Sentenza n. 94 del 1996

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SENTENZA N. 94

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Dott. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 78, 540, comma 1, e 600, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse:

1) l'8 giugno 1995 dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di La Volpe Albertoed altro, iscritta al n. 593 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 10 luglio 1995 dal Pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Gastaldi Federico, iscritta al n. 724 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di costituzione di La Volpe Albertononché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1996 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

udito l'avv. Mariano Rossetti per La Volpe Alberto e l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. - La Corte di appello di Bologna, a seguito della richiesta di revoca o sospensione della provvisoria esecuzione della quale il giudice di primo grado aveva dotato la disposizione di una sentenza di condanna relativa al risarcimento del danno (cagionato dal reato di diffamazione aggravata), con ordinanza emessa l'8 giugno 1995 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 540, comma 1, e 600, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui, rispettivamente, non prevedono l'esecutività ex lege delle disposizioni civili della sentenza penale e consentono la revoca e non solo la sospensione della provvisoria esecuzione.

Osserva il giudice a quo che la diversa disciplina delineata dall'art. 540 rispetto alla provvisionale - dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege - in punto di provvisoria esecuzione appare ingiustificata sia quanto alle acquisizioni probatorie sulle quali si fonda la decisione, sia avuto riguardo "agli effetti perversi che ne derivano". La parte civile, onde assicurarsi un titolo esecutivo non sindacabile nei suoi presupposti dal giudice di appello, potrebbe infatti essere indotta a chiedere la provvisionale invece della condanna esaustiva. Ciò con il rischio di una moltiplicazione di processi ed in contrasto con la disciplina dettata dal novellato art. 282 cod. proc. civ., che assicura la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado proprio per scoraggiare "resistenze" ed impugnazioni motivate da finalità dilatorie.

Avuto perciò riguardo alla disciplina della provvisionale ed a quella della sentenza civile, il giudice a quo ravvisa nell'art. 540, comma 1, una disparità di trattamento. Un ulteriore profilo è poi rilevato in termini di "arbitrarietà" della scelta legislativa, che, privando di esecutività ex lege la sentenza che liquida il danno, limita l'effettività e la concretezza della tutela.

La Corte rimettente, esclusa l'eventualità di poter concedere una sospensione della provvisoria esecuzione, osserva che la richiesta di revoca dovrebbe essere accolta, non avendo il Tribunale motivato circa il giustificato motivo richiesto dall'art. 540, comma 1, cod. proc. pen., ma aggiunge - a sostegno della rilevanza della questione - che tale richiesta andrebbe respinta ove la Corte dichiarasse l'illegittimità di quest'ultima norma nella parte in cui prevede la concessione della provvisoria esecuzione solo su istanza di parte ed in presenza di un giustificato motivo, e dell'art. 600, comma 2, cod. proc. pen., là dove "consente di revocare e non solo di sospendere" la provvisoria esecuzione già concessa.

1.2. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza nonché di inammissibilità per difetto di rilevanza.

Osserva anzitutto l'Avvocatura che il presupposto da cui muove il giudice a quo, secondo il quale la domanda di revoca dovrebbe essere rigettata se la sentenza fosse provvisoriamente esecutiva ex lege, si basa su un equivoco circa la distinzione tra revoca e sospensione.

La differenza tra tali due ipotesi non risiederebbe infatti nei motivi da prendersi in considerazione da parte del giudice di appello, bensì nei diversi momenti processuali in cui intervengono le misure, dovendo la revoca riferirsi all'esecuzione non ancora iniziata e la sospensione al processo esecutivo già in corso (come confermato dal previgente testo dell'art. 283 cod. proc. civ., che appunto alludeva a tale profilo cronologico). L'autorità intervenuta trae argomento a sostegno di tale tesi dalla sentenza n. 353 del 1994 di questa Corte, rilevando come, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 600, comma 3, cod. proc. pen. (nella parte in cui non prevede che l'esecuzione della provvisionale possa essere sospesa per gravi motivi), debba ora ritenersi abilitato il giudice di appello a compiere una valutazione in fatto ed in diritto, ad esecuzione iniziata o meno e su ogni sentenza di condanna di primo grado. Di talché la questione concernente il comma 2 dell'art. 600 cod. proc. pen. dovrebbe essere dichiarata manifestamente infondata.

Irrilevante e perciò inammissibile sarebbe invece la questione relativa all'art. 540, comma 1, cod. proc. pen., in quanto la sentenza oggetto del gravame è già stata dotata dal giudice di primo grado di quella provvisoria esecutività che il rimettente vorrebbe veder conseguire ex lege dalla richiesta decisione della Corte, senza peraltro - opina l'Avvocatura - che tale pronuncia risulti influente nel giudizio a quo.

1.3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito uno degli imputati eccependo preliminarmente l'inammissibilità della questione, in mancanza dell'indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate. La parte privata osserva altresì che, semmai, dovrebbe essere ritenuto illegittimo il tertium comparationis costituito dalla provvisionale, là dove ne è sancita la provvisoria esecutività ex lege. Né sarebbe utile parametro di riferimento l'art. 282 cod. proc. civ., attesa la differenza tra le due ipotesi: le statuizioni civili della sentenza penale trovano la loro premessa in un'affermazione di responsabilità dell'imputato che è però assistita da una presunzione d'innocenza sino alla condanna definitiva.

2.1. - Il Pretore di Latina, nel corso di un procedimento penale in cui la parte civile, dopo aver notificato a mezzo posta all'imputato la propria costituzione, aveva "ribadito in udienza" la stessa chiedendo la condanna al risarcimento dei danni, ha sollevato, con ordinanza emessa il 10 luglio 1995, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione: a) dell'art. 78 cod. proc. pen., nella parte in cui consente la costituzione in udienza della parte civile senza che all'imputato siano concessi termini a difesa analoghi a quelli ex art. 555, comma 3, cod. proc pen. (decreto di citazione a giudizio) così comprimendo il diritto di difesa e violando il principio di uguaglianza tra le parti; b) dell'art. 540, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la provvisoria esecutività ex lege della sentenza che ha pronunciato sulla domanda della parte civile, in violazione sia del principio di uguaglianza, per il confronto con chi agisce in sede civile e sia del diritto di difesa, "che si estrinseca anche nell'ottenere decisioni esecutive se favorevoli".

2.2. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza delle questioni.

Quanto all'impugnativa dell'art. 78 cod. proc. pen., si osserva, sulla scorta della giurisprudenza in materia di questa Corte, che l'imputato deve necessariamente rappresentarsi l'eventualità della costituzione della parte civile sin dal momento in cui gli è contestata l'imputazione e che comunque la sede dell'accertamento della responsabilità resta quella dibattimentale.

Quanto alla seconda questione, l'Avvocatura, pur dando atto dell'opportunità di un "allineamento alla disciplina dettata dall'art. 540 cod. proc. pen. alla nuova normativa del processo civile", rileva tuttavia come, a differenza di quanto accadeva nel previgente regime, la pendenza del processo penale non impedisca oggi il promuovimento o la prosecuzione dell'azione in sede civile, sì che l'opzione in tal senso appare affidata ad una libera valutazione dell'interessato, il quale può prendere in considerazione vantaggi e svantaggi dell'una e dell'altra soluzione.

Considerato in diritto

1.1. - La Corte di appello di Bologna solleva questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 540, comma 1, codice di procedura penale, in quanto non prevede la provvisoria esecutività ex lege delle disposizioni civili della sentenza di primo grado; b) dell'art. 600, comma 2, dello stesso codice, nella parte in cui, per effetto di tale omessa previsione, consente la revoca e non già soltanto la sospensione della provvisoria esecutività di dette disposizioni.

A parere del giudice a quo, risulterebbe violato il principio della parità di trattamento in confronto con quanto disposto dall'art. 282 del codice di procedura civile (nuovo testo), che attribuisce la provvisoria esecutività a tutte le sentenze di primo grado, nonché con la previsione del secondo comma della stessa norma denunciata, che tale esecutività attribuisce alla provvisionale.

1.2. - Il Pretore di Latina dubita parimenti della legittimità costituzionale dell'art. 540, comma 1, cod. proc. pen., sulla base di analoghi argomenti ed evocando come ulteriore parametro l'art. 24 della Costituzione per l'asserita inerenza dell'esecutività delle sentenze al diritto di difesa, che risulterebbe così vulnerato dalla mancanza di provvisoria esecutività delle decisioni.

1.3. - Il medesimo Pretore solleva inoltre questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 78 cod. proc. pen., nella parte in cui consente alla parte civile di costituirsi in udienza senza prevedere l'osservanza degli stessi termini a difesa fissati dal successivo art. 555, comma 3, per il decreto di citazione a giudizio.

2. - I due giudizi vanno riuniti, in quanto vertenti sulla medesima materia, e decisi con un'unica sentenza.

3. - Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità che l'Avvocatura generale dello Stato ha sollevato nel giudizio sub 1.1. in ragione dell'asserita ininfluenza della pronuncia richiesta alla Corte, atteso che la sentenza appellata è già stata dichiarata provvisoriamente esecutiva dal giudice di primo grado.

Osserva in proposito la Corte che l'ampia motivazione della rilevanza offerta dal giudice a quo, non solo non appare priva di plausibilità, ma è logicamente coerente con la premessa da cui lo stesso giudice muove, e cioè che allo stato della normativa in materia egli dovrebbe accogliere l'istanza di revoca della provvisoria esecuzione, essendo stata questa concessa dal giudice di primo grado senza alcuna indicazione dei "fondati motivi" richiesti appunto dall'art. 540, comma 1, cod. proc. pen.; quand'invece la provvisoria esecuzione rimarrebbe comunque ferma ove anche la condanna esaustiva al risarcimento del danno in sede penale fosse provvisoriamente esecutiva per legge, per effetto della richiesta pronuncia d'illegittimità costituzionale.

Parimenti respinta dev'essere l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte privata per l'asserito difetto d'indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate. Nell'ordinanza di rimessione, infatti, si legge un esplicito e motivato richiamo all'art. 3 della Costituzione.

4. - Nel merito la questione sollevata da entrambi i rimettenti è infondata.

4.1. - L'accentuata valorizzazione dell'autonomia conferita dal nuovo codice di procedura penale all'azione per il risarcimento del danno o per le restituzioni, consente al titolare dell'azione stessa di chiedere la tutela nella sede propria, del tutto indipendentemente dal giudizio penale, previa valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi insiti nella opzione concessagli. Tuttavia, una volta compiuta la scelta di esercitare l'azione civile nel processo penale, non è dato sfuggire agli effetti che da tale inserimento conseguono, per via della struttura e della funzione del giudizio penale, cui la stessa azione civile deve necessariamente adattarsi, considerate le esigenze di pubblico interesse sottese all'accertamento dei reati (cfr., da ultimo, sentenze n. 353 del 1994 e n. 443 del 1990). Un accertamento - è da sottolineare - che va condotto con piena libertà di valutazione della prova, e che concerne l'esistenza e le modalità dell'unico fatto storico da cui scaturiscono insieme le conseguenze di carattere penale e quelle di carattere civile, le seconde delle quali sono legate sempre alle prime, almeno fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, giacché la condanna al risarcimento e alle restituzioni non può essere disgiunta dalla condanna penale, che, d'altronde, fino al suo passaggio in giudicato non fa venir meno la presunzione di non colpevolezza dell'imputato sancita dall'art. 27, secondo comma, Cost.

4.2. - Nel previgente sistema l'esclusione della provvisoria esecutività delle statuizioni civili della sentenza penale di condanna non ancora passata in giudicato, era stata temperata dalla (mera) possibilità che, su istanza di parte, il capo di sentenza che assegnava la provvisionale fosse dichiarato provvisoriamente esecutivo (art. 489-bis, aggiunto dall'art. 9 della legge 15 dicembre 1972, n. 773). L'illegittimità costituzionale di tale assetto normativo, denunciato in riferimento all'art. 3 Cost. a fronte dell'allora vigente art. 282 cod. proc. civ. (secondo cui il giudice doveva concedere la provvisoria esecutività, su istanza di parte, delle sentenze di condanna al pagamento di provvisionali, sempre che non ricorressero particolari motivi per rifiutarla), era stata esclusa da questa Corte, sull'argomento che spetta alla discrezionalità del legislatore di stabilire i casi ed il momento in cui la sentenza diventa titolo esecutivo (sentenza n. 40 del 1974). All'art. 282 cod. proc. civ., poi, si era in altra occasione negato il valore di "precetto inderogabile" al quale dovessero necessariamente modellarsi altre previsioni normative che diversamente conformavano il regime di esecutività delle pronunce (sentenza n. 95 del 1985). E più volte si è infine chiarito, in via generale, che resta affidata alla discrezionalità del legislatore la differenziazione delle condizioni di accesso all'esecuzione forzata nei diversi tipi di giudizi, col solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela (v., da ultimo, sentenza n. 65 del 1996).

Appunto nell'esercizio di tale discrezionalità il legislatore del nuovo codice di procedura penale ha ora previsto l'esecutività ex lege della condanna al pagamento di una provvisionale e la concessione della clausola, su istanza, della condanna al risarcimento soltanto quando ricorrano giustificati motivi.

4.3. - L'ontologica diversità per presupposti ed effetti tra questi due ultimi provvedimenti, non ne consente la comparabilità ai fini di assoggettarli necessariamente ad un comune regime. Basti in proposito considerare che la concessione d'una provvisionale - secondo l'indicazione del punto 26 della legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale - consegue proprio all'impossibilità di effettuare quella liquidazione del danno cui la domanda viceversa primariamente tende, e viene disposta nei limiti di quanto accertato, in conto di ciò che verrà determinato dal giudice civile, anche con finalità considerate di carattere cautelativo dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.

L'inidoneità del tertium comparationis, già rilevata in passato, va poi a fortiori ribadita con riguardo all'art. 282 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353.

La provvisoria esecutività di tutte indistintamente le sentenze civili di primo grado risulta infatti coerente con il nuovo modello strutturale del giudizio civile, quale risulta dopo la riforma realizzata da tale legge; ed è fondamentalmente volta a scoraggiare, attraverso la soppressione dell'effetto sospensivo dell'appello, impugnazioni meramente dilatorie. Finalità, questa, estranea alla dinamica del gravame nel processo penale, dove assai improbabile si rivela nella realtà effettuale una limitazione dell'appello dell'imputato al solo capo di condanna concernente il risarcimento del danno.

Sicché, sotto nessuno dei profili prospettati, è ravvisabile la denunciata violazione dell'art. 3 Cost.

4.4. - Neppure configurabile è poi la violazione dell'art. 24 Cost., prospettata dal solo Pretore di Latina sull'assunto che la provvisoria esecutività per legge rappresenti un connotato necessario delle sentenze d'accoglimento, siccome inerente al diritto di difesa.

In proposito è sufficiente richiamare la più volte sottolineata discrezionalità del legislatore nel modulare le condizioni di accesso all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Tale discrezionalità - come sopra detto - trova il solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela, e non appare affatto irrazionale che la sentenza possa rimanere priva di esecutività sino a quando non sia passata in giudicato, sin quando cioè non sia stata accertata in modo definitivo la situazione giuridica sostanziale che andrebbe realizzata attraverso l'esercizio dell'azione esecutiva cui, secondo la prospettazione, si dovrebbe riferire la garanzia assicurata dall'evocato art. 24 Cost.

5. - Il giudizio di non fondatezza della questione relativa all'art. 540, comma 1, cod. proc. pen. travolge la denuncia del successivo art. 600, comma 2, prospettata dalla Corte d'appello di Bologna come meramente conseguenziale. L'eliminazione del potere di revoca previsto da tale ultima norma, accanto a quello di sospensione, è stata infatti richiesta a questa Corte dal giudice a quo - coerentemente con la logica del suo ragionamento - soltanto come conseguenza dell'auspicata estensione dell'esecutività ex lege a tutte le sentenze di primo grado che condannino l'imputato al risarcimento del danno.

6. - Infondata è altresì la questione di legittimità costituzionale dell'art. 78 cod. proc. pen., sollevata dal Pretore di Latina.

6.1. - Con riguardo alla dedotta disparità di trattamento rispetto alla previsione di cui all'art. 555, terzo comma, cod. proc. civ., è sufficiente qui richiamare quanto questa Corte ha già osservato onde escludere che tale norma possa venire utilmente invocata quale tertium comparationis: vale a dire che la particolare ampiezza dei termini ivi previsti è strettamente collegata alla facoltà per l'imputato di richiedere i riti alternativi di deflazione del dibattimento (cfr. sentenza n. 453 del 1992).

6.2. - Il richiamo ai precedenti di questa Corte vale anche per disattendere l'assunto, secondo cui la facoltà dell'offeso di costituirsi parte civile in udienza viene a comprimere il diritto di difesa dell'imputato, mancando la previsione di termini che consentano all'imputato stesso di apprestare le sue difese.

Con riguardo alla disciplina previgente, che non mostrava sul punto significative differenze, si è infatti osservato che "la costituzione di parte civile della parte offesa dal reato non rappresenta per l'imputato una eventualità che egli non possa rappresentarsi sin dal momento in cui è sorta per lui l'imputazione", sì che "dalla prevedibilità dell'evento deriva che l'imputato può ben preparare tempestivamente le ragioni della sua opposizione alla costituzione di parte civile, se egli ha da farne valere", e non ha pertanto rilievo se la parte stessa si costituisce prima o all'atto dell'apertura del dibattimento, che resta pur sempre - segnatamente nel nuovo sistema - la sede dell'accertamento del fatto da cui nascono la responsabilità civile e quella penale (cfr. sentenza n. 108 del 1970 e ordinanze nn. 157 del 1974, 182 del 1973, 7 e 167 del 1970). Ed è proprio l'unicità storica di tale matrice, già sopra sottolineata, a far largamente coincidere il tema difensivo dell'imputazione con le ragioni volte ad ottenere il rigetto della domanda di risarcimento o di restituzione.

In verità - anche se, in linea generale, si può affermare che "l'esigenza di un regolare contraddittorio tra il soggetto danneggiato dal reato (costituitosi parte civile) e l'imputato (in quanto obbligato a risarcire il danno o tenuto alle restituzioni) è soddisfatta ... con la conoscenza (o la conoscibilità) della dichiarazione di costituzione di parte civile" (sentenza n. 136 del 1968) - non può escludersi che, in relazione a profili peculiari della domanda connessi all'esercizio dell'azione civile nel processo penale - quali ad es. la stessa qualità di danneggiato o, più in dettaglio, la quantificazione del petitum -, possa in concreto verificarsi la necessità di apprestare una difesa circostanziata e specifica. Ma in tale ipotesi il sistema processuale consente al giudice di accordare, ex art. 477, comma 2, cod. proc. pen., adeguate sospensioni di breve durata del dibattimento, qualora ciò si appalesi assolutamente necessario alla salvaguardia del contraddittorio (cfr. sentenze nn. 203 del 1992, 16 e 284 del 1994).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale : a) degli artt. 540, comma 1, e 600, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate dalla Corte d'appello di Bologna, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe; b) degli artt. 540, comma 1, e 78 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Latina con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 marzo 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.