SENTENZA N. 359
ANNO 2007
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 44 della legge della Regione Siciliana 23
dicembre 2002, n. 23 (Norme finanziarie urgenti - Variazione al bilancio
della Regione siciliana per l’anno finanziario 2002 - Seconda misura salva
deficit), promosso con ordinanza del 28 aprile 2006 dal Tribunale di Ragusa nel
procedimento civile vertente tra Concetta Di Paola ed altri e
Visto l’atto di costituzione della Provincia regionale di Ragusa;
udito nell’udienza pubblica del 25 settembre 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
udito
l’avvocato Giancarlo Costa per
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 28 aprile 2006 il Tribunale di Ragusa ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 81, quarto comma, e 119, primo comma, della Costituzione - dell’art. 44 della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2002, n. 23 (Norme finanziarie urgenti – Variazione al bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2002 – Seconda misura salva deficit), nella parte in cui dispone, con effetto dall’entrata in vigore della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 (Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell’Arma dei carabinieri operante in Sicilia), nuovi criteri di calcolo delle maggiorazioni da corrispondere ai soggetti impiegati in lavori socialmente utili per una durata oraria eccedente quella ordinaria.
Osserva il rimettente che, in base all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196), i predetti soggetti «sono impegnati per l’orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell’intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore». Tale norma è stata recepita integralmente dall’art. 1, comma 1, dalla legge regionale siciliana n. 3 del 1998, sennonché, a distanza di quattro anni, con l’art. 44 della legge regionale siciliana n. 23 del 2002 è stato disposto un diverso calcolo della tariffa oraria dell’importo integrativo di cui all’art. 8, comma 2 del d.lgs. n. 468 del 1997, utilizzando come base di calcolo la retribuzione mensile spettante al livello retributivo iniziale dei dipendenti che il soggetto utilizzatore impiega in analoghe attività, al netto delle corrispondenti ritenute previdenziali ed assistenziali, decurtato dell’assegno per i lavori socialmente utili, e dividendo l’importo risultante non già per il numero di ore mensili previsto per i dipendenti del soggetto utilizzatore (mediamente 156 ore) ma per la differenza tra l’orario convenzionale mensile dei dipendenti e il monte ore medio mensile di utilizzazione dei lavoratori socialmente utili, fissato in 86 ore.
Il giudice a quo espone che, nella fattispecie, i ricorrenti, occupati in
lavori socialmente utili presso
Ritenuta pacifica la rilevanza della questione, dal momento che il criterio di calcolo introdotto dalla norma denunciata comporta maggiori oneri finanziari per l’amministrazione provinciale convenuta, rileva il rimettente che la questione non è manifestamente infondata, perché la norma regionale censurata non può essere definita interpretativa della norma statale, introducendo essa elementi di calcolo del predetto importo integrativo non ricavabili dalla norma che si vorrebbe interpretata. In ogni caso, secondo il rimettente, la retroattività della legge – pur non essendo vietata sul piano costituzionale, salvo che per la materia penale – deve trovare, comunque, adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e della coerenza costituzionale; con la conseguenza che, disponendo la norma denunciata maggiori oneri per l’amministrazione convenuta, privi di ogni copertura finanziaria, appare evidente la violazione degli artt. 81, quarto comma, e 119, primo comma, Cost.
Si è costituita in giudizio
Considerato in diritto
Il Tribunale di Ragusa dubita, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 119 primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 44 della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2002, n. 23 (Norme finanziarie urgenti – Variazione al bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2002 – Seconda misura salva deficit), nella parte in cui prevede, con effetto dall’entrata in vigore della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 (Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell’Arma dei carabinieri operante in Sicilia), nuovi criteri di calcolo delle maggiorazioni da corrispondere ai soggetti impiegati in lavori socialmente utili per una durata oraria eccedente quella ordinaria.
La norma censurata dispone che «Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, come recepito dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, va inteso nel senso che dall’entrata in vigore della stessa legge la tariffa oraria dell’importo integrativo da corrispondere ai soggetti impiegati in lavori socialmente utili va calcolata detraendo dalla retribuzione iniziale mensile prevista per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore le ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché l’ammontare dell’assegno per le Attività socialemente utili (A.S.U.), e dividendo l’importo risultante per il numero di ore eccedenti le 20 ore settimanali (ore A.S.U.) ottenute dalla differenza tra l’orario convenzionale e mensile del dipendente ed il monte ore medio mensile di utilizzazione in attività socialmente utili (A.S.U.), pari a 86 ore».
In base all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell’art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196), i lavoratori socialmente utili, percettori di trattamenti previdenziali previsti dallo stesso decreto legislativo, «sono impegnati per l’orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell’intervento, e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore».
Pacifica è la rilevanza della questione, dal momento che il criterio di calcolo previsto dalla norma denunciata comporta maggiori oneri finanziari per l’amministrazione provinciale convenuta dai ricorrenti del giudizio principale.
La questione è fondata con riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost.
La nuova disciplina introdotta dalla
norma censurata comporta un consistente incremento dei corrispettivi delle
prestazioni lavorative eccedenti la durata ordinaria (20 ore settimanali ed 8
ore giornaliere) e, quindi, un rilevante aumento di spesa anche per
Tale disciplina, oltre a confliggere con la previsione dell’art. 191 del dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), secondo cui «Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5», si pone in aperto contrasto con l’art. 81, quarto comma, della Costituzione, perché non indica né l’ammontare della nuova e maggiore spesa né i mezzi per farvi fronte.
Per
Resta assorbita la censura riferita all’art. 119, primo comma, Cost.
Per questi motivi
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 44 della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2002, n. 23 (Norme finanziarie urgenti – Variazione al bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2002 – Seconda misura salva deficit), nella parte in cui stabilisce, con effetto dall’entrata in vigore della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 (Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell’Arma dei carabinieri operante in Sicilia), sino a tutto l’anno 2002 nuovi criteri di calcolo delle maggiorazioni da corrispondere ai soggetti impiegati in lavori socialmente utili per una durata oraria eccedente quella ordinaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.
Franco
BILE, Presidente
Luigi
MAZZELLA, Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2007.