ORDINANZA N. 91
ANNO 2008
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 99, primo, terzo e quarto comma, del codice penale, come modificati
dall’articolo 4 della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio
1975, n.
Visto
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 12 marzo 2008 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con l’ordinanza indicata in epigrafe,
il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, in funzione di
giudice dell’udienza preliminare, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 99, primo, terzo e quarto
comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 5
dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,
n.
che il giudice a
quo premette di essere chiamato a giudicare, nelle forme del giudizio
abbreviato, una persona imputata del reato di detenzione illecita di sostanza
stupefacente, con l’aggravante della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale: aggravante per la quale il nuovo testo
dell’art. 99 cod. pen. prevede un aumento di
pena nella misura fissa di due terzi;
che, per la quantità della sostanza detenuta
e le modalità della detenzione, il fatto oggetto di giudizio non
può – secondo il rimettente – essere considerato di lieve
entità ai fini dell’applicazione dell’attenuante speciale di
cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza); né, d’altra parte, potrebbero essere concesse
all’imputato le attenuanti generiche, tenuto conto del negativo
comportamento processuale, delle numerose condanne precedentemente riportate
– anche per reati gravi, quali la rapina, l’estorsione e il
sequestro di persona – e della circostanza che il reato per cui si
procede è l’«ultimo di una serie di delitti, tutti
determinati dalla condizione di tossicodipendenza, commessi con
abitualità e senza soluzione di continuo»;
che, pertanto, anche qualora la pena base venisse
determinata nel minimo edittale previsto
dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del
1990 (anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa) – scelta, ad avviso
del rimettente, «non […] facilmente giustificabile alla luce dei
parametri di cui all’art. 133 cod. pen.»
– l’aumento derivante dall’applicazione della recidiva
risulterebbe pari a quattro anni di reclusione ed euro 17.333 di multa; ed esso
non potrebbe essere temperato – stante l’entità delle
condanne già riportate dall’imputato – neppure dal limite
posto dall’ultimo comma dell’art. 99 cod. pen.,
in forza del quale l’aumento per la recidiva non può superare
«il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla
commissione del nuovo delitto»;
che la norma impugnata presenterebbe, tuttavia,
profili di irragionevolezza e di contraddittorietà tali da porla in
contrasto con i principi costituzionali sanciti dagli artt.
3, 25 e 27 Cost.;
che, al riguardo, il rimettente osserva come la
legge n. 251 del 2005, nel modificare l’art. 99 cod. pen.,
non abbia eliminato – salvo che per i delitti previsti dall’art.
407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale – il carattere facoltativo dell’aumento di pena
per la recidiva: onde il giudice conserverebbe la possibilità di
valutare se la ricaduta nel reato sia espressione di
«insensibilità etica ed attitudine a delinquere»,
giustificando, perciò, una pena più severa; o se, al contrario,
non meriti un inasprimento del trattamento sanzionatorio,
avuto riguardo ai motivi contingenti che hanno determinato il nuovo delitto,
alla sua eterogeneità rispetto ai precedenti o al lungo intervallo di
tempo trascorso rispetto ad essi;
che, tuttavia, qualora – come nel caso di
specie – non vi siano elementi che giustifichino la scelta di escludere
l’operatività della recidiva, la determinazione del conseguente
aumento di pena non viene più demandata al prudente apprezzamento del
giudice, ma è effettuata ex ante
dal legislatore in misura fissa; così che il giudice può
modificare l’entità dell’aumento solo variando la pena base,
ma non in funzione della maggiore o minore rilevanza concreta della
circostanza;
che tale regime è stato adottato, in specie,
per la recidiva semplice (primo comma dell’art. 99 cod. pen.: aumento nella misura di un terzo); per la recidiva
pluriaggravata (terzo comma dello stesso articolo: aumento della metà);
per la recidiva reiterata (quarto comma, prima parte: aumento della metà);
e per la recidiva reiterata ed aggravata (quarto comma, seconda parte: aumento
di due terzi);
che l’unico caso nel quale il legislatore non
ha determinato in misura fissa l’entità dell’aumento
è quello della recidiva monoaggravata,
previsto dal secondo comma dell’art. 99 cod. pen.,
poiché – quando ricorra una sola delle ipotesi descritte da tale
disposizione (nuovo delitto della stessa indole; delitto commesso nei cinque
anni dalla condanna precedente; delitto commesso durante o dopo
l’esecuzione della pena o nel tempo in cui il condannato si è
volontariamente sottratto ad essa) – la pena può essere aumentata
«fino alla metà»;
che – ad avviso del rimettente – tale
scelta normativa si rivelerebbe, peraltro, del tutto irrazionale, in quanto, a
fronte di essa, sarebbe possibile applicare al recidivo aggravato un aumento di
pena anche di un solo giorno di reclusione o di un euro di multa («fino
alla metà») e, dunque, minore rispetto all’aumento
applicabile al recidivo semplice, necessariamente pari ad un terzo;
che non si potrebbe neppure sostenere, in via
interpretativa, che nei casi di recidiva aggravata l’aumento non possa
essere comunque inferiore a quello previsto per la recidiva semplice (andando,
quindi, da un terzo alla metà), trattandosi, da un lato, di una
interpretazione in malam partem;
dall’altro lato, di una interpretazione preclusa dalla previsione del
quinto comma dell’art. 99 cod. pen., in base
alla quale soltanto con riferimento ai delitti di cui all’art. 407, comma
2, lettera a), cod. proc. pen., l’aumento di
pena per la recidiva aggravata – oltre ad essere obbligatorio –
«non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per
il nuovo delitto»;
che, al di la di ciò, l’intero
trattamento sanzionatorio della recidiva, delineato
dal nuovo art. 99 cod. pen., darebbe luogo a
disparità di trattamento prive di razionale giustificazione, non
superabili per effetto della facoltatività dell’applicazione
dell’aumento di pena;
che, ad esempio, quando l’autore del nuovo
delitto abbia già riportato una condanna per un reato della stessa
indole (recidiva specifica), l’eventuale aumento di pena può
essere discrezionalmente determinato dal giudice in misura variabile da un
giorno di reclusione (o un euro di multa), fino alla metà della pena
base inflitta per il nuovo reato; per contro, ove il reo abbia già
riportato, oltre ad una condanna per un reato della stessa indole, una o
più ulteriori condanne per delitti non colposi (recidiva reiterata e
specifica), l’eventuale aumento della pena base deve essere
senz’altro pari a due terzi; e ciò anche quando le ulteriori
condanne riguardino episodi non gravi, del tutto eterogenei rispetto a quello
per cui si procede e risalenti nel tempo;
che, analogamente, nei confronti di chi abbia
commesso un delitto non colposo nei cinque anni dalla precedente condanna, il
giudice può determinare l’aumento di pena – entro il limite
della metà – tenendo conto della gravità del precedente
delitto e della personalità dell’imputato; invece, colui il quale
– essendo stato condannato due o più volte per delitti non colposi
– commetta, molti anni dopo, un altro delitto non colposo, potrebbe
vedersi aumentata la pena «della metà», quale recidivo
reiterato, senza che il giudice possa graduare tale aumento alla luce del tempo
trascorso, della gravità e della omogeneità o meno del nuovo
delitto rispetto ai precedenti;
che il rimettente ricorda, altresì, che –
secondo quanto chiarito da questa Corte con la sentenza n. 50 del
1980 – il principio di legalità delle pene, sancito
dall’art. 25, secondo comma, Cost.,
«esige la differenziazione più che
l’uniformità»; e che «l’adeguamento delle
risposte punitive ai casi concreti contribuisce a rendere quanto più
possibile “personale” la responsabilità penale nella
prospettiva segnata dall’art. 27, primo comma, della Costituzione»;
che da ciò deriva che il legislatore
è tenuto ad articolare il sistema sanzionatorio
in modo da consentire un «adeguamento individualizzato e proporzionale»
delle pene inflitte con le sentenze di condanna, riconoscendo
«appropriati ambiti e criteri per la discrezionalità del
giudice»: sicché, in linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in armonia con il
«volto costituzionale» del sistema penale;
che, pertanto – allorché, come nella
specie, il legislatore differenzi ingiustificatamente situazioni analoghe,
prevedendo per alcune aumenti di pena rigidi e per altre, anche di maggior
gravità, aumenti di pena graduabili – il contrasto dovrebbe essere
risolto tramite la generalizzazione della seconda opzione, che meglio si
armonizza con i principi sanciti dai citati artt. 25
e 27 Cost.;
che nel giudizio di costituzionalità
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.
Considerato che il giudice rimettente dubita della
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3, 25 e 27 della Costituzione, dell’art. 99, primo, terzo e quarto comma,
del codice penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 5 dicembre
2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.
che – come eccepito anche
dall’Avvocatura dello Stato – la questione risulta palesemente
irrilevante in rapporto alle disposizioni del primo e del terzo comma
dell’art. 99 cod. pen., che prevedono gli
aumenti di pena, rispettivamente, per la recidiva semplice e la recidiva
pluriaggravata; l’unica disposizione che viene in rilievo, nel caso di
specie, è quella del quarto comma del citato art. 99 cod. pen., poiché - secondo quanto riferito
nell’ordinanza di rimessione -
all’imputato nel giudizio a quo
è stata contestata la recidiva reiterata (e, più in particolare,
la recidiva reiterata aggravata);
che – quanto alle censure che investono tale
ultima disposizione, e con particolare riguardo alla dedotta violazione
dell’art. 3 Cost. – la giurisprudenza di questa Corte è
costante nell’affermare che la scelta e la quantificazione delle sanzioni
per i singoli fatti punibili rientra nella discrezionalità del legislatore,
il cui esercizio è censurabile solo nel caso di manifesta
irragionevolezza, in sede di sindacato di costituzionalità (ex
plurimis, sentenze n. 22 del
2007, n. 394
del 2006 e n.
144 del 2005): principio, questo, riferibile evidentemente anche alla determinazione
degli aumenti di pena per le circostanze aggravanti;
che, nella specie, il rimettente desume
l’asserita irrazionalità del regime sanzionatorio
della recidiva dal fatto che, nel caso di recidiva reiterata, non sia
consentito al giudice graduare il corrispondente aumento di pena in rapporto
alle peculiarità del caso concreto, come invece gli è permesso,
in base al secondo comma dell’art. 99 cod. pen.,
nel caso di recidiva aggravata;
che, tuttavia, la scelta legislativa di prevedere
per talune forme di recidiva un aumento di pena fisso e per altre (la sola
recidiva aggravata) un aumento variabile, non comporta – di per sé
– una violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, fino a
quando non consti che la soluzione normativa adottata è atta a produrre
sperequazioni prive di qualsiasi ratio
giustificativa, nel trattamento sanzionatorio di
situazioni omogenee;
che, per questo verso, i profili di
irrazionalità che il rimettente denuncia - nel passaggio dal trattamento
sanzionatorio della recidiva aggravata (e, in
particolare, della recidiva specifica) a quello della recidiva reiterata
(rimanendo irrilevante, per quanto detto, il confronto tra il regime della
recidiva semplice e quello della recidiva aggravata) - vengono a risolversi in
censure di merito alle scelte
discrezionali del legislatore, in punto di determinazione della pena, basate su
personali apprezzamenti dello stesso rimettente;
che, d’altra parte – avuto riguardo
agli esempi addotti nell’ordinanza di rimessione
a dimostrazione dell’asserita irrazionalità, con i quali si
prospetta l’eventualità che, nel caso di recidiva reiterata, le
precedenti condanne concernano reati non gravi, eterogenei rispetto a quello
per cui si procede e risalenti nel tempo – il giudice a quo riconosce che, anche dopo le
modifiche operate dalla legge n. 251 del 2005, la recidiva è rimasta
facoltativa in tutte le sue forme, salvo che nei casi di cui al quinto comma
dell’art. 99 cod. pen. (e, cioè, quando
si tratti dei delitti previsti dall’art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale): con
la conseguenza che, nella stessa prospettiva del rimettente, il giudice
potrebbe comunque tenere conto della natura delle precedenti condanne per
escludere in radice l’applicazione dell’aumento di pena;
che quanto, all’asserita violazione degli artt. 25 e 27 Cost., va osservato come l’affermazione di questa Corte
– evocata dal giudice a quo
– circa la tendenziale contrarietà delle pene fisse al
«volto costituzionale» dell’illecito penale (si veda, in
particolare, la sentenza
n. 50 del 1980), debba intendersi riferita alle pene fisse nel loro
complesso: non ai trattamenti sanzionatori che
coniughino articolazioni rigide ed articolazioni elastiche, in maniera tale da
lasciare comunque adeguati spazi alla discrezionalità del giudice, ai
fini dell’adeguamento della risposta punitiva alle singole fattispecie
concrete;
che questa Corte ha escluso, in tal ottica, che i
parametri costituzionali che esigono l’individualizzazione del
trattamento sanzionatorio possano considerarsi lesi
nell’ipotesi di comminatoria, per un determinato illecito, di una pena
pecuniaria fissa, congiunta ad una pena detentiva dotata di una forbice edittale; infatti, in una simile evenienza, il giudice
conserva, agendo anche solo sulla pena detentiva, la possibilità di
adeguare la risposta punitiva alle specificità del singolo caso (con
riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., sentenza n. 472 del
2002; si veda, altresì, la sentenza n. 188 del
1982);
che, nell’ipotesi in esame – come lo
stesso rimettente riconosce – il giudice può, “a
monte”, decidere discrezionalmente se applicare o meno l’aumento di
pena per l’aggravante in questione; e ciò – alla stregua dei
criteri di corrente adozione in tema di recidiva facoltativa – in esito
alla valutazione della concreta significatività del nuovo delitto, in
rapporto alla natura ed al tempo di commissione dei precedenti, sotto il
profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore
pericolosità del reo;
che, d’altra parte, ove il giudice opti per
l’applicazione dell’aumento di pena, quest’ultimo
risulta fisso nella misura frazionaria; la quale, tuttavia, si correla ad un
dato variabile, qual è la pena base, che il giudice può
discrezionalmente determinare, tra il minimo e il massimo edittale,
alla luce dei criteri stabiliti dall’art. 133 cod. pen.,
incidendo di riflesso anche sull’incremento connesso alla recidiva;
che, in conclusione – pur costituendo, quello
scrutinato, un assetto che si discosta per più versi dalle linee
generali del sistema – deve comunque escludersi che il giudice, per
effetto di esso, resti privo di sufficienti margini di adattamento del
trattamento sanzionatorio alle peculiarità
della singola ipotesi concreta;
che la questione deve essere dichiarata, pertanto,
manifestamente inammissibile, in rapporto al primo ed al terzo comma
dell’art. 99 cod. pen., e manifestamente
infondata, in rapporto al quarto comma del medesimo articolo.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
1) dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 99, primo e terzo comma, del codice penale, come sostituito
dall’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice
penale e alla legge 26 luglio 1975, n.
2) dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzione dell’art. 99, quarto
comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 4 della citata legge
5 dicembre 2005, n. 251, sollevata, in riferimento agli artt.
3, 25 e 27 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Genova con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 marzo 2008.
F.to:
Giovanni
Maria FLICK, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 4 aprile 2008.