ORDINANZA
N. 39
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai
signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI
MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 61, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall’art.
43 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 [recte: decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80], promosso dal Consiglio di Stato con ordinanza del 13
gennaio 2004 sul ricorso proposto da M. G. contro G. E. ed altro,
iscritta al n. 493 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
23, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Visti gli atti di costituzione di M. G. e di G. E.
nonché l’atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 14 dicembre 2004 il Giudice relatore Francesco Amirante;
uditi gli
avvocati Raffaele Versace per M. G., Fabio Lorenzoni per G. E. e l’avvocato dello
Stato Ettore Figliolia per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello avverso
la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, di
annullamento degli atti del concorso per il posto di direttore del museo del Comune di Bassano
del Grappa, il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 61, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato
dall’art. 43 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 [recte: decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80];
che il giudice a quo premette in punto di fatto che nella
procedura di concorso in contestazione l’attuale appellata aveva sostenuto la
prova scritta, valutata come insufficiente, con conseguente esclusione dalle
prove successive e che il concorso si era poi concluso con la nomina a
vincitore dell’odierno appellante;
che a seguito
dell’accoglimento del ricorso della prima avverso il provvedimento di
esclusione – fondato sulla violazione dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi), in base al quale almeno un terzo dei posti dei
componenti delle commissioni di concorso è riservato alle donne – il Comune
aveva dato esecuzione alla sentenza, licenziando il vincitore e includendo in
una nuova commissione giudicatrice un commissario di sesso femminile;
che in esito alla
rinnovata procedura era risultata vincitrice l’appellata;
che il Consiglio
di Stato – dopo aver richiamato il contenuto della norma impugnata ed aver
osservato che la disposizione regolamentare di cui al menzionato art. 9, comma
2, trova il proprio fondamento nell’art. 61 del d.lgs.
n. 29 del 1993 – dichiara di condividere la tesi del giudice di
primo grado circa l’applicabilità di tale complesso normativo anche alle
procedure di concorso indette dai Comuni;
che, quanto alla
rilevanza, il remittente rileva che l’art. 9, comma
2, del d.P.R. n. 487 del 1994 si basa integralmente
sull’impugnato art. 61, che è attualmente vigente
nella disposizione, d’identico contenuto, di cui all’art. 57 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sicché l’eventuale declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma primaria si tradurrebbe nella conseguente
inapplicabilità della citata norma regolamentare, con corrispondenti riflessi
sull’esito della decisione dell’appello;
che, d’altra
parte, l’applicabilità della normativa in questione, relativa alla presenza
obbligatoria delle donne nella commissione giudicatrice, contestata
dall’appellante con il secondo motivo d’appello, costituisce l’unica restante –
e quindi decisiva – questione sottoposta all’esame del remittente;
che il Consiglio
di Stato richiama, a sostegno della non manifesta infondatezza della sollevata
questione, la sentenza
n. 422 del 1995 di questa Corte, con la quale è stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge che imponevano la
presenza di candidati d’ambo i sessi nelle liste elettorali;
che la
disposizione impugnata appare al Consiglio di Stato tale da imporre la presenza
di donne per almeno un terzo nelle commissioni di concorso, con la asserita e
irragionevole conseguenza che una commissione risulterebbe legittimamente
composta se formata di sole donne, mentre sarebbe illegittimamente composta se
formata di soli uomini;
che, oltre a ciò,
la norma appare al remittente in contrasto col
principio di razionalità in quanto, se il suo obiettivo è quello «di garantire
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro», la pari opportunità deve essere quella finalizzata al
conseguimento del posto di lavoro e non alla partecipazione alle commissioni
esaminatrici;
che, anche
ragionando diversamente, la disposizione sembra comunque irragionevole, perché
finisce con l’affermare implicitamente che i commissari di concorso tendono a
favorire i colleghi del loro sesso;
che qualora,
invece, l’impugnato art. 61 del d.lgs. n. 29 del 1993
dovesse intendersi come norma volta a consentire la pari opportunità
nell’accesso alle commissioni esaminatrici, esso sarebbe ugualmente
irrazionale, in quanto imporrebbe la scelta dei commissari non in base
all’unico criterio della competenza specifica – espressamente indicato
nell’art. 36, comma 3, lettera e),
del medesimo decreto n. 29 del 1993 – bensì anche in base all’ulteriore fattore dell’appartenenza ad un sesso, nella
specie quello femminile, ritenuto svantaggiato;
che dal complesso
di ragioni ora elencate deriverebbe la necessità di una declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma impugnata;
che è intervenuto
in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza
della questione, sul principale assunto secondo cui non vale più richiamare la sentenza n. 422 del
1995 di questa Corte, in quanto emessa prima della modifica dell’art. 51
Cost. operata dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (Modifica
dell’articolo 51 della Costituzione), che ha aggiunto al primo comma un
ulteriore periodo in base al quale «
che nella
medesima direzione, inoltre, andrebbero considerati anche altri recenti
interventi normativi: la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2
(Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), che,
integrando gli statuti delle Regioni ad autonomia differenziata, ha
espressamente attribuito alle leggi elettorali delle Regioni il compito di promuovere
«condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali»; la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione), che ha introdotto nel corpo dell’articolo 117 un’espressa
previsione (settimo comma) sulle pari opportunità con riguardo alle leggi
regionali; nonché la legge 8 aprile 2004, n. 90 (Norme in materia di elezioni
dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da
svolgersi nell’anno 2004), concernente le elezioni dei membri del Parlamento
europeo, secondo cui, al momento della formazione delle liste elettorali,
nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi
dei candidati;
che, in tale
ottica, l’Avvocatura richiama la sentenza n. 49 del
2003 di questa Corte, nella quale si sarebbe operata una netta inversione
di tendenza rispetto alle argomentazioni sostenute nella sentenza n. 422 del
1995;
che, quindi, la
norma impugnata sarebbe coerente con il mutato quadro normativo in quanto,
introducendo un vincolo legale nella formazione delle commissioni di concorso per
il reclutamento nel pubblico impiego, non andrebbe ad incidere sul fondamentale
diritto dei cittadini, dell’uno e dell’altro sesso, di partecipare in piena
uguaglianza ad un concorso pubblico, bensì sulla formazione delle scelte
dell’Amministrazione pubblica in merito ai componenti della commissione;
che l’Avvocatura
dello Stato, inoltre, sottolinea come la norma sia volta a creare le condizioni
per un’effettiva partecipazione delle donne ai processi decisionali pubblici,
in linea con una scelta politica che trova piena rispondenza nella situazione
attuale della pubblica amministrazione, ove è ancora necessario correggere uno
squilibrio di fatto esistente a svantaggio delle donne;
che nel giudizio
dinanzi a questa Corte si è costituito l’appellante, chiedendo la declaratoria
d’illegittimità costituzionale della norma impugnata;
che si è altresì costituita in giudizio
l’appellata che ha concluso per la declaratoria di irrilevanza ovvero di
infondatezza della questione, ribadendo tali conclusioni anche in un’ampia
memoria depositata in prossimità dell’udienza;
che quest’ultima, dopo
aver sostenuto la mera ipoteticità della questione,
ha posto particolarmente l’accento sulla fondamentale importanza della modifica
dell’art. 51 Cost., ignorata dall’ordinanza di rimessione, nonché sulla piena conformità della
disposizione impugnata alla normativa comunitaria.
Considerato che il Consiglio di Stato dubita, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., della legittimità
costituzionale dell’art. 61, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall’art.
43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
che con la legge
costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, è stato aggiunto un periodo al primo comma
dell’indicato art. 51 con il quale si è prescritto che, al fine di consentire
ai cittadini di entrambi i sessi di «accedere agli uffici pubblici e alle
cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti
dalla legge», «
che nel nuovo
testo la norma non si limita più a disporre che «la diversità di sesso, in sé e
per sé considerata, non può essere mai ragione di discriminazione legislativa»
(v. sentenza n.
33 del 1960) e, quindi, a costituire una sorta di specificazione del
principio di uguaglianza enunciato, a livello di principio fondamentale,
dall’art. 3, primo comma, Cost. (v. sentenze n. 188 del
1994 e n. 422
del 1995), ma assegna ora alla Repubblica anche un compito di promozione
delle pari opportunità tra donne e uomini;
che, di
conseguenza, per l’esame dell’attuale questione il primo comma dell’art. 51
Cost. nel testo attualmente vigente assume un ruolo assorbente;
che con riguardo
all’art. 51 Cost. l’ordinanza non è adeguatamente motivata, in quanto il
giudice remittente si limita a richiamare la sentenza
di questa Corte
n. 422 del 1995, senza alcun riferimento alla sopravvenuta modifica di tale
norma costituzionale;
che, pertanto, la carenza argomentativa
dell’ordinanza di rimessione si traduce in una
determinante mancanza di motivazione sul parametro costituzionale evocato e
sulla non manifesta infondatezza della questione, in quanto il richiamo
esclusivo sul punto alla sentenza n. 422 del
1995 di questa Corte induce a ritenere che il Consiglio di Stato remittente abbia inteso riferirsi al vecchio testo della
disposizione costituzionale, senza specificare le ragioni di tale scelta e
senza una complessiva valutazione delle sopravvenienze legislative e del
contesto globale della giurisprudenza di questa Corte (v. sentenza n. 49 del
2003 ed ordinanza
n. 172 del 2001);
che la questione
deve, quindi, essere dichiarata manifestamente inammissibile (v., ex plurimis, ordinanze n. 191
del 1992, n.
357 del 2001, n.
200 del 2003).
per questi motivi
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 61, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall’art.
43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 51 della Costituzione,
dal Consiglio di Stato, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 12 gennaio 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2005.