SENTENZA N. 422
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente -
Prof. Antonio BALDASSARRE Giudice -
Prof. Vincenzo CAIANIELLO Giudice -
Avv. Mauro FERRI Giudice -
Prof. Luigi MENGONI Giudice -
Prof. Enzo CHELI Giudice -
Dott. Renato GRANATA Giudice -
Prof. Francesco GUIZZI Giudice -
Prof. Cesare MIRABELLI Giudice -
Prof. Fernando SANTOSUOSSO Giudice -
Avv. Massimo VARI Giudice -
Dott. Cesare RUPERTO Giudice -
Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 5, secondo comma, ultimo periodo, della legge 25 marzo
1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del
consiglio comunale e del consiglio provinciale), promosso con ordinanza emessa
il 27 maggio 1994 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Maio Giovanni contro il Ministero dell'Interno ed altri,
iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione di Maio Giovanni;
Udito nell'udienza pubblica del 27
giugno 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri.
1. - L'elettore Giovanni Maio, iscritto nelle liste del comune di Baranello, avente popolazione non superiore a 15.000
abitanti, ha impugnato avanti il T.A.R Molise le
operazioni per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale in quanto, tra i
trentasei candidati al consiglio comunale complessivamente presentatisi nelle
tre liste in competizione, era presente una sola donna, in violazione dell'art.
5, secondo comma, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993 n. 81, secondo cui
"Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma
rappresentato in misura superiore ai due terzi".
2. - Il Consiglio di Stato, in sede di
appello avverso la sentenza del T.A.R. Molise, che aveva respinto il ricorso
interpretando la citata disposizione come una proposizione legislativa priva di
valore precettivo, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della medesima in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 49 e 51, primo comma, della Costituzione.
3. - Il giudice a quo premette, ai fini
della rilevanza della questione, che in altre precedenti decisioni la
disposizione impugnata (nel testo anteriore alla modifica apportata con legge
15 ottobre 1993, n. 415) è già stata interpretata nel senso della precettività della norma sulla rappresentanza dei sessi,
salvo deroghe da motivare in sede di presentazione delle liste, che, nel caso
di specie, non sono state in alcun modo addotte.
Il Consiglio di Stato ritiene, altresì,
che la modifica della disposizione, operata dalla legge n. 415 del 1993
mediante la soppressione della locuzione "di norma", e l'attribuzione
di inequivocabile valore precettivo alla
proposizione, non possa non riflettersi sull'interpretazione della formula
originaria, sia pure considerando che la successiva legge avrebbe trovato
altrimenti il modo di eludere la necessità di rappresentanza dei sessi
proclamata nella legge di pochi mesi prima: mentre infatti la legge n. 81, con
la dizione "nessuno dei due sessi può essere .. rappresentato in misura
superiore ai due terzi", faceva implicito riferimento al numero dei
candidati in lista, e quindi imponeva la presenza di candidati d'ambo i sessi,
la successiva dizione, "nessuno dei due sessi può essere rappresentato in
misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati", facendo
riferimento al numero di consiglieri comunali da eleggere, e facendo coincidere
la presenza massima dei candidati di un sesso con il numero minimo dei candidati
da porre in lista, consente la presentazione di liste con candidati di un solo
sesso.
4. - Ritenuto dunque il valore precettivo della disposizione, anche prima della
modificazione apportata dalla citata legge n. 415, il collegio remittente
dubita della legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, ultimo
periodo, della legge n. 81 del 1993, il quale avrebbe per la prima volta
introdotto nella legislazione elettorale la nozione di "rappresentanza dei
sessi".
La questione di legittimità viene
sollevata in primo luogo con riferimento al principio di eguaglianza, sancito
dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione, e ribadito, in materia
elettorale, dall'art. 51, primo comma. Il principio di eguaglianza, secondo cui
"tutti ..sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso ..
", si porrebbe, infatti, come regola di irrilevanza giuridica del sesso e
delle altre diversità contemplate dall'art. 3.
5. - D'altra parte, prosegue il
remittente, escluso che nel caso in esame il sesso costituisca una situazione
obiettivamente giustificante la sua assunzione ad elemento di una fattispecie
normativa, non sembra neppure che si possa dare rilievo al sesso in base alla
regola cosiddetta di "eguaglianza sostanziale", di cui al secondo
comma dell'art. 3, come, verosimilmente, è stato intendimento del legislatore.
La regola secondo cui è compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, che, limitando di fatto
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica
del Paese, non potrebbe che riferirsi, ad avviso del remittente, agli ostacoli
di ordine materiale la cui esistenza vanifica o limita, per taluni, i diritti
astrattamente garantiti a tutti, ma non ai pregiudizi ed agli atteggiamenti di
disfavore da cui taluni o molti possono essere affetti nei confronti di persone
appartenenti a un sesso o a una data razza, religione, o madrelingua. Il
principio di eguaglianza davanti alla legge, inoltre, sarebbe vanificato se, in
nome di una pretesa eguaglianza sostanziale, il legislatore potesse assumere
disposizioni di favore in ragione delle diverse condizioni personali elencate
nel primo comma, o in ogni caso assumere quelle diverse condizioni personali
come elemento di discriminazione fine a se stessa. Sotto questo profilo,
osserva il remittente, non sembra esservi nessuna differenza tra l'escludere
uno dei due sessi da determinati uffici o cariche, e il prevederne
obbligatoriamente la presenza, ove questa non sia richiesta da esigenze
oggettive.
6. - Analoghe considerazioni vengono
espresse per quanto riguarda l'eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive
proclamata dall'art. 51, primo comma; al riguardo il Consiglio di Stato osserva
che il costituente ha ritenuto opportuno (con riferimento alla situazione di
allora, nella quale le donne erano escluse dalle cariche elettive e dalla
maggior parte degli uffici pubblici) precisare che il diritto di accesso alle
cariche e agli uffici si riferiva ai cittadini "dell'uno o dell'altro
sesso"; ma, acquisito ciò, non può ritenersi che l'eguaglianza tra i sessi
nelle cariche elettive significhi qualcosa di diverso dalla indifferenza del
sesso ai fini considerati nella disposizione costituzionale, e in particolare
che detta eguaglianza sia qualcosa che debba essere "attuato"
mediante la positiva previsione del sesso come condizione di accesso alle
cariche elettive.
7. - L'art. 51, primo comma, verrebbe in
considerazione anche sotto altro profilo.
Il giudice a quo osserva che il diritto
di accesso alle cariche elettive comporta il divieto di stabilire titoli o
condizioni positive per l'accesso alle cariche stesse, diversi dai requisiti
previsti in via generale per il godimento dei diritti politici e dall'assenza
di cause di ineleggibilità; ma una volta stabilite le cause di ineleggibilità,
il legislatore non potrebbe poi contemplare, fra le condizioni per la
assunzione di cariche elettive e per la partecipazione alle relative
competizioni, l'appartenenza all'uno o all'altro dei due sessi, ad una razza,
religione, gruppo linguistico, ovvero il possesso di determinate altre
caratteristiche o condizioni personali.
La disposizione elettorale in esame
introdurrebbe, quindi, un concetto di "rappresentanza dei sessi" che,
se legittimo, dovrebbe essere applicato non tanto alla composizione delle liste
di candidati nei sistemi plurinominali quanto piuttosto alla composizione degli
organi elettivi: di ciò, osserva il Collegio remittente, ci si è resi ben conto,
dal momento che nei lavori preparatori è stato enunciato che la rappresentanza
dei sessi nelle liste ha una portata limitata rispetto alla espressione di
preferenze separate per candidati dei due sessi o, comunque, alla presenza dei
due sessi tra gli eletti.
8. - Ciò posto, prosegue il giudice a
quo, un'eventuale rappresentanza collettiva di un gruppo linguistico, razziale
o religioso, negli organi elettivi, deve necessariamente trovare fondamento nel
patto costituzionale, costituendo essa una deroga al principio di eguaglianza
dei cittadini; il che, sottolinea il Consiglio di Stato, non è riscontrabile
nell'attuale ordinamento, anche ammesso che una regola siffatta sia mai
concepibile.
9. - Infine, il remittente ravvisa il
contrasto della disposizione impugnata con la regola di libertà politica
sancita dall'art. 49 della Costituzione: norma che consentirebbe soltanto ai
cittadini di essere arbitri di determinare gli interessi da rappresentare in
sede politica, e quindi anche di costituire gruppi e movimenti che si
prefiggano di esaltare gli interessi di coloro che si trovino in determinate
condizioni personali, tra cui sesso, razza, o religione.
Posto, quindi, che le liste elettorali
presentate dagli elettori sono null'altro che i partiti politici nel momento elettorale,
ad avviso del remittente, il legislatore non potrebbe limitare le scelte dei
presentatori delle liste elettorali, e imporre che le liste stesse contengano,
in tutto o in parte, candidati di un determinato sesso, o aventi qualsiasi
altra caratteristica, fisica, intellettuale o morale, diversa dal possesso dei
requisiti, positivi o negativi, di eleggibilità.
10. - Ha presentato atto di costituzione
Maio Giovanni, appellante nel giudizio a quo,
concludendo per l'infondatezza della sollevata questione.
La parte privata ritiene, in sostanza,
che la norma di cui si sospetta l'illegittimità costituzionale non impone
incondizionatamente l'obbligo di proporzione tra i sessi nelle liste ma solo di
motivare adeguatamente i casi in cui tale proporzione non può essere raggiunta.
A questo conseguirebbe l'assenza di
qualsiasi lesione ai principi costituzionali espressi dagli artt. 3, 49 e 51.
Le stesse argomentazioni evidenziate
dall'amministrazione resistente, con particolare riferimento alle difficoltà
incontrate dai presentatori delle liste nell'ottenere l'accettazione di
candidature da parte di elettrici, mentre evidenzia l'assenza di qualsiasi
danno per i presentatori (potendo essi stessi motivare tali ragioni, ottenendo
la deroga), comproverebbero la sussistenza di legittime ragioni, sotto il
profilo costituzionale, perseguite dal legislatore.
Né potrebbe disconoscersi sia il ruolo
che l'effetto dispiegato dalla norma, e cioè quello di rimuovere, ove
correttamente interpretata ed applicata, gli ostacoli che, per tradizione o
costume o per altri motivi di natura socioeconomica impediscono di fatto, in
particolare al sesso femminile, di prendere parte alla vita politica locale,
relegandone le potenzialità e le capacità di impegno in un contesto marginale,
e riconoscendo di fatto, al sesso maschile, un vero e proprio monopolio
all'interno della vita politica di tanti comuni e piccole realtà locali.
11. - In assenza della citata norma,
osserva la parte privata, verrebbe vanificata l'attuazione del secondo comma
dell'art. 3 della Costituzione, il quale diverrebbe un'inutile ripetizione del
primo comma, ovvero del principio valido, ma tuttavia superato dal sistema giuridico-costituzionale, dell'"eguaglianza
formale", ovvero di una eguaglianza di per sé inidonea a garantire ai
cittadini "pari opportunità" ed "uguali diritti", quanto
meno nelle disposizioni "di partenza", e conseguentemente anche in
sede di elettorato attivo (opportunità di scelta) e passivo (diritto di accesso
alle cariche: art. 51 della Costituzione).
12. - Né potrebbe invocarsi un principio
di libertà politica (art. 49 della Costituzione) nel senso di esaltare gli
interessi di coloro i quali si trovino in determinate condizioni personali, ivi
compreso il sesso, la razza, la religione e via dicendo, essendo tali scelte o
incostituzionali o, se legittime sotto tale ultimo profilo, sempre ammissibili,
previa congrua motivazione in sede di presentazione della lista e di ammissione
della stessa, essendo riconosciuta, grazie alla locuzione "di norma",
ove argomentata, qualsiasi legittima volontà, se costituzionalmente tutelata.
1. - Il Consiglio di Stato ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, ultimo
periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81 dal titolo "Elezione diretta del
sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio
provinciale". La disposizione, che si riferisce all'elezione dei consiglieri
comunali nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, recita: "Nelle
liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in
misura superiore a due terzi". Ad avviso del giudice remittente detta
norma contrasterebbe con gli artt. 3, primo comma, 49 e 51, primo comma, della
Costituzione.
Questa Corte, pertanto, è chiamata a
decidere se la norma che stabilisce una riserva di quote per l'uno e per
l'altro sesso nelle liste dei candidati, sia compatibile col principio di eguaglianza
enunciato nel primo comma dell'art. 3 e confermato, per quanto riguarda
specificamente l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, dal
primo comma dell'art. 51; nonché col diritto di tutti i cittadini, garantito
dall'art. 49, "di associarsi liberamente in partiti per concorrere con
metodo democratico a determinare la politica nazionale"; diritto di cui la
presentazione delle liste dei candidati alle elezioni costituisce essenziale
estrinsecazione.
2. - Il Consiglio di Stato si è dato
carico, in primo luogo, dell'interpretazione della norma; questione del resto
posta come unico motivo d'appello contro la sentenza del T.A.R. della
Basilicata sul quale il giudice a quo deve pronunciarsi.
Il legislatore, nello stabilire la quota
di riserva per l'uno e per l'altro sesso nelle liste dei candidati al consiglio
comunale, ha usato la locuzione "di norma", espressione che, secondo
il giudice di primo grado, indicava il carattere solo programmatico e
d'indirizzo della disposizione. Il giudice d'appello, invece, uniformandosi a
proprie precedenti decisioni, ritiene che essa abbia carattere precettivo, e che tale lettura venga confermata dalla
successiva modifica legislativa intervenuta con la legge 15 ottobre 1993, n.
72. Non vi sono motivi per discostarsi da questa interpretazione, del resto già
enunciata dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato.
3. - Si può quindi passare all'esame del
merito della questione, valutando in primo luogo, congiuntamente, per la loro
intima connessione, i profili di violazione dell'art. 3, primo comma, e 51,
primo comma, della Costituzione.
La questione è fondata.
Sostiene il giudice remittente che il
principio di eguaglianza secondo cui "tutti sono uguali davanti alla legge
senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali" (art. 3, primo comma) si
pone "prima di tutto come regola di irrilevanza giuridica del sesso e
delle altre diversità contemplate".
Tale regola, è a sua volta ribadita, in
materia di elettorato passivo, dall'art. 51, primo comma: "tutti i
cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e
alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti
stabiliti dalla legge"; eguaglianza che, secondo il giudice remittente,
non può avere significato diverso da quello dell'indifferenza del sesso ai fini
considerati.
Detta lettura del dettato costituzionale
non può non essere condivisa. Essa corrisponde infatti al significato letterale
ed esplicito della formula adottata, ed al suo collegamento con il primo comma
dell'art. 3. Anzi, proprio con riferimento alla formulazione di questa norma,
potrebbe apparire superflua la specificazione "dell'uno e dell'altro
sesso", essendo di per sé sufficiente l'espressione "tutti i
cittadini"; ma è invece comprensibile che i costituenti - così come già
nell'art. 48 avevano ribadito "sono elettori tutti i cittadini, uomini e
donne, .." - abbiano voluto rafforzare, in riferimento agli uffici
pubblici e alle cariche elettive, il precetto esplicito dell'eguaglianza fra i
due sessi. Va tenuto conto del contesto storico in cui essi operavano: le leggi
vigenti escludevano le donne da buona parte degli uffici pubblici, e
l'elettorato attivo e passivo, concesso loro nel 1945 (decreto legislativo
luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 23), era stato per la prima volta
esercitato in sede politica con la elezione della stessa Assemblea costituente.
Anche dai lavori preparatori e dal raffronto del testo della Carta costituzionale
con quello proposto dalla commissione dei settantacinque, si ricava che si
volle sottolineare l'eguaglianza fra i due sessi, nel significato prima
ricordato, senza possibilità di dubbi: fu aggiunta la menzione delle cariche
elettive, e fu soppresso l'inciso "conformemente alle loro
attitudini" nel timore che potesse giustificare il mantenimento di
esclusioni discriminatrici nei confronti delle donne.
4. - Posto dunque che l'art. 3, primo
comma, e soprattutto l'art. 51, primo comma, garantiscono l'assoluta
eguaglianza fra i due sessi nella possibilità di accedere alle cariche
pubbliche elettive, nel senso che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non
può mai essere assunta come requisito di eleggibilità, ne consegue che
altrettanto deve affermarsi per quanto riguarda la "candidabilità".
Infatti, la possibilità di essere presentato candidato da coloro ai quali
(siano essi organi di partito, o gruppi di elettori) le diverse leggi
elettorali, amministrative, regionali o politiche attribuiscono la facoltà di
presentare liste di candidati o candidature singole, a seconda dei diversi
sistemi elettorali in vigore, non è che la condizione pregiudiziale e
necessaria per poter essere eletto, per beneficiare quindi in concreto del
diritto di elettorato passivo sancito dal richiamato primo comma dell'art. 51.
Viene pertanto a porsi in contrasto con gli invocati parametri costituzionali
la norma di legge che impone nella presentazione delle candidature alle cariche
pubbliche elettive qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei candidati.
5. - Tanto basta per dichiarare la
illegittimità costituzionale della norma sottoposta al giudizio di questa
Corte, nondimeno alcune ulteriori considerazioni possono chiarire ancor meglio
altri aspetti della questione.
Risulta dai lavori preparatori, che la
disposizione che impone una riserva di quota in ragione del sesso dei
candidati, seppure formulata in modo per così dire "neutro", nei
confronti sia degli uomini che delle donne, è stata proposta e votata (dopo ampio
e contrastato dibattito) con la dichiarata finalità di assicurare alle donne
una riserva di posti nelle liste dei candidati, al fine di favorire le
condizioni per un riequilibrio della rappresentanza dei sessi nelle assemblee
comunali. Nell'intendimento del legislatore, pertanto, la norma tendeva a
configurare una sorta di azione positiva volta a favorire il raggiungimento di
una parità non soltanto formale, bensì anche sostanziale, fra i due sessi
nell'accesso alle cariche pubbliche elettive; in tal senso essa avrebbe dovuto
trarre la sua legittimazione dal secondo comma dell'art. 3 della Costituzione.
6. - Non è questa la sede per
soffermarsi sul dibattito dottrinale, storico e politico che si è sviluppato
intorno ai concetti di eguaglianza formale e di eguaglianza sostanziale, e
conseguentemente al nesso che intercorre fra il primo ed il secondo comma
dell'art. 3 della Costituzione.
Certamente fra le cosiddette azioni
positive intese a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese",
vanno comprese quelle misure che, in vario modo, il legislatore ha adottato per
promuovere il raggiungimento di una situazione di pari opportunità fra i sessi:
ultime tra queste quelle previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni
positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro) e dalla legge
25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile). Ma se
tali misure legislative, volutamente diseguali, possono certamente essere
adottate per eliminare situazioni di inferiorità sociale ed economica, o, più
in generale, per compensare e rimuovere le diseguaglianze materiali tra gli
individui (quale presupposto del pieno esercizio dei diritti fondamentali), non
possono invece incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi
diritti, rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto
tali.
In particolare, in tema di diritto
all'elettorato passivo, la regola inderogabile stabilita dallo stesso
Costituente, con il primo comma dell'art. 51, è quella dell'assoluta parità,
sicché ogni differenziazione in ragione del sesso non può che risultare
oggettivamente discriminatoria, diminuendo per taluni cittadini il contenuto
concreto di un diritto fondamentale in favore di altri, appartenenti ad un
gruppo che si ritiene svantaggiato.
È ancora il caso di aggiungere, come ha
già avvertito parte della dottrina nell'ampio dibattito sinora sviluppatosi in
tema di "azioni positive", che misure quali quella in esame non
appaiono affatto coerenti con le finalità indicate dal secondo comma dell'art.
3 della Costituzione, dato che esse non si propongono di "rimuovere"
gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati,
bensì di attribuire loro direttamente quei risultati medesimi: la ravvisata
disparità di condizioni, in breve, non viene rimossa, ma costituisce solo il
motivo che legittima una tutela preferenziale in base al sesso. Ma proprio
questo, come si è posto in evidenza, è il tipo di risultato espressamente
escluso dal già ricordato art. 51 della Costituzione, finendo per creare discriminazioni
attuali come rimedio a discriminazioni passate.
7. - Questa Corte nel corso degli anni
dal suo insediamento ad oggi, ogni qual volta sono state sottoposte al suo
esame questioni suscettibili di pregiudicare il principio di parità fra uomo e
donna, ha operato al fine di eliminare ogni forma di discriminazione,
giudicando favorevolmente ogni misura intesa a favorire la parità effettiva.
Ma, val la pena ripetere, si è sempre trattato di misure non direttamente
incidenti sui diritti fondamentali, ma piuttosto volte a promuovere
l'eguaglianza dei punti di partenza e a realizzare la pari dignità sociale di
tutti i cittadini, secondo i dettami della Carta costituzionale.
C'è ancora da ricordare che misure quali
quella in esame si pongono irrimediabilmente in contrasto con i principi che
regolano la rappresentanza politica, quali si configurano in un sistema fondato
sulla democrazia pluralistica, connotato essenziale e principio supremo della
nostra Repubblica.
È opportuno, infine, osservare che
misure siffatte, costituzionalmente illegittime in quanto imposte per legge,
possono invece essere valutate positivamente ove liberamente adottate da
partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano alle elezioni, anche
con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la
presentazione delle candidature. A risultati validi si può quindi pervenire con
un'intensa azione di crescita culturale che porti partiti e forze politiche a
riconoscere la necessità improcrastinabile di perseguire l'effettiva presenza
paritaria delle donne nella vita pubblica, e nelle cariche rappresentative in
particolare. Determinante in tal senso può risultare il diretto impegno
dell'elettorato femminile ed i suoi conseguenti comportamenti.
Del resto, mentre la convenzione sui
diritti politici delle donne, adottata a New York il 31 marzo 1953, e la
Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione, adottata
anch'essa a New York il 18 dicembre 1979, prevedono per le donne il diritto di
votare e di essere elette in condizioni di parità con gli uomini, il Parlamento
europeo, con la risoluzione n. 169 del 1988, ha invitato i partiti politici a
stabilire quote di riserva per le candidature femminili; è significativo che
l'appello sia stato indirizzato ai partiti politici e non ai governi e ai
parlamenti nazionali, riconoscendo così, in questo campo, l'impraticabilità
della via di soluzioni legislative.
Spetta invece al legislatore individuare
interventi di altro tipo, certamente possibili sotto il profilo dello sviluppo
della persona umana, per favorire l'effettivo riequilibrio fra i sessi nel
conseguimento delle cariche pubbliche elettive, dal momento che molte misure,
come si è detto, possono essere in grado di agire sulle differenze di
condizioni culturali, economiche e sociali.
Resta comunque escluso che sui principi
di eguaglianza contenuti nell'art. 51, primo comma, possano incidere
direttamente, modificandone i caratteri essenziali, misure dirette a
raggiungere i fini previsti dal secondo comma dell'art. 3 della Costituzione.
8. - Va pertanto dichiarata
l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, per violazione degli
artt. 3 e 51 della Costituzione, restando assorbito l'ulteriore profilo
d'illegittimità costituzionale sollevato in ordine all'art. 49.
In applicazione dell'art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale va
estesa all'art. 7, primo comma, ultimo periodo della stessa legge 25 marzo
1993, n. 81, che contiene l'identica prescrizione per le liste dei candidati
nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Trattandosi di
disposizioni sostitutive contenenti misure analoghe in contrasto coi principi
affermati nella odierna decisione devono parimenti essere dichiarate
costituzionalmente illegittime le nuove formulazioni degli stessi art. 5,
secondo comma, ultimo periodo, e art. 7, primo comma, ultimo periodo,
introdotte dall'art. 2 della legge 15 ottobre 1993, n. 415.
Ritiene inoltre la Corte che debba esser
fatta ulteriore applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 nei
confronti delle misure che prevedono limiti, vincoli o riserve nelle liste dei
candidati in ragione del loro sesso; misure, introdotte nelle leggi elettorali
politiche, regionali o amministrative ivi comprese quelle contenute in leggi
regionali, la cui illegittimità costituzionale deve ritenersi conseguenziale per la sostanziale identità dei contenuti
normativi, non potendo certamente essere lasciati spazi di incostituzionalità
(da cui discenderebbero incertezze e contenzioso diffuso) in materia quale
quella elettorale, dove la certezza del diritto è di importanza fondamentale
per il funzionamento dello Stato democratico.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità
costituzionale anche delle norme seguenti:
art. 4, secondo comma, n. 2, ultimo
periodo, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati),
come modificato dall'art. 1, della legge 4 agosto 1993, n. 277;
art. 1, sesto comma, della legge 23
febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle Regioni a
statuto ordinario);
artt. 41, terzo comma, 42, terzo comma e
43, quarto comma, ultimo periodo, e quinto comma, ultimo periodo,
(corrispondenti alle rispettive norme degli artt. 18, 19 e 20 della legge
regionale Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3) del decreto del
Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n.
1/L (Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli
organi delle amministrazioni comunali);
art. 6, primo comma, ultimo periodo,
della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le
elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,
nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49);
art. 32, terzo e quarto comma, della
legge regionale Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del
sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale).
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, secondo
comma, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del
sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio
provinciale);
Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle seguenti
disposizioni:
art. 7, primo comma, ultimo periodo,
della legge 25 marzo 1993, n. 81;
art. 2 della legge 15 ottobre 1993, n.
415 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81);
art. 4, secondo comma, n. 2, ultimo
periodo, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come
modificato dall'art. 1, della legge 4 agosto 1993, n. 277, (Testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);
art. 1, sesto comma, della legge 23
febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a
statuto ordinario);
artt. 41, terzo comma, 42, terzo comma,
e 43, quarto comma, ultimo periodo, e quinto comma, ultimo periodo
(corrispondenti alle rispettive norme degli artt. 18, 19 e 20 della legge
regionale Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3) del decreto del
Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n.
1/L (Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli
organi delle amministrazioni comunali);
art. 6, primo comma, ultimo periodo,
della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le
elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,
nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49);
art. 32, terzo e quarto comma, della
legge regionale Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del
sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale).
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI
PAOLA
Depositata in cancelleria il 12
settembre 1995.