ORDINANZA N. 51
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Dott. Cesare RUPERTO Presidente
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Prof. Fernando SANTOSUOSSO Giudice
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Avv. Massimo VARI "
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Dott. Riccardo CHIEPPA "
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Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
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Prof. Valerio ONIDA "
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Prof. Carlo MEZZANOTTE "
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Avv. Fernanda CONTRI "
-
Prof. Guido NEPPI MODONA "
-
Prof. Annibale MARINI "
-
Dott. Franco BILE "
-
Prof. Giovanni Maria FLICK
"
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 25,
comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto
legislativo I° settembre 1993, n. 385, recante il
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con
ordinanze emesse il 17 luglio 2000 dal Tribunale di Palmi, il 19 luglio 2000
dalla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto ed il 16 giugno
2000 dal Giudice istruttore del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, iscritte
rispettivamente ai nn. 658, 687 e 701 del registro
ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46 e 48 dell’anno 2000.
Visti gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 25 gennaio 2001 il giudice relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di giudizi di
opposizione a decreto ingiuntivo aventi ad oggetto la validità di
clausole anatocistiche contenute in contratti
stipulati tra banche ed alcuni loro clienti, il Tribunale di Palmi, con
ordinanza del 17 luglio del
che nei giudizi registrati ai numeri
687 e 701 del 2000 é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
dichiararsi l’inammissibilità della sollevata questione, perchè la disposizione
censurata é stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 425 del 2000.
Considerato che i tre giudizi, in quanto propongono
questioni analoghe o identiche e riguardanti la stessa
disposizione di legge (il menzionato errore materiale contenuto nell’ordinanza
n. 687 del 2000 non rende incerta l’individuazione della norma effettivamente
denunciata), vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che, con sentenza n. 425 del 2000,
successiva alle ordinanze di rimessione, questa Corte
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 342, per violazione dell’art. 76 della
Costituzione;
che, pertanto, la norma denunciata
non vive più nell’ordinamento giuridico e dunque la sollevata questione deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 551 del 2000
e n. 24 del 2001).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 25,
comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli evocati
parametri, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal Tribunale di Palmi, dalla
Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, dal Giudice istruttore
del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente e Redattore
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.