ORDINANZA N. 360
ANNO 2006
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni
Maria FLICK Giudice
-
Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso Quaranta "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega
al Governo per la riforma del diritto societario) e degli articoli da
Visti gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio dell’11 ottobre 2006 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che il Tribunale di Napoli, nel corso
di dieci controversie in materia societaria, con altrettante ordinanze di
contenuto sostanzialmente identico, emesse tra il 7 giugno ed il 9 novembre
che
ad avviso del rimettente – considerato il contenuto dell’impugnato
art. 12 della legge n. 366 del 2001 – «la prima opzione interpretativa, sia
in ordine logico sia di scelta […], più consona allo spirito del complesso
normativo costituito dalla legge delega e dal decreto legislativo, è quella di
ritenere che il legislatore delegante non abbia indicato con sufficiente
determinazione i principi e criteri normativi che avrebbero dovuto guidare
l’operato del legislatore delegato», che, di conseguenza, è stato lasciato
libero di creare un nuovo modello processuale, completamente diverso dal
procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile;
che
il rimettente ritiene la questione rilevante, in quanto «dalla pronunzia della
Corte costituzionale dipende l’applicabilità dell’intera nuova disciplina
processuale alla concreta fattispecie»;
che, inoltre, il Tribunale di Napoli, «in
via subordinata e per l’ipotesi in cui
che –
secondo quanto afferma al riguardo il rimettente –
per evitare il sospetto di incostituzionalità della legge delega per
indeterminatezza e genericità si dovrebbe compiere lo sforzo interpretativo
«già compiuto da altri giudici ordinari», di leggerla nel senso che il legislatore
delegante, indicando il principio di «concentrazione del procedimento», si sia
riferito alle scansioni previste nel processo ordinario, articolato in una
successione di più udienze fisse ed obbligatorie; onde il legislatore delegato
avrebbe potuto «riempire» il principio ispiratore della delega solo riducendo i
termini previsti nel giudizio di cognizione ordinario per la fissazione di tali
udienze e per il deposito di memorie e comparse difensive;
che,
viceversa, il decreto legislativo – lungi dal «concentrare» l’attuale rito
ordinario –
ha in realtà introdotto nell’ordinamento il diverso rito prefigurato dal testo
redatto dalla commissione ministeriale per la riforma del processo civile;
che,
in tutti i giudizi (fatta eccezione per quello promosso con r.o. n. 151 del
2006), è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità
o per l’infondatezza delle sollevate questioni.
Considerato che le ordinanze di rimessione
sollevano questioni identiche, riguardanti tutte la delega legislativa per la
riforma dei procedimenti in materia di diritto societario, per cui i relativi
giudizi devono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;
che
questa Corte –
già investita del vaglio di costituzionalità delle stesse questioni, sollevate
dal medesimo Tribunale di Napoli – ne ha dichiarato la manifesta
inammissibilità, ritenendo che (considerate le modalità e le argomentazioni con
le quali sono state prospettate) tra di esse non corra il (pur asserito) nesso
di subordinazione logico-giuridica della seconda alla prima; e che, invece,
l’interpretazione “subordinata”, esposta dal rimettente a sostegno della
legittimità della legge di delega (da esso compiutamente argomentata e quasi
“suggerita” alla Corte), contraddica radicalmente la diversa lettura della
medesima norma premessa alla questione “principale”;
che anche le presenti questioni (sollevate
in modo identico alle precedenti) presentano lo stesso difetto di prospettazione,
in quanto il rimettente – non
solo non adempie l’obbligo di ricercare un’interpretazione costituzionalmente
orientata di ciascuna delle norme impugnate –
ma propone, nel medesimo contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche
sostanzialmente alternative, così inammissibilmente demandando alla Corte la
scelta fra di esse.
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2,
delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
riuniti
i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre
2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per
derivazione», degli articoli da
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 25
ottobre 2006.
Depositata in Cancelleria il 7 novembre
2006.