SENTENZA N.
163
ANNO 2000
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Cesare MIRABELLI Presidente
-
Fernando SANTOSUOSSO "
-
Massimo VARI "
-
Riccardo CHIEPPA "
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (Modifica della disciplina in materia di
servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari), promossi con ordinanze emesse
il 16 febbraio e il 4 marzo 1998 (n. 2 ordinanze), il 22 ed il 16 marzo 1999
dal Pretore di Padova, rispettivamente iscritte ai nn. 122, 128, 133, 595 e 596
del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11 e 43, prima serie
speciale, dell’anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 marzo
2000 il Giudice relatore Annibale Marini.
1. - Nel corso di procedimenti esecutivi promossi per il recupero di somme dovute all’erario a titolo di sanzioni penali pecuniarie e spese di giustizia, il Pretore di Padova, con cinque ordinanze di identico contenuto, emesse in data 16 febbraio 1998, 4 marzo 1998, 16 marzo 1999 e 22 marzo 1999, ha sollevato - in riferimento all'articolo 76 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari), «nella parte in cui prevede che l'intera riscossione coattiva delle sanzioni penali pecuniarie e delle spese di giustizia e non il solo materiale pagamento delle stesse avvenga a mezzo del concessionario della riscossione dei tributi».
1.1 - Premette
il rimettente di essere chiamato a decidere questioni insorte nel corso di
procedimenti esecutivi promossi da diversi uffici del campione penale per il
recupero di somme dovute all’erario a titolo di pene pecuniarie e spese di
giustizia e di ritenere necessario accertare, in via pregiudiziale, la
legittimazione dei suddetti uffici ad agire esecutivamente sui beni dei
debitori.
In
proposito, afferma il rimettente, la riscossione delle pene pecuniarie e delle
spese di giustizia, sia per la fase del pagamento che per quella della
riscossione coattiva, risulta inequivocamente attribuita dal decreto
legislativo n. 237 del 1997 e dalle circolari illustrative del Ministero della
giustizia e del Ministero delle finanze alla competenza esclusiva del concessionario
del servizio di riscossione dei tributi, con eliminazione di ogni attribuzione
all’Ufficio del registro e di ogni competenza esecutiva agli uffici del
campione penale.
2. -
E’ intervenuto nei giudizi il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la restituzione degli atti al giudice
rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione di
legittimità, ovvero, per la dichiarazione di inammissibilità o infondatezza
della questione stessa.
Rileva l’Avvocatura come la restituzione
degli atti al giudice a quo sia resa
necessaria dalle innovazioni legislative successive alle prime tre ordinanze di
rimessione ed in primo luogo dalle modifiche ed integrazioni apportate all’art.
3 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, dall’art. 1 del decreto
legislativo 19 novembre 1998, n. 422 (Disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15
dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472), il quale ha sostituito alle
parole «dall’ufficio finanziario competente» le parole «dall’ufficio dell’ente
creditore».
Sempre dal citato decreto legislativo n. 422
del 1998 è stato introdotto, osserva l’Avvocatura, l’art. 16-bis a
norma del quale vengono fatti salvi «gli effetti degli atti amministrativi e di
esecuzione compiuti dal 1° gennaio 1998».
A completare il quadro delle innovazioni
legislative la stessa difesa richiama, infine, il decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante
ruolo a norma dell’art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), il cui art.
17 ha previsto la riscossione mediante ruolo di tutte le entrate dello Stato.
La questione, poi, dovrebbe, ad avviso
dell’Avvocatura, essere dichiarata inammissibile mancando, nelle due ultime
ordinanze, una adeguata motivazione della sua rilevanza sotto il profilo della
descrizione della fattispecie sottoposta alla valutazione del giudice a quo.
Nel merito la censura di incostituzionalità
sarebbe, sempre ad avviso dell’Avvocatura, infondata.
Ed invero, nell'ambito dei principi e criteri
direttivi fissati dalla legge delega, quello di cui al punto b) dell'art. 3, comma 138, della legge
n. 662 del 1996, avrebbe in sostanza accordato al legislatore delegato un ampio
margine di intervento in ordine agli adempimenti posti a carico dei vari
soggetti operanti nell'intera procedura di riscossione in conseguenza della
soppressione dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.
Con la conseguenza che la attribuzione ai
concessionari della competenza anche in materia di esecuzione coattiva non solo
non sarebbe preclusa dalla legge delega, ma sarebbe imposta dal criterio
direttivo di cui al punto a)
dell'art. 3, comma 138, laddove viene prevista la razionalizzazione dell'intero
sistema di riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate.
Va infine osservato che se lo Stato,
attraverso l'atto di concessione amministrativa, si è spogliato, a favore del
concessionario, dell'esercizio della funzione di riscossione delle entrate di
propria competenza, è altrettanto indubitabile che ha conservato la titolarità
della funzione stessa.
Pertanto, conclude l'Avvocatura, la normativa
denunciata non sembra affatto, come affermato dal rimettente, avere la portata
«di una autentica rivoluzione con la creazione, ex nihilo, di un nuovo soggetto istituzionale, di natura privata,
quale abituale interlocutore per gli organi giurisdizionali».
1.- I
giudizi hanno ad oggetto questioni identiche e vanno perciò riuniti per essere
decisi con unica sentenza.
2.- Il
Pretore di Padova dubita - in riferimento all’art. 76 della Costituzione -
della legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 237 (Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi
di cassa degli uffici finanziari).
Ad avviso del
rimettente, la disposizione denunciata, «nella parte in cui prevede che
l'intera riscossione coattiva delle sanzioni penali pecuniarie e delle spese di
giustizia e non il solo materiale pagamento delle stesse avvenga a mezzo del
concessionario della riscossione dei tributi», violerebbe il criterio direttivo
fissato dall’art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica) e, conseguentemente, l’art. 76 della
Costituzione.
3.-
Preliminarmente va escluso che le innovazioni introdotte nella materia in esame
dai decreti legislativi 19 novembre 1998, n. 422 e 26 febbraio 1999, n. 46,
debbano comportare, come invece ritiene l’Avvocatura dello Stato, un riesame
della rilevanza della questione da parte del giudice a quo.
Quest’ultimo, infatti, ha già preso in considerazione, in
due ordinanze, il decreto legislativo n. 422 del 1998 ritenendolo privo di
rilevanza ai fini della risoluzione della questione di legittimità. E tanto basta,
attesa la sostanziale identità di tutte le ordinanze, per rendere, nella
specie, del tutto superflua una nuova valutazione al riguardo.
Il decreto
legislativo n. 46 del 1999, che ha previsto la riscossione mediante ruolo di
tutte le entrate dello Stato e, dunque, anche di quelle oggetto dei giudizi a quibus, non potrebbe, poi, in alcun
modo legittimare la restituzione degli atti al giudice a quo in quanto, ai sensi dell’art. 36, comma 9, del decreto, la
relativa disciplina non è applicabile alle procedure esecutive in corso, le
quali continuano ad essere regolate dalle disposizioni anteriormente vigenti.
Deve essere,
anche, disattesa l’eccezione di inammissibilità della questione sollevata
dall’Avvocatura generale dello Stato sotto il profilo dell’assenza o
dell’insufficienza della motivazione della sua rilevanza.
Il rimettente ha, infatti, sollevato la questione per
la asserita necessità dell’accertamento della legittimazione processuale in
capo agli uffici procedenti.
Motivazione
di per sé non implausibile e che non può essere, perciò, censurata in sede di
controllo esterno sul giudizio di rilevanza espresso dall’ordinanza di
rimessione (sentenze n. 179 e n. 148
del 1999).
Mentre,
contrariamente a quanto affermato dall’Avvocatura, del tutto esaustiva risulta
la descrizione delle fattispecie oggetto dei singoli procedimenti esecutivi e
l’indicazione, pur se indiretta, delle date di inizio dei procedimenti stessi.
4. - Nel
merito la questione non é fondata.
4.1 - La violazione dell’art. 76 Cost. viene denunciata dal
rimettente sotto il profilo dell’eccesso di delega per avere il decreto
impugnato accordato ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi,
in assenza di qualunque previsione della legge delega, la potestà per la
riscossione coattiva delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia.
In
proposito, va anzitutto ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte
secondo cui la delega legislativa non elimina ogni discrezionalità del
legislatore delegato, i cui margini risultano più o meno ampi a seconda del
grado di specificità dei principi e criteri direttivi fissati dal legislatore
delegante.
E deve
essere altresì evidenziata la affermazione, egualmente costante, di questa
Corte secondo cui per valutare di volta in volta se il legislatore delegato
abbia ecceduto tali - più o meno ampi - margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la
norma delegata sia ad essa rispondente.
Ora,
non appare contestabile come la legge n. 662 del 1996, in conformità a quanto
risulta dal testo sub a) dell’art. 3, comma 138, persegua lo
scopo della «razionalizzazione del sistema di riscossione delle imposte
indirette e delle altre entrate». E ciò del resto in perfetta rispondenza al
titolo stesso della legge, espresso, appunto, nei termini di «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica».
Su
tale base, occorre allora verificare se la norma impugnata, accordando ai
concessionari del servizio di riscossione dei tributi anche la potestà
esecutiva per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia,
risponda all’esigenza di razionalizzazione del sistema di riscossione delle
entrate complessivamente considerato. E la risposta non può non essere
affermativa, attesa l’evidente necessità di unificare in un solo soggetto, e
precisamente nel concessionario, sia la funzione di "cassiere" che la
potestà di riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie e delle spese di
giustizia.
Con
conseguente cessazione, per tale ultimo aspetto, delle funzioni del cancelliere
quale "agente delle finanze" di cui all’art. 205 della Tariffa penale
(approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701).
Può,
quindi, dirsi che la scelta del legislatore delegato, essendo diretta ad
attuare un espresso criterio direttivo contenuto nella legge di delega, non ha
ecceduto i margini lasciati al legislatore delegato e non vìola, dunque, l’art.
76 Cost.
L’eccesso
di delega non potrebbe, neppure, fondarsi sulla circostanza, evocata dal
rimettente, che la potestà esecutiva dei concessionari del servizio di
riscossione dei tributi richiederebbe modificazioni particolarmente rilevanti
della normativa vigente e, dunque, tali da non poter essere ricomprese tra
quelle, puramente marginali, che il Governo è autorizzato ad apportare in base al
criterio direttivo enunciato al punto b)
dell’art. 3, comma 138, della legge n. 662 del 1996.
La
lettura immotivatamente restrittiva che in tal modo si propone del citato
criterio direttivo non risulta, infatti, confortata né dalla lettera né dalla ratio dello stesso che fa espresso ed
inequivoco riferimento a tutte quelle modifiche, marginali o meno, rese
necessarie dalle nuove funzioni attribuite ai concessionari che comprendono
anche la potestà esecutiva in materia di sanzioni pecuniarie e spese di giustizia.
Sicché,
anche sotto tale aspetto, la questione va dichiarata infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 237 (Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa
degli uffici finanziari), sollevata, in riferimento all’art. 76 della
Costituzione, dal Pretore di Padova con le ordinanze in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 25 maggio 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata
in cancelleria il 31 maggio 2000.