ORDINANZA N. 24
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze emesse il 24 maggio 2000 dal Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, il 17 aprile 2000 dal Giudice delegato per il procedimento ingiuntivo dal Presidente del Tribunale di Benevento, il 7 gennaio 2000 dalla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, e il 20 luglio 2000 dal Giudice istruttore del Tribunale di Trapani, rispettivamente iscritte ai nn. 521, 567, 584 e 632 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica nn. 40, 42, 43 e 45, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visti l’atto di costituzione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata s.r.l. nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2000 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di giudizi aventi ad oggetto,
o comunque nei quali viene in rilievo, la validità di
clausole anatocistiche contenute in contratti
stipulati tra banche ed alcuni loro clienti, il Tribunale di Napoli, in
composizione monocratica, con ordinanza del 24 maggio
del
che nel giudizio registrato al n. 584 del 2000 si é costituita la banca, parte nel giudizio principale, chiedendo la declaratoria di inammissibilità – per l’inesistenza del denunciato comma 3 dell’art. 120 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e comunque per irrilevanza – o di infondatezza della sollevata questione;
che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o comunque (limitatamente al giudizio registrato al n. 521 del 2000) l’infondatezza delle sollevate questioni.
Considerato che i quattro giudizi, in quanto propongono questioni analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge (i menzionati errori materiali contenuti nelle ordinanze nn. 567 e 584 del 2000 non rendono incerta l’individuazione della norma effettivamente denunciata), vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che l’eccezione di inammissibilità basata su un possibile diverso fondamento di legittimità delle clausole anatocistiche bancarie, rispetto all’uso normativo di cui all’art. 1283 cod. civ., non é pertinente perchè presuppone una delimitazione del thema decidendum diversa da quella prospettata dai rimettenti (la sola rilevante in questa sede), i quali hanno chiaramente precisato che le controversie sottoposte alla loro cognizione riguardano la validità delle clausole anatocistiche bancarie alla stregua esclusivamente del disposto dell’art. 1283 cod. civ., sulla cui portata precettiva indubbiamente incide la norma denunciata;
che, con sentenza n. 425 del 2000, successiva alle ordinanze di rimessione, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, per violazione dell’art. 76 della Costituzione;
che, pertanto, la norma denunciata non vive più nell’ordinamento giuridico e dunque la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 551 del 2000).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli evocati parametri, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, dal Giudice delegato per il procedimento ingiuntivo dal Presidente del Tribunale di Benevento, dalla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, dal "Giudice istruttore" del Tribunale di Trapani.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Cesare RUPERTO, Redattore
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.