Ordinanza n. 404/2001

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ORDINANZA N. 404

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Cesare RUPERTO, Presidente

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

- Dott. Franco BILE

- Prof. Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze emesse l’8 marzo 2000 dal Tribunale di Vicenza, il 15 dicembre 1999 e il 14 luglio 2000 dal Tribunale di Pescara, iscritte ai nn. 176, 288, 289 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, nn. 11 e 17 dell’anno 2001.

  Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

  Ritenuto che, nel corso di giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo aventi ad oggetto la validità di clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati tra banche ed alcuni loro clienti, il Tribunale di Vicenza, con ordinanza dell’8 marzo del 2000, in riferimento all’art.76 della Costituzione (r.o. n. 176 del 2001),ed il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 15 dicembre 1999, in riferimento agli artt. 3, 41, secondo e terzo comma, e 47 della Costituzione (r.o. n. 288 del 2001),nonchè, nel corso di un giudizio avente ad oggetto, tra l’altro, la validità delle clausole anatocistiche contenute in un contratto stipulato tra una banca ed un cliente di questa, il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 14 luglio del 2000, in riferimento agli artt. 3, 41, secondo e terzo comma, e 47 della Costituzione (r.o. n. 289 del 2001), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in vigore dal 19 ottobre 1999, nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) relativa alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria [delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000], sono valide ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere adeguate – a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente – al disposto della delibera, secondo le modalità ed i tempi in questa previsti;

  che, nelle ordinanze registrate ai nn. 288 e 289 del 2001, si indica, quale norma censurata, anche il comma 2, del citato art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, pur indirizzandosi le censure solo al comma 3 dello stesso art.;

  che nei giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità della sollevata questione, perchè la disposizione censurata é stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 425 del 2000.

  Considerato che i tre giudizi, in quanto propongono questioni analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge(l’erronea menzione anche del comma 2 dell’art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999, nelle ordinanze nn. 288 e 289 del 2001, non rende meno evidente che la norma effettivamente denunciata é esclusivamente quella di cui al comma 3 dello stesso articolo), vanno riuniti e congiuntamente decisi;

  che, con sentenza n. 425 del 2000, successiva alle ordinanze di rimessione, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, per violazione dell’art. 76 della Costituzione;

  che, pertanto, la norma denunciata non vive più nell’ordinamento giuridico e dunque la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 551 del 2000 e nn. 24, 51 e 128 del 2001).

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  riuniti i giudizi,

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli evocati parametri, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal Tribunale di Vicenza e dal Tribunale di Pescara.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente e Redattore

Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2001.