ORDINANZA N. 22
ANNO 2008
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12
della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del
diritto societario) e degli articoli da
Udito nella
camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto
che, nel
corso un giudizio promosso da un privato nei confronti di un istituto di credito per la dichiarazione di nullità
di alcuni documenti di investimento in titoli azionari, il Giudice relatore del
Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento
all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la
riforma del diritto societario), «nella parte in cui, in relazione al giudizio
ordinario di primo grado in materia societaria, non indica i principi e criteri
direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato» e,
«per derivazione», degli articoli da
che il giudice a quo ricorda, innanzitutto, che l’art. 76 Cost. stabilisce che la delega delle funzioni legislative al Governo non può avvenire se non con la determinazione di principi e criteri direttivi, per un tempo limitato e con definizione dell’oggetto;
che, dopo aver trascritto il testo dell’impugnato art. 12 ed averne estrapolato i principi e criteri direttivi, il remittente osserva come, con tale disposizione, il legislatore si sia limitato ad indicare le materie nelle quali il Governo poteva intervenire, l’obiettivo di rendere più rapida ed efficace la definizione dei procedimenti, il divieto di modificare la competenza per territorio e materia, la tendenziale collegialità del procedimento, la possibilità di valutare l’atteggiamento delle parti in sede di tentativo di conciliazione e di dettare regole atte a favorire la riduzione dei termini e la concentrazione del procedimento;
che siffatta delega, però,
«non ha indicato, con sufficiente determinazione, i principi ed i criteri
direttivi» ai quali il legislatore si sarebbe dovuto attenere, in quanto l’art.
che il legislatore delegato, quindi, «in forza di una delega assolutamente carente sotto il profilo dell’indicazione di criteri direttivi, ha potuto creare una disciplina interamente nuova per il processo societario di cognizione», così prefigurando ed anticipando, in pratica, il nuovo rito ordinario quale risulta dal testo della Commissione ministeriale per la riforma del processo civile;
che proprio tali connotati
della legge delega fanno sì che essa sia in contrasto con il parametro
costituzionale invocato, il che impone – ad avviso del giudice a quo – di sollevare questione di
legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge n. 366 del 2001 e, «per
derivazione», degli articoli da
che detta questione sarebbe rilevante perché dall’esito della decisione di questa Corte dipende l’applicabilità dell’intera disciplina impugnata alla controversia in corso;
che, in via subordinata, il
Giudice relatore del Tribunale di Napoli ha sollevato d’ufficio, sempre in
riferimento all’art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale degli
articoli da
che il remittente rileva come, per evitare il sospetto di incostituzionalità della legge delega, questa debba necessariamente essere interpretata nel senso che il legislatore delegante, indicando il principio di «concentrazione del procedimento», abbia fatto riferimento alle scansioni previste nel processo ordinario, che si svolge attraverso la successione di più udienze fisse ed obbligatorie (artt. 180, 183, 184, 189 c.p.c.), sicché «la generica indicazione del legislatore delegante del principio di “riduzione dei termini processuali”» avrebbe dovuto (e potuto) essere riempita di contenuto dal legislatore delegato solo attraverso la riduzione dei termini previsti nel giudizio di cognizione ordinario;
che solo una simile lettura,
«estremamente riduttiva e per questo proposta in via subordinata rispetto
all’altra, dei principi fissati dal legislatore delegante» sarebbe idonea a
fugare i sospetti di illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge n.
366 del 2001, risultando però evidente, in questo modo, l’illegittimità
costituzionale degli articoli da
che anche detta questione, secondo il remittente, sarebbe rilevante, per le stesse ragioni indicate nella motivazione della questione proposta in via principale.
Considerato che questa Corte – già investita del vaglio di costituzionalità di identiche questioni, sollevate dal medesimo giudice – ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità, escludendo (considerate le modalità e le argomentazioni con le quali sono state prospettate) l’asserito nesso di subordinazione logico-giuridica della seconda rispetto alla prima ed affermando, invece, la radicale contraddizione tra l’interpretazione “subordinata”, esposta dal remittente a sostegno della legittimità della legge di delega (da esso compiutamente argomentata e quasi “suggerita” alla Corte), e la diversa lettura della medesima norma premessa alla questione “principale” (ordinanze n. 209 e n. 360 del 2006, n. 70 e n. 343 del 2007);
che anche le presenti questioni (sollevate in
modo identico alle precedenti) presentano gli stessi difetti di prospettazione, in quanto il remittente non
solo non adempie l’obbligo di ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata di
ciascuna delle norme impugnate, ma propone, nel
medesimo contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche sostanzialmente
alternative, così inammissibilmente demandando alla Corte la scelta fra queste;
che, inoltre, va anche richiamato l’indirizzo già espresso da questa Corte (si veda la sentenza n. 321 del 2007) secondo il quale la legittimazione del giudice relatore a sollevare questioni di legittimità costituzionale, nella specifica situazione dei giudizi assoggettati al nuovo rito societario riservati alla competenza del collegio, incontra precisi limiti;
che la questione, pertanto, è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 12 della
legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto
societario), e, «per derivazione», degli articoli da
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2008.
F.to:
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in