Ordinanza n. 24

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ORDINANZA N. 24

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze emesse il 24 maggio 2000 dal Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, il 17 aprile 2000 dal Giudice delegato per il procedimento ingiuntivo dal Presidente del Tribunale di Benevento, il 7 gennaio 2000 dalla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, e il 20 luglio 2000 dal Giudice istruttore del Tribunale di Trapani, rispettivamente iscritte ai nn. 521, 567, 584 e 632 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica nn. 40, 42, 43 e 45, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visti l’atto di costituzione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata s.r.l. nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2000 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di giudizi aventi ad oggetto, o comunque nei quali viene in rilievo, la validità di clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati tra banche ed alcuni loro clienti, il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, con ordinanza del 24 maggio del 2000, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 76, 102, e 104 della Costituzione (r.o. n. 521 del 2000), il Giudice delegato per il procedimento ingiuntivo dal Presidente del Tribunale di Benevento, con ordinanza del 17 aprile del 2000, in riferimento agli artt. 3, 24 e 77 della Costituzione (r.o. n. 567 del 2000), la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con ordinanza del 7 gennaio 2000, in riferimento all’art. 76 della Costituzione (r.o. n. 584 del 2000), il "Giudice istruttore" (recte: Giudice unico) del Tribunale di Trapani, con ordinanza del 20 luglio 2000, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione (r.o. n. 632 del 2000), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in vigore dal 19 ottobre 1999 [erroneamente indicato come "art. 25, comma 2" nell’ordinanza registrata al n. 567 del 2000 e come "art. 120, comma 3, del testo unico n. 385 del 1993, introdotto dall’art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999" nell’ordinanza registrata al n. 584 del 2000], nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) relativa alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria [delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000], sono valide ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente - al disposto della delibera, secondo le modalità ed i tempi in questa previsti;

che nel giudizio registrato al n. 584 del 2000 si é costituita la banca, parte nel giudizio principale, chiedendo la declaratoria di inammissibilità – per l’inesistenza del denunciato comma 3 dell’art. 120 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e comunque per irrilevanza – o di infondatezza della sollevata questione;

che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o comunque (limitatamente al giudizio registrato al n. 521 del 2000) l’infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che i quattro giudizi, in quanto propongono questioni analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge (i menzionati errori materiali contenuti nelle ordinanze nn. 567 e 584 del 2000 non rendono incerta l’individuazione della norma effettivamente denunciata), vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che l’eccezione di inammissibilità basata su un possibile diverso fondamento di legittimità delle clausole anatocistiche bancarie, rispetto all’uso normativo di cui all’art. 1283 cod. civ., non é pertinente perchè presuppone una delimitazione del thema decidendum diversa da quella prospettata dai rimettenti (la sola rilevante in questa sede), i quali hanno chiaramente precisato che le controversie sottoposte alla loro cognizione riguardano la validità delle clausole anatocistiche bancarie alla stregua esclusivamente del disposto dell’art. 1283 cod. civ., sulla cui portata precettiva indubbiamente incide la norma denunciata;

che, con sentenza n. 425 del 2000, successiva alle ordinanze di rimessione, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, per violazione dell’art. 76 della Costituzione;

che, pertanto, la norma denunciata non vive più nell’ordinamento giuridico e dunque la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 551 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli evocati parametri, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, dal Giudice delegato per il procedimento ingiuntivo dal Presidente del Tribunale di Benevento, dalla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, dal "Giudice istruttore" del Tribunale di Trapani.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.