Ordinanza n. 54 del 2008

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ORDINANZA N. 54

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco         BILE                              Presidente

- Giovanni Maria       FLICK                  Giudice

- Francesco    AMIRANTE                    "

- Ugo    DE SIERVO                             "

- Paolo MADDALENA                         "

- Alfio   FINOCCHIARO                       "

- Alfonso        QUARANTA                   "

- Luigi   MAZZELLA                             "

- Gaetano       SILVESTRI                     "

- Sabino         CASSESE                       "

- Maria Rita    SAULLE                         "

- Giuseppe      TESAURO                      "

- Paolo Maria  NAPOLITANO               "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2, e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi con ordinanze del 9 maggio 2007 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di R.B. e del 18 ottobre 2005 dal Tribunale di Pesaro nel procedimento penale a carico di F.F., iscritte ai nn. 647 e 723 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38 e 42, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2008 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, con ordinanza del 9 maggio 2007, il Tribunale ordinario di Genova (r.o. n. 647 del 2003) ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2, e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituiti dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;

che, riferisce il rimettente, R.B. è stato citato a séguito di opposizione a decreto penale di condanna, emesso per il reato di cui all’art. 186, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, ascrittogli per avere circolato alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza per l’uso di sostanze alcoliche;

che, in tale sede, l’imputato ha eccepito l’incompetenza per materia del tribunale in composizione monocratica, ritenendo sussistere, in ordine al procedimento per il reato di cui all’art. 186, comma 2, del codice della strada, la competenza del giudice di pace, così come evidenziato in un recente orientamento della stessa Corte di cassazione;

che, in quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente osserva che, nell’ambito del codice della strada, le disposizioni di cui agli artt. 186 e 187 avevano in precedenza sempre costituito un sistema unitario, attenendo allo stesso tipo di comportamento illecito, cioè la guida in stato di alterazione psico-fisica indotta dall’uso di sostanze «attive», quali l’alcool o gli stupefacenti, ed erano, quindi, in tal senso, entrambe preposte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;

che, riferisce il rimettente, successivamente, con la normativa istitutiva della competenza penale del giudice di pace, le contravvenzioni di cui agli artt. 186 e 187 del codice della strada sono state attribuite a tale organo giudicante e sottoposte a regime sanzionatorio differenziato;

che, ricorda sempre il rimettente, a distanza di breve tempo, tale «nuovo regime» è stato modificato ulteriormente dal d.l. n. 151 del 2003, convertito dalla legge n. 214 del 2003, che ha conferito ai predetti reati una maggiore efficacia sanzionatoria, attraverso il ripristino delle originarie sanzioni penali (arresto e ammenda, da applicarsi congiuntamente);

che, prosegue il rimettente, da tale scelta avrebbe dovuto discendere, quale logico corollario, l’attribuzione della competenza al giudice togato per entrambe le fattispecie, anche in considerazione della peculiarietà del procedimento penale in materia, caratterizzato da significative difficoltà di accertamento dei fatti;

che invece, secondo il rimettente, nell’intervento del 2003 il legislatore, facendo ricorso ad una formula anomala («per l’irrogazione della pena») e collocando la disposizione attributiva della competenza all’interno del solo art. 186, C.d.S., avrebbe legittimato l’interpretazione in base alla quale sarebbe prevista, dopo l’intervento normativo del 2003, una diversa ripartizione della competenza;

che tale ripartizione della competenza determinerebbe diversi dubbi di costituzionalità, sia perché sarebbe assolutamente inutile e antieconomica, sia perché irragionevolmente sottrarrebbe al tribunale la fattispecie (guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope) in astratto più grave, determinando al contempo una ingiustificata disparità di trattamento in relazione a due fattispecie omogenee;

che, con ordinanza del 18 ottobre 2005, il Tribunale ordinario di Pesaro (r.o. n. 723 del 2003) ha sollevato, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, denunciando la disparità di trattamento della diversa attribuzione di competenza per le due fattispecie, sostanzialmente omogenee, di guida in stato di ebbrezza e di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;

che il rimettente riferisce che, essendo stata richiesta dall’imputato l’ammissione all’oblazione, la questione sottoposta al suo esame sarebbe rilevante nel giudizio a quo;

che, intervenuto in tale giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.

Considerato che il giudice monocratico del Tribunale ordinario di Genova dubita, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli 186, comma 2, e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituiti dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui dette norme prevedono una competenza differenziata per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool;

che il giudice monocratico presso il Tribunale di Pesaro dubita, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 5 del predetto d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, per la ritenuta disparità di trattamento della diversa attribuzione di competenza delle due fattispecie, sostanzialmente omogenee, di guida in stato di ebbrezza e di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;

che le questioni sollevate riguardano la stessa norma, e prospettano censure analoghe con riferimento a parametri costituzionali parzialmente coincidenti, per cui è opportuno procedere alla trattazione congiunta dei relativi giudizi;

che, per quanto riguarda la questione sollevata dal Tribunale di Genova con riferimento al parametro di cui all’art. 24 Cost., deve rilevarsi che l’ordinanza di rimessione è del tutto carente di motivazione e che, quanto alla questione sollevata con riferimento all’art. 3 Cost., la stessa ordinanza si caratterizza per l’indeterminatezza del petitum (da ultimo, ordinanze nn. 35 e 279 del 2007), non essendo chiaro quale sia l’intervento richiesto tra i due astrattamente ipotizzabili, tra loro peraltro diametralmente opposti;

che, quanto alla questione sollevata dal Tribunale di Pesaro, l’ordinanza di rimessione è totalmente priva di descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, il che comporta – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (si vedano, da ultimo, le ordinanze nn. 45, 72, 91 e 132 del 2007) – la manifesta inammissibilità della questione sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2, e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituiti dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Nuovo codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Pesaro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2008.