ORDINANZA
N. 209
ANNO 2006
Commento alla decisione di
Chiara Aytano
Il processo
societario imputato di “lesa costituzione” : le
assoluzioni della Consulta
(per gentile concessione della Rivista
telematica Judicium, Il
processo civile in Italia e in Europa)
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega
al Governo per la riforma del diritto societario) e degli articoli da
Visti gli
atti di costituzione di Massimiliano Pellicano e di Gennaro Salvato ed altri,
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza
pubblica del 2 maggio 2006 e nella camera di consiglio del 3 maggio 2006 il Giudice relatore Franco Bile;
uditi gli
avvocati Astolfo Di Amato per Gennaro Salvato ed altri, e l’avvocato dello
Stato Antonio Palatiello per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto
che il Tribunale di Napoli, nel corso di nove processi in materia societaria,
con altrettante ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, emesse il 6
(due ordinanze), il 13, il 19 ed il 26 aprile (due ordinanze), il 5 e l’11
maggio ed il 7 giugno 2005 (r.o. numeri 320, 422, da
che
ad avviso del rimettente – considerato il contenuto dell’impugnato art. 12
della legge n. 366 del 2001 – «la prima opzione interpretativa, sia in ordine
logico sia di scelta […], più consona allo spirito del complesso normativo
costituito dalla legge delega e dal decreto legislativo, è quella di ritenere
che il legislatore delegante non abbia indicato con sufficiente determinazione
i principi e criteri normativi che avrebbero dovuto guidare l’operato del
legislatore delegato», che di conseguenza è stato lasciato libero di creare un
nuovo modello processuale, completamente diverso dal procedimento ordinario
disciplinato dal codice di procedura civile;
che
il rimettente ritiene la questione rilevante, in quanto «dalla pronunzia della
Corte costituzionale dipende l’applicabilità dell’intera nuova disciplina
processuale alla concreta fattispecie»;
che,
inoltre, il Tribunale di Napoli – «in via subordinata e per l’ipotesi in cui
che – secondo
quanto afferma al riguardo il rimettente – per evitare il sospetto di
incostituzionalità della legge di delega per indeterminatezza e genericità si
dovrebbe compiere lo sforzo interpretativo, «già compiuto da altri giudici
ordinari», di leggerla nel senso che il legislatore delegante, indicando il
principio di «concentrazione del procedimento», si sia riferito alle scansioni
previste nel processo ordinario, articolato in una successione di più udienze
fisse ed obbligatorie; onde il legislatore delegato avrebbe potuto «riempire»
il principio ispiratore della delega solo riducendo i termini previsti nel
giudizio di cognizione ordinario per la fissazione di tali udienze e per il
deposito di memorie e comparse difensive;
che,
viceversa, il decreto legislativo – lungi dal «concentrare» l’attuale rito
ordinario – ha in realtà introdotto nell’ordinamento il diverso rito
prefigurato dal testo redatto dalla commissione ministeriale per la riforma del
processo civile;
che,
a sua volta, il Tribunale di Brescia, nel corso di un procedimento civile in
materia societaria, con ordinanza emessa il 18 ottobre 2004 (r.o. n. 269 del 2005), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 76, 98 [recte:
97] e 111, primo e secondo comma, della Costituzione – questione di legittimità
costituzionale del decreto legislativo n. 5 del 2003, «limitatamente al titolo II capo I agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17»;
che il rimettente – premesso che
l’art. 12 della legge n. 366 del
che, invece, secondo il rimettente, il nuovo rito societario
previsto per il processo di cognizione davanti al tribunale costituisce un
modello processuale nuovo, che si distacca volutamente sia dal modello del
1942, sia da quello del processo del lavoro del 1973, sia da quello della riforma
del 1990, senza neppure l’istituzione di sezioni specializzate;
che,
pertanto, secondo il Tribunale, le norme impugnate violerebbero: a) l’art. 3 Cost.,
sia perché «appare irragionevole introdurre per alcune materie un ulteriore
rito speciale ispirato ad un modello processuale completamente diverso da
quelli vigenti e che si aggiunge ad essi, senza contestualmente prevedere
l’istituzione di giudici specializzati, con evidenti ricadute negative sulla
funzionalità del sistema», sia perché il nuovo rito, «rimettendo totalmente
alle parti la predisposizione del thema decidendum e del thema
probandum, impedisce l’intervento direzionale e
correttivo del giudice che costituisce lo strumento per realizzare anche nel
processo civile l’eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini davanti alla
legge»; b) l’art. 76 Cost.
«perché appare palese […] la violazione per “eccesso di delega” dei principi e
dei criteri direttivi contenuti nella norma delegante, interpretata secondo
l’unica lettura costituzionalmente corretta, cioè facendo riferimento al
modello del processo di cognizione davanti al tribunale previsto nel codice di
procedura civile vigente»; c)
l’art. 98 [recte: 97] Cost., «perché posto che non viene prevista alcuna sezione
specializzata, appare in contrasto con il principio del buon andamento
(applicabile anche agli uffici giudiziari) prevedere che lo stesso giudice sia
chiamato ad applicare più riti, fondati su modelli completamente diversi l’uno
dall’altro, a seconda delle materie»; d)
l’art. 111, primo e secondo comma, Cost., perché il
processo delineato dalle norme impugnate «prevede che tutta la prima fase si
svolga senza che il giudice possa intervenire da subito onde garantire il
“giusto processo” evitando inutili lungaggini e il compimento di atti nulli o
viziati, lascia alle parti piena libertà di far scattare le preclusioni
connesse all’istanza di fissazione di udienza»; «non prevede alcun termine
massimo per garantire sin dall’inizio la ragionevole durata del processo […],
in palese contrasto con il più recente orientamento in materia della Corte
europea dei diritti dell’uomo»;
che,
nei giudizi promossi con r.o. numeri 422 e 439 del
2005, si sono costituite le parti attrici dei processi a quibus,
e, in ciascun giudizio, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e tutti hanno
concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza delle questioni.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni in parte identiche, riguardanti,
tutte, la delega legislativa per la riforma dei procedimenti in materia di
diritto societario, per cui i relativi giudizi devono essere riuniti e decisi
con unica pronuncia;
che
tutte le questioni sono manifestamente inammissibili;
che
il Tribunale di Napoli – censurando, in primo luogo, l’art. 12 della legge n.
366 del 2001 (e, «per derivazione», gli articoli da
che
il denunciato difetto di idonei criteri direttivi per il legittimo esercizio
del potere legislativo delegato è ritenuto dal rimettente come «la prima
opzione interpretativa, sia in ordine logico sia di scelta […], più
consona allo spirito del complesso normativo costituito dalla legge delega e
dal decreto legislativo»;
che radicalmente
contraria è, viceversa, l’interpretazione della medesima disposizione di delega
posta dal rimettente a base della questione riguardante gli articoli da
che, infatti, in
questa diversa prospettiva il rimettente – il quale aveva in precedenza
ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale della legge di delega per carenza dei principi e criteri
direttivi richiesti dall’art. 76 Cost. – sostiene invece che il legislatore
delegante avrebbe sufficientemente determinato principi e criteri direttivi, in
quanto, con la specifica menzione del principio di «concentrazione del
procedimento», si sarebbe riferito alle scansioni previste nel processo
ordinario; onde il principio ispiratore della legge di delega avrebbe potuto
essere attuato dal legislatore delegato esclusivamente con la riduzione dei
termini previsti nel giudizio di cognizione ordinario per la fissazione di tali
udienze e per il deposito di memorie e comparse difensive;
che
dunque – considerate le modalità con le quali le due questioni sono state
prospettate – deve ritenersi che tra di esse non corra il dedotto nesso di
subordinazione logico-giuridica della seconda alla prima, e che, invece,
l’interpretazione “subordinata”, esposta dal rimettente a sostegno della
legittimità della legge di delega (da esso compiutamente argomentata e quasi
“suggerita” alla Corte), contraddica radicalmente la diversa lettura della
medesima norma premessa alla questione “principale”;
che
in tal modo il rimettente – non solo non adempie l’obbligo di ricercare
un’interpretazione costituzionalmente orientata di una delle norme impugnate –
ma propone, nel medesimo contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche
sostanzialmente alternative, così inammissibilmente
demandando alla Corte la scelta fra di esse;
che, da parte sua, il Tribunale di
Brescia – mentre non censura la norma di delega, ravvisandovi un implicito
riferimento al processo ordinario di cognizione previsto dal codice di
procedura civile, e quindi una sufficiente determinazione di principi e criteri
direttivi – impugna (come il Tribunale di Napoli nelle questioni “subordinate”)
l’intero complesso normativo della legge delegata diretto a regolare il
procedimento societario di primo grado davanti al tribunale in composizione
collegiale (articoli da
che,
tuttavia, le norme impugnate – da un lato – sono caratterizzate da
ambiti di applicazione e da effetti del tutto eterogenei e – dall’altro –
riguardano destinatari differenti: infatti gli articoli da
che
la scelta di censurare le citate norme del decreto legislativo avrebbe dovuto
essere supportata da una specifica motivazione, riferita sia all’effettiva
rilevanza della questione sulla singola disposizione concretamente applicabile
nel relativo giudizio a quo, sia alla non manifesta infondatezza di ogni
dubbio proposto in riferimento a ciascuno dei parametri evocati;
che,
inoltre, lo scrutinio di legittimità costituzionale – richiesto con generico riferimento alle
disposizioni regolatrici di tutto il procedimento societario di primo grado –
coinvolgerebbe anche norme non più (o non ancora) applicabili nel particolare
momento processuale in cui la questione è stata posta, onde essa si
presenterebbe in parte tardiva, in parte prematura e, comunque, connotata da un
rilevante grado di ipoteticità.
per questi motivi
riuniti
i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre
2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per
derivazione», degli articoli da
dichiara la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 5 del 2003,
«limitatamente al titolo II capo I agli articoli 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17», sollevata – in
riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 111, primo e
secondo comma, della Costituzione – dal Tribunale di Brescia, con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Depositata in