SENTENZA N. 247
ANNO 2006
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni
Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso Quaranta "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Molise 27 maggio 2005, n.
22 (Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi), promosso
con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 25 luglio
2005, depositato in cancelleria il 2 agosto 2005 ed iscritto al n. 74 del
registro ricorsi 2005.
Udito nell’udienza
pubblica del 16 maggio 2006 il Giudice relatore Franco Bile;
udito l’avvocato
dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con
ricorso notificato il 25 luglio 2005 e depositato il 2 agosto 2005, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione Molise 27
maggio 2005, n. 22 (Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi),
per violazione degli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s),
e 120 della Costituzione, degli artt. 174, 30 e 10 del Trattato della Comunità europea,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/641/Euratom, 90/64/Euratom e
96/29/Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti).
L’Avvocatura generale dello Stato premette
che la legge regionale citata vieta sul territorio regionale il deposito, anche
temporaneo, e lo stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel medesimo
territorio, ad esclusione dei materiali necessari per scopi sanitari e per la
ricerca scientifica (art. 1, comma 1). La rilevazione tecnica e strumentale di
presenze necessarie sul territorio regionale di materiale nucleare è affidata
alle «strutture preposte alla vigilanza ambientale sanitaria regionale» (art.
1, comma 2).
La legge regionale impugnata ha, quindi,
l’effetto di denuclearizzare l’intero territorio regionale da fonti estranee al
territorio regionale medesimo.
2. – Secondo l’Avvocatura dello Stato, la legge impugnata violerebbe
innanzi tutto l’articolo 117, primo comma, Cost., in relazione agli articoli
174, 30 e 10 del Trattato della Comunità
europea, nonché il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e il
decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314. Lo smaltimento di materiale radioattivo
è, infatti, oggetto di disciplina comunitaria nell’ambito della tutela
dell’ambiente, in quanto le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente
devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e
azioni comunitarie di cui all’art. 6 del Trattato della Comunità europea, in
particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. Le
direttive in materie di rifiuti perseguono un duplice obiettivo, garantire, in
primo luogo, il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia
di rifiuti al fine di abolire le disparità che potrebbero creare condizioni di
concorrenza diseguali e, in secondo luogo, realizzare una delle finalità della
Comunità nel settore della protezione dell’ambiente e di miglioramento della
qualità della vita, con l’istituzione d’una normativa in materia di smaltimento
di rifiuti.
La normativa comunitaria nel settore dei
rifiuti radioattivi è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (e successive modifiche), che contiene
principi fondamentali e standard di tutela uniforme, senza i quali
"l'equilibrio ambientale" non sarebbe garantito in maniera unitaria e
soddisfacente su tutto il territorio nazionale.
3. – L’Avvocatura dello Stato deduce anche la violazione dell’art.
117, secondo comma, lettera s), Cost.
e dell’art. 120 Cost. In materia ambientale,
Secondo l’Avvocatura dello Stato, l’art.
117, primo e secondo comma, lettera s), Cost. è violato anche sotto un altro
profilo. La legge regionale n. 22 del 2005 applica impropriamente il
"principio di autosufficienza" come recepito dal decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione della direttiva 91/156/CEE sui
rifiuti, della direttiva 91/689/CEE su rifiuti pericolosi e della direttiva
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Il decreto legislativo
di recepimento, invero, esclude dal suo campo di applicazione i "rifiuti
radioattivi" (art. 8, comma 1, lettera a),
con ciò esplicitando la specialità del settore. La limitazione contenuta nel
decreto legislativo n. 22 del 1997 risponde alla esigenza di soddisfare
l’interesse unitario alla protezione ambientale – nella sua accezione comunitaria – dal rischio di inquinamento nucleare. La
esclusione, e quindi la disciplina separata, della regolamentazione dello
smaltimento e della circolazione dei rifiuti nucleari risponde ai principi di
razionalità e di proporzionalità in relazione a tutti i parametri comunitari,
che costituiscono attuazione del principio contenuto nell’art. 6 Trattato CE,
ai quali fa riferimento la norma contenuta nel primo comma dell’art. 117 Cost.
4. –
Considerato in diritto
1. – L’impugnativa del Governo investe l’art. 1 della legge regionale
del Molise 27 maggio 2005, n. 22 (Disciplina regionale in materia di rifiuti
radioattivi), nella parte in cui vieta il deposito, anche temporaneo, e lo
stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale, ad
esclusione dei materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca
scientifica.
Tale disposizione, che esaurisce l’intero
contenuto della legge stessa, è censurata per violazione: a) dell’art. 117, primo comma, della
Costituzione, in relazione agli articoli 174, 30 e 10 del Trattato CE, nonché
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e del decreto-legge 14 novembre
2003, n.
2. – Il ricorso del Governo – nella parte
in cui deduce la violazione dei limiti della competenza legislativa regionale
(art. 117, secondo comma, lettera s,
e art. 120 Cost.) – è fondato.
Analoga questione è stata
già esaminata da questa Corte con la sentenza n. 62 del
2005, avente ad oggetto l’impugnativa di altre similari leggi regionali (n.
31 del 2003 della Regione Basilicata, n. 26 del 2003 della Regione Calabria e
n. 8 del 2003 della Regione Sardegna), che, parimenti, contenevano una
disciplina limitativa del transito e dello stoccaggio di rifiuti radioattivi
non prodotti nel territorio della Regione. In particolare, la legge n. 31 della
Regione Basilicata prevedeva anch’essa il divieto di transito e di stoccaggio
di tal genere di rifiuti, contemplando – al pari della legge regionale del
Molise n. 22 del 2005, attualmente impugnata – un’eccezione in caso di esigenze
sanitarie o scopi di ricerca scientifica.
Nella menzionata
pronuncia, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale delle tre leggi
regionali impugnate, questa Corte ha ribadito che la materia dell’ambiente e
dell’ecosistema rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117,
secondo comma, lettera s, Cost.),
anche se ciò non esclude il concorso di normative regionali, fondate sulle
rispettive competenze (quale quella afferente alla salute e al governo del
territorio: art. 117, terzo comma, Cost.), volte al conseguimento di finalità
di tutela ambientale.
Inoltre, questa Corte ha
escluso che
Va altresì ribadito che
il problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, che ha una dimensione
nazionale, non può essere risolto dal legislatore regionale in base al criterio
della c.d. autosufficienza a livello regionale, dovendo invece tenersi conto
della possibile irregolare distribuzione di tali rifiuti sul territorio
nazionale.
Le stesse ragioni poste a
fondamento della menzionata pronuncia di illegittimità costituzionale delle
citate precedenti leggi regionali concorrono – assorbito il profilo della
dedotta violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. – a ritenere
costituzionalmente illegittima l’impugnata legge n. 22 del 2005 della Regione
Molise.
per questi
motivi
dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione
Molise 27 maggio 2005, n. 22 (Disciplina regionale in materia di rifiuti
radioattivi).
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 21 giugno
2006.
Depositata in