ANNO
2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI
MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
ORDINANZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 35 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del
giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n.
468), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Giudice di pace
di Tropea con due ordinanze del
20 ottobre 2004 e dal Giudice di pace di Patti con ordinanza del 3 gennaio
2005, rispettivamente iscritte ai numeri 88, 89 e 165 del registro ordinanze
2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 10 e
13, prima serie speciale, dell'anno 2005.
Visti gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito
nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto
che, nell'ambito di un procedimento penale per
ingiuria e minaccia, con ordinanza del 20 ottobre 2004 (r.o.
n. 88 del 2005), il Giudice di pace di
Tropea dà atto che il difensore dell'imputato ha
eccepito, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, e in relazione agli artt. 552 del codice
di procedura penale e 159 delle relative norme di attuazione,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in quanto nell'atto di
citazione a giudizio non prevede l'avvertimento all'imputato «della possibilità
di estinzione del reato a seguito di riparazione del danno cagionato»;
che
il giudice rimettente, «ritenuta rilevante ed assorbente la sollevata questione
di legittimità costituzionale», ha sospeso il giudizio ed ha rimesso gli atti
alla Corte costituzionale «per la decisione sulla stessa»;
che
con altra ordinanza in pari data (r.o. n. 89 del
2005) il medesimo giudice, nell'ambito di un diverso procedimento per lesioni
personali e minaccia, dà atto che il difensore dell'imputato ha prospettato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e in
relazione agli artt. 552 cod. proc. pen. e 159 delle relative norme
attuazione, analoga questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 20
del decreto legislativo n. 274 del 2000, in quanto non prevedono l'avvertimento
nell'atto di citazione a giudizio all'imputato «della possibilità di estinzione del reato a seguito di riparazione del danno
cagionato»;
che
il rimettente, «ritenuta rilevante ed assorbente la sollevata questione di
legittimità costituzionale», ha sospeso il giudizio ed ha rimesso gli atti alla
Corte costituzionale «per la decisione sulla stessa»;
che
nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata manifestamente inammissibile;
che
il Giudice di pace di Patti con ordinanza del 3 gennaio 2005 (r.o. n. 165 del 2005), nell'ambito di un procedimento per
il reato di cui all'art. 731 del codice penale (Inosservanza dell'obbligo
dell'istruzione elementare dei minori), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo n. 274 del 2000, «nella
parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio avanti al
giudice di pace debba, a pena di nullità, contenere l'avviso che l'imputato,
qualora ne ricorrono i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento (ex art. 29, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274) ha la possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie ai sensi dell'art. 35» del medesimo decreto
legislativo;
che
il rimettente osserva che l'istituto dell'estinzione del reato conseguente a condotte
riparatorie, disciplinato dall'art. 35 del decreto
legislativo n. 274 del 2000, «riveste chiare finalità deflative e rientra tra
quelli utili alla più celere definizione dei procedimenti penali davanti al
giudice di pace»;
che
di conseguenza l'art. 20 del richiamato decreto, che disciplina il contenuto
della citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria omettendo
qualsiasi riferimento alla possibilità, offerta all'imputato dal successivo
art. 29, di accedere, qualora ne ricorrono i presupposti, a forme alternative
di definizione del procedimento, violerebbe gli artt. 3, 24, secondo comma, e
111, terzo comma, Cost.;
che,
in particolare, la disciplina censurata istituirebbe una irragionevole
disparità di trattamento dell'imputato citato a giudizio dinanzi al giudice di
pace rispetto a quello tratto al giudizio del tribunale in composizione monocratica con citazione diretta, per il quale l'art. 552,
comma 1, lettera f), e comma 2,
cod. proc. pen.
prevede a pena di nullità che il decreto di citazione contenga l'avvertimento
che, qualora ne ricorrono i presupposti, prima della dichiarazione di apertura
del dibattimento, l'imputato ha facoltà di accedere ai riti «premiali», che
altro non sarebbero che forme alternative di definizione del procedimento;
che
la disposizione censurata lederebbe inoltre il diritto di difesa, precludendo
all'imputato la conoscenza e quindi la possibilità di ricorrere ad una delle
due «vie alternative al processo percorribili» nel procedimento davanti al giudice
di pace;
che
la norma censurata violerebbe infine l'art. 111, terzo comma, Cost., che, nell'enunciare il principio che la persona
accusata deve essere tempestivamente informata dell'accusa a suo carico,
postulerebbe altresì «che, con congruo preavviso, l'imputato sia informato
delle possibili alternative difensive offertegli dall'ordinamento, sì da poter
decidere con piena consapevolezza se affrontare il procedimento penale o
attivarsi, preventivamente, per la riparazione del danno in ragione della
futura declaratoria di estinzione del reato»;
che
nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
che nell'ordinanza
di rimessione mancherebbe infatti ogni descrizione della vicenda che ha dato
origine al procedimento e della fattispecie oggetto del giudizio a quo;
che,
nel merito, la questione sarebbe infondata sulla base delle considerazioni già
svolte dalla Corte nelle ordinanze numeri 10, 11, 55, 56, 57 e 191 del 2004.
Considerato che
tutte le ordinanze di rimessione prospettano questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,
nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio davanti
al giudice di pace debba contenere l'avvertimento che l'imputato, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento, ha la
possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie
ai sensi dell'art. 35 del medesimo decreto legislativo;
che
di conseguenza deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che
le ordinanze del Giudice di pace di Tropea (iscritte
ai numeri 88 e 89 del r.o. del 2004) sono prive di
qualsivoglia motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza e
devono pertanto essere dichiarate manifestamente inammissibili;
che
questioni in tutto simili a quella prospettata dal Giudice di pace di Patti in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111,
terzo comma, Cost. sono già state dichiarate manifestamente infondate da questa
Corte con le ordinanze numeri 56 e 11 del 2004;
che,
in particolare, nelle citate ordinanze si è rilevato, richiamando l'ordinanza
n. 231 del 2003,
che nell'udienza di comparizione l'imputato è obbligatoriamente assistito «da
un difensore, di fiducia o d'ufficio, sì che risultano pienamente garantite la
difesa tecnica e l'informazione circa le varie forme di definizione del
procedimento, anche alternative al giudizio di merito (conciliazione tra le
parti, oblazione, risarcimento del danno, condotte riparatorie)»,
e che «l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e
il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità
di possibili soluzioni alternative»;
che
inoltre è stato ricordato che il comma 3 dell'art. 35 stabilisce che il giudice
di pace può disporre la sospensione del processo per un periodo non superiore a
tre mesi ove l'imputato chieda nell'udienza di comparizione di poter provvedere
alle condotte riparatorie e dimostri di non avere
potuto farlo in precedenza, ovviamente anche per non essere stato informato di
tale possibilità;
che
la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata, non
risultando profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati
con le pronunce richiamate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti
i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 20 e 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Giudice di pace di Tropea con le
ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo n. 274 del 2000, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo
comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Patti con l'ordinanza in
epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 13 luglio 2005.
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2005.