Sentenza n. 342/98

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SENTENZA N.342

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO               

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente      

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Tribunale di Palermo notificato il 2 febbraio 1998, depositato in cancelleria il 2 maggio 1998 per conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera con la quale il Senato della Repubblica in data 20 settembre 1995 ha dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Carmine Mancuso ed iscritto al n. 11 del registro conflitti 1998.

Visto l’atto di costituzione del Senato della Repubblica;

udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1998 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto in fatto

 

1. Il Tribunale di Palermo ha proposto, con ordinanza del 13 maggio 1997, ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata il 20 settembre 1997 con la quale l’Assemblea parlamentare ha dichiarato che i fatti per i quali il senatore Carmine Mancuso é sottoposto a procedimento penale innanzi al Tribunale ricorrente concernono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni di parlamentare ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il conflitto trae origine da una complessa vicenda, compendiata nei seguenti termini.

Nel corso di una trasmissione televisiva andata in onda il 5 maggio 1993, dedicata a gravi delitti di mafia, il senatore Carmine Mancuso, riferendosi a suo padre, il maresciallo Lenin Mancuso, rimasto mortalmente ferito nell’agguato teso al giudice Cesare Terranova, pronunciava espressioni ritenute offensive, e quindi veniva querelato dal dott. Contrada per il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, secondo comma, cod. pen.

Con ordinanza del 10 maggio 1994 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo dichiarò manifestamente infondata l’eccezione di applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, sul riflesso che l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, non semplicemente nella manifestazione di un’opinione. Conseguentemente ordinò la restituzione degli atti al pubblico ministero per l’ulteriore corso del processo.

Ai sensi dell’allora vigente art. 3 del d.l. 16 maggio 1994, n. 291, copia dell’ordinanza fu inviata, in data 25 novembre 1994, al Presidente del Senato, che la trasmise al Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

In data 21 luglio 1995 il Presidente del Senato comunicò al Presidente della Sezione dei GIP di Palermo la delibera della Giunta di richiedere copia degli atti processuali ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge, nel frattempo più volte reiterato fino al d.l. 7 luglio 1995, n. 276, in vigore a quella data. Nella seduta del 20 settembre 1995 il Senato deliberò di dichiarare insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse dal senatore Mancuso, e il Presidente ne informò, con lettera di pari data, il Presidente della Sezione II penale del Tribunale di Palermo.

Con ordinanza in data 16 ottobre 1995, il Tribunale di Palermo - ritenuto che l’art. 68, primo comma, della Costituzione, prevede una condizione di non punibilità, e non semplicemente di procedibilità, con conseguente inapplicabilità del combinato disposto degli artt. 129, comma 2, e 469 cod. proc. pen., i quali non contemplano tra le ipotesi di proscioglimento prima del dibattimento la non punibilità dell’imputato - ha disposto "procedersi al dibattimento, dovendo peraltro trovare tutela l’interesse dell’imputato all’accertamento della sua totale estraneità ai fatti di reato".

A seguito di tale provvedimento il Senato, nella seduta del 9 novembre 1995, deliberava di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti del Tribunale di Palermo.

La Corte costituzionale, ritenuta l’ammissibilità del conflitto con ordinanza n. 6 del 1996, successivamente, con sentenza n. 129 del 1996 ha dichiarato che non spettava al Tribunale di Palermo ordinare la celebrazione del dibattimento nel processo penale pendente a carico del senatore Carmine Mancuso per diffamazione aggravata in danno del dott. Bruno Contrada, annullando, perciò, l’ordinanza emessa da detto Tribunale in data 26 ottobre 1995.

Quest’ultimo, con il ricorso all’esame, ha, a sua volta, sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato ritenendo che l’Assemblea parlamentare non abbia fatto corretto uso del proprio potere, illegittimamente comprimendo le competenze riservate dalla legge all’organo giurisdizionale. Al riguardo, il Tribunale ritiene, infatti, che il comportamento addebitato al Mancuso non rientrasse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, e che, al contrario, esso fosse attinente a vicende personali ed ai rapporti tra il senatore stesso, il proprio genitore ed il querelante.

Con ordinanza n. 469 del 10-16 dicembre 1997, il conflitto é stato dichiarato ammissibile, disponendosi che, a cura del Tribunale di Palermo, il ricorso e l’ordinanza venissero notificati al Senato entro trenta giorni dalla comunicazione al ricorrente.

Il Tribunale di Palermo ha provveduto alla prescritta notificazione, effettuata il 2 febbraio 1998, ed al successivo deposito a mezzo posta avvenuto il 2 maggio 1998.

Si é costituito in giudizio il Senato della Repubblica, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

L’omessa specifica indicazione da parte del Tribunale ricorrente dei motivi per i quali ritiene lesa la propria competenza, articolati nella puntuale precisazione degli argomenti tesi a dimostrare la scorrettezza o l’irragionevolezza delle valutazioni del Senato, rende a giudizio di quest’ultimo il ricorso inammissibile per difetto del presupposto oggettivo del conflitto.

In prossimità dell’udienza il Senato della Repubblica ha eccepito altresì l’improcedibilità del ricorso, per essere il deposito avvenuto il 2 maggio 1998, oltre il termine di venti giorni dall’ultima notifica di data 2 febbraio 1998, richiamando la giurisprudenza della Corte (sentenze n. 87 del 1977 e n. 449 del 1997) che ha confermato una rigida griglia di termini e preclusioni diretta a garantire che l’interesse costituzionalmente rilevante fatto valere con il conflitto sia soddisfatto nel più breve termine possibile. Da ciò conseguirebbe, oltre l’improcedibilità ai sensi dell’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il venir meno dell’interesse al giudizio con la conseguente declaratoria di estinzione.

Considerato in diritto

 

Il conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, sollevato dal Tribunale di Palermo, investe la deliberazione del 20 settembre 1997, con la quale il Senato della Repubblica, in riferimento al procedimento penale nei confronti del senatore Carmine Mancuso, ha ritenuto che i fatti per i quali é in corso procedimento penale concernono opinioni espresse nell’esercizio di funzioni di parlamentare, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale di Palermo ritiene che il comportamento del querelato senatore Mancuso non fosse in alcun modo riconducibile all’esercizio delle funzioni di parlamentare, dovendosi, viceversa, ascriversi a vicende e rapporti personali, per nulla afferenti all’esercizio del mandato di senatore.

Il ricorso, unitamente all’ordinanza n. 469 del 1997 che lo ha dichiarato ammissibile, é stato notificato, a cura del Tribunale di Palermo, al Senato della Repubblica il 2 febbraio 1998, e depositato a mezzo posta presso la cancelleria della Corte il 2 maggio 1998.

Il Senato della Repubblica, costituitosi nei termini, ha eccepito in limine, oltre l’estinzione del giudizio per carenza d’interesse e l’inammissibilità per difetto di motivi specifici, l’improcedibilità del conflitto, per essere stato il ricorso depositato dopo la scadenza del termine di venti giorni di cui al combinato disposto degli artt. 22, 25, secondo comma, e 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87: adempimento ¾ da effettuarsi entro il detto termine di venti giorni necessario alla rituale instaurazione della seconda fase, destinata alla decisione di merito, in cui si articola il giudizio sul conflitto, come espressamente affermato dalla Corte con le sentenze n. 87 del 1977 e n. 449 del 1997.

Ha carattere pregiudiziale l’eccezione di improcedibilità che attiene alla corretta e rituale instaurazione del giudizio.

L’eccezione é fondata.

La giurisprudenza costituzionale ha già affermato che, affinchè si apra ritualmente la seconda fase successiva a quella di ammissibilità del conflitto, é necessario (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) che il ricorrente notifichi il ricorso e l’ordinanza di ammissibilità agli organi interessati, ed entro venti giorni dall’ultima notificazione depositi presso la cancelleria della Corte il ricorso stesso con la prova delle notificazioni eseguite (sentenze n. 87 del 1977 e n. 449 del 1997). Nell’attuale regolamentazione si tratta di un adempimento necessario, che deve essere compiuto nel termine previsto, entro il quale deve aver luogo anche la costituzione delle parti; dal medesimo termine decorre infine la intera sequenza di ulteriori termini previsti per la prosecuzione del giudizio (art. 26, quarto comma, delle norme integrative).

A tale adempimento non ha provveduto il Tribunale di Palermo. Ne segue che non può procedersi alla ulteriore fase del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Palermo nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Presidente: Giuliano VASSALLI

Redattore: Riccardo CHIEPPA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.