere in
tal senso, anche le norme oggi impugnate hanno violato l’art. 81, quarto comma,
Cost., e ne deriva l’illegittimità costituzionale di esse, e, in via
consequenziale, dell’intero testo delle leggi regionali n. 35 del 2011 e n. 50
del 2011 (sentenza
n. 131 del 2012).
Infatti, come questa Corte
ha già affermato (sentenza
n. 106 del 2011), un simile vizio, investendo la componente finanziaria
della legge di spesa, non può, se sussistente, che estendersi in via consequenziale
alle disposizioni sostanziali generatrici della spesa.
9.– Le ulteriori questioni di legittimità
costituzionale promosse dal ricorrente restano assorbite.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 5 e 9, comma
1, quanto a quest’ultimo nel testo introdotto dall’art. 3 della legge della
Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50 (Norme di integrazione alla legge
regionale 28 settembre 2011, n. 35), della legge della Regione Calabria 28
settembre 2011, n. 35 (Riconoscimento ex articolo
54, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, della
«Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori “Tommaso Campanella” Centro
Oncologico d’Eccellenza» come ente di diritto pubblico);
2) dichiara in via consequenziale, ai sensi
dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale
dell’intero testo delle leggi della Regione Calabria n. 35 del 2011 e n. 50 del
2011.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio
2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2012.