Sentenza n. 191/2001

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SENTENZA N.191

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO            

- Massimo VARI                     

- Riccardo CHIEPPA             

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del 21 aprile 1999, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal sen. Roberto Avogadro nei confronti del dott. Alberto Landolfi, promosso con ricorso del Tribunale civile di Savona, in composizione monocratica, notificato il 19 giugno 2000, depositato in cancelleria l’11 luglio 2000 ed iscritto al n. 33 del registro conflitti 2000.

Visto l’atto di costituzione del Senato della Repubblica;

udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale civile di Savona, in composizione monocratica, con atto in data 19 novembre 1999, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla delibera in data 21 aprile 1999, con la quale l’Assemblea – in parziale difformità dalle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari – ha dichiarato che le affermazioni per le quali il senatore Avogadro é stato chiamato a rispondere in sede civile concernono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

I fatti per i quali si procede civilmente innanzi al predetto Tribunale riguardano alcune affermazioni del senatore Avogadro che il dott. Alberto Landolfi, titolare, tra il 1996 e il 1997, delle attività di indagine che vedevano coinvolte persone vicine al partito della Lega Nord, ritiene diffamatorie. Tali dichiarazioni erano contenute in un articolo pubblicato sul quotidiano "La Stampa" del 28 novembre 1996, con il titolo "Attentato Rai – Interpellanza di Avogadro"; in un comunicato stampa del 23 ottobre 1997, intitolato "Elezioni padane di domenica 26 ottobre", nonchè nella "Nota per le redazioni", integrativa di tale comunicato stampa. Mentre l’articolo pubblicato sul quotidiano "La Stampa" si limitava a riferire di una interrogazione parlamentare presentata dal senatore Avogadro in merito al sabotaggio ad un ripetitore Rai e a riprodurne parzialmente il contenuto, in tutti gli altri interventi l’anzidetto senatore poneva l’accento sul carattere strumentale della iniziativa giudiziaria, con la quale il dott. Landolfi avrebbe inteso colpire la Lega "per acquisire meriti nei ministeri romani" e concludeva, nella nota per le redazioni, rivolgendo alla stampa l’invito a corredare l’articolo da pubblicare di "una foto del procuratore che risulta non sopportare articoli in cui si parla di sue iniziative corredate da altre foto".

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, con atto comunicato alla Presidenza il 13 aprile 1999, aveva considerato applicabile la garanzia della insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione, alle sole affermazioni riprodotte nell’articolo pubblicato dal quotidiano "La Stampa". L’Assemblea, con deliberazione del 21 aprile 1999, riteneva invece coperte da tale garanzia anche le dichiarazioni contenute nel comunicato stampa del 23 ottobre 1997 e nella relativa nota per le redazioni. Tale delibera, secondo la prospettazione del ricorrente, non darebbe adeguata motivazione delle ragioni che hanno indotto l’Assemblea a disattendere la proposta della Giunta delle elezioni e inoltre non fornirebbe alcun elemento utile a dimostrare l’esistenza di un collegamento funzionale tra le affermazioni rese dal parlamentare e l’esercizio del mandato rappresentativo, con ciò ledendo attribuzioni costituzionalmente spettanti all’autorità giudiziaria ricorrente.

2. — Si é costituito in giudizio il Senato della Repubblica, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La difesa del Senato ha rilevato come nella motivazione della delibera impugnata si faccia riferimento alla circostanza che il senatore Avogadro, con le dichiarazioni diffuse nel comunicato stampa e nella nota per le redazioni, abbia replicato a indagini giudiziarie che il dott. Landolfi stava svolgendo sull’attività della Lega Nord tra il 1996 e il 1997. Correttamente, dunque, l’Assemblea avrebbe considerato tali dichiarazioni quali espressioni non già di mera critica politica, ma di una attività propria del parlamentare, in difesa del movimento politico di appartenenza. Ne risulterebbe conseguentemente comprovata, ad avviso della difesa del Senato, la sussistenza di un collegamento funzionale tra le opinioni espresse e l’esercizio delle funzioni di parlamentare.

3. — Il conflitto é stato dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 141 dell’11-16 maggio 2000. A seguito di tale pronuncia il ricorrente ha notificato al Senato della Repubblica, in data 19 giugno 2000, il ricorso e l’ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile. Entrambi gli atti, con la prova dell’avvenuta notificazione, sono stati depositati presso la cancelleria della Corte costituzionale in data 11 luglio 2000.

Considerato in diritto

1. — Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Tribunale civile di Savona, in composizione monocratica, investe la deliberazione del 21 aprile 1999, con la quale l’Assemblea del Senato – in parziale difformità dalle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari – ha dichiarato che le affermazioni per le quali il senatore Avogadro é stato chiamato a rispondere in un procedimento civile concernono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni di parlamentare, insindacabili ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale ricorrente, concordando con le valutazioni espresse dalla Giunta delle elezioni, ritiene che possano essere ricondotte all’esercizio delle funzioni di parlamentare le sole affermazioni del senatore Avogadro contenute nell’articolo pubblicato sul quotidiano "La Stampa" del 28 novembre 1996, con il titolo "Attentato Rai – Interpellanza di Avogadro", non anche quelle diffuse attraverso il comunicato stampa del 23 ottobre 1997, intitolato "Elezioni padane di domenica 26 ottobre" e la relativa "Nota per le redazioni".

2. — Il ricorso, unitamente alla ordinanza n. 141 del 2000, con cui questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, é stato notificato al Senato della Repubblica, a cura del ricorrente, in data 19 giugno 2000; il ricorso e l’ordinanza, con la prova dell’eseguita notificazione, sono stati depositati nella cancelleria della Corte costituzionale in data 11 luglio 2000, e cioé quando erano trascorsi ventidue giorni dalla data della notificazione.

3. — Il ricorso é improcedibile.

Il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato si articola in due distinte fasi, che devono essere avviate ad iniziativa della parte interessata. Quando la prima fase si sia conclusa con la delibazione sommaria sulla ammissibilità del conflitto, é necessario che il ricorrente notifichi il ricorso e l’ordinanza che lo dichiara ammissibile agli organi interessati e che depositi gli atti notificati presso la cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, come prescrive l’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il predetto deposito costituisce un adempimento necessario perchè si apra ritualmente la seconda fase del giudizio sul conflitto, e che il prescritto termine di venti giorni ha carattere perentorio, in quanto da esso decorrono gli ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio dall’art. 26, comma quarto, delle richiamate norme integrative (v. sentenze n. 35, n. 50 e n. 203 del 1999; n. 274 e n. 342 del 1998; e n. 449 del 1997).

Non essendo stato rispettato il termine perentorio per il deposito del ricorso, non é possibile procedere alla ulteriore fase del giudizio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale civile di Savona, in composizione monocratica, nei confronti del Senato della Repubblica, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2001.