Ordinanza n. 294 del 1996

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ORDINANZA N. 294

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1995 dal Pretore di Foggia nel procedimento penale a carico di Moffa Michele, iscritta al n. 526 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

RITENUTO che Michele Moffa, condannato, con sentenza emessa in data 2 marzo 1992, alla pena di dieci giorni di arresto e di lire ottomilioni di ammenda per una serie di violazioni edilizie, unificate insieme ad altri reati di altra natura, ai sensi dell'art. 81 cpv., cod. pen., otteneva, in data 14 febbraio 1994, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, la concessione edilizia in sanatoria e richiedeva al Pretore di Foggia, in qualità di giudice dell'esecuzione, la pronuncia di estinzione dei reati a norma dell'art. 22 della legge n. 47 del 1985;

che il Pretore di Foggia, con ordinanza emessa il 25 maggio 1995, rilevato che l'art. 22 citato individua nel rilascio in sanatoria della concessione edilizia una causa estintiva dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, cui viene attribuita rilevanza giuridica prima che intervenga sentenza irrevocabile di condanna, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 22 nella parte in cui non prevede la estinzione dei reati anche in caso di condanna con sentenza passata in giudicato, facendone cessare l'esecuzione e gli effetti penali;

che la disposizione de qua si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento e della restrizione del diritto di difesa rispetto alle ipotesi in cui le cause di estinzione del reato spiegano efficacia anche nei confronti della cosa giudicata, nonostante la eadem ratio della causa estintiva, collegata in entrambi i casi ad un evento che fa venir meno il disvalore giuridico della fattispecie criminosa;

che nell'ordinanza di rimessione si afferma, sotto il profilo della rilevanza, che, se è vero che l'estinzione investe le sole contravvenzioni urbanistiche e non anche i concorrenti reati di altra natura per i quali il Moffa aveva riportato la condanna (quali le violazioni di cui all'art. 650 cod. pen. e della legge antisismica), e che il giudice, con la sentenza in esame, aveva unificato tutti i reati contestati sotto il vincolo della continuazione, è pur vero che, ai fini dell'applicazione della causa estintiva, non sussistono impedimenti normativi al frazionamento del reato continuato nei vari episodi criminosi;

che se poi ciò fosse ritenuto inammissibile in presenza della cosa giudicata, si porrebbe, secondo il giudice rimettente, il problema della legittimità costituzionale della disciplina impeditiva;

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità della questione, versandosi in materia riservata alla discrezionalità legislativa e, comunque, per la infondatezza.

CONSIDERATO che il legislatore, con l'art. 22, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ha adottato una formulazione degli effetti estintivi, sui reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, derivanti dal rilascio delle concessioni in sanatoria così detta ordinaria (accertamento di conformità: art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47), che non prevede, in mancanza di espressa dizione (che coinvolga l'esecuzione e gli effetti penali delle sentenze irrevocabili di condanna già pronunciate), l'estensione degli stessi effetti sul giudicato già formatosi (cfr., per fattispecie analoga riferita agli artt. 38, primo e terzo comma, e 44 della legge n. 47 del 1985, la sentenza n. 369 del 1988);

che la anzidetta norma, con questa interpretazione, adottata dal giudice a quo conformemente al diritto vivente, certamente non si pone in contrasto con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza, poiché la sanatoria è intervenuta in un momento successivo al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, la cui definitività si è realizzata quando l'imputato si trovava ancora in situazione di illegalità (formale) per avere compiuto opere edilizie abusive senza avere il titolo abilitativo;

che rientra nella discrezionalità del legislatore, una volta individuata una causa estintiva del reato, fissare, in relazione allo status dell'azione penale, i limiti temporali di questa causa estintiva, che deriva, si noti, da una iniziativa dello stesso responsabile dell'abuso (richiesta di concessione in sanatoria il cui rilascio è subordinato al pagamento a titolo di oblazione di una misura maggiorata del contributo di concessione, perfino in caso di concessione gratuita: art. 13, primo e terzo comma, della legge n. 47 del 1985);

che, d'altro canto, l'art. 22 della legge n. 47 del 1985 nel testo originario, dandosi carico della natura formale dell'infrazione (mancanza del titolo abilitativo in presenza di piena conformità delle opere alla programmazione edilizia), prevedeva la sospensione dell'azione penale, interpretata temporalmente fino all'esaurimento del procedimento di sanatoria nella fase amministrativa (fino alla pronuncia del Comune), mentre con la modifica da ultima introdotta con il decreto-legge 25 maggio 1996, n. 285 (art. 8, comma 8) la sospensione è stata estesa fino alla definizione del giudizio di impugnazione dell'eventuale rifiuto della sanatoria avanti al tribunale amministrativo regionale, così consentendosi un maggiore spazio all'interessato per ottenere la sanatoria e far valere le proprie ragioni di tutela avanti al tribunale amministrativo regionale e realizzare, in caso di accoglimento e rilascio della sanatoria, anche l'effetto estintivo;

che con tale meccanismo si realizza anche un incentivo per una sollecita definizione delle iniziative di sanatoria;

che la fattispecie è analoga a quella presa in considerazione a proposito del condono-sanatoria previsto dai Capi IV e V della legge n. 47 del 1985 e con riferimento agli artt. 38 e 44, della stessa legge, in relazione alla quale è stato affermato "che non può ritenersi "irrazionale" il non avere previsto, a favore dei richiedenti la concessione in sanatoria già condannati con sentenza definitiva, l'estinzione della esecuzione della pena. D'altro canto, situazioni diverse sono, certamente, quelle nelle quali si trovano da una parte i soggetti imputati, durante il procedimento penale e dall'altra i soggetti condannati, a seguito della sentenza definitiva: le predette situazioni ben possono, pertanto, essere diversamente disciplinate dalla legge" (sentenza n. 369 del 1988);

che, infine, nessun contrasto, come delineato dal giudice a quo, può configurarsi con l'art. 24 della Costituzione, in quanto la tutela giurisdizionale non viene affatto lesa, mentre vi è solo una non previsione di effetti rispetto a situazioni definite con il giudicato penale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Foggia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.