ORDINANZA N. 9
ANNO 2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della
delibera della Camera dei deputati del 23 marzo 1999 relativa alla
insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti
del dott. Giancarlo Caselli, promosso dalla Corte di appello di Roma – sezione
terza penale, con ricorso depositato l'11 settembre 2000 ed iscritto al n. 167
del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella
camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che,
nell'ambito del giudizio d’appello avverso la sentenza di condanna dell’on.
Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa nei
confronti di Giancarlo Caselli, la Corte d’appello di Roma ha sollevato
conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato contro la deliberazione della
Camera dei deputati del 23 marzo 1999, con cui tale Assemblea ha dichiarato che
i fatti per i quali l’on. Sgarbi é sottoposto al suddetto procedimento penale
concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, ai
sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che la Corte
d’appello, dopo aver richiamato la giurisprudenza costituzionale relativa
all’oggetto del conflitto di attribuzione ed al nesso funzionale che deve
intercorrere tra le opinioni espresse e l’attività parlamentare, rileva come
nel caso di specie non possa ravvisarsi alcun nesso di tal genere, "stante
la non riscontrabilità di connessione con atti tipici della funzione
parlamentare, in quanto non é possibile individuare ... un intento divulgativo
di una scelta o, più in generale, di una attività politico–parlamentare".
Al contrario, le dichiarazioni incriminate avrebbero "natura di insulto
personale" e sarebbero scollegate ed estranee rispetto a qualunque
valutazione politica, come sarebbe dimostrato "dalla loro genericità e
dalla carenza di riferimenti a fatti concreti, specifici, determinati". Nè
"il fatto che si tratti di argomento politicamente rilevante e trattato in
più occasioni da un deputato" comporterebbe di per sè "che ci si
trovi in presenza di esercizio della funzione parlamentare, da ravvisare solo
quando tale attività sia correlabile ad uno specifico atto tipico";
che pertanto,
secondo la Corte d’appello, la deliberazione della Camera esorbiterebbe
dall’ambito derogatorio consentito dall’art. 68 della Costituzione, con la
conseguente violazione degli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, e 104,
primo comma, Cost. – che assegnano la titolarità della funzione giurisdizionale
alla magistratura e tutelano la legalità e l’indipendenza del suo esercizio –
nonchè degli artt. 3, primo comma, Cost. – per la disparità di trattamento che
verrebbe introdotta tra cittadini e parlamentari – e 24, primo comma, Cost. –
per l’impossibilità della parte lesa a fruire della tutela giurisdizionale,
solo perchè é stata offesa da un parlamentare.
Considerato che,
in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, quarto comma, della legge n.
87 del 1953, la Corte costituzionale é chiamata a deliberare, senza
contraddittorio, se "esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione
spetti alla sua competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore
decisione, anche in punto di ammissibilità;
che nella
fattispecie sussistono i requisiti, soggettivo ed oggettivo, del conflitto
(cfr., da ultimo, le ordinanze n. 91, n. 150 e n. 389 del 2000);
che infatti,
quanto al primo, devono ritenersi legittimati ad essere parti del presente
conflitto sia la Corte d’appello di Roma – essendo principio costantemente
affermato da questa Corte che i singoli organi giurisdizionali, esplicando le
loro funzioni in situazione di piena indipendenza, costituzionalmente
garantita, sono da considerarsi legittimati, attivamente e passivamente, ad
essere parti di conflitti di attribuzione – sia la Camera dei deputati – in
quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in
ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, quanto al
profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che la
ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni,
costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione della Camera
dei deputati;
che la forma
dell’ordinanza, utilizzata per proporre il ricorso, deve ritenersi idonea per
una valida instaurazione del conflitto – ove sussistano sostanzialmente i
requisiti richiesti – come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr., ex
plurimis, le sentenze n. 10, n. 11 e n. 82 del 2000);
che dal ricorso
possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e "le norme
costituzionali che regolano la materia", come richiesto dall’art. 26 delle
norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara
ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il
conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Roma nei confronti
della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la
cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza
alla Corte d’appello di Roma, ricorrente;
b) che, a cura
della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla
Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione, per essere poi depositati presso la
cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notifica.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15
dicembre 2000.
Fernando
SANTOSUOSSO, Presidente e Redattore
Depositata in
cancelleria il 4 gennaio 2001.