ORDINANZA N. 7
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
sull'ordinamento della professione di giornalista, promosso con ordinanza emessa
il 7 giugno 1968 dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di
Adami Rook Tommaso, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968.
Udito nella camera di consiglio del
10 dicembre 1969 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio;
Ritenuto che l'ordinanza di
rimessione ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art.
46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, relativa all'ordinamento della
professione giornalistica, in riferimento all'art. 21 della Costituzione; che
innanzi a questa Corte si é costituito con atto del 25 luglio 1968 il signor
Tommaso Adami Rook, il quale ha chiesto che la citata disposizione venga dichiarata
illegittima; che con sentenza n. 98 del
2 luglio 1968 questa Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale del
primo comma dell'art. 46 della citata legge limitatamente alla parte in cui si
escludeva che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale
quotidiano o di un periodico o di un'agenzia di stampa di cui al primo comma
dell'art. 34 potesse essere scelto fra gli iscritti nell'elenco dei
pubblicisti;
Considerato che nell'ordinanza di
rimessione non vengono addotti motivi che possano giustificare una totale o più
ampia dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione
impugnata;
Visti gli articoli 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge 3
febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista,
sollevata dal pretore di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in
riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 15 gennaio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 22
gennaio 1970.