Ordinanza n. 128/2001

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ORDINANZA N. 128

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1283 del codice civile e dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 2000 dal Giudice di pace di Civitavecchia nel procedimento civile vertente tra la BA.MA. s.a.s. e la Cassa di Risparmio di Civitavecchia s.p.a., iscritta al n. 727 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2000.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

  Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto la legittimità del computo di interessi anatocistici in un "rapporto di conto corrente" tra una banca ed un cliente di questa, il Giudice di pace di Civitavecchia, con ordinanza del 26 aprile 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via principale, dell’art. 1283 del codice civile, in riferimento agli artt. 45 e 47 della Costituzione, nonchè, in via subordinata, dell’art. 25, "comma 2" [recte: comma 3], del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui "può (...) anche essere interpretato" nel senso di considerare valide ed efficaci tutte le clausole sulla capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo [19 ottobre 1999];

  che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi inammissibili le sollevate questioni, sia in relazione all’art. 1283 cod. civ. che all’art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 342 del 1999.

  Considerato che, per quanto attiene alla questione proposta in via principale, l’ordinanza di rimessione, per la carente descrizione dei presupposti di fatto della controversia e per la mancata indicazione dei limiti di applicabilità dell’art. 1283 cod. civ. alla fattispecie, non consente di individuare – tra quelle contenute nella disposizione denunciata – la norma applicabile al giudizio a quo ed impedisce, pertanto, la valutazione della rilevanza della questione;

  che, in particolare, la genericità della motivazione non permette di comprendere se il rimettente si dolga di un uso normativo – da lui accertato – legittimante l’anatocismo, ovvero se lamenti che si producano interessi su interessi nelle altre ipotesi previste dall’art. 1283 cod. civ.;

  che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

  che, quanto alla questione proposta in via subordinata, questa Corte, con sentenza n. 425 del 2000, successiva all’ordinanza di rimessione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 342 del 1999, per violazione dell’art. 76 della Costituzione;

  che, pertanto, la norma denunciata non vive più nell’ordinamento giuridico e dunque anche tale questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 51, n. 24 del 2001 e n. 551 del 2000).

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.1283 del codice civile e dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevate, in riferimento agli evocati parametri, dal Giudice di pace di Civitavecchia con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente e Redattore

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2001.