SENTENZA N. 40
ANNO 2006
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni
Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso Quaranta "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge della Regione Liguria
25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline
bionaturali per il benessere), promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri notificato il 13 gennaio 2005, depositato in cancelleria
il successivo 20 gennaio ed iscritto al
n. 11 del registro ricorsi 2005.
Udito nell’udienza
pubblica del 10 gennaio 2005 il Giudice relatore Franco Bile;
udito l’avvocato
dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri.
1.
– Con ricorso notificato il 13 gennaio 2005 e depositato il successivo 20
gennaio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via
principale, la legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme
regionali sulle discipline bionaturali per il benessere), con la quale –
definite tali discipline – è stato, tra l’altro, istituito il relativo Elenco
regionale dei singoli operatori e delle organizzazioni con finalità didattiche,
delle associazioni e delle scuole di formazione; ne sono stati disciplinati
requisiti e modalità d’iscrizione; è stato istituito un Comitato regionale con
funzioni di indirizzo sulla materia nel territorio regionale e poteri
disciplinari.
In particolare le censure del ricorrente si
rivolgono: a) all’art. 1, che attribuisce alla Regione il riconoscimento della
qualifica di operatore in ciascuna delle discipline bio-naturali per il
benessere di cui all’art. 2; b) all’art. 2, che individua come discipline
bio-naturali lo shiatsu e il massaggio tradizionale e altre sei pratiche
omologhe, demandando alla Giunta regionale l’individuazione di nuove discipline
bio-naturali; c) all’art. 3, che istituisce presso la Giunta regionale l’elenco
delle discipline bio-naturali; d) all’art. 6, che definisce il percorso
formativo per il riconoscimento della qualifica di operatore in ciascuna delle
singole discipline; d) agli artt. 7, 9, 10 e 11, che sono “funzionalmente collegati”
ai precedenti e sono volti al raggiungimento dei fini della legge impugnata.
La difesa erariale deduce che la legge
impugnata eccede le competenze regionali e si pone in contrasto con l’art. 117,
terzo comma, della Costituzione, in quanto regolamenta figure professionali
(delle quali alcune, peraltro, genericamente definite e non identificate) che
sono da ascriversi nell’ambito delle professioni sanitarie, anche non
convenzionali, la cui individuazione, con i relativi profili e ordinamenti
didattici spetta allo Stato (come affermato da questa Corte con la sentenza n. 353 del
2003), secondo il principio fondamentale stabilito dall’art. 6, comma 3,
del decreto legislativo n. 502 del 1992 (poi confermato dall’art. 124, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 1998 e dall’art. 1, comma
2, della legge n. 42 del 1999).
Considerato in
diritto
1.
– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la legge della Regione
Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline bionaturali
per il benessere).
Secondo
il ricorrente, gli artt. 1, 2, 3 e 6 ed i successivi artt. 7, 9, 10 e 11
(“funzionalmente collegati” ai precedenti) della predetta legge si pongono in
contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto realizzano
un intervento normativo regionale in materia di professioni sanitarie non
convenzionali, la cui individuazione e regolamentazione, con i relativi profili
e ordinamenti didattici, spetta invece allo Stato (come affermato da questa Corte nella sentenza n. 353 del
2003), secondo il principio fondamentale stabilito dall’art. 6, comma 3,
del decreto legislativo n. 502 del 1992 (poi confermato dall’art. 124, comma 1,
lettera b), del d.lgs. n. 112 del 1998 e dall’ art. 1, comma 2, della
legge n. 42 del 1999).
2.
– La questione è fondata.
2.1.
– Con la legge n. 18 del 2004
In
particolare, con le norme impugnate, la Regione: a) riconosce la qualifica di
operatore (art. 1, comma 1) nelle seguenti discipline bio-naturali per il
benessere: lo shiatsu, la riflessologia, lo watsu, la
pranoterapia, la naturopatia, lo yoga, la kinesiologia ed il massaggio
tradizionale (art. 2, comma 1); b) demanda alla Giunta regionale, sentito il
competente Comitato regionale, la possibilità di iscrivere nuove discipline
nell’istituito Elenco regionale per le discipline bio-naturali per il benessere
(art. 2, comma 2, e art. 3, comma 1); c) prevede la suddivisione di tale Elenco
in due sezioni: l’una riguardante le Organizzazioni con finalità didattiche,
Associazioni e Scuole di formazione, come individuate nei successivi artt. 4 e
5 (art. 3, comma 2, lettera a);
l’altra relativa ai singoli operatori delle discipline bio-naturali per
benessere (art. 3, comma 2, lettera b); d) riconosce la qualifica di
operatore in ciascuna delle singole discipline bio-naturali per il benessere a
coloro che abbiano superato la prova di esami di specifici corsi
teorico-pratici organizzati da associazioni o da imprese scritte nella prima
sezione dell’Elenco regionale (art. 6, commi 1 e 2); e) attribuisce alla Giunta
regionale di definire, per ogni singola disciplina, le materie oggetto del
corso, la durata e le modalità del suo svolgimento e del relativo esame finale
(art. 6, comma 3); f) prevede che l’esercizio nel territorio della Regione
delle attività di operatore in ciascuna delle discipline bio-naturali per il
benessere è subordinato alla preventiva iscrizione nella sezione seconda
dell’Elenco regionale, disciplinata dal successivo art. 8 (art. 7); g) istituisce presso la Regione il
Comitato regionale delle discipline bio-naturali per il benessere, stabilendone
composizione e compiti (art. 9 e art. 10);
h) commina sanzioni amministrative
per coloro che esercitano l’attività di operatore in una delle discipline
bio-naturali per il benessere senza essere iscritti nell’Elenco regionale (art.
11, comma 1), ovvero che esercitano una disciplina bio-naturale diversa da
quella per la quale risultano iscritti nell’Elenco medesimo (art. 11, comma 2).
2.2.
– Come già rilevato nella sentenza n. 424 del
2005 – a sostegno della dichiarata illegittimità costituzionale della analoga
legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13, anch’essa emanata per la
regolamentazione delle discipline bio-naturali – l’impianto complessivo, lo
scopo ed il contenuto precipuo della legge oggi impugnata rendono palese che
l’oggetto della normativa in esame (e conseguentemente della proposta questione
di legittimità costituzionale) debba essere ricondotto propriamente alla
materia concorrente delle «professioni». Rispetto ad essa, peraltro, non assume
rilievo la circostanza che il ricorrente ne riconduca il contenuto precettivo
all’ambito delle professioni sanitarie (anche non convenzionali), giacché
l’individuazione di una specifica area caratterizzante la «professione» è
ininfluente ai fini della regolamentazione delle competenze derivante dall’applicazione
nella materia in esame del terzo comma dell’art. 117 Cost. (sentenze n. 424
e n. 355 del
2005).
2.3.
– Pertanto anche la presente questione deve essere risolta alla stregua dei
principi affermati in materia da questa Corte (sentenze n. 424,
n. 355 e n. 319 del 2005
e n. 353 del 2003).
In termini generali, è sufficiente ribadire che – spettando allo Stato la
determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza
concorrente previste dall’art. 117, terzo comma, Cost. – qualora non ne siano
stati formulati di nuovi, la legislazione regionale deve svolgersi (ai sensi
dell’art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131) nel rispetto di quelli
comunque risultanti anche dalla normativa statale già in vigore. E da essa non
si trae alcuno spunto che possa consentire iniziative legislative regionali
nell’ambito cui si riferisce la legge impugnata (sentenza n. 424 del
2005).
Parimenti,
va riaffermato che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente
delle «professioni» deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione
delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e
l’istituzione di nuovi albi (sentenza n. 355 del
2005) è riservata allo Stato. Tale principio, al di là della particolare
attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura infatti quale
limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (sentenze n. 424
e n. 319 del
2005).
Le
norme impugnate devono quindi essere dichiarate incostituzionali, per
violazione del parametro evocato.
2.4.
– L’intera legge regionale in esame è inscindibilmente connessa con le
disposizioni specificamente censurate dal ricorrente, in quanto gli artt. 4, 5,
8, 12 e 13, non impugnati, sono palesemente funzionali al raggiungimento dello
scopo della legge stessa. Pertanto, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, la declaratoria di illegittimità costituzionale deve essere
estesa, in via consequenziale, anche a tali disposizioni.
per questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6, 7,
9, 10 e 11 della legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme
regionali sulle discipline bionaturali per il benessere);
dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l’illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 4, 5, 8, 12 e
13 della medesima legge regionale.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2006.
F.to:
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in