SENTENZA N. 321
ANNO 2007
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto
societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e
creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366),
promossi dai Tribunale di Alba, di Verbania, di Monza e di Avellino con
ordinanze del 9 dicembre 2005, del 24 gennaio 2006, del 4 gennaio 2006 e del 26
aprile 2006, rispettivamente iscritte ai nn. 39, 136 e 298 del registro
ordinanze 2006 ed al n. 32 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.
8, 19 e 37, prima serie speciale, dell’anno 2006 e n. 8, prima serie speciale,
dell’anno 2007.
Visti gli atti di costituzione di
P. G. e M. G. G., della Cassa di risparmio di Bra s.p.a. nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica
dell’8 maggio 2007 e nella camera di consiglio del 9 maggio 2007 il Giudice
relatore Francesco Amirante;
uditi gli avvocati Giuseppe De
Naro Papa e Luigi Giuliano per P. G. e M. G. G., Ugo Petronio per
Ritenuto in
fatto
1.1.–– Nel
corso di un giudizio civile promosso da alcuni privati nei confronti della
Cassa di risparmio di Bra s.p.a., per la dichiarazione di nullità di due
contratti inerenti la negoziazione, la sottoscrizione e il collocamento di
alcuni strumenti finanziari, il Giudice relatore del Tribunale di Alba ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
24, 76 e 111 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 8, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione
dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione
finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione
dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366).
Rileva il
giudice a quo che
Ciò posto,
il remittente precisa, sotto il profilo della rilevanza, di essere chiamato a
decidere in ordine all’ammissibilità dei mezzi di prova e di dovere, quindi,
fare applicazione degli artt. 8 e 10 del d.lgs. n. 5 del 2003, aggiungendo
anche di essere legittimato a sollevare la presente questione ancorché la causa
sia di competenza del tribunale in composizione collegiale. Poiché, infatti, è
compito del giudice relatore decidere in ordine all’ammissibilità delle prove,
non assume rilievo il fatto che il collegio sia successivamente chiamato, ai
sensi dell’art. 16 del decreto in esame, a confermare o revocare il decreto del
giudice delegato, perché questi deve applicare «in prima battuta» le norme processuali
sulle preclusioni istruttorie.
Il giudice a quo, poste queste premesse, osserva,
quindi, che la disposizione censurata consente al convenuto che non abbia
proposto domande riconvenzionali e non abbia sollevato eccezioni non rilevabili
d’ufficio di presentare istanza di fissazione di udienza, a seguito della quale
si determinano, in base all’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003, la
decadenza dal potere di proporre nuove eccezioni, di modificare la domanda e di
formulare richieste istruttorie. In tal modo, a suo avviso, si maturano gravi
preclusioni a carico dell’attore «per scelta unilaterale del convenuto»,
riguardanti in particolare le facoltà riconosciute dall’art. 6 dell’impugnato
decreto.
Il
remittente sostiene, per quel che riguarda il merito della questione, che la
disposizione censurata si pone, in primo luogo, in contrasto con l’art. 3 Cost.
in quanto, del tutto irragionevolmente e contraddittoriamente, consente al
convenuto – attraverso l’utilizzabilità, senza alcuna limitazione, dello
strumento processuale della presentazione dell’istanza di fissazione di udienza
– di ostacolare l’effettivo esercizio del diritto di difesa da parte
dell’attore, con conseguente disparità di trattamento fra le parti e
concessione di un favor non giustificato a vantaggio di uno dei
contendenti. La disposizione stessa violerebbe, in modo evidente, anche il
diritto di difesa di cui all’art. 24, secondo comma, Cost., perché attribuisce
ad una delle parti «la possibilità […] di incidere sulle facoltà di allegazione
ordinariamente riconosciute alla controparte», permettendole così di stabilire
unilateralmente il thema decidendum e il thema probandum, «con
arbitraria neutralizzazione del diritto di replica della controparte». Il
suddetto meccanismo, antitetico rispetto alla disciplina del nuovo rito civile
introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 – la quale, pur essendo
ispirata al principio di preclusione o di eventualità, ne condiziona
l’operatività alla concessione di termini perentori per le repliche, al fine di
garantire la parità delle armi tra le parti riconosciuta dallo stesso art. 24
Cost. (si vedano soprattutto gli artt. 183 e 184 cod. proc. civ.) – si
porrebbe, altresì, in contrasto con l’art. 111, secondo comma, Cost., perché,
compromettendo gravemente detta parità, attribuisce al convenuto la facoltà di
anticipare il momento di maturazione delle singole preclusioni a carico
dell’attore, così negando a quest’ultimo il diritto di replica rispetto alle
conclusioni della comparsa di costituzione e risposta e impedendo la piena
attuazione del contraddittorio. Infine, la disposizione censurata sarebbe in
contrasto con l’art. 76 Cost. in quanto, oltrepassando i limiti della delega di
cui all’art. 12, comma 2, della legge 3 ottobre 2001, n. 366, «si discosta
nettamente, nella definizione delle scadenze processuali, dalla disciplina del
processo ordinario di cognizione».
Tuttavia,
precisa il giudice piemontese, la disposizione da censurare è l’art. 8, comma
2, lettera c), del decreto n. 5 e non l’art. 10 del medesimo decreto, a
suo tempo impugnato dal Tribunale di Lamezia Terme (così intendendosi riferire
alla questione esaminata da questa Corte nella sentenza n. 415 del
2006). Poiché pertanto, a suo dire, la norma non è suscettibile di
un’interpretazione adeguatrice, non resta che chiedere la declaratoria di
illegittimità costituzionale della medesima.
1.2.–– Si
sono costituiti in giudizio, con un unico atto, le parti private attrici nel
giudizio a quo, chiedendo, anche in una memoria depositata in prossimità
dell’udienza, l’accoglimento della prospettata questione.
Dopo aver
sinteticamente ricapitolato le vicende del giudizio in corso, le parti
ricordano che l’esatta portata della norma in esame è stata oggetto di numerose
controversie interpretative: se interpretata alla lettera, infatti, essa
«porterebbe inevitabilmente ad un’indebita compressione del diritto di difesa
dell’attore, concretando una palese violazione degli artt. 24 e 111 Cost.». In
casi come quello in esame, invero, pur non essendo state proposte domande
riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d’ufficio, tuttavia il convenuto ha
introdotto fatti nuovi, producendo numerosi documenti ed articolando capitoli
di prova, sicché l’accoglimento dell’istanza di fissazione di udienza determina
la preclusione, per l’attore, di ogni attività difensiva di replica.
Ciò posto,
le parti private richiamano alcune delle numerose pronunce con le quali vari
giudici di merito hanno dichiarato inammissibile l’istanza di fissazione di
udienza nell’ipotesi in cui il convenuto aveva ampliato il thema decidendum
ed il thema probandum o, comunque, aveva svolto difese «diverse dalla
semplice negazione dei fatti affermati dall’attore», a differenza di quanto è
invece accaduto nel caso di specie. L’interpretazione letterale della norma
accolta dal Tribunale di Alba farebbe sì che il convenuto possa avvalersi «di
una facoltà assolutamente illegittima che gli permette di comprimere il diritto
di difesa dell’attore», non consentendogli di replicare ad attività difensive che
pure ampliano i termini del dibattito processuale. Nel caso specifico, infatti,
la parte convenuta ha notificato un’ampia comparsa di risposta, ha formulato
molteplici istanze istruttorie, riservandosi di produrre e specificare
ulteriormente nel prosieguo del giudizio, ed ha effettuato una dettagliata
articolazione di capitoli di prova, allargando il tema del giudizio e, di
fatto, impedendo all’attore di esprimersi su tali deduzioni.
Secondo le
parti, la novella normativa che ha introdotto il cosiddetto rito societario è
animata da altre finalità, prima fra tutte quella della disponibilità della
rinuncia alle proprie facoltà di replica: in altre parole, la parte che ha il
potere di replicare può rinunziarvi, chiedendo immediatamente la fissazione
dell’udienza, ma se intende avvalersi di tale potere, allora deve anche
concedere quello di controreplica all’avversario. La facoltà di replica
costituirebbe, in pratica, «un’esplicazione dei principi costituzionali»,
mentre la disposizione in esame, consentendo di proporre un’immediata istanza
di fissazione di udienza, finirebbe col creare una disparità tra attore e
convenuto. Simile disparità, inoltre, verrebbe ad essere oggettivamente
aggravata dalla disposizione dell’art. 10, comma 2-bis, del d.lgs. n. 5
del
1.3.–– Si è
altresì costituita in giudizio
In primo
luogo,
Quanto alla
rilevanza della questione, la parte osserva che nel caso in esame il
determinarsi delle preclusioni conseguenti alla domanda di fissazione di
udienza non è stato il frutto di una «scelta unilaterale del convenuto», quanto
piuttosto la conseguenza di un comportamento della parte attrice la quale, non
formulando richieste istruttorie nell’atto di citazione, ha accettato il
rischio di consentire alla controparte l’immediata definizione della materia
del giudizio.
Secondo
l’istituto bancario la questione appare non fondata nel merito, poiché il rito
societario si basa su esigenze di speditezza e di attenuazione del rigore formale,
con la conseguenza che le parti sono tenute alla massima completezza possibile
degli atti introduttivi, insorgendo il diritto di replica soltanto nell’ipotesi
di allargamento del thema decidendum da parte del convenuto. In altre
parole, il sistema è costruito nel senso che «un ritardo nell’inserzione delle
proprie allegazioni potrebbe costare caro», in quanto l’avversario ha la
possibilità di cristallizzare il contraddittorio, evitando che vengano azionate
manovre dilatorie.
Infondate
risulterebbero, quindi, tutte le censure di cui all’ordinanza di rimessione,
sia in riferimento all’art. 3 Cost. che all’art. 24 Cost.; quanto alla censura
di eccesso di delega, infine, dovrebbero valere le argomentazioni della
giurisprudenza di questa Corte circa la necessità di tenere conto del
complessivo contesto e delle finalità che hanno ispirato la legge delega.
2.–– Nel
corso di un giudizio civile, proposto nei confronti di Banca intesa s.p.a., il Presidente
del Tribunale di Verbania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale del medesimo art. 8, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 5
del 2003, nonché «del richiamo di tale norma nell’art. 4, comma 2», del
medesimo decreto.
Premette il
giudice a quo che il giudizio in corso ha per oggetto la nullità e
l’annullamento di un contratto di mandato all’acquisto di obbligazioni e che
Ciò posto
in punto di fatto, il giudice a quo precisa di dover vagliare, nella sua
qualità di Presidente del collegio civile su delega del Presidente del
Tribunale, tutte le questioni attinenti alla ritualità dell’istanza di
fissazione di udienza, il che darebbe conto della rilevanza della questione di
legittimità costituzionale posta dalla parte attrice, siccome «riguardante la
norma che il Presidente è chiamato ad applicare prima di procedere alla nomina
del giudice relatore e, quindi, prima di dare inizio al vero e proprio
giudizio». Detta questione si palesa, a suo parere, non manifestamente
infondata in riferimento ai richiamati parametri costituzionali.
La
disposizione censurata, infatti, consente senza dubbio al convenuto – che non
abbia sollevato eccezioni non rilevabili d’ufficio o avanzato domande
riconvenzionali o chiamato in causa altre parti – di proporre istanza di
fissazione di udienza anche nella comparsa di risposta. In tal modo, però, il
convenuto può optare per l’immediato inizio del giudizio (ossia della fase che
si svolge davanti al giudice) senza dar modo all’attore di replicare alle
altrui difese e richieste istruttorie, con conseguente inammissibilità del
deposito, da parte dell’attore, della memoria di replica di cui all’art. 6 del
decreto n. 5 del 2003. Poiché il successivo art. 10 del medesimo decreto
prevede espressamente che, a seguito dell’istanza di fissazione di udienza, è
preclusa ogni modificazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni già
proposte, con conseguente decadenza delle parti dal potere di esercitare tali
facoltà, è irrilevante, a detta del remittente, che siffatta decadenza non sia
rilevabile d’ufficio, così come non può valere il fatto che le parti possano
depositare, fino a cinque giorni prima dell’udienza collegiale, le proprie
“memorie conclusionali”, poiché queste non potrebbero, comunque, contenere
altro che argomentazioni difensive di confutazione di quelle della controparte.
A parere del giudice a quo, invece, le repliche istruttorie previste nel
rito ordinario sono finalizzate proprio «ad assicurare che entrambe le parti
siano messe in grado di difendersi utilizzando i mezzi istruttori previsti
dalla legge processuale (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost.)»; ed
anche nel rito del lavoro è previsto (art. 420, quinto e settimo comma, cod.
proc. civ.) che il giudice ammetta richieste istruttorie che la parte adduca di
non aver potuto proporre prima, con contestuale concessione di termine alla
controparte per avanzare analoga richiesta.
Osserva
inoltre il Presidente del Tribunale di Verbania che le finalità di
concentrazione e speditezza che dovrebbero essere alla base del rito societario
sono in realtà contraddette dall’art. 7 del d.lgs. n. 5 del 2003, che di fatto
consente lo scambio «di almeno altre tre memorie per ciascuna delle parti in
causa»; ciò comporta che vietare all’attore la formulazione di qualsiasi
ulteriore richiesta istruttoria nel caso in questione contrasta col principio
della parità processuale delle parti «che si attua per il tramite del diritto
al contraddittorio» di cui all’art. 111, secondo comma, della Costituzione.
3.–– Nel
corso di un giudizio civile, proposto per l’annullamento di una delibera di una
società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2377 cod. civ., il
Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale del medesimo
art. 8, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 5 del 2003 «nella parte in
cui preclude la possibilità all’attore di depositare una memoria di replica a
seguito dell’istanza di fissazione di udienza da parte del convenuto».
Rileva il Tribunale che la società convenuta ha
chiesto il rigetto della domanda attrice e, con successiva istanza, la
fissazione dell’udienza ai sensi della disposizione censurata. L’attore,
successivamente a tale istanza, ha depositato una memoria di replica deducendo
l’illegittimità costituzionale della norma in esame, sollecitando la
declaratoria di ammissibilità della propria memoria e, in subordine, la
rimessione in termini al fine di esibire nuovi documenti e svolgere nuove
deduzioni. Il giudice relatore nel frattempo designato ha dichiarato
l’inammissibilità della memoria di replica e ha disposto la rimessione in
termini della parte attrice, fissando l’udienza collegiale.
All’esito
della discussione avvenuta in quest’ultima sede, il Tribunale di Avellino
dichiara di ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata dalla parte attrice nei propri scritti difensivi.
La
disposizione censurata, infatti, prevede che, qualora sia notificata l’istanza
di fissazione di udienza, nessun nuovo termine possa essere assegnato
all’attore per il deposito di memorie di replica; la possibilità che la legge
offre in tal modo al convenuto di impedire la presentazione della memoria di
replica appare tale da ledere la parità delle rispettive posizioni tra attore e
convenuto, perché le domande dell’attore restano cristallizzate «nel modo in
cui questi le aveva formulate prima di conoscere le eccezioni di controparte».
Tale disparità risulta aggravata, a parere del giudice a quo, dalla
previsione dell’art. 10, comma 2-bis, del d.lgs. n. 5 del
Ad avviso
del Tribunale, la possibilità per la parte di replicare «appare espressione dei
principi costituzionali di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., di difesa di
cui all’art. 24 Cost. e del contraddittorio», mentre la norma impugnata
consentirebbe al convenuto di precludere all’attore l’esercizio di siffatti
diritti.
La
questione, infine, si palesa rilevante in quanto dal suo accoglimento
deriverebbe la possibilità di ritenere ammissibile la memoria di replica
depositata dall’attore.
4.— Nel
corso di un giudizio civile promosso da alcuni privati nei confronti di Banca
Intesa s.p.a., il Presidente del Tribunale di Monza ha sollevato, in
riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità dell’art.
8, comma 2, lettera a), del d. lgs. n. 5 del 2003.
Rileva in
punto di fatto il giudice a quo che
Precisa il
giudice a quo di non condividere l’impostazione degli attori, poiché la
banca convenuta non ha, in realtà, proposto né domande riconvenzionali né
eccezioni non rilevabili d’ufficio, sicché deve riconoscersi che alla medesima
spetta il diritto di chiedere immediatamente la fissazione dell’udienza,
secondo il disposto dell’impugnato art. 8. Siffatta scelta del legislatore, che
corrisponde all’esigenza «di assicurare la concentrazione del procedimento e la
riduzione dei termini processuali», non consente al giudice alcuna
interpretazione diversa da quella letterale; proprio da tale preclusione della
possibilità di sviluppare un adeguato contraddittorio, tuttavia, deriverebbe,
secondo il remittente, un grave pregiudizio dei principi costituzionali in tema
di giusto processo e di diritto di difesa. Nel caso di specie, infatti, la
convenuta ha dedotto elementi di fatto ed ha articolato fatti estintivi delle
pretese degli attori, senza che a costoro venga permesso di prendere posizione
sui tali fatti nuovi o diversi, oggetto di mezzi istruttori all’uopo indicati;
in una situazione del genere consentire al convenuto di chiudere immediatamente
la fase della litis contestatio, senza ammettere l’attore ad un
effettivo contraddittorio, si risolve in una lesione del diritto di difesa di
quest’ultimo.
Il
Presidente del Tribunale di Monza, quindi, solleva questione di legittimità
costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui non prevede che
tra le ipotesi preclusive all’immediata fissazione di udienza da parte del
convenuto «vi siano anche deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi
della domanda attrice o l’articolazione di prova contraria “indiretta”»;
questione rilevante nel giudizio poiché la norma da scrutinare non consente
all’attore, allo stato, di esercitare alcuna facoltà istruttoria, il che
imporrebbe di accogliere l’istanza di fissazione di udienza da parte della
banca convenuta.
5.–– In
tutti e quattro i giudizi in esame è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con
atti di contenuto identico, concludendo per l’inammissibilità o la manifesta
infondatezza delle questioni.
Osserva
l’Avvocatura dello Stato che il nuovo rito societario può essere distinto in
tre fasi: la fase preparatoria, volta a fissare in via definitiva il thema
decidendum ed il thema probandum; la fase che va dalla designazione
del giudice relatore al deposito del decreto di fissazione di udienza; la fase
dell’udienza di discussione davanti al collegio, comprensiva della trattazione,
eventuale istruzione e decisione della controversia. La prima fase si svolge
esclusivamente tra le parti, senza la partecipazione del giudice, con lo
scambio dei reciproci atti difensivi. Essa si caratterizza perché ognuno può
rinunciare alla propria replica, chiedendo la fissazione dell’udienza, nella
consapevolezza che l’avversario può fare altrettanto; ciascuna parte, cioè, sa
che la controparte è in condizioni di far scattare il meccanismo delle
preclusioni (tramite la richiesta di fissazione dell’udienza) ove non proponga
domande, eccezioni o prove nuove. Tale meccanismo stimola le parti alla
completezza degli atti e, nello stesso tempo, consente a chi è interessato,
rinunciando alla propria facoltà di replica, di accelerare i tempi del
processo.
Fin dalla
proposizione degli atti introduttivi, perciò, «a ciascun ampliamento del thema
decidendum e/o delle offerte probatorie formulate da una parte deve
conseguire la possibilità di ulteriore risposta dell’altra», sicché solo in
assenza di tale adempimento ciascuna parte può decidere di chiudere la fase
preparatoria ed aprire quella successiva. Qualora la comparsa di risposta del
convenuto non determini alcun allargamento dell’oggetto del processo, questi ha
la possibilità di chiedere immediatamente la fissazione dell’udienza, cui segue
la tendenziale definizione e cristallizzazione del thema decidendum,
delle produzioni documentali e delle richieste istruttorie, con il maturarsi di
decadenze che sono comunque soggette ad eccezione di parte.
Ne
consegue, ad avviso dell’Avvocatura, che il rito societario non comprime in
alcun modo il diritto di difesa, né altera il principio della “parità delle
armi”, poiché la fissazione definitiva dell’oggetto del processo non è rimessa
all’iniziativa unilaterale di una parte. Nel caso in cui, quindi, la necessità
di replicare sia sorta per l’attore in conseguenza dell’attività difensiva del
convenuto – il quale, evidentemente, non si è limitato ad una mera negazione
delle ragioni dell’avversario – potrebbe darsi che al convenuto non sia
consentito chiedere immediatamente la fissazione dell’udienza, in quanto
all’attore dovrebbe essere data facoltà di controdedurre, di precisare o
modificare le domande, depositando documenti e formulando ulteriori richieste
istruttorie. Qualora, invece, «le nuove esigenze difensive dell’attore derivino
dalle mere difese e dalle allegazioni contenute in una comparsa di risposta in
cui formalmente manchino domande riconvenzionali, eccezioni non rilevabili
d’ufficio o chiamate in causa di terzi», vi è sempre la possibilità di
avvalersi della rimessione in termini, appositamente prevista dall’art. 13,
comma 5, del d.lgs. n. 5 del 2003. Questa norma consente comunque al giudice di
conferire alla parte il potere di riequilibrare quella parità che sia stata
eventualmente lesa.
Da tanto
discenderebbe, pertanto, l’infondatezza della questione.
Considerato in diritto
1.— Sono
state sollevate questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in
materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in
materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 12 della legge 3 ottobre
2001, n. 366).
In
particolare, il giudice relatore del Tribunale di Alba in riferimento agli
artt. 3, 24, 111 e 76 della Costituzione, il Presidente del Tribunale di
Verbania, evocando i primi tre degli articoli suindicati, il Tribunale di
Avellino, in composizione collegiale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
hanno censurato l’art. 8, comma 2, lettera c),
del d.lgs. n. 5 del 2003; il Presidente del Tribunale di Verbania anche il
richiamo fattone nell’art. 4, comma 2, dello stesso decreto; il Presidente del
Tribunale di Monza, in riferimento al solo art. 24 Cost., ha censurato l’art.
8, comma 2, lettera a), del suddetto
decreto legislativo.
Tutti i
remittenti lamentano che dal combinato disposto dell’art. 8, comma 2, lettera c) – il quale dà facoltà al convenuto di
presentare istanza di fissazione dell’udienza entro venti giorni dalla propria
costituzione qualora non abbia proposto domande riconvenzionali, né sollevato
eccezioni non rilevabili di ufficio, né chiesto di chiamare in causa un terzo –
e dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003 – che, nella ipotesi
suindicata, commina la decadenza dell’attore dal diritto di modificare la
domanda o di proporne di nuove, di dedurre prove ed esibire documenti, quindi
globalmente di replicare – deriva una grave lesione del diritto di difesa
dell’attore qualora il convenuto abbia dedotto fatti dall’attore stesso non
allegati e abbia formulato istanze istruttorie. Tutto ciò avendo anche riguardo
alla disposizione del comma 2-bis del
medesimo art. 10, introdotto con l’art. 4 del decreto legislativo 28 dicembre
2004, n. 310, il quale stabilisce che l’istanza di fissazione dell’udienza
rende pacifici i fatti allegati dalle parti e in precedenza non specificamente
contestati.
Le
eccezioni sono state sollevate in controversie aventi ad oggetto rapporti di
intermediazione finanziaria tra privati e istituti bancari, ad eccezione di
quella del Tribunale di Avellino, proposta in una causa d’impugnazione di una
delibera sociale.
Secondo i
remittenti Tribunali di Alba, di Verbania e di Avellino,
2.— I
giudizi, aventi ad oggetto questioni in parte identiche, in parte strettamente
connesse, devono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
3.— La
questione proposta dal giudice relatore del Tribunale di Alba è inammissibile.
Questa
Corte, riguardo alla legittimazione a sollevare questioni di legittimità
costituzionale di un singolo magistrato facente parte di un organo collegiale,
ha sempre ritenuto che essa esista qualora il dubbio di costituzionalità
concerna norme che egli nella sua specifica qualità (di istruttore, di
relatore, di giudice delegato, di presidente) debba applicare, ancorché il suo
giudizio sia suscettibile di essere eventualmente modificato in prosieguo del
processo (ex plurimis, sentenze n. 125 del
1980, n. 157
del 1989, n.
415 del 2006, ordinanze
n. 552 del 2000, n. 391 del 2002).
L’art. 8,
comma 5, del d.lgs. n. 5 del 2003, stabilisce che «l’istanza di fissazione
presentata fuori dei casi del presente articolo è dichiarata inammissibile, su
richiesta della parte interessata depositata in cancelleria nel termine
perentorio di dieci giorni dalla notifica dell’istanza, dal presidente che,
sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile…».
Dalle
premesse di fatto dell’ordinanza di rimessione risulta che la parte attrice
aveva presentato istanza «per la declaratoria di inammissibilità della
richiesta di fissazione dell’udienza» e che il presidente aveva ritenuto che
l’istanza di fissazione dell’udienza fosse conforme al disposto dell’art. 8,
comma 2, lettera c), nonché al
disposto dell’art. 4, comma 2, nominando, quindi, il relatore. A quest’ultimo,
quindi, competeva emettere il decreto di fissazione dell’udienza (nel cui
ambito rientrava l’ammissione dei mezzi di prova) sul presupposto della
legittimità della suindicata istanza, sulla quale già si era espresso
positivamente il presidente, il cui giudizio avrebbe potuto essere
eventualmente riesaminato dal collegio ai sensi dell’art. 16, comma 4. Il
giudice relatore remittente si è, pertanto, attribuita la legittimazione a
sollevare la questione di legittimità costituzionale con una motivazione
carente, in quanto non tiene conto del sistema normativo di riferimento (si
veda la sentenza
n. 415 del 2006) e, in particolare, non considera che la legge non prevede
un riesame da parte del giudice relatore del giudizio del presidente
sull’ammissibilità dell’istanza di fissazione dell’udienza, costituente il
presupposto della stessa nomina del relatore.
4.— Le
altre ordinanze non presentano, invece, problemi riguardo alla legittimazione
degli organi remittenti.
Le
questioni, pertanto, devono essere scrutinate nel merito nei termini in cui
sono poste con le ordinanze dei Tribunali di Verbania, di Avellino e di Monza.
Va premesso
che non spetta a questa Corte fornire una ricostruzione del sistema processuale
introdotto con i provvedimenti legislativi cui appartengono le disposizioni
censurate, né è possibile nel caso in esame il recepimento, quale base dello
scrutinio di costituzionalità, di esiti interpretativi accettati dalla
giurisprudenza comune (cosiddetto diritto vivente). Si tratta, infatti, di un
complesso normativo di recente entrato in vigore, riguardo al quale si
riscontrano orientamenti non concordi della magistratura di merito e sui quali
Tuttavia,
secondo opinioni non controverse, il cosiddetto rito societario è ispirato alla
finalità della maggiore possibile rapidità del processo, da raggiungere,
anzitutto, con l’identificazione dell’oggetto della lite nei suoi elementi
soggettivi ed oggettivi, con la delimitazione di ciò che è oggetto di
controversia nella ricostruzione dei fatti, e quindi di prova, rispetto a
quanto è pacifico, e con la previsione di una prima fase, a tal fine
predisposta, che si svolge esclusivamente tra le parti.
Alla
soddisfazione di tale esigenza di rapidità sono preordinate la fissazione di
termini brevi e coordinati per le rispettive attività delle parti e la
previsione di preclusioni, ma, come è ovvio, il risultato della rapidità del
processo non può essere conseguito se non nel pieno rispetto di quei principi
costituzionali, i quali riguardano specificamente il processo, come il diritto
di difesa, o che devono realizzarsi anche nel processo, come il principio di
eguaglianza, il quale, secondo l’esplicitazione fattane con la modifica
dell’art. 111 Cost., nel linguaggio giuridico corrente si esprime con la
locuzione di “principio di parità delle armi”; parità riguardo alla
giurisdizione che questa Corte ha definito come uno degli essenziali principi
alla base dello Stato di diritto (sentenza n. 24 del
2004).
5.— Tutto
ciò premesso, è fondata la questione proposta dal Presidente del Tribunale di
Monza.
La
motivazione che sorregge la proposizione di tutte le questioni, nel loro nucleo
essenziale comune a tutti i remittenti, consiste nell’addurre la violazione del
principio di eguaglianza (artt. 3 e 111 Cost.) in tema di disciplina
dell’esercizio del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Essa si fonda sui
seguenti argomenti: a) il convenuto può ritualmente presentare l’istanza di
fissazione dell’udienza fuori dei casi indicati dall’art. 8, comma 2, lettere a) e b), del decreto n. 5 del
2003 – e, quindi, anche se ha allegato fatti diversi da quelli prospettati
dall’attore in citazione – entro venti giorni dalla propria costituzione,
eventualmente prima che l’attore abbia potuto replicare e anteriormente alla
scadenza del relativo termine; b) l’istanza di fissazione dell’udienza, ai
sensi dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003, determina la decadenza
di tutte le parti – nei casi in esame di parte attrice – dal potere di proporre
nuove eccezioni, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte,
nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti
e, quindi, del diritto in sé di proporre la memoria di replica; c) siffatte
decadenze, nelle ipotesi, ricorrenti nei giudizi a quibus, di deduzione da parte del convenuto di circostanze di
fatto diverse da quelle prospettate da parte attrice e idonee a privare queste
ultime in tutto o in parte degli effetti che ad esse si riconnettono, ledono il
diritto di difesa dell’attore nei suoi profili di facoltà di allegazione dei
fatti e di contestazione di quelli da altri dedotti e di potere di prova,
venendo a determinare una posizione illegittima di vantaggio per il convenuto;
d) non ha alcun rilievo il fatto che le decadenze suddette non siano rilevabili
di ufficio, ma debbano essere eccepite dalla parte che vi abbia interesse nel
primo atto successivo, ai sensi dell’art. 157 cod. proc. civ.; e) non ha
rilievo la disposizione che prevede la possibilità della remissione in termini,
in quanto, da un lato, essa non fonda un diritto della parte ma prevede una
mera facoltà del giudice, dall’altro, essa ha come presupposto l’eventualità di
irregolarità nello svolgimento del processo e non può essere quindi un
correttivo del fisiologico svolgimento di questo.
Le esposte
ragioni devono essere nella loro sostanza condivise.
Infatti,
contrariamente al presupposto implicito nel censurato combinato disposto e cioè
che soltanto le ipotesi espressamente previste nelle lettere a) e b)
del comma 2 dell’art. 8 del decreto n. 5 del 2003 determinano un allargamento
dell’oggetto della controversia, questo può derivare anche da altre deduzioni
difensive del convenuto, che non è possibile circoscrivere dettagliatamente. In
tali ipotesi, l’attore deve poter esercitare pienamente il proprio diritto di
difesa e tutte le facoltà e i poteri che ad esso si riconnettono. E a tal
proposito non ha rilievo stabilire, compito del resto estraneo a quelli propri
di questa Corte nel presente giudizio, se nel sistema del d.lgs. n. 5 del 2003
l’istanza di fissazione dell’udienza presentata dal convenuto nel termine
previsto dall’art. 8, comma 2, lettera c),
comporti la decadenza dell’attore dal diritto di notificare la memoria di
replica, oppure le decadenze specificamente indicate nell’art. 10, fermo
restando il diritto di notificare la memoria di replica, perché ciò che conta è
la privazione ingiustificata dell’esercizio di fondamentali poteri insiti nel
diritto di difesa (di allegazione e contestazione delle allegazioni altrui, di
deduzione di prove, di modificazione delle proprie domande in conseguenza delle
difese di controparte).
6.— Una
volta accertato che dalle norme censurate deriva la violazione degli evocati
parametri costituzionali nei quali trovano la loro radice diritti fondamentali
quali il diritto di difesa considerato di per sé e con riguardo alla posizione
delle controparti nel processo, e cioè quale diritto di parità (artt. 3, 24 e
111 Cost.),
A tal proposito
è da ritenere che il tipo di rimedio possa essere ricavato dallo stesso sistema
processuale del quale fanno parte le disposizioni censurate.
Si può,
infatti, rilevare che in numerose disposizioni che prevedono e regolano il
diritto di replica delle parti si fa riferimento, con locuzioni diverse ma
sostanzialmente equivalenti, alla circostanza che sia la linea difensiva della
controparte a determinare il diritto di replica.
L’art. 6,
comma 2, nel disciplinare il contenuto della memoria di replica dell’attore,
stabilisce che egli può «proporre nuove domande ed eccezioni che siano
conseguenza […] delle difese proposte dal convenuto» (lettera b) e che può chiedere di «chiamare un
terzo […] se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto» (lettera c); a sua volta l’art. 7, nel
disciplinare le repliche ulteriori, prevede l’esercizio di poteri che siano
conseguenza della linea difensiva posta in essere dalla controparte.
Si può
quindi constatare che il sistema processuale, posto che l’esigenza di
soddisfare il contraddittorio attiene alla tutela di diritti fondamentali,
modella il diritto di replica in funzione di tale esigenza, avendo presente non
un contraddittorio astratto e puramente ipotetico, ma quello che, attraverso le
deduzioni delle parti, viene in concreto a delinearsi come correlativo
all’effettivo, specifico oggetto della controversia.
Sulla base
di tali considerazioni, sarebbe rimedio eccessivo dichiarare l’illegittimità
costituzionale dell’art. 8, comma 2, lettera c), escludendo la possibilità di un’immediata istanza di fissazione
dell’udienza anche nell’ipotesi di comparsa di risposta che neghi il fondamento
della domanda senza in alcun modo ampliare l’oggetto della controversia,
sicché, per questa parte, non sono fondate le questioni come proposte dai
Tribunali di Verbania e Avellino.
Viceversa,
la disposizione sulla quale incidere, come prospettato dal Tribunale di Monza,
è quella dell’art. 8, comma 2, lettera a).
Essa, infatti, disciplina il diritto di replica ed assicura lo svolgimento del
contraddittorio in casi specifici di allargamento del thema decidendum. E’ la specificità delle ipotesi a rendere
illegittima la norma, sicché a queste va aggiunta, per identità di ratio e in conformità al sistema del
d.lgs. n. 5 del 2003, la generale prescrizione che il diritto di replica sia
conseguenza delle difese del convenuto.
Deve
essere, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma
2, lettera a), del d.lgs. 17 gennaio
2003, n. 5, nella parte in cui non prevede anche l’ipotesi che il convenuto
abbia svolto difese dalle quali sorga l’esigenza dell’esercizio del diritto di
replica dell’attore.
per questi motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di
intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in
attuazione dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), nella parte in cui
non prevede anche l’ipotesi che il convenuto abbia svolto difese dalle quali
sorga l’esigenza dell’esercizio del diritto di replica dell’attore;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8,
comma 2, lettera c), del medesimo
decreto legislativo n. 5 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24,
111 e 76 della Costituzione, dal giudice relatore del Tribunale di Alba, con
l’ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma
2, lettera c), dello stesso decreto
legislativo n. 5 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 e 111
della Costituzione, dal Presidente del Tribunale di Verbania e dal Tribunale di
Avellino, in composizione collegiale, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
luglio 2007.
F.to:
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in