Sentenza n. 283 del 1992

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SENTENZA N. 283

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente

-        Dott. Francesco GRECO

-        Prof. Gabriele PESCATORE

-        Avv. Ugo SPAGNOLI

-        Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-        Prof. Antonio BALDASSARRE

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-        Avv. Mauro FERRI

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 120, promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da Davani Coco Maria Carmela contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, nel corso di un giudizio promosso da una docente universitaria, inquadrata nel ruolo dei professori associati, la quale aveva partecipato con esito favorevole ad un concorso per professore ordinario - conclusosi dopo il compimento, da parte sua, del sessantacinquesimo anno di età e prima del compimento del settantesimo, con diniego, da parte dell'Amministrazione, di procedere alla nomina - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.l. 28 febbraio 1986, n. 49 (conv. dall'art. 1 della l. 18 aprile 1986, n. 120), nella parte in cui non estende il beneficio della nomina in ruolo dopo il sessantacinquesimo anno di età, previsto per gl'incaricati stabilizzati divenuti professori associati a seguito di giudizio d'idoneità, anche ai professori associati vincitori del concorso a professore ordinario.

Il giudice a quo, dopo avere premesso che la questione è rilevante, perchè la declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma impugnata, nei sensi suddetti, comporterebbe l'accoglimento del ricorso - il quale altrimenti dovrebbe essere rigettato - sulla non manifesta infondatezza, osserva quanto segue.

A norma dell'art. 6 della l. 9 dicembre 1985, n. 705 - il quale ha sostituito, per tale parte, il testo originario dell'art. 24 del d.P.R. n.382 del 1980 - i professori incaricati stabilizzati, divenuti associati a seguito di giudizio d'idoneità, "conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età". Norma questa, interpretata autenticamente dall'art. 9 del d.l. n. 49 del 1986, nel senso che "hanno titolo alla nomina e al mantenimento in servizio in qualità di professori associati, anche i professori incaricati stabilizzati divenuti associati i quali, al momento del conseguimento del giudizio d'idoneità, abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età".

Tale normativa riguardante i professori incaricati stabilizzati, aveva la sua ratio nell'intento di attuare l'immissione in ruolo senza concorso, ma tramite giudizi d'idoneità, di soggetti che da più anni operavano nel settore universitario a titolo precario e senza un ben definito "status" giuridico ed economico. Intento perseguito anche con la particolare disciplina derogatoria, in tema di collocamento a riposo, sopra menzionata, la quale ha carattere eccezionale.

Secondo il giudice a quo, detto intento, peraltro, era stato già attuato dall'art. 6 della legge n. 705 del 1985, mentre l'art. 9 del d.l. n. 49 del 1986 - con norma solo asseritamente interpretativa - ha inteso perseguire l'ulteriore intento di non penalizzare quei professori incaricati che, in possesso del requisito dell'età al momento della partecipazione al giudizio di idoneità per associato, lo avessero perso nelle more della relativa procedura, con la conseguente perdita del diritto alla nomina.

La disposizione, pertanto, costituirebbe applicazione del principio di ordine generale contenuto nell'art. 2, ultimo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, secondo il quale i requisiti prescritti per l'accesso, tramite concorso, a posti di pubblico impiego (ivi compreso il requisito dell'età) debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione.

Ma se tale è la ratio dell'art. 9 del d.l. n. 49 del 1986, l'esigenza da essa espressa e tutelata con riferimento alla nomina a professore associato dei professori incaricati stabilizzati, sussiste pure per la nomina a professore ordinario, posto che l'ammissione alle procedure di selezione per l'accesso ai ruoli di professore universitario non è soggetta ad un limite massimo d'età che non sia quello dell'età massima per il collocamento a riposo, limite che, anche per i professori ordinari, è stabilito al settantesimo anno di età.

Ne conseguirebbe - secondo il giudice a quo - che la "norma regolamenta una fattispecie di rilevanza non esclusiva degli associati", cosicchè non poteva limitare la sua portata solamente a detta categoria di docenti, senza violare gli artt. 3 e 97 Cost., operando un'ingiustificata discriminazione a danno dei concorrenti a posti di professore ordinario.

Tale tesi - secondo quanto è esposto nell'ordinanza di rimessione - non sarebbe contraddetta dai principi enunciati nella sentenza n.990 del 1988 di questa Corte, con la quale sono state ritenute costituzionalmente legittime le disposizioni che non consentono ai docenti già stabilizzati, passati alla seconda fascia ed aventi diritto a restare in servizio fino a settanta anni, di conservare tale diritto anche in ipotesi di passaggio per concorso alla fascia degli ordinari. La fattispecie disciplinata dalla norma ora impugnata non riguarda, infatti, la conservazione nel nuovo status di professore ordinario dell'età pensionabile prevista in relazione allo status di professore associato, bensì la possibilità di conseguire lo status di professore ordinario quando, durante l'iter concorsuale, si sia superato il sessantacinquesimo anno di età ma non il settantesimo.

Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Nell'atto di costituzione ha dedotto al riguardo quanto segue.

Nell'ambito del riordino della docenza universitaria il d.P.R.11 luglio 1980, n. 382, dopo aver stabilito che "i professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno d'età", ha previsto, con disposizione evidentemente a carattere transitorio, che i professori incaricati stabilizzati avrebbero conservato il diritto a rimanere in servizio, anche se divenuti professori di ruolo, sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno d'età. Questa disposizione riguardante gli incaricati stabilizzati avrebbe dovuto osservarsi "nei primi cinque anni accademici successivi all'entrata in vigore della presente legge" (cfr. art.24 del d.P.R. n. 382, nel suo testo originario).

La regola era dunque quella del collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno d'età. In via transitoria, e per un limitato periodo, si manteneva il trattenimento in servizio fino al settantesimo anno per gli incaricati stabilizzati divenuti professori di ruolo.

Successivamente, l'art. 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, dopo aver riconfermato la regola generale del collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno d'età per i professori associati, ha modificato la seconda parte del testo dell'originario art. 24 disponendo che "i professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno d'età".

Tale disposizione è stata poi autenticamente interpretata dall'art.9, secondo comma, del decreto legge n. 49 del 1986, nel senso che "hanno titolo alla nomina ed al mantenimento in servizio in qualità di professori associati anche i professori incaricati stabilizzati divenuti associati i quali, al momento del conseguimento del giudizio di idoneità, abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno d'età".

L'Avvocatura generale dello Stato osserva che anche questa disposizione, a carattere interpretativo, è di natura transitoria riferendosi, come la norma interpretata, ad una categoria di personale ad esaurimento ed ha, pertanto, natura eccezionale. Inoltre, le categorie dei professori associati e dei professori ordinari sono differenziate e non assimilabili (sentenza n.990 del 1988).

Ne deriverebbe che "pretendere l'estensione delle disposizioni di una norma a carattere derogatorio e di natura transitoria a categorie di docenti diverse da quella cui la norma si riferisce, equivale a richiedere una sentenza additiva, in violazione della discrezionalità legislativa sussistente in materia".

Considerato in diritto

1. Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 9 del d.l. 28 febbraio 1986, n. 49, conv. nella l. 18 aprile 1986, n. 120 - nella parte in cui non estende il beneficio della nomina in ruolo dopo il sessantacinquesimo anno di età, previsto per gl'incaricati stabilizzati divenuti professori associati a seguito di giudizio d'idoneità, anche ai professori associati vincitori del concorso a professore ordinario - contrasti con gli artt. 3e 97 Cost., in quanto porrebbe in essere un'ingiustificata discriminazione in danno dei concorrenti a posti di professore ordinario.

2. La decisione della questione implica l'inquadramento della norma nel sistema della riforma universitaria del 1980, con i conseguenti riflessi sul coordinamento della nuova normativa con quella anteriore.

L'art. 24 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (sul riordinamento della docenza universitaria), nel testo originario stabiliva: "I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno d'età. Nei primi cinque anni accademici successivi alla entrata in vigore della presente legge, i professori incaricati stabilizzati conservano il diritto a rimanere in servizio, anche se divenuti professori di ruolo, sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età".

Successivamente, l'art. 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, ha sostituito tale articolo, con una norma che, dopo avere confermato il collocamento a riposo, per i professori associati, dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ha statuito, al secondo comma, che "i professori incaricati stabilizzati, divenuti associati a seguito di giudizio d'idoneità, conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età". In seguito, l'art. 9 del d.l. n. 49 del 1986 (conv. nella legge 18 aprile 1986, n. 120) ha stabilito la retroattività dell'art. 6 dell'anzidetta legge n. 705 del 1985 all'1 novembre 1985, precisando che "il disposto del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, è da intendere nel senso che hanno titolo alla nomina e al mantenimento in servizio in qualità di professori associati anche i professori incaricati stabilizzati divenuti associati i quali, al momento del conseguimento del giudizio di idoneità, abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età".

L'art. 112 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, nel testo modificato dalla legge 4 luglio 1950, n. 498 prevedeva che gl'incarichi universitari non potessero essere conferiti a coloro che avessero compiuto il settantesimo anno di età: con la conseguenza che la stabilizzazione degl'incarichi, disposta dall'art. 4 del D.L. 1 ottobre 1973, n.580, conv. nella l. 30 novembre 1973, n. 766, operava fino al compimento di tale età.

L'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980, nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento universitario, prevedeva la possibilità d'inquadramento, a domanda, previo giudizio d'idoneità, nell'istituendo ruolo dei professori associati, dei "professori incaricati stabilizzati di cui all'art. 4 del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580". Tenuto conto che per i professori associati l'età del collocamento a riposo era fissata dall'art.24 dello stesso d.P.R. n. 382 del 1980, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, i professori incaricati stabilizzati - in mancanza di una norma derogatrice - in caso di nomina a professore associato, avrebbero perso il diritto al mantenimento in servizio sino al compimento del settantesimo anno di età.

Il legislatore, ritenendo necessaria una disciplina di questa situazione in conformità del principio dell'osservanza del termine ora detto, vi provvide prima con l'art. 24, ultima parte del citato d.P.R. n.382 del 1980, poi con il già menzionato art. 6, secondo comma, della legge n. 705 del 1985, il quale - in correlazione al protrarsi delle tornate d'esame d'idoneità a professore associato - eliminò il termine quinquennale di applicazione relativo al beneficio della conservazione del diritto di restare in servizio sino al settantesimo anno di età.

In tale normativa, derogatoria di quella generale, siccome intesa alle particolari esigenze della prima applicazione della riforma universitaria, s'inserisce il disposto dell'impugnato art. 9 del d.l. n. 49 del 1986.

Esso - per la parte che qui interessa - ha inteso risolvere il problema, di non certa definizione alla stregua dell'art. 24 del d.P.R. n. 382 del 1980 e dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 705 del 1985, del trattamento giuridico spettante ai professori incaricati stabilizzati i quali, al momento del conseguimento del giudizio d'idoneità a professore associato, avessero già raggiunto il sessantacinquesimo anno di età. In proposito l'art. 9, statuendo che essi "hanno titolo alla nomina e al mantenimento in servizio in qualità di professori associati", sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età, ha inteso eliminare ogni incertezza, garantendo a tutti gli idonei parità di trattamento, quale che fosse la durata dei giudizi d'idoneità.

Si tratta di disciplina caratterizzata da specificità transitoria, nel senso che ha ad oggetto una situazione particolare (quella dei professori incaricati stabilizzati, dichiarati idonei per la nomina ad associato, dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età) sottratta, per i suoi particolari elementi costitutivi, alla disciplina generale; di durata collegata strettamente al realizzarsi di detta situazione, con esclusione, per contenuto e funzione, di posizioni, anche se analoghe (e nel caso, di cui è questione - associato, vincitore del concorso a professore ordinario - manca qualsiasi analogia), afferenti alla materia dei concorsi e del conseguente inquadramento.

In base alle considerazioni che precedono, stante il carattere di norme derogatorie e transitorie dell'art. 24, ultima parte, del d.P.R. n.382 del 1980 (nel testo originario) e dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 705 del 1985, lo stesso carattere è da riconoscersi all'art. 9 del d.l. n. 49 del 1986 il quale, essendo norma d'interpretazione autentica, trae natura dalla norma cui si riferisce.

2. Alla stregua di tali considerazioni, emerge che il giudice a quo ha assunto a tertium comparationis, per valutare la legittimità costituzionale della disciplina generale riguardante la nomina per concorso dei professori associati a professore ordinario, la disciplina transitoria emanata - in relazione alla riforma universitaria e per la prima applicazione di essa - per la nomina, attraverso giudizio d'idoneità, a professore associato di professori incaricati stabilizzati.

Tale operazione, compiuta dal giudice a quo, non è da convalidare, innanzitutto perchè le norme transitorie, con carattere derogatorio, non sono idonee a costituire tertium comparationis riguardo alla disciplina generale (cfr. specificamente la sentenza n. 461 del 1989 ed, in generale sull'operatività delle norme derogatorie, le sentenze n. 286 del 1990 e n.769 del 1988). In secondo luogo, perchè le situazioni poste a raffronto sono del tutto diversificate, non presentando alcun elemento di analogia la nomina, attraverso giudizio di idoneità, dei professori incaricati stabilizzati a professori associati, con la nomina, per concorso, di professori associati a professore ordinario.

Tale ultima nomina per concorso realizza infatti la via normale di accesso alla qualifica di ordinario (art. 41 d.P.R. n. 382 del 1980); viceversa, il giudizio d'idoneità a professore associato è collegato con il sistema eccezionale, strettamente inerente alla prima attuazione della riforma universitaria, per specifiche esigenze del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Ne deriva l'infondatezza, sotto tutti gli aspetti dedotti, della questione sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto- legge 28 febbraio 1986, n. 49 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 120, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con ordinanza 29 giugno 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/06/92.

Giuseppe BORZELLINO, Presidente

Gabriele PESCATORE, Redattore

Depositata in cancelleria il 17/06/92.