ORDINANZA N. 142
ANNO 2006
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3 e 3-quater, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002,
n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo),
promossi con ordinanze del 20 febbraio 2003 dal Tribunale di Ascoli Piceno,
sezione distaccata di S. Benedetto del Tronto, del 30 luglio 2003 (due ordinanze)
dal Tribunale di Lucera e del 13 luglio 2004 dal Tribunale di Pesaro,
rispettivamente iscritte ai numeri 437, 1006 e 1007 del registro ordinanze 2003
e al n. 87 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 28 e 48, prima serie
speciale, dell’anno 2003 e n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visti gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22
febbraio 2006 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con l’ordinanza in epigrafe il
Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di S. Benedetto del Tronto, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, dell’art. 13, commi 3 e 3-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189
(Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte
in cui non consente al giudice del dibattimento di emettere sentenza di non
luogo a procedere qualora, a seguito del rilascio del nulla osta, sia acquisita
la prova dell’avvenuta espulsione dell’imputato;
che il giudice a quo premette, in punto di fatto, che
un cittadino extracomunitario, imputato del reato di cui all’art. 385 del
codice penale, era stato tratto a giudizio con citazione diretta per l’udienza
del 28 marzo 2003;
che
che, ad avviso del
rimettente, la norma ora citata risulterebbe lesiva – avuto riguardo anche al
disposto del comma 3-quater del
medesimo art. 13 – tanto del principio di eguaglianza che del diritto di difesa
dello straniero;
che sarebbe
evidente, infatti, l’ingiustificata disparità di trattamento tra lo straniero che
ha commesso un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare e lo
straniero che è stato tratto a giudizio con procedimento direttissimo o con
citazione diretta ai sensi dell’art. 550 del codice di procedura penale;
che mentre nel
primo caso, infatti, le disposizioni censurate consentono al giudice
dell’udienza preliminare di pronunciare, a seguito dell’acquisizione della
prova dell’avvenuta espulsione, sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen.; nel secondo
caso, lo straniero non avrebbe invece diritto né ad una tale pronuncia, né
tanto meno a quella di proscioglimento prima del dibattimento ai sensi
dell’art. 469 cod. proc. pen., risultando l’una e l’altra precluse – alla luce di
quanto stabilito dall’art. 13, comma 3-quater,
del d.lgs. n. 286 del 1998 – dall’avvenuta emissione del provvedimento che
dispone il giudizio;
che
sussisterebbe, pertanto, un «vuoto normativo» tra il provvedimento ora indicato
e la sentenza di primo grado, atto a compromettere i parametri costituzionali evocati,
posto che lo straniero tratto a giudizio con citazione diretta, una volta espulso,
non avrebbe la possibilità di difendersi, né di venire prosciolto con la
formula di non doversi procedere;
che la questione
sarebbe altresì rilevante, in quanto, per le considerazioni dianzi indicate,
l’eventuale rilascio del nulla osta all’espulsione comporterebbe la violazione
di diritti costituzionalmente protetti dell’imputato;
che con le due
ordinanze indicate in epigrafe, di identico tenore, il Tribunale di Lucera ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3,
24, secondo comma, e 111 Cost., dell’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, limitatamente all’inciso «se
non è stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio» ed alla
parte in cui non prevede che, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione, il
giudice del dibattimento emetta sentenza di non luogo a procedere;
che il rimettente
riferisce che l’imputato – cittadino extracomunitario tratto in arresto per il
reato di cui all’art. 14, comma 5-ter,
del d.lgs. n. 286 del 1998 – era stato presentato per la convalida della misura;
che, disposta la
convalida, era stato rilasciato anche il nulla osta all’espulsione
amministrativa, a norma dell’art. 13, commi 3 e 3-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, e si era quindi proceduto a
giudizio direttissimo, obbligatorio in relazione al reato contestato;
che, avendo
l’imputato chiesto ed ottenuto termine a difesa, ai sensi dell’art. 558, comma
7, cod. proc. pen., alla successiva udienza era stata acquisita prova della sua
espulsione;
che, ciò
premesso, il rimettente osserva come le norme che prevedono il rilascio del
nulla osta all’espulsione, all’atto della convalida dell’arresto, escludono che
il giudice possa negarlo per consentire all’imputato di essere presente nel processo;
che l’art. 13,
comma 3-quater, del d.lgs. n. 286 del
1998 stabilisce, a sua volta, che nei confronti degli imputati, per i quali sia
acquisita la prova dell’avvenuta esecuzione dell’espulsione, debba pronunciarsi
sentenza di non luogo a procedere, salvo che sia stato già emesso il
provvedimento che dispone il giudizio;
che nella specie,
essendo stato disposto il giudizio direttissimo, non sarebbe dunque più possibile
la pronuncia della sentenza dianzi indicata: e ciò quantunque l’imputato risulti
assente per causa indipendente dalla sua volontà;
che tale meccanismo
contrasterebbe con diversi precetti costituzionali;
che esso
determinerebbe, infatti, una disparità di trattamento tra gli imputati del
tutto irragionevole, in quanto dipendente da fattori meramente casuali, ossia
dalla circostanza che le condizioni per il rilascio del nulla osta
all’espulsione si concretizzino prima del rinvio a giudizio, ovvero contestualmente
o successivamente a questo;
che la sperequazione
censurata non sarebbe giustificabile neppure con una finalità di deflazione
processuale, posto che, anche rispetto all’imputato già rinviato a giudizio,
l’espulsione previo nulla osta dell’autorità giudiziaria potrebbe aver luogo prima
che sia aperto il dibattimento;
che la previsione
per cui il dibattimento può proseguire contro lo straniero già espulso
violerebbe, altresì, il diritto di difesa, non potendosi ritenere applicabili,
nell’ipotesi considerata, le disposizioni in tema di legittimo impedimento
dell’imputato (artt. 484, comma 2-bis,
e 420-ter cod. proc. pen.): e ciò in
quanto, da un lato, ove si facesse applicazione di dette disposizioni, si
determinerebbe una sospensione a tempo indefinito del processo in dipendenza di
provvedimenti amministrativi; e, dall’altro lato, la lettera dell’art. 13,
comma 3-quater, del d.lgs. n. 286 del
1998 lascerebbe intendere che si debba comunque procedere nei confronti degli imputati
espulsi, già rinviati a giudizio;
che sarebbe
violato, da ultimo, l’art. 111 Cost., il quale enuncia, con riguardo al processo
penale, una serie di principi e di regole di garanzia – principio del contraddittorio,
diritto a disporre di condizioni adeguate per preparare la propria difesa, diritto
di interrogare o fare interrogare i dichiaranti a carico, diritto
all’interprete – che presuppongono la facoltà dell’imputato di presenziare al
processo a suo carico, risultando dunque incompatibili con le norme che
limitano tale facoltà;
che con
l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Pesaro ha sollevato, in riferimento
all’art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma
3-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998;
che il rimettente
ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione prospettata dalla
difesa dell’imputato, stante la palese e non giustificata disparità di
trattamento tra gli indagati extracomunitari espulsi, nei cui confronti si
procede per reati che prevedono l’udienza preliminare, in ordine ai quali
soltanto, se non è stato ancora emesso il provvedimento che dispone il
giudizio, deve essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere; e tutti
gli altri indagati, nonché gli imputati tratti a giudizio con citazione diretta
– come nel caso di specie – i quali non potrebbero ottenere analoga sentenza;
che nei giudizi
di costituzionalità relativi alle ordinanze del Tribunale di Ascoli Piceno e
del Tribunale di Lucera è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha
chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano
analoghe questioni, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti
con unica pronuncia;
che la questione
sollevata dal Tribunale di Ascoli Piceno è manifestamente inammissibile,
essendo la sua rilevanza nel giudizio a
quo solo futura ed ipotetica;
che il Tribunale rimettente
invoca, difatti, una pronuncia che consenta anche al giudice del dibattimento di
emettere la sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione
dell’imputato, di cui all’art. 13, comma 3-quater,
del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
che, tuttavia, il
giudice a quo formula il quesito di
costituzionalità prima del dibattimento, in sede di decisione sulla richiesta
di rilascio del nulla osta all’espulsione di uno straniero ancora presente nel
territorio nazionale;
che, di
conseguenza, la questione risulta palesemente prematura, giacché nel giudizio
principale il problema dell’asserita esigenza costituzionale di estendere
l’ambito applicativo della norma denunciata nei termini dianzi indicati non è
attuale;
che tale problema
avrà ragione di porsi, infatti, solo dopo l’avvenuta esecuzione dell’espulsione
e sempre che questa abbia concretamente luogo prima che il dibattimento sia concluso:
evenienza che – giova aggiungere – ove si consideri che nella specie l’imputato
risultava citato a giudizio a poco più di un mese dalla data dell’ordinanza di
rimessione, non può considerarsi ineluttabile non solo in punto di fatto,
attese le difficoltà che possono concretamente frapporsi alla materiale
attuazione dei provvedimenti espulsivi; ma neppure in punto di diritto, posto
che l’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 contempla, in presenza di determinati
presupposti, la possibilità del trattenimento preliminare dello straniero espellendo
presso un centro di permanenza temporanea fino ad un massimo di sessanta giorni
(oltre che del ricorso al meccanismo dell’intimazione, penalmente sanzionata, a
lasciare il territorio nazionale);
che con riguardo,
poi, alla questione sollevata dal Tribunale di Lucera, il giudice a quo dubita, analogamente, della
legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui subordina la
pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione alla
condizione negativa espressa dall’inciso «se non è ancora stato emesso il provvedimento
che dispone il giudizio»: impedendo, così, al giudice del dibattimento la
declaratoria di improcedibilità;
che, ad avviso
del rimettente, la norma impugnata si porrebbe in contrasto, anzitutto, con
l’art. 3 Cost., determinando una disparità di trattamento fra gli imputati in
dipendenza di fattori puramente casuali, legati al rapporto cronologico tra
esecuzione dell’espulsione e rinvio a giudizio (l’imputato “beneficia”
dell’improcedibilità solo se la prima si realizza anteriormente al secondo);
che, in
proposito, questa Corte ha peraltro reiteratamente affermato che rientra nella
discrezionalità del legislatore, una volta individuata una causa estintiva del
reato, stabilire gli effetti ed i limiti temporali di essa, in relazione allo
stato dell’azione penale (cfr. sentenza n. 85 del
1998; ordinanze
n. 219 del 1997; n. 137 e n. 294 del 1996);
che il principio
è stato ritenuto estensibile anche alle cause sopravvenute di non punibilità
legate a condotte lato sensu
riparatorie, valendo anche in relazione a queste il rilievo che si tratta di
una non punibilità dovuta a ragioni di politica criminale, e non già
conseguente alla caduta dell’antigiuridicità per cause intrinseche al nucleo
sostanziale dell’illecito (cfr. ordinanza n. 155
del 2005);
che ad analoga
conclusione deve peraltro pervenirsi anche in rapporto all’istituto contemplato
dall’art. 13, comma 3-quater, del
d.lgs. n. 286 del 1998: istituto nel quale può scorgersi – al lume delle
correnti ricostruzioni – una condizione di procedibilità atipica, che trova la
sua ratio nel diminuito interesse
dello Stato alla punizione di soggetti ormai estromessi dal proprio territorio,
in un’ottica similare – anche se non identica – a quella sottesa alle
previsioni degli artt. 9 e 10 cod. pen., non disgiunta, peraltro, da esigenze
deflattive del carico penale;
che, sotto questo
profilo, non può considerarsi, di per sé, manifestamente irrazionale ed
arbitraria la scelta del legislatore di circoscrivere l’operatività della condizione
di procedibilità in questione – sulla base della discrezionale valutazione che
solo in detta ipotesi l’interesse al perseguimento del colpevole diminuisca a
tal segno da giustificare la paralisi dell’azione penale (la quale potrà
riprendere il suo libero corso unicamente ove lo straniero rientri illegalmente
nel territorio dello Stato, entro i termini indicati dal comma 3-quinquies dell’art. 13 del d.lgs. n. 286
del 1998) – ai soli casi in cui non sia stata ancora instaurata la fase del
giudizio, la quale ultima presuppone che gli elementi di accusa già raccolti
abbiano raggiunto una adeguata consistenza;
che, in tale
prospettiva, la disparità di trattamento denunciata dal rimettente – legata al
gioco dei molteplici fattori che possono rendere più o meno celeri, nei singoli
casi concreti, vuoi l’esecuzione dell’espulsione vuoi il corso dell’azione
penale – viene a risolversi in una disparità di mero fatto, inidonea, come
tale, per costante giurisprudenza di questa Corte, a fondare un giudizio di
violazione del principio di eguaglianza (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 155
del 2005 e n.
173 del 2003);
che per tal
verso, dunque, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;
che, quanto alle
residue censure, il Tribunale rimettente afferma in modo puramente assiomatico
che l’imputato espulso vedrebbe compromesso il proprio diritto di difesa e le ulteriori
garanzie accordate dall’art. 111 Cost., sul presupposto di una sua facoltà di partecipazione
personale al processo, senza prendere minimamente in considerazione – anche
solo al fine di sindacarne la congruità – lo specifico strumento deputato,
negli intenti del legislatore, a scongiurare l’anzidetto vulnus: vale a dire la facoltà di rientro in Italia per l’esercizio
del diritto di difesa, che – sulla falsariga del previgente art. 7, comma 12-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno
dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con
modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 39 – l’art. 17 del d.lgs. n. 286
del 1998 riconosce allo straniero espulso sottoposto a procedimento penale;
che, sotto tale
profilo, la questione deve ritenersi pertanto manifestamente inammissibile per
inadeguata ponderazione del quadro normativo;
che quanto,
infine, alla questione sollevata dal Tribunale di Pesaro, l’ordinanza di
rimessione difetta della descrizione della fattispecie concreta oggetto del
giudizio a quo ed è del tutto priva
di motivazione in ordine alla rilevanza della questione: carenze, queste, che
implicano la manifesta inammissibilità della questione stessa (ex plurimis, ordinanze n. 432 e
n. 333 del 2005).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
riuniti i
giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3 e 3-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189
(Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Ascoli
Piceno, sezione distaccata di S. Benedetto del Tronto, con l’ordinanza indicata
in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 sollevate,
in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lucera con le
ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale del medesimo art. 13, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 286 del 1998 sollevate, in
riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale
di Lucera con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dello stesso art. 13, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 286 del 1998 sollevata, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Pesaro con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3
aprile 2006.
Giovanni
Maria FLICK, Redattore
Depositata
in