SENTENZA
N. 35
ANNO 2005
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
-
Valerio ONIDA Presidente
-
Carlo MEZZANOTTE Giudice
-
Fernanda CONTRI “
-
Guido NEPPI
MODONA “
-
Piero Alberto CAPOTOSTI “
-
Franco BILE “
-
Giovanni Maria FLICK “
-
Francesco AMIRANTE “
-
Ugo DE SIERVO “
-
Romano VACCARELLA “
-
Paolo MADDALENA “
-
Alfio FINOCCHIARO “
-
Alfonso QUARANTA “
-
Franco GALLO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 28 della legge 27 novembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promossi con
ricorsi della Regione Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna, notificati il 28
febbraio e il 1° marzo 2003, depositati in cancelleria il 7 marzo successivo ed
iscritti al n. 19 e al n. 25 del registro ricorsi 2003.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 28 settembre 2004 il Giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
uditi gli avvocati Giuseppe F. Ferrari per
1. ¾ Le Regioni Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna hanno proposto questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 27 novembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) e, tra queste, dell’art. 28.
La disposizione impugnata,
dopo avere stabilito, nel comma 1, che il Ministero dell’economia e delle
finanze, allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, provvede all’acquisizione di ogni utile informazione sul
comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), prevede, al comma 2,
che tutte le predette amministrazioni pubbliche debbano codificare con criteri
uniformi gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica «al fine di
garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104
del trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti». Il
comma 5 attribuisce poi al Ministro dell’economia e delle finanze il potere di
disciplinare le modalità e i tempi della codificazione con propri decreti,
sentita
Il comma 6, infine, nel
sostituire il comma 6 dell’art. 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), stabilisce
che gli enti locali debbano inviare telematicamente «il rendiconto completo di
allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno,
nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo» alle sezioni enti
locali della Corte dei conti e ulteriormente dispone che «tempi, modalità e
protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite
Secondo
Secondo la medesima
ricorrente la disposizione censurata inciderebbe sulla materia “finanza
pubblica”, che sarebbe del tutto sottratta alla competenza legislativa dello
Stato, non essendo ricompresa negli elenchi di cui ai commi secondo e terzo
dell’art. 117 Cost. Ove poi si ritenesse che la materia coinvolta sia quella
della “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica”, affidata alla legislazione ripartita, l’impugnato art. 28 sarebbe
comunque lesivo dell’autonomia legislativa regionale, in quanto porrebbe una
disciplina di analitico dettaglio e comunque farebbe rinvio a decreti
ministeriali in una materia estranea all’ambito della legislazione esclusiva
dello Stato. Sarebbero in tal modo violati i commi terzo e sesto dell’art. 117
Cost.
Quanto al comma 6,
2. ¾ Si è costituito in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, e ha chiesto che tutte le questioni proposte siano
dichiarate inammissibili o comunque infondate.
In via preliminare, la difesa
dello Stato osserva che gli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma,
Cost., attribuiscono allo Stato la competenza a stabilire principî in tema di
coordinamento della finanza pubblica, espressione che comprenderebbe in sé la
finanza “allargata”. Si rileva inoltre che nel testo costituzionale tale
competenza risulta rinsaldata e ampliata nel suo oggetto da numerose altre
disposizioni e segnatamente: dall’art. 117, primo comma, ove sono menzionati
come limite alla potestà legislativa regionale «i vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario», fra i quali sarebbero certamente da annoverare
le regole poste nel trattato di Maastricht per il coordinamento delle politiche
economiche e di bilancio degli Stati membri dell’Unione europea; dal medesimo
art. 117, primo comma, nella parte in cui assoggetta le leggi regionali al
rispetto della Costituzione e così rende attivi nei confronti dell’autonomia
legislativa regionale i precetti posti negli artt. 5, 81 e 95, primo comma,
Cost.; dal secondo comma dell’art. 117, ove si affidano alla legislazione
esclusiva statale: la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale (lettera m), le
norme in materia di previdenza sociale (lettera o) e la perequazione delle risorse finanziarie (lettera e); dall’art. 119, quinto comma, ove si
riconosce allo Stato il compito di promuovere «lo sviluppo economico e la
coesione e la solidarietà sociale» anche, ma non esclusivamente, attraverso
interventi “speciali”; dall’art. 119, quinto comma, ove si pone il principio
dell’integrale finanziamento delle funzioni attribuite ai diversi enti
territoriali con le risorse indicate nel medesimo art. 119, ciò che presuppone
che lo Stato, e il Parlamento in primo luogo, possano indirizzare e guidare i
processi di acquisizione e distribuzione delle risorse finanziarie e le
“grandezze” della finanza pubblica.
Con specifico riguardo alla
censura formulata nei confronti dell’art. 28 dalla Regione valdostana,
l’Avvocatura replica che la disposizione è volta ad acquisire informazioni
sull’attività degli enti pubblici al fine di conseguire obiettivi di finanza
pubblica e di contabilità generale ed è pertanto riconducibile alla competenza
esclusiva dello Stato di cui alla lettera l)
(recte: r) dell’art. 117, secondo comma, Cost. L’esercizio, in tale
materia, di potestà regolamentare da parte dello Stato sarebbe pertanto
perfettamente legittimo in quanto conforme alla regola di competenza posta nel
sesto comma dell’art. 117 Cost.
Quanto alle doglianze fatte
valere dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dei commi 5 e 6 del
menzionato art. 28, la difesa erariale, rammentato come la ricorrente non
contesti la spettanza allo Stato di una competenza legislativa esclusiva in
materia, osserva che la previsione di un parere della Conferenza unificata appare
del tutto idonea ad assicurare il necessario coinvolgimento delle Regioni e
degli enti locali, in considerazione del rilievo eminentemente tecnico delle
operazioni regolate dalla fonte statale.
3. ¾ Nell’imminenza
dell’udienza pubblica del 28 settembre 2004 hanno depositato ulteriori
memorie difensive
In replica alle
difese dell’Avvocatura, la ricorrente deduce che l’art. 28, comma 6, prevede il
parere della sola Conferenza Stato-Città (e non di quella unificata, come
prescritto nel comma 5), e che il carattere tecnico delle operazioni previste
nelle disposizioni impugnate non rende, di per sé, superflua l’intesa e
sufficiente il parere. Si sostiene, al contrario, che i profili tecnici sono
inevitabilmente connessi a quelli organizzativi e che, in virtù
dell’interferenza dei poteri descritti nelle disposizioni impugnate con
l’organizzazione degli enti territoriali, il principio di leale collaborazione
avrebbe imposto l’acquisizione, in entrambe le fattispecie, dell’intesa con
Anche il
Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura dello
Stato, ha depositato memorie con le quali ulteriormente argomenta per il
rigetto di entrambi i ricorsi regionali.
Con riguardo al ricorso della
Regione Valle d’Aosta, si ribadisce come la norma censurata, limitandosi a
disporre l’acquisizione di elementi conoscitivi e la codificazione
generalizzata di dati economici, non incide sulle competenze regionali e
costituisce esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui all’art.
117, secondo comma, lettere e) ed r), Cost.
In relazione al ricorso della
Regione Emilia-Romagna, l’Avvocatura ribadisce che entrambe le disposizioni
impugnate (art. 28, commi 5 e 6) concernono prescrizioni di carattere meramente
tecnico-contabile ed operativo, non idonee quindi a coinvolgere scelte
discrezionali delle Regioni. Pertanto, secondo la difesa erariale, il
coinvolgimento tramite parere, rispettivamente, della Conferenza unificata e
della Conferenza Stato-Città sarebbe sufficiente ad assicurare la leale
collaborazione, tanto più ove si consideri che la codificazione riguarderebbe
solo gli enti territoriali e non anche le Regioni.
Considerato in diritto
1. ¾ Le Regioni Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna hanno proposto questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 27 novembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003).
2. ¾ Le impugnazioni relative all’art. 28 vengono qui trattate distintamente rispetto alle altre questioni proposte negli stessi ricorsi, riservate a separate decisioni, e, per l’omogeneità della materia, possono essere decise con unica sentenza.
3. ¾ La disposizione impugnata stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, provvede all’acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), anche con riferimento all’obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP (comma 1), avvalendosi, anche in caso di mancato o tempestivo riscontro, del collegio dei revisori o dei sindaci o ancora dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno (comma 2). Il comma 3, al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni fissate dall’articolo 104 del trattato istitutivo della Comunità europea, prescrive che debbano essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui al già citato art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, vale a dire tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Nel successivo comma 4 si impone alle banche incaricate dei servizi di
tesoreria e di cassa e agli uffici postali che svolgono analoghi servizi un
divieto di accettare disposizioni di pagamento prive di tale codificazione. Il
comma 5 attribuisce poi al Ministro dell’economia e delle finanze il potere di
stabilire con propri decreti, sentita
Secondo
4. ¾ Tutte le questioni proposte sono infondate.
La disposizione censurata racchiude in sé due distinti ambiti di
disciplina. I commi da
I commi 5 e 6 abilitano lo Stato, con decreti ministeriali, a determinare le caratteristiche uniformi nella rappresentazione dei dati contabili delle amministrazioni pubbliche, nonché le modalità di invio dei bilanci da parte degli enti locali alla competente sezione di controllo della Corte dei conti.
Così chiariti i contenuti regolativi della disposizione impugnata, non è difficile rinvenire nella disciplina recata dai primi quattro commi l’espressione della competenza legislativa concorrente in tema di “coordinamento della finanza pubblica”; materia che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire (sentenza n. 36 del 2004), legittima l’imposizione di vincoli agli enti locali quando lo rendano necessario ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali (comprensivi, dunque, della cosiddetta “finanza pubblica allargata”), a loro volta condizionati dagli obblighi comunitari.
I poteri di determinazione, rispettivamente, della cosiddetta “codificazione” dei dati contabili e delle modalità di invio da parte degli enti locali dei propri bilanci alla Corte dei conti sono, in tal senso, pienamente partecipi della finalità di coordinamento e insieme di regolazione tecnica, rilevazione dati e controllo, che connotano la legislazione in tema di coordinamento della finanza pubblica.
Quanto poi al denunciato carattere puntuale della disciplina statale, è stato da questa Corte precisato che il coordinamento finanziario «può richiedere, per la sua stessa natura, anche l’esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo», e che il carattere “finalistico” dell’azione di coordinamento postula che «a livello centrale si possano collocare non solo la determinazione delle norme fondamentali che reggono la materia, ma altresì i poteri puntuali eventualmente necessari perché la finalità di coordinamento», per sua natura eccedente le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali, «possa essere concretamente realizzata» (sentenza n. 376 del 2003). Da ciò l’infondatezza delle censure proposte dalla Regione Valle d’Aosta.
Riguardo ai commi 5 e 6, che concernono, rispettivamente, la predisposizione di modalità uniformi di codificazione di dati di rilievo contabile (incassi e pagamenti) e di trasmissione dei bilanci degli enti locali alla competente sezione della Corte dei conti, viene invece in rilievo un puntuale titolo di competenza legislativa esclusiva dello Stato: quello in tema di coordinamento statistico ed informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale (art. 117, primo comma, lettera r, Cost.). La disciplina impugnata, infatti, ha ad oggetto la predisposizione di modalità uniformi di rappresentazione (comma 5) e di trasmissione (comma 6) di dati contabili (incassi e pagamenti), che vengono resi omogenei al fine di aggregarli per poter così predisporre la base informativa necessaria al controllo delle dinamiche reali della finanza pubblica.
Versandosi in un ambito riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, va pertanto decisa nel senso della infondatezza anche la denunciata violazione del riparto costituzionale della potestà regolamentare, per avere le disposizioni impugnate affidato a decreti ministeriali la concreta predisposizione delle modalità di “codificazione”. In una materia rimessa alla propria competenza legislativa esclusiva, lo Stato ben può, infatti, esercitare, nelle forme che ritenga più opportune, la potestà regolamentare.
Neppure si può sostenere che, pur in una materia ascritta alla competenza legislativa esclusiva, il rispetto del principio di leale collaborazione imporrebbe allo Stato di garantire alle Regioni, quando esso regoli attività di queste ultime, una forma di codeterminazione paritaria del contenuto dell’atto. La previsione, nel comma 5, di un parere (e non di una intesa) della Conferenza unificata, al contrario, appare del tutto idonea ad assicurare il necessario coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, tanto più in considerazione della natura eminentemente tecnica della disciplina di coordinamento statale.
Deve infine aggiungersi che la previsione di obblighi informativi è di per sé inidonea a ledere sfere di autonomia costituzionalmente garantita (si veda ancora la sentenza n. 376 del 2003).
per questi
motivi
riservate a separate
decisioni le restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 27
novembre 2002, n. 289, sollevate dalle Regioni Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna
con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 28 della legge 27 novembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117, 118, 119 della Costituzione, nonché all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalle Regioni Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.
Valerio
ONIDA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE,
Redattore
Depositata
in Cancelleria il 27 gennaio 2005.