ORDINANZA N. 155
ANNO 2005
composta dai signori:
- Guido NEPPI MODONA Presidente
- Piero Alberto CAPOTOSTI Giudice
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma
10, lettera c), e comma 14, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), come modificato
dall’art. 5-bis del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti
comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità),
convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2003, n. 27, promossi con
ordinanze del 2 luglio 2003 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Cagliari, dell’8 gennaio 2004 dal Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Modena e del 23 giugno 2004 dal Tribunale di Venezia, sezione
distaccata di Chioggia, rispettivamente iscritte al n. 750 del registro
ordinanze 2003 ed ai nn. 236 e 833 del registro ordinanze 2004 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2003 e nn. 14 e 44, prima
serie speciale, dell’anno 2004.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio
del 9 febbraio 2005 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che
con l’ordinanza in epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
di Cagliari ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 10, lettera c), ultimo periodo, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2003), come modificato dall’art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di
riscossione e di procedure di contabilità), aggiunto dalla relativa legge di
conversione 21 febbraio 2003, n. 27, il quale stabilisce che l’esclusione della
punibilità per i reati indicati nello stesso art. 9, comma 10, lettera c) – conseguente al perfezionamento
della procedura di definizione automatica delle imposte per gli anni pregressi
– «non si applica in caso di esercizio dell’azione penale della quale il contribuente
ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione
per la definizione automatica»;
che il giudice a quo riferisce di essere investito del processo penale nei
confronti di due persone imputate del delitto di cui all’art. 2 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge
25 giugno 1999, n. 205), per avere utilizzato, a fini di evasione dell’imposta
sul valore aggiunto – quali soci accomandatari di una società in accomandita
semplice – fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni relative a
tale imposta per gli esercizi 1998 e 1999;
che nel corso dell’udienza preliminare,
gli imputati avevano fornito prova documentale di essersi avvalsi della
procedura di «definizione automatica per gli anni pregressi» (c.d. «condono
tombale»), prevista dall’art. 9 della legge n. 289 del 2002, presentando la
relativa dichiarazione ed effettuando nei termini i versamenti prescritti: procedura
il cui perfezionamento comporta, ai sensi del comma 10, lettera c), del citato articolo, l’esclusione
della punibilità per una serie di reati tributari – tra cui quello ascritto ai
giudicabili – nonché per taluni reati previsti dal codice penale e dal codice
civile, ove commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari,
ovvero per conseguirne il profitto;
che gli imputati non potrebbero
tuttavia godere del beneficio per il disposto della norma impugnata, che
configura come causa ostativa alla sua fruizione l’avvenuto esercizio
dell’azione penale per i reati in parola, di cui il contribuente abbia avuto
«formale conoscenza» entro la data di presentazione della dichiarazione per la
definizione automatica: nella specie, difatti, la richiesta di rinvio a
giudizio era stata notificata ad entrambi gli imputati alcuni mesi prima della
presentazione di detta dichiarazione;
che ad avviso del rimettente,
peraltro, la disposizione denunciata si porrebbe in contrasto con l’art. 3
Cost., determinando una ingiustificata disparità di trattamento fra casi
identici;
che la data della «formale
conoscenza» dell’esercizio dell’azione penale dipenderebbe, infatti, da una
pluralità di fattori casuali, comprendenti – oltre a situazioni obiettive,
quali, ad esempio, l’organizzazione degli uffici del pubblico ministero e del
giudice per le indagini preliminari, le carenze di organico degli ufficiali
giudiziari o le difficoltà di raggiungimento di località isolate – anche le
«insindacabili e legittime scelte discrezionali» del complesso di soggetti
(pubblico ministero, giudice dell’udienza preliminare, personale di
cancelleria, ufficiale giudiziario, impiegati postali, lo stesso imputato) che
possono incidere, accelerandolo o rallentandolo, sul procedimento finalizzato a
realizzare tale conoscenza;
che, con particolare riguardo
all’imputato, d’altra parte, la norma censurata verrebbe a premiare
irrazionalmente le iniziative dilatorie di chi si renda irreperibile o si trasferisca
all’estero – lucrando, così, l’allungamento dei tempi connesso alle necessarie
ricerche o all’esecuzione delle notificazioni nelle forme previste dall’art.
169 cod. proc. pen. – rispetto al comportamento leale di chi, anche nell’ambito
del medesimo procedimento penale, abbia invece eletto domicilio presso un
soggetto agevolmente raggiungibile;
che la disposizione impugnata
provocherebbe, infine, una irrazionale contrazione o, comunque, una
indeterminatezza dei termini per il perfezionamento della procedura di
definizione automatica, nei confronti di coloro che siano sottoposti a
procedimento penale e non abbiano ancora avuto formale comunicazione
dell’esercizio dell’azione penale: tali soggetti, infatti – in previsione della
possibile sopravvenienza, in qualunque momento, di detta comunicazione – si
troverebbero a disporre, per beneficiare della non punibilità, di un termine
più breve rispetto a quello accordato agli altri contribuenti, e comunque incerto;
che con l’ordinanza indicata in
epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Modena ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 10, lettera c), e comma 14, lettera b),
della legge n. 289 del 2002;
che il giudice a quo premette di essere investito del processo penale nei
confronti di persona imputata del reato previsto dall’art. 4, comma 1, lettera f), del decreto-legge 10 luglio 1982, n.
429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi
e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia
tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, e
dall’art. 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000, per aver utilizzato, a fini
di evasione fiscale, fatture per operazioni inesistenti emesse da terzi nella
dichiarazione dei redditi e IVA dell’anno 1998;
che, nel corso dell’udienza
preliminare, l’imputato aveva dato prova di aver presentato la dichiarazione
per la definizione automatica delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto,
ai sensi dell’art. 9 della legge n. 289 del 2002, effettuando nei termini i
versamenti prescritti;
che l’imputato non poteva tuttavia
fruire dell’esclusione della punibilità per il reato contestatogli – pure
prevista come conseguenza del perfezionamento della procedura – avendo avuto
notizia dell’esercizio dell’azione penale, tramite la notifica dell’avviso di
fissazione dell’udienza preliminare, in data anteriore a quella di presentazione
dell’anzidetta dichiarazione;
che secondo il rimettente, peraltro,
il meccanismo di operatività dell’effetto premiale, delineato dalle
disposizioni impugnate, sarebbe irragionevolmente discriminatorio, sotto un
duplice profilo;
che, in primo luogo, la causa
ostativa alla produzione di detto effetto risulterebbe correlata ad una
circostanza fattuale «completamente eccentrica rispetto al nucleo significativo
del processo penale», quale il perfezionamento dell’attività di notificazione:
quest’ultima, infatti, sarebbe soggetta alla variabile incidenza di molteplici
fattori, come il funzionamento degli uffici del pubblico ministero e del
giudice per le indagini preliminari, l’attività degli ufficiali giudiziari o
del sistema postale, e la stessa condotta dell’imputato, il quale potrebbe
trarre giovamento dal porsi in una situazione di irreperibilità che gli
consenta di lucrare l’intervallo temporale necessario al perfezionamento del
meccanismo di conoscenza legale di cui all’art. 159 cod. proc. pen.;
che in secondo luogo, poi, il riferimento
ad un atto processuale di parte – o, meglio, alla conoscenza o legale
conoscibilità di esso – finirebbe per far dipendere gli effetti favorevoli del
condono non già da una valutazione di meritevolezza del contribuente, ovvero
dalla sua maggiore o minore diligenza nell’adempimento degli oneri previsti
dalla procedura, ma dal fatto di un terzo (pubblico ministero o giudice
dell’udienza preliminare), che selezionerebbe in definitiva le condotte
suscettibili di ottenere il beneficio della non punibilità attraverso l’avvio
del procedimento di notifica dell’atto di esercizio dell’azione penale;
che con l’ordinanza indicata in
epigrafe, emessa nel corso del processo penale nei confronti di persona
imputata del reato di cui agli artt. 4, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 429 del 1982 e 2 del decreto legislativo
n. 74 del 2000, il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, ha
sollevato analoga questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 9, comma 14, della legge n. 289 del
2002;
che l’ordinanza riferisce che, con
memoria depositata all’udienza dibattimentale, il difensore dell’imputato aveva
lamentato che – pur rientrando il reato contestato fra quelli «condonabili» ai
sensi dell’art. 9, comma 10, lettera c),
della legge n. 289 del 2002 – il proprio assistito non aveva potuto godere del
«beneficio fiscale con effetti estintivi dell’illecito penale» a fronte del
termine di decadenza previsto dal comma 14 dello stesso art. 9, ancorato alla
formale conoscenza dell’esercizio dell’azione penale: termine del quale lo
stesso difensore aveva eccepito l’illegittimità costituzionale in riferimento
all’art. 3 Cost., in quanto «iniquo e sperequativo»;
che, facendo propri gli assunti della
difesa, il rimettente osserva che detto termine non corrisponderebbe, in
effetti, ad un criterio oggettivo ed uniforme – quale potrebbe essere, ad
esempio, la data di consumazione del reato – ma sarebbe condizionato dalla
solerzia soggettiva, e dunque variabile, del singolo pubblico ministero
nell’esercizio dell’azione penale, nonché dalla gravità del reato e dalla
conseguente complessità delle relative indagini: con la conseguenza paradossale
che l’autore di un reato tributario più grave, commesso anche in epoca più remota,
potrebbe beneficiare del condono, non essendosi concluse le relative indagini,
a differenza dell’autore di un reato meno grave, e magari più recente, che sia
già stato attinto dalla richiesta di rinvio a giudizio o dalla citazione diretta;
che, in tale ottica, il meccanismo
denunciato verrebbe certamente a soddisfare le esigenze di cassa dell’erario,
ma al prezzo di sacrificare l’interesse dello Stato a punire anzitutto i fatti
criminosi più gravi e di maggiore impatto sociale;
che nei giudizi di costituzionalità è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni
siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.
Considerato
che le ordinanze di rimessione sollevano analoghe questioni, onde i relativi
giudizi vanno riuniti per essere definiti con un’unica decisione;
che i rimettenti dubitano della
compatibilità con gli artt. 3 e 24 della Costituzione dell’art. 9, comma 10,
lettera c), e comma 14, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n.
289, come modificato dall’art. 5-bis
del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, in
legge 21 febbraio 2003, n. 27, il quale esclude che il condono tributario ivi
disciplinato («definizione automatica per gli anni pregressi»: comma 14,
lettera b, dell’art. 9) – e,
conseguentemente, anche il beneficio della non punibilità per determinati
reati, che conseguirebbe al perfezionamento della procedura (ultimo periodo del
comma 10, lettera c) – si applichino
nel caso di avvenuto esercizio dell’azione penale per gli anzidetti reati,
«della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di
presentazione della dichiarazione per la definizione»;
che l’ordinanza di rimessione del
Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, risulta peraltro carente
in punto di descrizione della fattispecie concreta oggetto di giudizio, non
specificando né a quale periodo di imposta si riferisca il reato contestato
all’imputato e, in particolare, se esso rientri tra quelli suscettibili di
sanatoria in base al citato art. 9; né se l’imputato abbia in concreto
presentato la dichiarazione di definizione, perfezionando nei termini la procedura;
né in quale data – se, cioè, prima o dopo la scadenza dei termini per la
presentazione – egli abbia avuto «formale conoscenza» dell’esercizio
dell’azione penale;
che, conseguentemente, la questione
va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di adeguata motivazione
sulla rilevanza;
che, quanto alle residue ordinanze,
questa Corte ha reiteratamente affermato che rientra nella discrezionalità del
legislatore, una volta individuata una causa estintiva del reato, stabilire gli
effetti ed i limiti temporali di essa, in relazione allo stato dell’azione penale
(cfr. sentenza
n. 85 del 1998; ordinanze n. 219
del 1997; n. 137
e n. 294 del 1996);
che il principio risulta
evidentemente estensibile anche alle cause sopravvenute di non punibilità
legate a condotte lato sensu
riparatorie, ove si dovesse qualificare in tali termini – secondo una diffusa
opinione – l’«esclusione della punibilità» contemplata dalla norma impugnata:
valendo anche in tal caso il rilievo che si tratta di una non punibilità dovuta
a ragioni di politica criminale – per di più, nel caso del condono, a carattere
contingente – e non certo conseguente alla caduta dell’antigiuridicità per
cause intrinseche attinenti al nucleo sostanziale dell’illecito (cfr. ordinanza n. 137 del
1996);
che, in particolare, la scelta di
porre come limite preclusivo l’esercizio dell’azione penale – scelta attuata
con la norma di modifica di cui all’art. 5-bis
del decreto-legge n. 282 dal 2002, aggiunto dalla legge di conversione n. 27
del 2003, essendo la preclusione originariamente connessa al semplice «avvio»
del procedimento penale – appare espressiva dell’intento di negare la
possibilità di una sottrazione “a basso costo” alla responsabilità penale, per
coloro che abbiano commesso reati non soltanto già scoperti dall’autorità
giudiziaria, ma in ordine ai quali siano stati altresì già acquisiti elementi
sufficienti a giustificare l’instaurazione della fase processuale: e ciò in
linea con la concezione del condono tributario come beneficio applicabile solo
a contribuenti che non versino in situazioni già “compromesse” sul piano
dell’accertamento;
che tale scelta, pertanto – a
prescindere da valutazioni di politica criminale, estranee alla sfera del
sindacato di costituzionalità – non può ritenersi, di per sé, manifestazione
irrazionale ed arbitraria;
che quanto, poi, all’ulteriore
elemento integrativo della preclusione, rappresentato dalla «formale
conoscenza» dell’esercizio dell’azione penale da parte del contribuente prima
della presentazione della dichiarazione per la definizione, la relativa ratio risiede essenzialmente – come
rimarcato anche dall’Avvocatura dello Stato – in una esigenza di garanzia:
quella, cioè, di evitare che il contribuente, non avendo avuto notizia della
causa ostativa in atto, perfezioni un condono destinato all’inefficacia;
che, in tale ottica, le disparità di
trattamento denunciate dai giudici rimettenti – legate al gioco dei molteplici
fattori che possono rendere più o meno celere, nei singoli casi concreti,
l’esercizio dell’azione penale e la sua rituale comunicazione al contribuente –
si risolvono in disparità di mero fatto, inidonee come tali, per costante
giurisprudenza di questa Corte, a fondare un giudizio di violazione del
principio di eguaglianza (cfr., ex
plurimis, ordinanze
n. 173 del 2003; n. 311 e n. 481 del 2002);
che quanto, infine, alla violazione
dell’art. 24 Cost. ventilata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
di Modena, la censura si presenta sfornita di qualsiasi supporto argomentativo;
che le questioni vanno dichiarate,
pertanto, manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
a) dichiara la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 14, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), come modificato
dall’art. 5-bis del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti
comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità),
convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2003, n. 27, sollevata, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, sezione
distaccata di Chioggia, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
b) dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 10, lettera c), e comma 14, lettera b), della citata legge n. 289 del 2002,
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari e dal Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Modena con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.
Guido NEPPI MODONA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.