ORDINANZA
N. 70
ANNO 2007
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Franco BILE Presidente
-
Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega
al Governo per la riforma del diritto societario), e degli articoli da
Visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito
nella camera di consiglio del 7 febbraio 2007 il Giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto
che il Tribunale di Napoli, nel corso di dodici controversie in materia
societaria, con altrettante ordinanze di contenuto sostanzialmente identico,
emesse tra il 18 maggio 2005 e il 3 febbraio
che, ad
avviso del Tribunale rimettente, l’insufficiente determinazione da parte del
legislatore delegante dei principi e criteri normativi che avrebbero dovuto
guidare l’operato del legislatore delegato – rispetto all’unico obiettivo
dichiarato di assicurare una più rapida ed efficace definizione dei
procedimenti – lo ha di fatto lasciato libero di creare un nuovo modello
processuale, del tutto estraneo allo schema del procedimento ordinario
disciplinato dal codice di procedura civile;
che il rimettente ritiene la questione
rilevante, in quanto l’applicabilità della nuova disciplina processuale alla
concreta fattispecie dipende dalla pronunzia della Corte costituzionale;
che,
inoltre, il Tribunale di Napoli – «in via subordinata e per l’ipotesi in cui
che
–
secondo quanto afferma al riguardo il rimettente – per evitare il sospetto di
incostituzionalità della legge delega per indeterminatezza e genericità la si
dovrebbe necessariamente interpretare nel senso che il legislatore delegante,
indicando il principio di «concentrazione del procedimento», abbia fatto
riferimento alle scansioni previste per il processo ordinario, articolato in
una successione di udienze fisse ed obbligatorie, per cui il legislatore
delegato avrebbe potuto «riempire» il principio ispiratore della delega solo
riducendo i termini previsti nel giudizio di cognizione ordinario per la
fissazione di tali udienze e per il deposito di memorie e comparse difensive;
che,
viceversa, il decreto legislativo – lungi dal «concentrare» l’attuale rito
ordinario –
ha in realtà introdotto nell’ordinamento il diverso rito prefigurato dal testo
redatto dalla commissione ministeriale per la riforma del processo civile;
che,
in tutti i giudizi (fatta eccezione per quelli promossi con le ordinanze
iscritte ai numeri 215 e 371 del 2006), è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l’inammissibilità o per l’infondatezza delle sollevate
questioni.
Considerato che le ordinanze di rimessione
sollevano questioni identiche, riguardanti tutte la delega legislativa per la
riforma dei procedimenti in materia di diritto societario, onde i relativi
giudizi devono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;
che questa Corte – già investita del vaglio
di costituzionalità delle stesse questioni, sollevate dal medesimo Tribunale di
Napoli –
ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità, ritenendo che (considerate le
modalità e le argomentazioni con le quali sono state prospettate) tra di esse
non corra il (pur asserito) nesso di subordinazione logico-giuridica della
seconda alla prima; e che, invece, l’interpretazione “subordinata”, esposta dal
rimettente a sostegno della legittimità della legge di delega (da esso
compiutamente argomentata e quasi “suggerita” alla Corte), contraddica
radicalmente la diversa lettura della medesima norma premessa alla questione
“principale” (ordinanze
n. 360 e n.
209 del 2006);
che
anche le presenti questioni (sollevate in modo identico alle precedenti)
presentano lo stesso difetto di prospettazione, in quanto il rimettente – non solo non adempie
l’obbligo di ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata di
ciascuna delle norme impugnate ma – propone, nel medesimo contesto
motivazionale, due opzioni ermeneutiche sostanzialmente alternative, così inammissibilmente demandando alla Corte la scelta fra di
esse.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
per questi
motivi
riuniti
i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366
(Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per
derivazione», degli articoli da
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007.
F.to:
Depositata in