ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE
SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
- Paolo GROSSI “
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 420-bis
del codice di procedura penale promosso dal Giudice di pace di Bellano, nel procedimento penale a carico di V. R., con
ordinanza del 6 novembre 2007, iscritta al n. 300 del registro ordinanze 2008 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2008.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 6 maggio 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.
Ritenuto che il
Giudice di pace di Bellano, con ordinanza depositata
il 6 novembre
che il
rimettente, dopo aver dato atto che il difensore dell'imputato, invocando
l'art. 420-bis cod. proc. pen., ha eccepito l'irregolarità dell'instaurato
contraddittorio, poiché appare probabile che l'imputato non abbia avuto
effettiva conoscenza del procedimento a suo carico, si è pronunziato
sull'eccezione, respingendola;
che, ad avviso
del rimettente, «è senza ombra di dubbio vero che l'art. 420-bis cod. proc. pen.,
non può essere invocato nel caso di specie, in quanto l'avvenuta notifica nel
domicilio eletto esclude “a priori” ogni dubbio in ordine alla conoscenza del
procedimento da parte dell'imputato»;
che la
disposizione impugnata, non consentendo al giudice di disporre la rinnovazione
della notifica, «soprattutto in un caso come quello in esame», cioè quando
appare probabile che l'imputato, pur avendo eletto domicilio presso il
difensore, non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, si pone in
contrasto con l'art. 3 Cost. «che prevede il diritto di uguaglianza dei
cittadini di fronte alla legge», con l'art. 24 Cost. «che sancisce il diritto
di difesa come inviolabile» e con l'art. 111 Cost. «che sancisce il diritto
inviolabile al contraddittorio nel processo penale»;
che nel
giudizio di legittimità costituzionale ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, eccependo l'inammissibilità della questione, perché il giudice a quo non avrebbe indicato le ragioni
per le quali ritiene probabile che l'indagato non abbia avuto conoscenza del
procedimento, né avrebbe dato conto dei motivi per cui l'indagato, per caso
fortuito o forza maggiore, non sia stato nelle condizioni di poter comunicare
la variazione del domicilio eletto, in quanto, in tal caso, si sarebbe dovuto
procedere ai sensi degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.;
che, secondo
la difesa erariale, non vi sarebbe violazione degli artt. 3 e 24 Cost., in
quanto l'imputato che ha eletto domicilio ha un onere lieve, che è quello di
comunicare la variazione del domicilio eletto, sicché l'inosservanza di tale
onere, non ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore, comporta, quale
conseguenza “preavvisata” che le notificazioni siano effettuate mediante
consegna al difensore;
che non vi
sarebbe violazione dell'art. 111 Cost., in quanto la celerità del processo è un
valore costituzionale, al pari della effettività del contraddittorio, parimenti
garantita, laddove l'imputato osservi il lieve onere impostogli.
Considerato che il Giudice di pace di Bellano dubita, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111
della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 420-bis, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la
possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione della notifica, qualora
appaia probabile che l'imputato, che ha eletto domicilio presso il difensore,
non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento;
che la
questione è manifestamente inammissibile per plurimi motivi concorrenti;
che, infatti,
il rimettente ha omesso di descrivere la fattispecie concreta, oggetto del
giudizio a quo, non avendo
specificato quale sia «il caso in esame», né ha indicato i motivi per cui
appare probabile che l'imputato non abbia avuto conoscenza del procedimento,
nonostante «l'avvenuta notifica» presso il domicilio eletto;
che, in
particolare, il giudice a quo si è
limitato a porre in evidenza che, nel caso sottoposto al suo giudizio, appare
probabile che l'imputato non abbia avuto conoscenza della data dell'udienza, ma
non ha fornito alcuna descrizione delle modalità con cui la notificazione
dell'avviso dell'udienza è avvenuta, né in occasione di quale atto processuale,
presso quale indirizzo e quale difensore sia avvenuta l'elezione di domicilio
ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.;
che il
rimettente, non riferendo le ragioni per le quali appare probabile che
l'imputato non abbia avuto conoscenza del procedimento, non consente di
stabilire se la mancata conoscenza della data di udienza sia derivata dalla
condotta colposa del medesimo imputato e di accertare se quest'ultimo, per caso
fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il
mutamento del domicilio dichiarato o eletto;
che tali
carenze precludono a questa Corte ogni possibilità di controllo sulla rilevanza
della questione (ex plurimis: ordinanze n. 444, n. 433 e n. 54 del 2008) e si risolvono, altresì,
in difetti di motivazione sulla non manifesta infondatezza (ex plurimis: ordinanze n. 404 del 2007, n. 313 e n. 207 del 2008);
che, ancora,
il rimettente, non ha in alcun modo motivato in ordine ai parametri
costituzionali invocati, essendosi limitato a indicare, genericamente, il
contenuto degli artt. 3, 24 e 111 Cost. (ex
plurimis: ordinanze n. 32 del 2008, n. 114 del 2007 e
n. 39 del 2005);
che la
manifesta inammissibilità della questione deve essere dichiarata da questa
Corte, prescindendo dall'erroneità delle premesse interpretative da cui muove
il rimettente, il quale ritiene che l'art. 420-bis cod. proc. pen. non contempli la
possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione della notifica, qualora
sembri probabile che l'imputato, che ha eletto domicilio presso il difensore,
non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 420-bis, comma 1, del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della Costituzione, dal Giudice di pace di Bellano
con l'ordinanza in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 10 giugno 2009.
F.to:
Francesco
AMIRANTE, Presidente
Alessandro
CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 19 giugno 2009.