SENTENZA N. 412
ANNO 2007
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale degli artt. 30 e 34, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale),
promossi: dalla Regione Veneto con ricorsi notificati il 31 agosto 2006 ed il 5
ottobre 2006, depositati in cancelleria l’11 settembre 2006 e l’11 ottobre 2006
ed iscritti ai nn. 96 e 103 del registro ricorsi
2006; dalla Regione Toscana con ricorso notificato il 28 settembre 2006,
depositato in cancelleria il 26 settembre 2006 ed iscritto al n. 99 del
registro ricorsi 2006; dalla Regione Valle d’Aosta con
ricorso notificato il 10 ottobre 2006, depositato in cancelleria il 19 ottobre
2006 ed iscritto al n. 107 del registro ricorsi 2006.
Visti gli atti di costituzione del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza
pubblica del 6 novembre 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella;
uditi gli avvocati
Mario Bertolissi e Andrea Manzi per
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso ritualmente notificato
e depositato,
Dopo la conversione in legge del
menzionato decreto-legge – avvenuta con legge 4 agosto 2006, n. 248
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale) – la
medesima Regione Veneto ha proposto analoghe questioni contro le norme prima
citate così come convertite dalla legge, mentre
2. – Con riferimento all’art. 30 del d.
l. n. 223 del 2006,
La ricorrente, ricordato che l’art. 1, comma 198, della legge n. 266 del
2005 impone alle amministrazioni regionali, agli enti locali ed agli enti del
servizio sanitario nazionale di adottare le misure necessarie a garantire che
le spese di personale non superino, per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008, il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito
dell’1 per cento, deduce che l’art. 30 del d. l. n.
223 del
Inoltre la norma impugnata ha introdotto un comma 204-bis che prevede, da un lato, la trasmissione alla Corte dei conti delle risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 e, dall’altro, il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo a carico degli enti che omettono di inviare al tavolo tecnico la documentazione, certificata dall’organo di revisione contabile, relativa alle misure adottate ed ai risultati conseguiti nel contenimento delle spese per il personale.
La ricorrente lamenta che quelle introdotte dall’art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 sarebbero norme contenenti precetti puntuali e specifici che non lascerebbero alla Regione margini di disposizione in via autonoma, nonostante la materia rientri nell’ambito del «coordinamento della finanza pubblica» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., rispetto al quale allo Stato spetta solo il potere di dettare i principi fondamentali.
Quanto al divieto di assunzione di personale quale conseguenza della mancata realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa, esso, ad avviso della Regione, violerebbe l’autonomia regionale in materia di organizzazione degli uffici, nonché l’autonomia di spesa, di cui agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.
3. – Nel proprio ricorso,
Né la norma potrebbe ritenersi legittima in virtù del necessario concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, perché il legislatore statale deve comunque salvaguardare l’autonomia degli enti nell’attuazione di quegli obiettivi.
4. – Anche
Infine, la ricorrente lamenta che la norma impugnata contrasta con l’art. 4 dello statuto della Regione Valle d’Aosta che, attribuendo alla Regione le funzioni amministrative sulle materie nelle quali essa ha potestà legislativa, implicitamente tutela l’autonomia regionale in materia di attività (e relative determinazioni di spesa) dirette all’assunzione del personale necessario per svolgere dette funzioni ed assicurare il buon andamento ed il funzionamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione stessa.
4.1. –
Ad avviso della ricorrente quelle attribuite al tavolo tecnico sarebbero funzioni di controllo sugli atti di spesa degli enti destinatari, incompatibili sia con l’art. 9, secondo comma, della legge cost. n. 3 del 2001, che tali controlli esclude, sia con l’art. 2, primo comma, lettera b), dello statuto della Regione Valle d’Aosta che, attribuendo alla potestà legislativa primaria della Regione la materia «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», comprenderebbe tra le attribuzioni regionali anche il regime dei controlli sugli atti degli enti locali.
Secondo
5. – La sola Regione Veneto impugna anche l’art. 34, comma 1, del d. l. n. 223 del 2006, il quale aggiunge all’art. 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), un ulteriore periodo a norma del quale i criteri per l’individuazione dei trattamenti accessori massimi spettanti al personale dirigenziale sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.
A parere della Regione, anche questa sarebbe una norma statale in materia di coordinamento della finanza pubblica dal contenuto specifico, dettagliato ed autoapplicativo. Essa non rispetterebbe gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., perché non detta un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e non consente al legislatore regionale di porre in essere alcuna normativa di dettaglio della materia, non solo in via legislativa, ma nemmeno attraverso una normazione secondaria di mera esecuzione, impedendo alle Regioni di stabilire un diverso regime economico dei trattamenti accessori massimi per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale, in relazione alle concrete realtà regionali.
6. – Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in ciascuno dei quattro giudizi.
6.1. – In quello promosso dalla Regione
Toscana eccepisce preliminarmente l’inammissibilità, per carenza
di interesse a ricorrere, della questione sollevata rispetto all’art. 30 del d.
l. n. 223 del 2006, deducendo che tale norma
sostituisce – con disposizioni di contenuto analogo – il comma 204 dell’art. 1
della legge n. 266 del
6.2. – Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene l’infondatezza di tutte le questioni, affermando che sia l’art. 30, sia l’art. 34, comma 1, del d. l. n. 223 del 2006 sono norme di contenimento della spesa pubblica che rientrano nella competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Né l’art. 34, comma 1, potrebbe essere considerato una norma di dettaglio, perché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da esso previsto dovrà stabilire solamente i criteri per l’individuazione dei trattamenti accessori massimi dovuti ai dirigenti e non i limiti massimi di quei trattamenti; inoltre tale previsione risulta adeguata e proporzionale all’obiettivo di contenimento della spesa pubblica.
7. – In prossimità dell’udienza
pubblica
Quelle della Regione Veneto (una per ciascuno dei due giudizi da essa introdotti) ripetono argomentazioni e conclusioni già contenute nei ricorsi.
Quella del Presidente del Consiglio dei ministri contiene, in aggiunta a quanto già dedotto in sede di costituzione in giudizio, il richiamo alla sentenza n. 169 del 2007 di questa Corte a sostegno della tesi dell’infondatezza delle questioni relative all’art. 30 del d. l. n. 223 del 2006, norma che costituirebbe anch’essa un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
8. –
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia.
Considerato in diritto
1. – Le Regioni Veneto, Toscana e Valle d’Aosta, con distinti ricorsi, hanno impugnato, tra l’altro, gli artt. 30 e 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
In particolare,
Successivamente alla conversione in legge del
menzionato decreto-legge, la medesima Regione Veneto ha proposto analoghe
questioni contro le norme prima citate così come convertite dalla legge, mentre
2. – La trattazione delle indicate questioni di legittimità costituzionale viene qui separata da quella delle altre, promosse con i medesimi ricorsi, per le quali è opportuno procedere ad un esame distinto. I giudizi, così separati e delimitati nell’oggetto, vanno riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi in considerazione della analogia delle questioni prospettate.
3. – Preliminarmente, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Valle d’Aosta ed aventi ad oggetto l’art. 1, comma 204, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), come sostituito dall’art. 30 del d. l. n. 223 del 2006.
Infatti, con
atto del 15 ottobre 2007,
4. – Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse a ricorrere sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri rispetto all’impugnazione dell’art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 proposta dalla Regione Toscana.
Il Presidente del Consiglio dei
ministri sostiene che l’inammissibilità deriverebbe dall’aver
L’eccezione è infondata.
Infatti l’art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 è norma distinta dall’art. 1, comma 204, della legge n. 266 del 2005; inoltre essa sostituisce integralmente il testo originario della seconda con disposizioni di contenuto differente. Non possono esservi dubbi, pertanto, sulla sussistenza dell’interesse della Regione Toscana ad impugnare anche la norma più recente.
5. – Passando al merito ed iniziando dalle questioni relative all’art. 30 del d. l. n. 223 del 2006, occorre premettere che l’art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), aveva previsto che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sarebbero stati fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007; le predette misure avrebbero comunque dovuto garantire la realizzazione di economie di spesa non inferiori a determinati importi fissati dalla stessa norma.
Successivamente
la legge n. 266 del 2005, al comma 198 dell’art.
Il comma 204 dell’art. 1 della legge n.
266 del 2005 aveva previsto, poi, un meccanismo di verifica del rispetto dell’obbligo stabilito nel comma
L’art. 30 del d. l.
n. 223 del
Innanzi tutto, il primo periodo del nuovo comma 204 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 prevede che alle amministrazioni regionali ed agli enti locali, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa indicati dal precedente comma 198 dello stesso art. 1, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.
Inoltre, il nuovo testo del citato comma 204 dispone, nel secondo periodo, che, ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 settembre 2006 previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, avrebbe dovuto essere costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali e dello Stato, con l’obiettivo di acquisire, dagli enti destinatari della norma, la documentazione delle misure adottate e dei risultati conseguiti, di fissare specifici criteri e modalità operative per il monitoraggio e la verifica dell’effettivo conseguimento dei previsti risparmi di spesa, di verificare la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento, di elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale.
Inoltre, l’art. 30 del d. l. n. 223 del
Successivamente
all’entrata in vigore del d. l. n. 223 del 2006,
l’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2007), ha stabilito che le disposizioni di cui all’art. 1, comma 98, della
legge n. 311 del 2004 ed all’art. 1, commi da
6. – Le Regioni Veneto e Toscana lamentano, in primo luogo, che il divieto di assunzioni previsto dal testo dell’art. 1, comma 204, primo periodo, della legge n. 266 del 2005 introdotto dall’art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 contrasterebbe con gli artt. 117 e 119 Cost. (ad avviso della Regione Veneto anche con l’art. 118 Cost.), perché violerebbe l’autonomia regionale in materia di ordinamento degli uffici e in materia spesa.
6.1. – La questione non è fondata.
Nella stessa pronuncia
Infine, con la sentenza n. 4 del
2004,
Tali principi sono applicabili anche alla presente questione.
Infatti, il primo periodo del comma 204 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, nel testo introdotto dall’art. 30 del d. l. n. 223 del 2006, non fa altro che prevedere, al fine di assicurare il rispetto in concreto di una legittima misura di coordinamento finanziario, una sanzione a carico degli enti che non rispettino il limite posto alla spesa per il personale.
Né sono
utilmente invocabili, a favore delle tesi sostenute dalle Regioni ricorrenti,
le pronunce con le quali
7. – La sola Regione Veneto censura, inoltre, sia l’art. 1, comma 204, secondo periodo, della legge n. 266 del 2005 (così come sostituito dall’art. 30 del d. l. n. 223 del 2006), che dispone, ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al comma 198 dello stesso art. 1, la costituzione di un “tavolo tecnico” con rappresentanti del sistema delle autonomie e dello Stato, sia l’art. 1, comma 204-bis, della legge n. 266 del 2005 (introdotto dall’art. 30 del citato d. l. n. 223 del 2006), il quale prevede la trasmissione alla Corte dei conti delle risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 ed il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo a carico degli enti che omettono di inviare al “tavolo tecnico” la documentazione relativa alle misure adottate ed ai risultati conseguiti nel contenimento delle spese per il personale.
Ad avviso della ricorrente, tali disposizioni violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost., perché detterebbero precetti puntuali e specifici che non lascerebbero alla Regione margini di disposizione in via autonoma, nonostante che la materia rientri nell’ambito del «coordinamento della finanza pubblica» nel quale allo Stato spetta solo il potere di dettare i principi fondamentali.
7.1. – Rispetto a tale questione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti, non risulta essere stato mai emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che avrebbe dovuto costituire il tavolo tecnico. Conseguentemente, poiché – come si è già detto – le disposizioni in oggetto sono ormai disapplicate (per regioni ed enti locali: art. 1, comma 557, legge n. 296 del 2006) ovvero sostituite (per gli enti del servizio sanitario nazionale: art. 1, comma 565, legge n. 296 del 2006), esse non hanno mai prodotto, né potranno in futuro produrre, le lesioni delle competenze regionali prospettate dalla ricorrente.
8. –
8.1. – La questione non è fondata.
La ricorrente trascura di considerare che le disposizioni del Capo II del Titolo II del d. lgs. n. 165 del 2001 (tra le quali è compreso anche l’art. 24) si applicano solamente «alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo» (art. 13) e che il successivo art. 27 dello stesso d. lgs. n. 165 stabilisce che «le regioni a statuto ordinario, nell’esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai princìpi dell’articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità».
Conseguentemente la doglianza della Regione Veneto non ha ragion d’essere. Infatti, i criteri per l’individuazione dei trattamenti accessori massimi dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contemplato dalla norma censurata si applicheranno esclusivamente agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello generale delle amministrazioni statali e le Regioni non saranno vincolate a quei criteri.
Per questi motivi
riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe,
riuniti i giudizi,
1) dichiara
estinto il giudizio concernente le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 204, della legge 23 dicembre 2005
n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge finanziaria 2006), come sostituito dall’art. 30 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevate, in
riferimento agli artt. 116, primo comma, 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, 2, primo comma, lettere a) e b),
3, primo comma, lettera f), e 4 della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per
2) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 204, secondo periodo, della legge n. 266 del 2005 – come sostituito dall’art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 –, e dell’art. 1, comma 204-bis, della legge n. 266 del 2005 – introdotto dallo stesso art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006 –, sollevate, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 204, primo periodo, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall’art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, sollevate, in riferimento artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Veneto e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, sollevata dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22
novembre 2007.
F.to:
Luigi
MAZZELLA, Redattore
Depositata
in