ORDINANZA N. 404
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12
della legge 3 ottobre 2001, n. 366
(Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per
derivazione», degli articoli da
Visto l’atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il
giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un
privato nei confronti di un
istituto di credito per
la declaratoria di nullità o l’annullamento di un contratto di
intermediazione finanziaria o di investimento e la conseguente
affermazione della responsabilità dell’intermediatore finanziario, il Tribunale
di Napoli, con ordinanza del 21 giugno
che, secondo il remittente, con l’impugnato art. 12, il legislatore si è limitato ad indicare: le materie nelle quali il Governo poteva intervenire, l’obiettivo di rendere più rapida ed efficace la definizione dei procedimenti, il divieto di modificare la competenza per territorio e materia, la tendenziale collegialità del procedimento, la possibilità di valutare l’atteggiamento delle parti in sede di tentativo di conciliazione e di dettare regole per favorire la riduzione dei termini e la concentrazione del procedimento;
che il Tribunale denuncia la genericità e parzialità dei suddetti criteri – rispetto all’unico obiettivo dichiarato di voler assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle materie individuate – e sottolinea come tali criteri abbiano, di fatto, lasciato libero il legislatore delegato di creare un nuovo modello processuale del tutto diverso rispetto sia al rito ordinario sia al rito speciale del lavoro, come disciplinati dal codice di procedura civile;
che il giudice a quo, dopo aver richiamato alcune affermazioni di questa Corte sull’art. 76 Cost. e sui rapporti tra legge di delega e decreto delegato, evidenzia come la legge n. 366 del 2001, proprio per la suddetta genericità, si ponga in contrasto con il parametro costituzionale invocato;
che ciò, ad avviso del
Tribunale di Napoli, rende necessario sollevare questione di legittimità
costituzionale dell’art. 12 della legge n. 366 del 2001 e, «per derivazione»,
degli articoli da
che, secondo il remittente, la rilevanza delle questioni discenderebbe dal fatto che dalla pronunzia di questa Corte dipende l’applicabilità dell’intera nuova disciplina processuale alla concreta fattispecie di cui si tratta;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità delle questioni, essendo esse identiche a quelle esaminate da questa Corte nell’ordinanza n. 209 del 2006.
Considerato
che il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, davanti al quale pende
un giudizio per la dichiarazione di nullità di contratti di acquisto titoli
nell’ambito di un rapporto di intermediazione finanziaria, iniziato col rito
ordinario e proseguito nelle forme del rito societario, ha sollevato, in
riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al
Governo per la riforma del diritto societario), nonché, per derivazione, degli
articoli da
che, secondo il remittente, l’indicazione della più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, quale finalità da perseguire con la normativa da emettere in attuazione della delega, e l’indicazione della concentrazione del procedimento e della riduzione dei termini processuali quali principi e criteri direttivi, per la loro genericità, hanno reso «libero il legislatore delegato di creare un nuovo modello processuale che esula completamente dallo schema del procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile»;
che la delega,
pertanto, sarebbe carente dei requisiti di cui all’art. 76 Cost. e da ciò
deriverebbe anche l’illegittimità degli articoli da
che la questione è manifestamente inammissibile per diverse, concorrenti ragioni;
che, infatti, il remittente denuncia la genericità della delega, ma sembra soprattutto dolersi che essa abbia consentito al delegato di creare un nuovo tipo di procedimento anziché modificare, per le materie in oggetto, lo schema del processo civile ordinario;
che riflesso di
tale perplessità è l’esclusione dalla richiesta di illegittimità dell’art. 1,
oltre che degli articoli successivi al 17 del d.lgs. n. 5 del 2003, esclusione
che comporterebbe una dichiarazione di illegittimità della delega solo nella
parte in cui il Governo ha inteso darne attuazione con le disposizioni di cui
agli articoli da
che, quindi,
contrariamente a quanto espressamente enunciato dal Tribunale remittente, le suddette
disposizioni della normativa delegata potrebbero essere illegittime per vizi
propri e non per derivazione dall’illegittimità della delega;
che il remittente non precisa di quali disposizioni del decreto delegato debba fare applicazione e su alcune di esse questa Corte si è già pronunciata con le sentenze n. 54, n. 321 e n. 340 del 2007;
che le rilevate contraddittorietà e carenze dell’ordinanza di rimessione si risolvono in difetti della motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre
2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per
derivazione», degli articoli da
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 21 novembre 2007.
F.to:
Depositata
in