ORDINANZA N. 23
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Dott. Cesare RUPERTO Presidente
-
Avv. Massimo VARI Giudice
-
Dott. Riccardo CHIEPPA "
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Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
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Prof. Valerio ONIDA "
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Prof. Carlo MEZZANOTTE "
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Avv. Fernanda CONTRI "
-
Prof. Guido NEPPI MODONA "
-
Prof. Annibale MARINI "
-
Dott. Franco BILE "
-
Prof. Giovanni Maria FLICK
"
-
Dott. Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 25,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342 (Modifiche al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze emesse il 30 marzo 2001
dal Tribunale di Pesaro, il 14 luglio 2000 (n. 3 ordinanze) e il 22 maggio 2000
dal Tribunale di Pescara rispettivamente iscritte ai nn.
464, 486, 487, 488, 612 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 25 e 34 dell’anno
2001.
Visti gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del
16 gennaio 2002 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel
corso di giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo
aventi ad oggetto la validità di clausole anatocistiche
contenute in contratti stipulati tra banche ed alcuni loro clienti, il
Tribunale di Pesaro, con ordinanza del 30 marzo del
che, nelle ordinanze registrate ai nn. 486, 487 e 488 del 2001, si indica,
quale norma denunciata, anche quella di cui al comma 2 del citato decreto
legislativo n. 342 del 1999, pur indirizzandosi le censure solo al comma 3 dello
stesso articolo;
che nei giudizi registrati ai numeri
486, 487, 488 e 612 del 2001 é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo dichiararsi l’inammissibilità della sollevata questione, perchè la
disposizione censurata é stata dichiarata costituzionalmente illegittima con
sentenza n. 425
del 2000.
Considerato che i
cinque giudizi, in quanto propongono questioni analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge, vanno riuniti e
congiuntamente decisi (il menzionato errore materiale contenuto nelle ordinanze
nn. 464 e 612 del 2001 non rende incerta
l’individuazione della norma effettivamente denunciata, mentre l’erronea menzione anche del comma 2 dell’art. 25 del
decreto legislativo n. 342 del 1999, nelle ordinanze nn.
486, 487 e 488 del 2001, non rende meno evidente che la
norma oggetto della sollevata questione é esclusivamente quella di cui al comma
3 dello stesso articolo);
che, con sentenza n. 425 del 2000
(anteriore all’ordinanza di rimessione n. 464 del
2001 e successiva alle altre ordinanze), questa Corte ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 342, per violazione dell’art. 76 della Costituzione;
che, pertanto, la norma denunciata
non vive più nell’ordinamento giuridico e dunque la sollevata questione deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 551 del 2000,
nn. 24, 51 e 404 del 2001).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 25,
comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli evocati
parametri, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal Tribunale di Pesaro e dal
Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente e Redattore
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2002.