SENTENZA N. 10
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE
"
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art.
3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 (Disciplina
per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti
al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e
sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia), promossi
con ordinanze del 21 febbraio 2008 dal Tribunale amministrativo regionale della
Puglia, sezione staccata di Lecce, e del 24 aprile 2008 dal Tribunale
amministrativo regionale della Puglia, sezione prima, sui ricorsi proposti dalla
Vergine S.r.l. ed altri contro
Visti
gli atti di costituzione della
Vergine S.r.l., del Comune di Faggiano ed altri e del Comitato “Vigiliamo per
la discarica”, della Società Recuperi Pugliesi S.r.l. e della Regione Puglia;
udito nell’udienza pubblica del 16 dicembre 2008 il
Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
uditi gli avvocati Pietro Quinto per
Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza del 21 febbraio 2008
(r.o. n. 144 del 2008), il Tribunale amministrativo regionale della Puglia,
sezione staccata di Lecce, ha sollevato, in riferimento agli articoli 117,
terzo comma, 41 e 120 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31
ottobre 2007, n. 29 (Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che
transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento
siti nella Regione Puglia).
Secondo il rimettente, la norma
regionale denunciata non si conformerebbe ai principi fondamentali posti dalla
legislazione statale, con riferimento allo smaltimento dei rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi, in particolare dal decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, recante norme di «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio», il cui contenuto è stato trasfuso nel decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», in
quanto verrebbe a porre delle limitazioni territoriali allo stesso.
1.1. – Il Tar Puglia ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale della citata disposizione nel corso di
un giudizio promosso dalla Società Vergine S.r.l. – titolare di una discarica
di rifiuti speciali non pericolosi, operante nel territorio del comune di
Taranto – per ottenere l’annullamento di una nota-provvedimento del Settore
Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto, con la quale, secondo la
ricostruzione operata dal giudice a quo, si è vietato alla Società, in
applicazione della legge regionale n. 29 del 2007, lo smaltimento in Puglia di
rifiuti speciali non pericolosi provenienti da altre Regioni.
1.2. – Quanto al profilo della rilevanza,
il giudice a quo – data la
natura provvedimentale della richiamata nota e lo stretto collegamento
esistente tra la nuova disciplina sullo smaltimento dei rifiuti speciali e
pericolosi prodotti al di fuori della Regione Puglia, di cui alla legge regionale
n. 29 del 2007, ed il contenuto dell'atto impugnato – ritiene che la decisione
del ricorso non possa prescindere dalla soluzione della questione di
legittimità costituzionale della norma censurata, regolatrice della fattispecie
di cui trattasi.
1.3. – Quindi, secondo il rimettente, non inciderebbe sulla questione
di costituzionalità la normativa comunitaria vigente in materia di smaltimento
di rifiuti – direttiva n. 2006/12/CE del 5 aprile 2006 (Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti) e regolamento
2006/1013/CE del 14 giugno 2006 (Regolamento 2006/1013/CE del 14 giugno 2006,
relativo alla spedizione dei rifiuti) – in quanto sia la citata direttiva che
il regolamento CE, pur conferendo agli Stati membri la facoltà di limitare la
movimentazione dei rifiuti, non contengono prescrizioni precise e di automatica
esecuzione, che possano trovare applicazione alla fattispecie oggetto del
giudizio a quo.
1.4. – Quanto
alla non manifesta infondatezza, il Tar rimettente richiama – per estenderne la
portata anche al fine di risolvere l’odierno incidente di costituzionalità – le
affermazioni contenute in diverse sentenze rese dalla Corte costituzionale in
materia (sentenze
n. 12 del 2007, n. 161 del 2005,
n. 505 del 2002,
n. 335 del 2001,
n. 281 del 2000
e n. 196 del
1998), secondo cui, in sintesi, il principio dell’autosufficienza dello
smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, di cui all’art. 182, comma 5,
del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – nel quale è stato trasfuso l’art. 5, comma
5, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 – non è applicabile nei confronti dei
rifiuti pericolosi o speciali, rispetto ai quali è invece prevalente il
criterio della necessaria individuazione di impianti appropriati per la
relativa eliminazione, criterio la cui applicazione non consente di
predeterminare un ambito territoriale di smaltimento.
Pertanto,
secondo il Tar, la norma denunciata, limitando lo smaltimento di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dal territorio extraregionale
alle sole ipotesi in cui le strutture site nella regione Puglia costituiscano
gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei
medesimi rifiuti speciali, integra (nei termini di cui alla sentenza n. 505 del
2002) un “divieto relativo” allo smaltimento che, sulla base della citata
giurisprudenza della Corte Costituzionale, contrasterebbe con gli artt. 117,
terzo comma, 120 e 41 della Costituzione.
Ad avviso del rimettente, infatti, l’art. 3,
comma 1, della legge regionale Puglia n. 29 del 2007, si porrebbe in contrasto
con l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto non rispettoso dei principi
fondamentali previsti dalla legislazione statale, ed, in particolare, dal
d.lgs. n. 152 del 2006. La norma regionale verrebbe altresì a violare l’art.
120 Cost., in quanto l’impugnata normativa regionale determinerebbe una
ingiustificata limitazione della libertà di circolazione delle cose tra le
Regioni, nonché l’art. 41 Cost., poiché la previsione inciderebbe
ingiustificatamente sia sulla posizione dei gestori degli impianti di
smaltimento, che verrebbero penalizzati dalla creazione di ostacoli alla libera
circolazione delle merci tra le Regioni, sia su quella dei produttori di
rifiuti, i quali, proprio in ragione dei predetti vincoli, subirebbero le
connesse inefficienze del servizio di smaltimento.
2. – Si è costituita
2.1. – Con successiva memoria del 25 novembre 2008,
Secondo
La difesa della società, sostiene,
quindi, che quanto previsto dalla legge regionale n. 29 del 2007 costituisce
materia che rientra nella sfera di competenza esclusiva dello Stato
relativamente all’ambiente e, richiamando la recente sentenza della Corte
costituzionale n. 62 del 2008, afferma che l’intervento regionale, legittimato
dalla tutela di interessi rientranti nella relativa competenza, possa avvenire
solo nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato,
circostanza non realizzatasi con riferimento alla normativa impugnata.
Infine,
3. – Si è costituita
Quanto all’inammissibilità, la difesa
della Regione ritiene, innanzitutto, che la questione sia priva della
necessaria rilevanza ai fini della definizione del giudizio a quo, dato che la nota impugnata
davanti al Tar non costituisce mera o piana applicazione della legge regionale,
oggetto del presente giudizio, la quale non dispone affatto un divieto di
smaltimento, ma prevede solamente che i rifiuti speciali siano smaltiti
nell’impianto idoneo più vicino al luogo della loro produzione. Comunque,
sempre secondo
La questione sarebbe altresì
inammissibile per non avere il rimettente correttamente specificato l’oggetto
del giudizio, dato che per individuare la norma da sottoporre alla valutazione
della Corte non ci si deve limitare al solo art. 3 della legge regionale n. 29
della 2007, ma occorre riferirsi al combinato disposto degli artt. 2, 3 e 4
della medesima legge, la quale, sempre secondo la difesa della Regione, non
conterrebbe alcun divieto allo smaltimento di rifiuti pericolosi o non
pericolosi di provenienza extraregionale, ma delineerebbe un sistema
perfettamente equilibrato.
In via subordinata, la difesa della
Regione sostiene l’infondatezza della questione, in quanto il regime previsto
dall’art. 3 della legge regionale n. 29 del
4. – Si sono costituiti i Comuni di
Faggiano, Fragagnano, Lizzano e Monteparano e, con identica memoria, il
Comitato “Vigiliamo per
Costoro hanno, in primis, sostenuto l’inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale della norma impugnata per la
mancata valutazione, da parte del giudice a quo, della conformità della stessa alle direttive n.
75/442/CEE (Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti), n. 2006/12/CE del 5
aprile 2006 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai
rifiuti), al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/1013/
del 14 giugno 2006, nonché a numerose sentenze della Corte di Giustizia. La
valutazione di tali atti avrebbe consentito al giudice a quo, prima di rimettere la questione alla Corte, di constatare
come la disciplina regionale impugnata abbia coerentemente applicato il principio
comunitario di prossimità dello smaltimento dei rifiuti, volto a limitare la
circolazione degli stessi ed a favorirne lo smaltimento nell’impianto
appropriato più vicino al luogo di produzione.
Infine, gli stessi hanno sottolineato
la conformità e coerenza della previsione denunciata anche con i principi
costituzionali (in particolare con l’art. 117, comma terzo, Cost.), nonché con
gli artt. 3-bis, 3-ter, 182 e 199 del d.lgs. n. 152 del
2006, costituendo concreta attuazione del principio di prossimità richiamato da
tale decreto legislativo.
5. – Con successiva ordinanza del 24
aprile del 2008 (r.o. n. 259 del 2008), lo stesso Tar Puglia, sezione prima, ha
sollevato analoga questione di costituzionalità della medesima norma regionale,
in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), 41, primo comma, e 120, primo comma, della Costituzione.
La questione è stata sollevata nel
corso di un giudizio (del tutto simile a quello oggetto dell'ordinanza n. 144
del 2008) promosso dalla Società Recuperi Pugliesi S.r.l. – operante nel
settore smaltimento e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
nella provincia di Bari – per ottenere l'annullamento di una nota-provvedimento
del Dirigente del settore “Rifiuti” della relativa Provincia con la quale si è
vietato alla detta Società, in applicazione della legge regionale n. 29 del
2007, lo smaltimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni.
5.1. – Il rimettente ritiene rilevante,
ai fini della definizione del giudizio principale, la decisione sulla dedotta
questione di costituzionalità, dal momento che sussiste uno stretto
collegamento tra la nuova disciplina regionale e l'emanazione del provvedimento
impugnato nel giudizio a quo, in quanto la nuova regolamentazione rende
di fatto impossibile lo smaltimento in Puglia di rifiuti provenienti dalle
altre regioni italiane: la decisione del ricorso, pertanto, non può prescindere
dalla questione di legittimità costituzionale.
Infatti, mentre l'applicazione
dell'art. 3, comma 1, della legge regionale Puglia n. 29 del 2007,
comporterebbe il rigetto del ricorso in esame, al contrario, la dichiarazione
d'incostituzionalità della norma priverebbe della sua base legislativa il
provvedimento amministrativo impugnato nel giudizio a quo.
5.2. – Anche in questa
ordinanza, il rimettente afferma, primariamente, la non rilevanza nella
presente questione di costituzionalità della normativa comunitaria vigente in
materia di smaltimento di rifiuti – direttiva n. 12/2006/CE del 5 aprile 2006 e
regolamento n. 1013/2006/CE del 14 giugno 2006 – con motivazioni pressoché
identiche a quelle espresse sul punto dal Tar Puglia, sezione staccata di
Lecce, nella precedente ordinanza.
5.3. – Quindi, dopo un ampio ed
analitico esame della giurisprudenza costituzionale in tema, e sulla base di
motivazioni analoghe a quelle svolte dall’altro rimettente, il giudice a quo
denuncia il contrasto dell’art. 3, comma 1, della legge regionale Puglia n. 29
del 2007 con gli artt. 117, secondo comma, lettera s), 41, primo comma, e 120, primo comma, della Costituzione.
La norma denunciata violerebbe,
innanzitutto, l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto invasiva della competenza esclusiva attribuita
dalla predetta norma allo Stato in materia di tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema e in quanto non sarebbe rispettosa dei principi fondamentali
previsti dalla legislazione statale. Inoltre, la disposizione regionale
censurata sarebbe in contrasto con gli artt. 41, primo comma, e 120, primo
comma, Cost.. Le motivazioni fatte valere sono
identiche a quelle svolte dall’altro rimettente nell’ordinanza n. 144 del 2008.
6. – Si è costituita
7.
– Si è costituita
7.1. – In prossimità dell’udienza
pubblica, la difesa della Regione Puglia ha depositato memoria con la quale
insiste per una declaratoria di (manifesta) inammissibilità e, in subordine, di
(manifesta) infondatezza della presente questione, con argomentazioni identiche
a quelle svolte nell’atto di costituzione del 3 giugno 2008, relativo alla
precedente questione.
Considerato
in diritto
1. – Il Tribunale amministrativo
regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, dubita, in riferimento agli
articoli 117, terzo comma, 120 e 41 della Costituzione, della legittimità
costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31
ottobre 2007, n. 29 (Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che
transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento
siti nella Regione Puglia), nella parte in cui, limitando lo smaltimento di
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dal territorio
extraregionale alle sole ipotesi in cui le strutture site nella regione Puglia
costituiscano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di
produzione dei medesimi rifiuti speciali, integra un “divieto relativo” allo
smaltimento (nei termini di cui alla sentenza n. 505 del
2002).
2. – Successivamente, con ordinanza del
24 aprile 2008 (r.o. n. 259), la sezione prima dello stesso Tribunale
amministrativo regionale della Puglia, ha sollevato analoga questione di
legittimità costituzionale della citata norma regionale, in riferimento agli
articoli 117, secondo comma, lettera s),
120, primo comma, e 41,
primo comma, della Costituzione.
La disposizione censurata violerebbe,
con identiche motivazioni di cui alla sopra citata ordinanza, gli artt. 120,
primo comma, e 41, primo comma, della Costituzione. La stessa sarebbe, altresì,
in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiché, secondo il rimettente, invasiva della competenza
esclusiva attribuita dalla predetta norma allo Stato in materia di tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema (nei termini di cui alla sentenza n. 161 del
2005) e non rispettosa dei principi fondamentali previsti dalla
legislazione statale in materia ambientale (ora dal decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”).
3. – Deve essere disposta la riunione
dei relativi giudizi ai fini di una trattazione unitaria e di un’unica
decisione, in quanto concernenti la stessa disposizione e relativi a questioni
del tutto analoghe.
4. – Preliminarmente, per entrambe
le questioni, è da considerare che il
giudizio non può estendersi a valutare se la censurata disposizione regionale
abbia violato i parametri evocati dalla Società Vergine s.r.l. e dalla Società
Recuperi Pugliesi in aggiunta rispetto a quelli del Tar rimettente (e cioè
degli artt. 32, 117, primo comma, e 3 Cost.), in quanto, per giurisprudenza
costituzionale costante, l’oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità
è individuato esclusivamente dall’ordinanza di rimessione, rimanendo estraneo
al giudizio stesso l’esame di ulteriori parametri prospettati dalle parti
private costituite (sentenze n. 362
e n. 325 del
2008; ordinanza
n. 242 del 2006).
5. –
Sempre in via preliminare e in relazione alla questione sub r.o. n. 144 del 2008, è da disattendere l’eccezione di
inammissibilità dedotta dalla difesa dei Comuni di Faggiano, Fragagnano, Lizzano
e Monteparano e del Comitato “Vigiliamo per
5.1. – Sono, altresì, da
disattendere le eccezioni di inammissibilità formulate dalla Regione.
Nell’ordinanza del 21 febbraio
2008 della sezione staccata di Lecce del Tar Puglia si riferisce che nell’atto
impugnato, dopo che era data comunicazione della pubblicazione nel BURP della
legge regionale de quo, si affermava
che in forza «della predetta Legge è vietato lo smaltimento in Puglia dei
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da altre regioni se
non accompagnati da una certificazione attestante l’inesistenza o
l’inoperatività di impianti più vicini al luogo di produzione del medesimo
rifiuto. Pertanto è conseguentemente vietato il conferimento in Puglia di
rifiuti speciali provenienti anche dalle Regioni Lazio, Toscana e Umbria».
Nell’ordinanza del 24 aprile 2008
della prima sezione del Tar Puglia si riferisce, parimente, che nell’atto
sottoposto al suo giudizio, dopo che era stata richiamata la disciplina
contenuta nella legge regionale n. 29 del 2007, si precisava che «ove lo
smaltimento di rifiuti speciali, presso impianti ubicati nel territorio
regionale, avvenga in violazione delle richiamate disposizioni, si riterranno
inadempiute le prescrizioni di gestione contenute nei provvedimenti
autorizzatori con conseguente comminatoria delle sanzioni normativamente
previste».
Di fronte ad indicazioni
precettive di tale tenore, è, quanto meno, non implausibile il convincimento
del giudice a quo che, ritenendo, in
entrambi i casi, l’atto amministrativo corretta applicazione della legge
regionale e ritenendo, altresì, che ogni sforzo interpretativo per rendere la
norma che doveva applicare conforme al dettato costituzionale si infrangesse
contro i limiti che il nostro ordinamento pone all’attività ermeneutica, lo ha
indotto a sollevare la questione di legittimità costituzionale sul presupposto
della sua rilevanza per la definizione del giudizio di sua competenza.
Con riferimento, infine, alla
lamentata non corretta specificazione dell’oggetto del giudizio, per avere i
due rimettenti censurato solo l’art. 3 della legge in esame (rectius: solo il primo comma dell’art. 3)
tralasciando di prendere in considerazione la portata complessiva di tale
normativa che richiederebbe, per essere compiutamente compresa, di estendere
l’esame anche agli artt. 2 e 4, è sufficiente, per ritenere l’eccezione
inammissibile, osservare che i rimettenti hanno individuato nel primo comma
dell’art. 3 il nucleo centrale della legge, in quanto in esso era ravvisato il
contrasto con i parametri costituzionali invocati. In effetti, come sarà
precisato nel successivo punto 11, il venir meno della norma denunciata viene a
privare le altre disposizioni regionali evocate dalla Regione Puglia di
autonoma portata regolatrice.
6. – Nel
merito, la questione è fondata.
7. – Questa Corte già più volte è intervenuta sui
limiti che incontra la legislazione regionale nel disciplinare lo smaltimento
dei rifiuti di provenienza extraregionale, pervenendo ad una duplice soluzione
in relazione alla tipologia dei rifiuti in questione.
Mentre da un lato si è statuito che, alla stregua
del principio di autosufficienza stabilito espressamente, ora, dall'art. 182,
comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ma, già in passato, affermato
dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
(Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), il
divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale è applicabile
ai rifiuti urbani non pericolosi, dall’altro, invece, si è affermato che il
principio dell'autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei
rifiuti di provenienza extraregionale non possono valere né per quelli speciali
pericolosi (sentenze
n. 12 del 2007, n. 62 del 2005,
n. 505 del 2002,
n. 281 del 2000),
né per quelli speciali non pericolosi (sentenza n. 335 del
2001).
Si è, infatti, rilevato che per tali tipologie di
rifiuti non è possibile preventivare in modo attendibile la dimensione
quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, cosa che,
conseguentemente, rende impossibile «individuare un ambito territoriale
ottimale che valga a garantire l'obiettivo della autosufficienza nello
smaltimento» (sentenza
n. 335 del 2001).
8. – Con particolare riguardo al trasporto dei
rifiuti, poi, questa Corte ha escluso che le Regioni, sia ad autonomia
ordinaria, sia ad autonomia speciale, possano adottare misure volte ad
ostacolare «in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose
fra le Regioni» (sentenze
n. 64 del 2007; n. 247 del 2006;
n. 62 del 2005
e n. 505 del
2002) e ha reiteratamente ribadito «il vincolo generale imposto alle
Regioni dall’art. 120, primo comma, della Costituzione, che vieta ogni misura
atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le
Regioni» (sentenza
n. 161 del 2005).
Sulla base di tali rilievi, questa Corte ha
ritenuto che numerose disposizioni regionali, le quali vietavano lo smaltimento
di rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi,
fossero in contrasto con l'art. 120 della Costituzione, sotto il profilo
dell'introduzione di ostacoli alla libera circolazione di cose tra le regioni,
oltre che con i principi fondamentali delle norme di riforma economico-sociale
introdotti dal decreto legislativo n. 22 del 1997, e riprodotti dal d.lgs. n.
152 del 2006.
9. – Anche se l’impugnata disposizione regionale
pone allo smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale un divieto non assoluto, ma relativo – in quanto consente lo smaltimento
dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi extraregionali «a condizione
che quelli siti nella regione Puglia siano gli impianti di smaltimento
appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali» –
non viene meno l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.
Questa Corte ha, infatti, già ritenuto che lo stabilire, da parte di una norma
regionale, un divieto sia pur relativo e non assoluto, come quello del caso in
esame, non «giustifica una valutazione diversa da quella riservata dalle citate
sentenze alle norme allora scrutinate, che imponevano un divieto assoluto» (sentenza n. 505 del
2002).
Pertanto, l'art. 3, comma 1, della legge della
Puglia n. 29 del 2007 – in quanto prevede limitazioni, seppur relative,
all'introduzione di rifiuti speciali nel territorio della regione – viola
l'art. 120 della Costituzione, il quale vieta alle Regioni di adottare
provvedimenti che siano di ostacolo alla libera circolazione delle cose.
10. – Parimenti fondata è la censura relativa alla
violazione della competenza esclusiva statale nella materia de qua.
La disciplina dei rifiuti si colloca, per
consolidata giurisprudenza di questa Corte, nell'ambito della "tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva statale ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione. La norma regionale impugnata – prevedendo un divieto,
legato a limitazioni territoriali, allo smaltimento extraregionale dei rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi – viene a porsi in contrasto con quanto
stabilito dal comma 3 dell’art. 182 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (che
riproduce l’espressione precedentemente contenuta nel comma 3 dell’art. 5 del
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), che non prevede specifici divieti, pur
manifestando favore verso «una rete integrata ed adeguata di impianti» «per
permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più
vicini ai luoghi di produzione o raccolta al fine di ridurre i movimenti dei
rifiuti stessi». Laddove nella disciplina statale l’utilizzazione dell’impianto
di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a
costituire la prima opzione da adottare, ma ne “permette” anche altre, nella
disciplina regionale impugnata costituisce la soluzione obbligata. Tale divieto
viene, altresì, a contrastare con lo stesso concetto di «rete integrata di
impianti di smaltimento» che presuppone una possibilità di interconnessione tra
i vari siti che vengono a costituire il sistema integrato e non ostruzioni
determinate da blocchi che impediscano l’accesso ad alcune sue parti.
Il divieto è
legittimo, per quanto in precedenza rilevato al punto 7, con riferimento ai
rifiuti urbani non pericolosi in quanto è la normativa statale che lo prevede,
mentre si pone in contrasto con
L’accoglimento della questione di legittimità
costituzionale con riferimento a questi parametri assorbe le residue censure di illegittimità dedotte
dai rimettenti.
11. – Poiché le restanti
disposizioni contenute nella legge regionale presentano una inscindibile
connessione con quella oggetto di specifica impugnazione, la declaratoria di
illegittimità costituzionale va, di conseguenza, estesa alle restanti
disposizioni contenute nella legge della Regione Puglia n. 29 del 2007.
per questi motivi
riuniti i
giudizi,
dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31
ottobre 2007, n. 29 (Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che
transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento
siti nella Regione Puglia), nonché delle restanti disposizioni della medesima
legge regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 14 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK,
Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO,
Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA,
Cancelliere
Depositata in Cancelleria
il 23 gennaio 2009.