Sentenza n. 420 del 2008

SENTENZA N. 420

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria        FLICK                        Presidente

- Francesco               AMIRANTE                  Giudice

- Ugo                        DE SIERVO                        "

- Paolo                      MADDALENA                    "

- Alfio                       FINOCCHIARO                  "

- Alfonso                   QUARANTA                       "

- Franco                    GALLO                              "

- Luigi                       MAZZELLA                        "

- Gaetano                  SILVESTRI                          "

- Sabino                    CASSESE                           "

- Maria Rita               SAULLE                             "

- Giuseppe                 TESAURO                          "

- Paolo Maria             NAPOLITANO                   "

- Giuseppe                 FRIGO                               "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati, approvata in data 13 novembre 2003 (doc. IV – quater, n. 91), relativa alla insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Tiziana Maiolo nei confronti del dott. Gianfranco Caselli, promosso con ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, notificato il 16 maggio 2008, depositato in cancelleria il 28 maggio 2008 ed iscritto al n. 14 del registro conflitto tra poteri dello Stato 2007, fase di merito.

         Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;

         udito nell’udienza pubblica del 4 novembre 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;

         udito l’avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso del 10 ottobre 2007, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla delibera della Camera dei deputati, approvata in data 13 novembre 2003 (doc. IV–quater, n. 91), con la quale si afferma che i fatti per i quali è in corso un procedimento penale a carico dell’on. Tiziana Maiolo, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e sono pertanto insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

2. – Il giudice ricorrente premette di essere investito del procedimento penale che vede il predetto parlamentare sottoposto alle indagini per il reato di cui all’art. 595 del codice penale, nonché agli artt. 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), perché, quale autore dell’articolo pubblicato sul quotidiano «Libero» del 5 maggio 2001, dal titolo «Caselli bastonato. Assolto Contrada», avrebbe offeso la reputazione del dott. Gian Carlo Caselli, affermando, tra l’altro: «Una valanga ha travolto l’antimafia del dott. Caselli, con i suoi pentiti, le vendette politiche costruite a tavolino, le versioni concordate […] tutto quello che è accaduto in Sicilia dopo gli assassinii dei magistrati Falcone e Borsellino puzza più di ritorsione che di lotta alla mafia […] Erano gli anni in cui la Procura della Repubblica di Palermo era unta del Signore e chi la criticava faceva oggettivamente il gioco della mafia. L’Ufficio era presieduto dal procuratore Caselli che, tra viaggi per conferenze e dibattiti (un centinaio l’anno) e una cospicua attività pubblicistica trovava anche il tempo per condurre indagini […] Oggi, però, dopo le assoluzioni di Andreotti, Musotto, e Contrada non si può mettere la parola fine su queste vicende senza aprire un’altra pagina: chi ha imbeccato i pentiti, chi ha costruito la propria carriera (e che carriera) sbattendo qualcuno in galera, distruggendogli la vita e l’onore, isolandolo dalla società per dieci anni, resterà sempre al calduccio senza pagare?».

Il ricorrente dà atto della intervenuta richiesta di archiviazione del procedimento da parte del pubblico ministero, sul presupposto dell’approvazione della citata delibera di insindacabilità del 13 novembre 2003 ad opera della Camera dei deputati e deduce che, a seguito di opposizione proposta dalla persona offesa, ha ritenuto di dover sollevare l’odierno conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

3. – Ad avviso del giudice ricorrente, sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini dell’applicabilità dell’art. 68, primo comma, Cost., sarebbe del tutto evidente l’insussistenza del “nesso funzionale” tra l’attività parlamentare esercitata dall’on. Maiolo ed il contenuto delle affermazioni riportate nell’articolo di giornale da cui è scaturito il giudizio pendente dinnanzi a lui. In particolare, non sarebbe dato «individuare uno specifico legame cronologico tra l’attività parlamentare dell’on. Maiolo ed il contenuto dell’articolo giornalistico, pubblicato il 5 maggio 2001 e riguardante fatti risalenti all’epoca degli omicidi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e, da lì, sviluppatisi fino alle sentenze assolutorie menzionate nell’articolo medesimo». Sempre secondo il ricorrente, neppure potrebbe «individuarsi alcuna corrispondenza di significato − se non si vuole ragionare in termini talmente generici ed indeterminati da apparire nella sostanza elusivi ed evanescenti − tra opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni ed atti esterni, con riferimento al contenuto dell’articolo giornalistico in questione».

Il giudice ricorrente ha, pertanto, chiesto a questa Corte di dichiarare «che non spettava alla Camera dei deputati la valutazione circa la condotta addebitabile all’on. Tiziana Maiolo, oggetto di contestazione nel presente giudizio, in quanto estranea alla sfera di previsione dell’art. 68 Cost.» e, per l’effetto, di annullare la delibera della Camera dei deputati approvata in data 13 novembre 2003.

4. − Con ordinanza n. 108 del 2008, questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto.

5. – Con atto depositato il 30 maggio 2008 si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e, in subordine, il rigetto nel merito del ricorso.

5.1. – In punto di ammissibilità, la resistente eccepisce la mancanza, nel ricorso introduttivo del giudizio, di una «adeguata motivazione in ordine alla valenza pretesamente lesiva della delibera impugnata»; ad avviso della Camera, infatti, nei conflitti sull’applicazione della guarentigia di cui all’art. 68, primo comma, Cost., non sarebbe «bastevole una generica affermazione di dissenso rispetto alla determinazione assunta in sede camerale, laddove, come nella specie, vengano addotti in sede parlamentare specifici riscontri probatori a sostegno della delibera di insindacabilità». La resistente osserva come su tali puntuali riferimenti, contenuti nella delibera di insindacabilità, il ricorrente non prenda alcuna posizione, «fosse pure per contestarne la deducibilità a sostegno della ricomprensione delle opinioni esterne sotto la sfera di operatività della garanzia costituzionale»; da ciò deriverebbe l’inammissibilità del conflitto.

5.2. – Quanto al merito, la difesa della Camera deduce l’infondatezza del ricorso sulla base di tre ordini di argomentazioni.

In primo luogo, la «univocità contenutistica e la consistenza quantitativa delle iniziative» parlamentari assunte dal deputato nel corso della XIII legislatura sarebbe «suscettibile di per sé di dare ragione della conclusione raggiunta in ordine alla ricorrenza dei requisiti richiesti per la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni di cui trattasi». Al riguardo, la resistente segnala, in particolare, «l’interpellanza sottoscritta dall’on. Maiolo n. 2-01009 ed il relativo dibattito in Assemblea con l’intervento della medesima deputata dove, tra l’altro, si fa riferimento al processo Musotto; le interrogazioni n. 3/00249 e n. 2/01421, concernenti il processo Andreotti ed il ruolo anomalo, ad avviso dell’interrogante, in esso svolto dai pentiti; le interrogazioni n. 4/13282, n. 3/01517, n. 3/01779, concernenti omissioni rispetto ad una corretta gestione dei pentiti che sarebbero pretesamente ascrivibili alla Procura di Palermo; le interrogazioni n. 3/01783 e n. 3/01776, riguardanti presunte indagini a carico di talune formazioni politiche ovvero di esponenti politici; la interpellanza n. 2/01335, relativa alla partecipazione del procuratore capo di Palermo a manifestazioni pubbliche; la interrogazione n. 3/03200, riguardante il caso Contrada».

In secondo luogo, la resistente fa osservare come la delibera di insindacabilità non si limiti a considerare la complessiva attività parlamentare dell’on. Maiolo ma indichi, altresì, specifici atti ispettivi (quali la mozione n. 1-00202 del 30 ottobre 1997, ampiamente discussa dall’Assemblea nelle sedute del 24 giugno e del 9 luglio 1998, nonché la risoluzione n. 6-00053 allegata al resoconto stenografico della seduta n. 388 del 9 luglio 1998) dal contenuto assai circostanziato e caratterizzato dall’identità di oggetto rispetto alle dichiarazioni rese poi in sede esterna. Ad avviso della difesa della Camera, inoltre, sarebbe «di immediata evidenza il “legame cronologico”, contestato erroneamente dal ricorrente, tra tali atti di sindacato ispettivo e l’articolo giornalistico, atteso che si tratta di atti che comunque precedono l’articolo, il quale assume pertanto carattere puramente divulgativo del loro contenuto, e che si collocano in un arco temporale perfettamente omogeneo, per le vicende denunziate, rispetto a quello dell’intervento giornalistico», anche in considerazione del fatto che «le drammatiche vicende richiamate nell’articolo risalgono al 1992».

Infine, assumerebbe rilievo determinante al fine di dimostrare l’infondatezza delle doglianze del ricorrente – anche sotto il profilo del legame temporale con le opinioni espresse fuori della sede parlamentare – l’intervento dell’on. Maiolo nella seduta dell’Assemblea n. 749 del 27 giugno 2000, in sede di discussione dell’interrogazione n. 3-04528 da lei stessa presentata. In tale intervento, fa osservare la difesa della Camera, sarebbe rinvenibile «una corrispondenza puntuale con i contenuti delle opinioni manifestate nell’intervento giornalistico di cui è causa», particolarmente in relazione «alle modalità di gestione dei pentiti» da parte del Procuratore capo di Palermo, agli «esiti assolutori di talune vicende processuali nominativamente indicate» e persino alla «polemica nei confronti del percorso di “carriera” del destinatario della polemica stessa», dove si riscontrerebbe «una corrispondenza addirittura testuale con le opinioni manifestate extra moenia».

Considerato in diritto

1. – La Corte è chiamata a pronunciarsi sul conflitto di attribuzione promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati, la quale, con deliberazione del 13 novembre 2003 (doc. IV–quater,  n. 91), ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento a carico dell’on. Tiziana Maiolo, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, e sono pertanto insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

2. – Preliminarmente, va confermata la ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi e oggettivi, come già ritenuto da questa Corte con l’ordinanza n. 108 del 2008.

2.1. – Non può essere accolta, in proposito, l’eccezione formulata dalla difesa della Camera dei deputati, fondata sul rilievo che l’atto introduttivo risulterebbe carente di una «adeguata motivazione in ordine alla valenza pretesamente lesiva della delibera impugnata». Il giudice, infatti, da un lato, ha fornito una compiuta identificazione delle dichiarazioni oggetto del procedimento penale in corso, riproducendo integralmente il capo di imputazione ascritto al deputato (sentenze n. 97 del 2008 e n. 271 del 2008); dall’altro, ha indicato le ragioni del conflitto, facendo specifico riferimento al contenuto della relazione della Giunta per le autorizzazioni e all’attività parlamentare in essa indicata, contestando in concreto la sussistenza del nesso funzionale fra le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e le successive dichiarazioni contenute nell’articolo giornalistico.

3. – Nel merito, il ricorso non è fondato.

3.1. – Va ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, per la sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e le opinioni espresse nell’esercizio della sua attività di membro del Parlamento – alla quale è subordinata la prerogativa dell’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. – è necessario che le suddette dichiarazioni siano «sostanzialmente riproduttive di un’opinione espressa in sede parlamentare» (ex plurimis, sentenze n. 134 del 2008, n. 28 del 2005, n. 11 e n. 10 del 2000).

A tal fine, occorre il concorso di un duplice requisito: una sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e atti esterni, non essendo sufficienti né una mera comunanza di argomenti, né un mero contesto politico cui le prime possano riferirsi; un legame temporale fra l’attività parlamentare e l’attività esterna, di modo che questa riveli una finalità divulgativa della prima.

3.2. – Nel caso in esame, come specificamente dedotto dalla difesa della Camera dei deputati, assume rilievo determinante, sotto entrambi i profili, l’intervento orale del deputato in questione nella seduta dell’Assemblea n. 749 del 27 giugno 2000, in sede di discussione della interrogazione n. 3-04528 a sua firma.

Con tale atto, infatti, il parlamentare non si è limitato a denunciare presunte anomalie nella gestione dei collaboratori di giustizia da parte della Procura della Repubblica di Palermo, ma ha fatto specifico riferimento agli esiti dei processi Andreotti, Contrada e Musotto, stigmatizzando le asserite «ipotesi accusatorie politiche», il fatto che tali assoluzioni non avessero inciso sulla «brillante carriera» del Procuratore della Repubblica di Palermo del tempo, le ingenti spese sostenute dallo Stato per tali processi e per «tutti gli spostamenti del Procuratore capo della Repubblica […] per partecipare a passerelle nelle scuole o a convegni, o a sottoconvegni, con un aereo di Stato […]», ovvero per «andare ad ascoltare e a sollecitare pentiti o “pentituri” o “pentitendi”».

Risulta, dunque, evidente che fra le opinioni espresse nell’atto parlamentare tipico e le dichiarazioni rese a mezzo stampa e oggetto del giudizio pendente dinnanzi al giudice ricorrente sussiste una sostanziale corrispondenza di contenuti.

Inoltre, il lasso di tempo intercorrente fra detto atto tipico (20 giugno 2000) e il successivo articolo di giornale pubblicato il 5 maggio 2001 appare sufficiente, anche in considerazione della persistente attualità del tema trattato al momento dei fatti, a conferire alle dichiarazioni extra moenia carattere divulgativo delle opinioni espresse dal parlamentare nella seduta dell’Assemblea dianzi citata.

3.3. – Deve, pertanto, concludersi che la Camera dei deputati, nel deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni oggetto del procedimento penale in questione, in quanto opinioni espresse nell’esercizio di funzioni parlamentari, non ha ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni costituzionali.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese dal deputato Tiziana Maiolo, per le quali pende dinnanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza il procedimento penale di cui al ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2008.