ORDINANZA N.22
ANNO 2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 378 del codice penale in relazione
all'art. 371-bis stesso codice, promosso nell'ambito di un procedimento
penale con ordinanza emessa il 22 febbraio 2000 dal Tribunale di Nuoro,
iscritta al n. 174 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre
2000 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Nuoro ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 378 del codice penale (Favoreggiamento personale),
nella parte in cui, a differenza di quanto stabilito dall'art. 371-bis
cod. pen. (False informazioni al pubblico ministero), non prevede la
sospensione del procedimento iniziato a carico di chi, richiesto dalla polizia
giudiziaria su delega del pubblico ministero di fornire informazioni ai fini
delle indagini, abbia reso dichiarazioni false o, in tutto o in parte,
reticenti;
che il rimettente
ritiene la questione rilevante, in quanto dal suo accoglimento deriverebbe la
sospensione del procedimento per il reato di cui all'art. 378 cod. pen. fino
alla pronuncia della sentenza di primo grado nel procedimento nel corso del
quale sono state assunte le informazioni;
che, ad avviso
del giudice a quo, la non manifesta infondatezza della questione
discende dalle argomentazioni svolte nella sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 1999,
che ha dichiarato, per violazione del principio di uguaglianza, l'illegittimità
costituzionale dell'art. 376, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non
prevede l'applicazione della causa di non punibilità della ritrattazione in
favore di chi, richiesto dalla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero
di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false
ovvero in tutto o in parte reticenti;
che nella
menzionata sentenza - prosegue il rimettente - la Corte ha infatti affermato
che l'assunzione diretta da parte del pubblico ministero di informazioni dalle
persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini e
l'assunzione delle stesse informazioni da parte della polizia giudiziaria
delegata dal pubblico ministero rappresentano soltanto forme diverse della
medesima attività, e ha messo in rilievo che per i predetti atti, assunti sia
dal pubblico ministero che dalla polizia giudiziaria, sono previste le medesime
modalità di documentazione e le medesime regole di utilizzazione probatoria;
che, dopo
l'intervento della Corte, tra i due reati rispettivamente previsti dagli artt.
371-bis e 378 cod. pen. permarrebbe una irragionevole disparità di
trattamento sul terreno processuale, in quanto la sospensione del procedimento
a carico di chi abbia fornito dichiarazioni false o reticenti é contemplata
solo in relazione al primo reato, e non anche quando le stesse dichiarazioni
siano rese da chi, richiesto dalla polizia giudiziaria delegata dal pubblico
ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, venga chiamato a
rispondere del delitto di favoreggiamento personale;
che, ad avviso
del rimettente, tale diversità di disciplina non trova alcuna ragionevole
giustificazione nella circostanza, peraltro rimessa alla discrezionalità del
pubblico ministero, che sia quest'ultimo, ovvero la polizia giudiziaria da lui
delegata, ad assumere le informazioni;
che nel giudizio
é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o, comunque, infondata, riservandosi di presentare memoria;
che
successivamente l'Avvocatura ha revocato il proprio atto di intervento.
Considerato che il Tribunale di Nuoro lamenta che
l'art. 378 cod. pen. non preveda, analogamente a quanto disposto dall'art. 371-bis,
secondo comma, cod. pen. per le informazioni assunte dal pubblico ministero, la
sospensione del procedimento instaurato per il reato di favoreggiamento
personale nei confronti di chi, richiesto dalla polizia giudiziaria delegata
dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia
reso dichiarazioni false o, in tutto o in parte, reticenti;
che, a sostegno
della non manifesta infondatezza della questione, il rimettente fa leva sulla
sentenza n. 101
del 1999, con cui questa Corte ha dichiarato, per violazione del principio
di uguaglianza, l'illegittimità costituzionale dell'art. 376 cod. pen., nella
parte in cui non prevede che la causa di non punibilità della ritrattazione
(espressamente contemplata per il reato di cui all'art. 371-bis cod.
pen.) si applichi anche a chi, richiesto dalla polizia giudiziaria delegata dal
pubblico ministero di fornire informazioni, abbia reso dichiarazioni false o in
tutto o in parte reticenti (e sia chiamato a rispondere del reato di
favoreggiamento personale);
che nella
sentenza ora menzionata la Corte ha affermato che, per cogliere
l'irragionevolezza della disciplina censurata, é sufficiente rilevare che le
informazioni assunte direttamente e personalmente dal pubblico ministero e
quelle assunte dalla polizia giudiziaria a ciò delegata dal pubblico ministero
<<costituiscono esclusivamente forme diverse della medesima
attività>>, e sono sottoposte alle medesime modalità di documentazione e
alle stesse regole di utilizzazione probatoria;
che, in
particolare, la Corte ha avuto cura di precisare che ai fini della soluzione
della questione non é necessario procedere ad alcun confronto, per ravvisarvi
eventuali elementi comuni o differenziali, tra i reati previsti dagli artt.
371-bis e 378 cod. pen.;
che il richiamo
del rimettente alle argomentazioni svolte nella sentenza n. 101 del 1999
non é quindi conferente ai fini della soluzione della presente questione di
costituzionalità, che appare res integra rispetto a questa e alle altre
pronunce della Corte su aspetti affini della materia di cui si discute (v., di
recente, sentenza n.
424 del 2000);
che, al fine di
sostenere l'irragionevolezza della denunciata disparità di trattamento
processuale riservata al reato di cui all'art. 378 cod. pen., il rimettente
utilizza come tertium comparationis la sospensione del procedimento
prevista dall'art. 371-bis, secondo comma, cod. pen., cioé una
disciplina eccezionale e derogatoria rispetto al principio generale, enunciato
nell'art. 2 cod. proc. pen., che attribuisce al giudice, salvo che sia
diversamente stabilito, il potere-dovere di risolvere ogni questione da cui
dipende la decisione (cfr. sentenza n. 208 del 1994
circa l'insussistenza del rapporto di pregiudizialità tra il procedimento per
il reato di falsa testimonianza e quello nel corso del quale sono state rese le
false dichiarazioni);
che, stante il
suo carattere derogatorio, la disciplina dettata dall'art. 371-bis,
secondo comma, cod. pen. potrebbe essere assunta come termine di raffronto al
fine di verificare il rispetto del principio di eguaglianza solo se fosse
sorretta da una ratio integralmente estensibile alla fattispecie di cui
all'art. 378 cod. pen., sì da rendere la diversità di trattamento del tutto
priva di ragionevole giustificazione (v., sia pure con diverse accentuazioni,
sentenze nn. 298
e 272 del
1994, nn. 383
e 283 del
1992, nonchè ordinanze nn. 484 e 140 del 1994);
che, invece, la
diversità degli elementi che integrano il modello legale delle due fattispecie
poste a raffronto - nel reato di false informazioni al pubblico ministero,
rendere dichiarazioni false, ovvero tacere in tutto o in parte; nel reato di
favoreggiamento personale, aiutare taluno a eludere le investigazioni
dell'Autorità mediante una condotta che, come nel caso di specie, può
sostanziarsi in false dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria delegata dal
pubblico ministero - dimostra all'evidenza che diversa é l'oggettività
giuridica dei due reati presi in esame sicchè essi non sono comparabili ai fini
della denunciata disparità di trattamento processuale;
che, infine, la
sentenza n. 101
del 1999 - dalla quale il rimettente vorrebbe fare automaticamente
discendere l'estensione della disciplina della sospensione del procedimento,
prevista per il reato di cui all'art. 371-bis cod. pen., al reato di
favoreggiamento personale commesso mediante dichiarazioni false o reticenti
rese alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero - si riferisce
alla sfera di operatività di un istituto di diritto penale sostanziale, quale é
la causa di non punibilità della ritrattazione, mentre ora alla Corte si chiede
di estendere l'applicazione di un istituto processuale, quale é la sospensione
del procedimento, che, oltre ad avere natura eccezionale e derogatoria,
potrebbe essere disciplinato dal legislatore con modalità diverse da quelle
previste dall'art. 371-bis, secondo comma, cod. pen.;
che per le
concorrenti ragioni sopra esposte la questione deve pertanto essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 378 del codice penale, in
relazione all'art. 371-bis dello stesso codice, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Nuoro, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
gennaio 2001.
Fernando
SANTOSUOSSO, Presidente
Guido NEPPI
MODONA, Redattore
Depositata in
cancelleria il 23 gennaio 2001.