SENTENZA N. 54
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 5 (Definizione dei procedimenti in
materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in
materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3
ottobre 2001, n. 366), promosso dal Tribunale di
Tivoli, nel procedimento civile vertente tra A. M. G. e il Centro di Sanità
s.r.l., con ordinanza del 23 giugno 2004, iscritta al n. 536 del registro
ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il Giudice
relatore Francesco Amirante.
Ritenuto in fatto
1.— Nel
corso di un giudizio di impugnazione, previa sospensione in via cautelare, di
due delibere assembleari di una società a responsabilità limitata proposto da
alcuni soci di minoranza, il Tribunale di Tivoli, con ordinanza del 23 giugno
Espone il
Tribunale che il giudice designato per la trattazione dell’istanza cautelare di
sospensione, dopo aver sentito in contraddittorio l’amministratore unico ed i
componenti del collegio sindacale, ha respinto l’istanza medesima, ritenendo
operativa la clausola compromissoria prevista dal nuovo statuto della società,
secondo la quale è attribuito agli arbitri anche il potere di decidere
sull’impugnazione delle delibere assembleari e, di conseguenza, di esercitare
il relativo potere cautelare di sospensione. Il giudice ha quindi invitato le
parti a precisare le conclusioni, rimettendo la causa al collegio affinché
fosse decisa con il rito abbreviato.
Il
Tribunale remittente, in sede collegiale, dichiara di condividere la
valutazione del giudice designato circa l’effettiva possibilità di decidere la
controversia col rito abbreviato, poiché l’istanza di sospensione delle
delibere assembleari è stata presentata dopo la notifica dell’atto di citazione
ma prima dell’emissione del decreto di fissazione dell’udienza previsto
dall’art. 12 del d.lgs. n. 5 del 2003; ciò sia per l’esistenza della menzionata
clausola compromissoria, sia per la natura documentale della causa che non
necessita di altra attività istruttoria.
Per dare
conto della rilevanza della questione, il giudice a quo precisa,
inoltre, che la clausola compromissoria, contenuta nello statuto della società
convenuta, deve ritenersi pienamente valida, in quanto l’art. 35 del d.lgs. n.
5 del 2003 toglie ogni dubbio circa l’effettiva possibilità di affidare al
giudizio arbitrale anche le controversie relative all’invalidità delle delibere
assembleari; gli stessi attori, d’altra parte, successivamente alla notifica
dell’atto di citazione e della menzionata istanza di sospensione, hanno
provveduto a notificare atto di accesso agli arbitri, con richiesta di nomina
degli stessi e formulazione dei relativi quesiti. Da tanto consegue, secondo il
remittente, che la causa è matura per la decisione e che può essere decisa,
appunto, col rito previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 5 del 2003.
Ciò posto,
il Tribunale di Tivoli osserva che la questione di legittimità costituzionale appare
non manifestamente infondata, in quanto il nuovo istituto del giudizio
abbreviato di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 5 del 2003 non può considerarsi
compreso nella delega contenuta nell’art. 12, comma 2, lettera d), della
legge 3 ottobre 2001, n. 366. Tale disposizione, infatti, prevede la creazione
di un «giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma
con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione
di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato»; e
questa delega non può che riferirsi al procedimento sommario di cognizione
regolato dall’art. 19 del d.lgs. n. 5 del 2003, il quale si conclude, appunto,
con un’ordinanza di condanna di per sé inidonea a passare in giudicato. L’istituto
di cui al censurato art. 24, invece, si configura pacificamente, secondo il
giudice a quo, come un giudizio a cognizione piena, destinato a
concludersi con una sentenza, pronunciata a norma dell’art. 281-sexies del
codice di procedura civile, idonea a passare in giudicato e a determinare «una
stabilità di effetti incompatibile con un procedimento sommario».
Una volta
escluso, perciò, che l’art. 12, comma 2, lettera d), della legge n. 366
del 2001 possa costituire la norma di delegazione idonea a regolare il rito
abbreviato, detta delega, secondo il Tribunale di Tivoli, non potrebbe che
rinvenirsi nella lettera a) del medesimo art. 12, comma 2, che però si
limita a prevedere «la concentrazione del procedimento e la riduzione dei
termini processuali». Siffatta norma, tuttavia, in considerazione del suo
contenuto generale, finalizzato alla sola indicazione degli obiettivi da
raggiungere, non pare al remittente improntata a principi e criteri direttivi
«sufficientemente determinati per giustificare l’introduzione nel settore
civile di un istituto rivoluzionario quale il giudizio abbreviato, diffuso solo
in epoca recente nel giudizio amministrativo». Non si giustificherebbe,
infatti, «la trasformazione di un procedimento cautelare in un giudizio a
cognizione piena anche se con forme e tempi ristretti rispetto a quelli
ordinari», poiché la delega non contiene neppure la previsione di quello che è
ritenuto il presupposto fondamentale del giudizio abbreviato, ossia «la
connessione con una domanda cautelare presentata prima dell’emanazione del
decreto di fissazione di udienza».
Ne
conseguirebbe, in tal modo, il totale arbitrio del legislatore delegato nella
regolazione dell’istituto che, così come disciplinato, sarebbe in contrasto con
gli invocati parametri costituzionali.
2.–– E’
intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga
dichiarata non fondata.
Rileva,
innanzitutto, l’Avvocatura che è improprio il richiamo all’art. 77 Cost., in
quanto la censura del Tribunale deduce il vizio di eccesso di delega, sicché
non può prospettarsi alcun profilo di assenza di delega.
Quanto al
merito della censura, l’interveniente osserva che l’art. 24 del d.lgs. n. 5 del
2003 non introduce affatto una novità nel nostro sistema processuale: se per
«procedimenti semplificati» si intendono, infatti, i procedimenti «definibili
allo stato degli atti», è chiaro che il sistema già conosce situazioni nelle
quali è possibile decidere con efficacia di giudicato i procedimenti che non
necessitano di alcuna istruttoria, come prevede il rito del lavoro e come
prevedeva, dopo la riforma del 1950, l’art. 187, primo comma, del codice di
procedura civile.
L’effettiva
novità del rito risiederebbe, invece, nella possibilità per il giudice di
definire il giudizio allo stato degli atti anche in caso di effettiva deduzione
di mezzi di prova; ciò, peraltro, troverebbe una sua ragionevole spiegazione
nella necessità che il giudice motivi tale opzione decisoria, la quale si
inserisce in un rito di «estrema specializzazione», applicato a controversie
per lo più di natura documentale. Al giudice, del resto, non è consentito
sindacare l’opportunità delle scelte legislative, tanto più che l’art. 12, comma
2, lettera a), della legge n. 366 del 2001 autorizzava il legislatore ad
introdurre strumenti per l’ulteriore concentrazione del processo societario,
con relativa riduzione dei termini processuali.
L’Avvocatura dello Stato, poi, si
sofferma ad analizzare la norma di delega di cui al menzionato art. 12,
osservando che essa contiene tutti gli elementi richiesti dall’art. 76 della
Costituzione. Mediante ampi richiami alla giurisprudenza di questa Corte circa
i rapporti tra le leggi di delegazione e i poteri del legislatore delegato,
l’Avvocatura nota che rientra «nella fisiologia delle relazioni tra principi e
criteri direttivi e norma delegata la circostanza che i primi non prevedano la
concreta disciplina della materia». Allo stesso modo, questa Corte ha riconosciuto
che la delimitazione dell’area della delega può validamente avvenire col
ricorso a concetti come “clausole generali”, “ridefinizione”, “riordino” e
“razionalizzazione”, sicché l’art. 12 sopra citato appare contenere, alla luce
di siffatta ricostruzione, principi e criteri direttivi più che sufficienti per
giustificare un istituto come quello del giudizio abbreviato.
Considerato in diritto
1.— Nel
corso di un giudizio di impugnazione –
previa sospensione in via cautelare – di due delibere assembleari di una
società a responsabilità limitata, il Tribunale di Tivoli in composizione
collegiale ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8,
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in
materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in
materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3
ottobre 2001, n. 366).
Il
Tribunale riferisce che il giudice designato per la trattazione dell’istanza
cautelare di sospensione, dopo aver sentito in contraddittorio l’amministratore
unico e i componenti del collegio sindacale, sul rilievo che l’esistenza della
clausola compromissoria, contenuta nello statuto della società, affidava agli
arbitri anche il provvedimento cautelare, ha respinto la relativa istanza e
rimesso la causa al collegio in applicazione dei commi 4 e 5 del menzionato
art. 24, ritenendola matura per la decisione sia per l’esistenza di siffatta
clausola, sia per il suo carattere documentale.
Il collegio
condivideva l’opinione del giudice designato a provvedere sulla cautela
riguardo all’applicabilità delle disposizioni relative al giudizio abbreviato.
Sulla base
di tali premesse in punto di rilevanza, il Tribunale ha sollevato la questione
suindicata, osservando che le disposizioni del decreto delegato aventi ad
oggetto il giudizio abbreviato non sono sorrette da adeguata delega.
Riguardo
alla non manifesta infondatezza, il Tribunale rileva, infatti, che la delega di
cui all’art. 12, comma 2, lettera d),
della legge n. 366 del 2001 contrariamente a quanto esposto nella relazione del
Governo che accompagna il decreto delegato, non può riferirsi al giudizio
abbreviato, perché in siffatta disposizione si prevede l’introduzione di un
giudizio a cognizione sommaria definito con provvedimento inidoneo ad
acquistare autorità di cosa giudicata, caratteristiche estranee al giudizio
abbreviato e proprie, invece, del procedimento sommario di cognizione
disciplinato dall’art. 19 del d.lgs. n. 5 del 2003.
Ad avviso
del remittente, neppure la disposizione contenuta nella lettera a) dello stesso comma può sorreggere le
disposizioni del decreto delegato applicabili nel giudizio a quo, in quanto essa prevede la concentrazione delle udienze e
l’abbreviazione dei termini e non la configurazione di un nuovo tipo di
giudizio, qual è quello disciplinato dalle disposizioni censurate, definito
“abbreviato” dal legislatore.
2.— In via
preliminare, si osserva che il remittente pone la questione di legittimità
costituzionale soltanto con riguardo alle indicate disposizioni del decreto
legislativo n. 5 del 2003. Infatti, le espressioni contenute nella prima parte
dell’ordinanza – con le quali si afferma che non si ravvisa «una delega
rispondente ai requisiti costituzionali nell’art. 12, comma 2, lettera d) della legge delega 3 ottobre 2001, n.
366, richiamato sul punto nella relazione governativa, né nell’art. 12, comma
2, lettera a) della stessa legge,
costituente l’unica altra disposizione della legge delega invocabile ai fini
della copertura del decreto legislativo delegato in materia di giudizio
abbreviato» – vanno intese non come una censura autonoma di illegittimità delle
disposizioni della legge di delega, perché inidonee per assoluta genericità a
giustificare qualsiasi norma delegata, quanto piuttosto come rilievo della loro
non attinenza al giudizio abbreviato.
Ancora
preliminarmente, si rileva che la relazione del Governo al decreto legislativo,
con la quale s’individua nella lettera d)
del comma 2 dell’art. 12 della legge n. 366 del 2001 la norma di conferimento
della delega esercitata per introdurre le disposizioni sul giudizio abbreviato,
non può valere ad escludere che un’idonea delega possa essere rinvenuta in
altre disposizioni del medesimo
articolo, dal momento che questo viene richiamato per intero nel preambolo del
decreto legislativo.
3.— La
questione, così precisata, non è fondata.
Secondo i
principi più volte affermati da questa Corte, il sindacato di costituzionalità
sulla delega legislativa postula che il giudizio di conformità della norma
delegata alla norma delegante si esplichi attraverso il confronto tra due
processi ermeneutici paralleli: l’uno relativo alle norme che determinano
l’oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo
conto del complesso di norme in cui si collocano e delle ragioni e finalità
poste a fondamento della legge di delegazione; l’altro relativo alle norme
introdotte dal legislatore delegato (v., ex
plurimis e tra le più recenti, sentenze n. 125 e n. 199 del 2003).
Ciò
premesso, si rileva anzitutto che le disposizioni impugnate hanno un duplice
oggetto. Da un lato, esse contengono la disciplina del procedimento cautelare
in corso di causa, autonomamente considerato (art. 24, commi 2 e 8); dall’altro
regolano i rapporti tra il procedimento cautelare ed il giudizio di merito e
l’accelerazione di questo ad iniziativa del giudice della cautela, introducendo
così il giudizio abbreviato.
Tali
disposizioni sono censurate dal remittente per la parte in cui riguardano siffatto giudizio, perché introducono
nell’ordinamento un nuovo tipo di procedimento non previsto nelle disposizioni
della legge di delega, ma non anche in quanto prevedono e regolano il procedimento
cautelare in corso di causa.
Compiute tali precisazioni, si
osserva che il giudizio abbreviato, così come configurato e definito dalle
disposizioni censurate, presenta tre caratteristiche fondamentali. Esso
presuppone l’esistenza di un’istanza cautelare in pendenza del procedimento di
merito e l’accelerazione di questo per iniziativa del giudice della cautela,
non avendo nessuna delle parti ancora presentato l’istanza di fissazione
dell’udienza; è giudizio a cognizione piena e non sommaria; si conclude con una
sentenza, provvedimento idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata.
Siffatti rilievi inducono a condividere l’opinione del remittente, conforme a
quella della dottrina, e a dissentire dalla relazione governativa, nel senso di escludere che la delega possa
rinvenirsi nella lettera d) del comma
2 dell’art. 12 della legge n. 366 del 2001, disposizione che prevede un procedimento a cognizione sommaria
destinato a concludersi con provvedimento inidoneo a passare in giudicato, istituto poi regolato dall’art. 19 del
decreto delegato.
Questo
rilievo tuttavia non esaurisce lo scrutinio, che va condotto, come prospetta lo
stesso remittente, anche in relazione alla lettera a) dello stesso comma 2 dell’art. 12 citato. Tale disposizione dev’essere interpretata
nell’ambito del contesto normativo in cui s’inserisce e delle finalità della
delega. Come si è detto, questa Corte ha, infatti, affermato che il sindacato
di costituzionalità sulla delega legislativa postula, secondo la costante
giurisprudenza sugli artt. 76 e
77 Cost., un processo interpretativo relativo all’oggetto, ai principi ed ai
criteri direttivi della delega, «tenendo conto del complessivo contesto di
norme in cui si collocano e delle ragioni e finalità poste a fondamento della
legge di delegazione» (sentenze n. 163 e n. 425 del 2000, n. 125 del 2003 e,
più di recente, n. 280 del 2004).
Ora, non
v’è dubbio che la delega abbia la principale finalità di accelerare i tempi
della giustizia civile mediante norme che «…siano dirette ad assicurare una più
rapida ed efficace definizione di procedimenti» in alcune materie, fra le
quali il diritto societario (art. 12, comma 1, alinea e lettera a, della legge n. 366 del 2001).
Il
remittente sostiene che, per il perseguimento dello scopo indicato, la legge delega
non prevedeva la configurazione di un nuovo tipo di procedimento, dando così
per accertato ciò che occorre dimostrare, e cioè che le disposizioni censurate
introducono un nuovo tipo di procedimento.
A tale
proposito è opportuno premettere che, anche in tema di questioni di legittimità
costituzionale concernenti deleghe legislative, deve essere privilegiata, tra
quelle ipotizzabili, una lettura delle norme conforme a Costituzione (sentenza
n. 292 del 2000). Sulla base di tali considerazioni,
si osserva anzitutto che l’iniziativa del giudice della cautela, consistente
nell’invito rivolto alle parti a precisare le conclusioni e nella rimessione della
causa al collegio, finalizzata in via principale alla più rapida emissione di
un provvedimento sul merito, presuppone la
pendenza del giudizio di merito; in secondo luogo, si rileva che,
qualora l’opinione del giudice designato per il procedimento cautelare sia
condivisa dal collegio, questo si pronuncia,
appunto, a cognizione piena, emettendo una sentenza idonea ad
acquistare l’autorità della cosa giudicata.
Siffatte
previsioni normative, unitamente al rilievo che in ogni caso possono essere adottati provvedimenti cautelari
idonei ad assicurare gli effetti della decisione sul merito, consentono di
affermare che esse non configurano un tipo autonomo di procedimento, quanto
piuttosto una modalità di svolgimento del giudizio di merito, diretta alla
realizzazione delle finalità della delega, senza trascurare gli scopi della
cautela, in ottemperanza alla menzionata
prescrizione del comma 1 dell’art. 12 della legge n. 366 del 2001,
secondo cui le norme emesse dal Governo in esecuzione della delega avrebbero
dovuto assicurare una più rapida ed efficace definizione «di procedimenti».
A conforto
di tale opinione si può rilevare, anzitutto, che l’espressione «giudizio
abbreviato» ricorre soltanto nella rubrica dell’articolo oggetto della censura
e mai nel suo testo normativo; in secondo luogo, che la previsione di
un’iniziativa dell’organo presso il quale il processo si trova – fondata sul
rilievo che non sono necessarie ulteriori attività per poter giungere alla
decisione della causa e diretta, quindi, a non procrastinarla – è tutt’altro
che nuova nell’ordinamento e si
annovera, viceversa, fra i tradizionali poteri del giudice (quello, in
particolare, di ritenere la causa matura per la decisione), senza che detta
iniziativa possa essere ritenuta come sostanza di un “tipo” di procedimento. Il fatto, poi, che il giudice possa avviare
la causa alla decisione di merito nell’ambito di un procedimento cautelare non
è, di per sé, indice di violazione della delega, in quanto l’obiettivo è sempre
quello della maggiore rapidità del procedimento, peraltro già pendente.
Le norme
delegate oggetto delle censure possono essere, quindi, ritenute conformi al
criterio direttivo della concentrazione del procedimento.
In
considerazione di quanto detto sull’effettivo contenuto normativo delle
disposizioni censurate e alla luce degli enunciati principi in tema di
scrutinio di costituzionalità sul procedimento di delega legislativa, si può
affermare che, nel caso in esame, i precetti di cui agli artt. 76 e 77 Cost
non sono stati violati, ancorché
in via generale sia auspicabile una maggiore specificazione nella
determinazione dei principi e criteri direttivi da parte del legislatore
delegante affinché non sia alterato l’assetto costituzionale delle fonti.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24,
commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5
(Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di
intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in
attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata, in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di Tivoli con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7
febbraio 2007.
F.to:
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in