Ordinanza n. 305/99

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ORDINANZA N. 305

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanza emessa il 5 marzo 1998 dal Tribunale di Lagonegro nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'INPS e Bianco Fiore Eleonora ed altri, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1998 e con ordinanza emessa il 3 luglio 1998 dal Tribunale di Enna nel procedimento civile vertente tra Calandra Rosaria e l'INPS, iscritta al n. 766 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1998.

  Visti gli atti di costituzione di Calandra Rosaria e dell'INPS nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

  Ritenuto che nel corso di un giudizio in grado di appello - vertente su numerosi ricorsi riuniti, instaurati per ottenere la ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in base alle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte costituzionale - il Tribunale di Lagonegro, con ordinanza emessa il 5 marzo 1998 (R.O. n. 287 del 1998), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

  che, a giudizio del rimettente, la normativa impugnata - sopravvenuta nelle more del giudizio e contenente una serie di disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate dagli aventi diritto in applicazione di tali sentenze della Corte costituzionale - si pone in contrasto con gli artt. 3, 24, 38, 42 e 136 Cost., in quanto, disponendo l'estinzione ope legis dei giudizi in corso, in correlazione all'esclusione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sul dovuto ed alla previsione di un'anomala forma di datio in solutum, senza il consenso del creditore: a) crea un'irragionevole disparità di trattamento; b) impedisce l'attuazione delle menzionate pronunce d'incostituzionalità; c) preclude l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale; d) impedisce il conseguimento di un livello sufficiente della prestazione previdenziale; e) deroga ingiustificatamente al regime delle successioni mortis causa.

  che, nel corso di analogo giudizio, il Tribunale di Enna, con ordinanza emessa il 3 luglio 1998 (R.O. n. 766 del 1998), ha anch'esso sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996;

  che, in particolare, il rimettente censura: a) il comma 181, nella parte in cui stabilisce che il pagamento delle somme dovute agli interessati sia effettuato, in sei annualità, mediante assegnazione di titoli di Stato, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 38 Cost.; b) il comma 182, nella parte in cui esclude la concorrenza di interessi e rivalutazione monetaria sul credito, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.; c) il comma 183, nella parte in cui - in relazione al comma 181, che statuisce solo in merito alle modalità di pagamento dei rimborsi - prevede l'estinzione dei giudizi e la compensazione delle spese e l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, per violazione degli artt. 3, 24, 101, 102, 103, 104 e 113 Cost.;

  che, nei giudizi, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza delle sollevate questioni, e che si é costituito l'INPS, concludendo per la non fondatezza delle sollevate questioni;

  che, nel giudizio promosso con R.O. n. 766 del 1998, si é altresì costituita la parte privata del giudizio a quo, la quale ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

  Considerato che, per l'analogia delle sollevate questioni, i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

  che la denunciata normativa é stata, successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di costituzionalità, in vari punti modificata;

  che, in particolare, il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, é intervenuto sul denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione di titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;

  che, inoltre, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorchè il decesso di quest'ultimo sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);

  che, infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in materia;

  che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso sulla normativa denunciata, e dunque i giudici rimettenti devono procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165, 166, 219, 220 e 221 del 1999);

  che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici stessi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  riuniti i giudizi,

  ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.